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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON BE OR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 852 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Lorena Todaro Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura alle liti depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(c.f. in persona del suo procuratore speciale, Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso per mandato in calce CP_2
alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
Appellata Conclusioni dell'appellante:
preliminarmente dichiarare l'ammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_1
, nella qualità di assegnatario del bene aziendale consistente nell'azienda
[...]
commerciale denominata Milio ON srl in liquidazione, come da atto di liquidazione con assegnazione a socio, Rep. n. 7468, Racc. n. 5266, Reg.to il 19.6.2015;
accogliere il proposto appello, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure di seguito riportate:
1) ritenere e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale applicata sul conto corrente n.105074 (in precedenza n. 25688) intrattenuto dalla società attrice presso la banca convenuta;
2) ritenere e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto applicata sul conto corrente n. 105074 (in precedenza n. 25688) intrattenuto dalla società presso la banca convenuta;
3) ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, applicata sul conto corrente n. 105074 (in precedenza n. 25688)
intrattenuto dalla società presso la banca convenuta;
4) conseguentemente ritenere e dichiarare che il saldo debitorio del conto corrente intrattenuto dalla società attrice con la banca convenuta alla data del 31.12.2010 è pari ad
Euro 4.000,78 o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa dal CTU;
2 5) nominare CTU tecnico-contabile, al fine di accertare la sussistenza di validi contratti tra le parti, l'eventuale nullità della fissazione del tasso di interesse, l'applicazione da parte della banca di tassi di interesse anatocistici, ricalcolo del saldo del conto in oggetto. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire di e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello Parte_1
proposto avverso la sentenza n.332/2019 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di
Agrigento in data 07/03/2019;
subordinatamente, nel merito:
rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da Parte_1
(quale assegnatario di MI ON S.r.l.), avverso la sentenza n.332/2019
[...]
emessa dal Tribunale di Agrigento in data 07/03/2019, confermandola integralmente;
rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dall'appellante, perché inammissibile oltre che infondata, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.332/2019 in ogni sua parte;
condannare l'appellante alle spese e compensi del presente giudizio di appello, anche ai sensi dell'art.283, comma 2, cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 332 del 7.3.2019, il Tribunale di Agrigento ha rigettato le domande di MI
ON s.r.l. volte alla declaratoria di invalidità del contratto di conto corrente di
3 corrispondenza con apertura di credito n. 25688 (dal III trimestre 2007 identificato con il n. 105074) stipulato in data antecedente al 2000 da , quale titolare Parte_2
dell'omonima impresa individuale poi conferita nella s.r.l., con Controparte_3
di seguito fusasi per incorporazione in e oggi
[...] Controparte_4 [...]
e alla ripetizione delle somme illegittimamente versate a titolo Controparte_5
di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e c.m.s..
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha dichiarato improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla correntista, in ragione dell'assenza in atti della prova della chiusura del conto corrente alla data di introduzione del giudizio, e l'ha riqualificata in termini di accertamento negativo del credito dell'istituto bancario;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per non aver questa provato la natura solutoria delle rimesse operate dal correntista in corso di rapporto,
presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale prima della chiusura del rapporto;
- ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della società attrice perché
sollevata dall'istituto bancario, sul rilievo dell'intervenuta cancellazione della società, già
in liquidazione, dal registro delle imprese, dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie;
- nel merito, ha rigettato le domande per non aver MI ON s.r.l. assolto l'onere probatorio di cui doveva intendersi gravata, per non essersi questa prodigata secondo gli strumenti stragiudiziali alla stessa spettanti, quali l'istanza di ostensione documentale ex
4 art. 119 TUB, al fine di ottenere la documentazione mancante così che, in difetto dei contratti di accensione e modificazione del conto corrente e della serie continua degli estratti conto registrati le movimentazioni dell'intero periodo di durata del rapporto precludeva ogni verifica riguardo all'operato dell'istituto di credito convenuto;
- richiamati gli accertamenti condotti dal c.t.u. ha evidenziato che la serie di estratti conto prodotti dal correntista decorrenti dal I trimestre 2001 (data successiva all'accensione del rapporto) al IV trimestre 2010, presentava soluzioni di continuo intermedi, dato che rendeva inattendibili i ricalcoli operati dal consulente contabile;
- ha regolato le spese di lite ponendole a carico di parte attrice.
, nella qualità di assegnatario dell'azienda già in titolarità di MI Parte_1
ON s.r.l. in liquidazione, ha proposto appello avverso la pronuncia e, riproposte le domande di nullità contrattuali avanzate in primo grado, volte alla declaratoria di illegittimità degli interessi debitori ultra legali e della loro capitalizzazione trimestrale, non espressamente convenuti, e di nullità della clausola in tema di c.m.s., carente delle condizioni di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c., si duole:
i) del criterio di ripartizione tra le parti dell'onere probatorio, segnatamente dell'onere della produzione degli estratti conto -peraltro depositati in serie pressoché continua, salvo esigue mancanze che non avevano impedito al consulente di parte, come a quello nominato dall'ufficio, di procedere ricalcolo del saldo- non conforme all'orientamento giurisprudenziale che grava la banca di produrre tutti gli estratti conto, a partire
5 dall'apertura del rapporto, anche quando ad agire in accertamento negativo sia il correntista, donde il corollario logico per cui in assenza di attestazione della movimentazione nel periodo iniziale di vigenza del rapporto si impone la sostituzione del primo saldo documentato con il saldo zero;
ii) del mancato recepimento dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento Controparte_6
del gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire di . Parte_1
Da tale eccezione, avente rilievo logico preliminare, occorre muovere nella disamina delle questioni prospettate dalle parti.
La documentazione versata in atti (gli estratti conto che registrano l'intestazione del rapporto e la visura camerale allegata alla comparsa conclusionale depositata da CP_7
nel primo grado di giudizio) consente di ripercorrere le vicende circolatorie che
[...]
hanno interessato l'impresa . Si trae da tali documenti che Parte_3
il conto corrente oggetto di causa era originariamente intrattenuto dall'impresa individuale intestata a . Nel gennaio 2011, la formula organizzativa sotto la quale Parte_2
l'attività imprenditoriale era condotta variava da impresa individuale a società a responsabilità limitata con socio unico, denominata MI ON s.r.l.. Tale variazione determinava il trasferimento in favore della società conferitaria di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'impresa individuale, ivi compreso il conto corrente.
6 A dicembre 2011 si verificava un mutamento della compagine sociale di MI ON
s.r.l., per il subentrato a di il quale assumeva la carica di Parte_2 Parte_1
amministratore.
A luglio 2013, la società veniva posta in liquidazione volontaria e Parte_1
assolveva alle funzioni di liquidatore fino a quando, depositato il bilancio di liquidazione il 30.6.2015, la società veniva cancellata dal registro delle imprese.
Infine, con atto pubblico del 12.6.2015 (allegato 3 all'atto di appello), denominato “atto di liquidazione con assegnazione a socio”, al socio unico era assegnato Parte_1
“l'unico bene aziendale consistente nell'azienda commerciale corrente in Canicattì in via
Cipro sn nella intera consistenza descritta nella situazione patrimoniale (…) e che la
superiore assegnazione viene effettuata al socio a tacitazione ed in corrispettivo della sua
partecipazione sociale”.
Alla luce della ricostruzione sopra operata, non può dubitarsi della titolarità in capo a
[...]
delle posizioni attive e passive già intestate a MI ON s.r.l., acquisite Parte_1
all'esito della liquidazione societaria in guisa di restituzione al socio del valore residuo del conferimento operato per la partecipazione al sodalizio.
Non è di ostacolo a tale conclusione l'ampiezza del termine adoperato nell'atto pubblico del 12.6.2015 per individuare il bene oggetto di assegnazione, ovvero “azienda commerciale”, rispondendo questo a un ben definito concetto giuridico che individua l'azienda nella universalità di beni materiali ed immateriali, organizzati in un complesso
7 unitario dall'imprenditore al fine di esercitare l'attività d'impresa. Tale complesso di beni non v'è dubbio annoveri, nel concreto, anche il conto corrente tramite il quale questa operava e -come attestato dall'estratto conto relativo a I trimestre 2017 prodotto dall'istituto bancario in allegato alla comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio-
ha continuato a operare ben oltre la data di cancellazione della società dal registro delle imprese e conseguente assegnazione al socio dei valori residui.
Accedendo al merito, l'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è
meritevole di accoglimento nei limiti appresso specificati.
Se, in diritto, non può convenirsi con l'assunto dell'appellante secondo cui l'onere della produzione dei contratti e degli estratti conto graverebbe, a fronte della proposizione da parte del correntista di un'azione di accertamento negativo del credito, sulla banca, non può invece che riconoscersi che le complessive acquisizioni documentali sono idonee non solo ad apprezzare il fondamento di talune delle censure di nullità da questi sollevate, ma anche a rideterminare il saldo del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto agli atti (IV
trimestre 2010).
Procedendo gradatamente giova invero evidenziare che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto, così che ove sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziale per far accertare la nullità del
8 contratto, richiedere la rideterminazione del saldo ed, eventualmente, la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, questi è tenuto a fornire la prova sia dell'applicazione e corresponsione delle singole poste sia della mancanza, rispetto a esse, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948,
Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n.
33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sotto il profilo formale e sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480). Pertanto, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass.
civ., sez. VI, 03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018,
n. 30822; Cass. civ., 23/10/2017 n. 24948).
Nella vicenda in esame:
- la società correntista ha prodotto in primo grado gli estratti conto che inquadrano il periodo di svolgimento del rapporto compreso tra il I trimestre 2001 (data successiva all'accensione del conto) e il IV trimestre 2010 (data antecedente alla sua chiusura, avendo la banca comprovato la sussistenza del rapporto ancora alla data del 31.3.2017 mercè la produzione dell'estratto conto relativo a tale trimestre);
9 - l'istituto bancario ha invece prodotto, già in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, i contratti di apertura di credito in conto corrente del
7.11.1999 e le successive variazioni del 19.12.2002, 11.5.2007 e 25.3.2008.
E' bene in proposito rammentare che, in forza del principio di acquisizione della prova, le prove documentali acquisite al processo e i fatti in essi rappresentati possono essere posti a fondamento della decisione del giudice, indipendentemente dalla parte che li abbia prodotti. “Il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza
della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei
all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza
della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che
la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente
dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì,
desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della
controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con
il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le
risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale
sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero
convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale
convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la
10 utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla
controparte” (Cass. civ. 28/8/2024, n. 23286).
Se, dunque, i contratti prodotti dall'istituto di credito possono essere sottoposti a verifica onde accertare la conformità a legge del regolamento negoziale disegnato dalle parti, gli estratti conto depositati dalla correntista, per quanto relativi al periodo centrale di vigenza del rapporto, consentono di ricostruirne l'andamento dal 2001 al 2010. Piuttosto:
* la mancata documentazione del periodo iniziale comporta l'adozione, quale saldo iniziale, di quello annotato nelle scritture contabili della banca;
** le modeste soluzioni di continuità, adeguatamente superate dal consulente tecnico d'ufficio, non inficiano le operazioni di ricalcolo;
*** l'omessa documentazione del periodo finale del rapporto impone l'adozione di una pronunzia di accertamento mero del saldo alla data dell'ultimo estratto conto, accertamento che grava la banca dell'obbligo di confermare le proprie scritture contabili.
Le prime due affermazioni -non l'ultima, che è autoevidente- necessitano dell'esplicazione delle ragioni di diritto che le sostengono. Vale in particolare osservare:
*la richiesta dell'appellante di sostituire il saldo iniziale con zero è infondata in fatto, prima ancora che in diritto. L'analisi degli estratti conto rivela, infatti, che il primo saldo documentato (1.1.2001) è pari a Lire 55.504.839 (corrispondente a € 28.665,85) a credito della società correntista, così che il suo azzeramento si tradurrebbe in un'ingiustificata compressione del diritto della medesima alla corretta rideterminazione del rapporto. In ogni
11 caso, in punto di diritto, deve essere richiamato il ripetuto insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (ad esempio le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), deve essere assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800; Cass. civ., sez. I, 28/11/2018, n. 30822;
Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11543);
** l'incompleta produzione degli estratti di conto corrente curata da MI ON s.r.l.,
la quale registra lo svolgersi del rapporto contrattuale dal 1.1.2001 fino al 31.12.2010 con modeste soluzioni di continuità (mancano, per come appurato dal consulente tecnico che ne ha curato la ricognizione analitica, gli estratti conto di settembre 2003, ottobre 2003 e del III trimestre 2009 e il riepilogo competenze del II trimestre 2008, del II trimestre 2009
e del I trimestre 2010) non depriva di attendibilità il ricalcolo del saldo operato dall'ausiliare. Se è vero che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così
che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti
12 contabili in dare in dare e avere, è pur vero che la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino i capisaldi:
“per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto
l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di
riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente (Cass. 5
dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio
2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una
produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici … Non vi è infatti
ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto
corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto
inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo
debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non
presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista
nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta,
invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia
concretamente affidabile”. (Cass. civ. 2/5/2019, n.11543, in motivazione). Nel concreto,
senza che ciò conduca a risultati aberranti o, comunque, distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo è stato operato considerando per i periodi indicati “tassi
e competenze uguali a zero … quindi non si è provveduto a tenerne conto” (pag. 5 della
13 relazione integrativa depositata il ), di modo che l'omessa documentazione integrale del rapporto non determina conseguenze premiali per la correntista che, per i periodi non documentati, non consegue alcuna utilità in termini di recupero di interessi e altre voci indebite.
Accertato che la documentazione contabile consente di procedere al ricalcolo del saldo,
deve ora osservarsi che la documentazione contrattuale si sottrae solo in parte alle censure di illegittimità prospettate dalla correntista. Più in dettaglio:
- meritevole di parziale accoglimento è la denuncia di omessa pattuizione scritta di interessi ultralegali. Nel contratto di apertura di credito sottoscritto il 7.12.1999 (allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) difetta qualsivoglia indicazione riguardo al tasso di interesse praticato, salvo quanto generalmente previsto nell'art. 7 delle norme contrattuali, secondo cui “gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito
si intendono determinati alle condizioni fissate o rese note dall'Azienda di credito”. Si
registra invece la specifica pattuizione di interessi ultralegali in conformità al dettato di cui all'art. 117 TUB nel contratto di apertura di credito del 19.12.2002 (allegato 2), cosicché a partire da tale data devono trovare applicazione gli interessi convenzionali di cui il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha escluso la natura usuraria (cfr.
allegato 12 alla consulenza tecnica d'ufficio del 5.3.2015)
- quanto all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, né
l'originario contratto
14 di apertura di credito del 7.11.1999, né le successive rinegoziazioni prevedono la capitalizzazione infrannuale degli interessi. In assenza di una pattuizione espressa conformata, nel tempo, al disposto dell'art. 120 t.u.b. -il quale legittima(va) la capitalizzazione infrannuale degli interessi sia debitori sia creditori purché attuata con pari periodicità -, l'adeguamento della banca alle prescrizioni dell'art. 120 tub e della delibera
CICR del 7.2.2000 che vi ha dato attuazione mediante comunicazione al correntista e pubblicazione di avviso sulla GURI non è idonea a sanare l'originaria nullità, esigendosi piuttosto la stipula di un accordo espresso tra le parti. Come a più riprese chiarito dalla
Suprema Corte, “la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999,
art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non
avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere
esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente
sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto
venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione
degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della
valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in
tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art.
7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n.
9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)” (Cass. civ., sez. I, 21/6/2021, n. 17634). Per di più,
15 là ove convenuta (contratto del 25.3.2008, doc. 7), la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi non risulta specificatamente approvata per iscritto dal correntista ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. (Cass. civ., sez. I, 10/4/2024, n. 9672) ed è dunque priva di efficacia. Si impone dunque l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata documentata del rapporto di conto corrente;
-parimenti meritevole di accoglimento è la doglianza relativa all'invalidità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto. Deve invero “considerarsi
nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di
massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le
modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista
non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover
corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola
negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente
mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse
essere calcolata tale percentuale.” (Cass. civ., sez. I, 20/6/2022, n. 19825). La lettura dei contratti di apertura di credito sul conto corrente n. 25688 (divenuto n. 105074) rivela l'originaria assenza di una pattuizione al riguardo (così nel contratto del 7.11.1999), e successivamente l'indicazione della sola aliquota (fissata nella misura dello 0,625% se intra fido e dello 0,750%se extra fido nel contratto del 19.12.2002; dello 0,375 % se intra fido e dell'1% se extra fido nel contratto dell'11.5.2007) e della periodicità di applicazione
16 (trimestrale secca) in assenza di riferimenti alla modalità di computo e alla base sulla quale l'aliquota è destinata ad applicarsi. Dal saldo del conto corrente devono, pertanto, essere esclusi anche gli addebiti operati a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla scorta di tali premesse, espungendo dal saldo banca al 31.12.2010, pari a € 39.477,33
a debito della correntista, le appostazioni corrispondenti agli interessi ultralegali fino al
19.12.2002, alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori per l'intera durata, il saldo ammonta a € 27.394,29, sempre a debito della correntista (allegato 5 della relazione depositata dal c.t.u. il 4.3.2015).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che ha registrato il parziale accoglimento delle domante della correntista, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la rimanente metà, liquidata in €
3.900,00 per il giudizio di primo grado e in € 3.802,50 -di cui € 402,50 per esborsi, €
1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, ed € 1.700,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex dm n. 55/2014, essere posta a carico della banca appellata.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, devono essere poste le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
17 in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
a il 12 aprile 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Controparte_8
332 del 7 marzo 2019, accerta in € 27.394,29 a debito di MI ON s.r.l. il saldo alla data del 31.12.2010 del conto corrente n. 25688 (in seguito rinumerato n. 105074);
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla refusione in favore di della restante metà, Controparte_8 Parte_1
liquidata in € 3.900,00 per il giudizio di primo grado e in € 3.802,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Pone in via definitiva a carico delle parti in solido con ripartizione interna paritaria, le spese relative alla c.t.u..
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA AI ON BE OR
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. ON BE OR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 852 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Lorena Todaro Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura alle liti depositata unitamente all'atto di appello
Appellante
(c.f. in persona del suo procuratore speciale, Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso per mandato in calce CP_2
alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello
Appellata Conclusioni dell'appellante:
preliminarmente dichiarare l'ammissibilità dell'atto di appello proposto da Parte_1
, nella qualità di assegnatario del bene aziendale consistente nell'azienda
[...]
commerciale denominata Milio ON srl in liquidazione, come da atto di liquidazione con assegnazione a socio, Rep. n. 7468, Racc. n. 5266, Reg.to il 19.6.2015;
accogliere il proposto appello, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure di seguito riportate:
1) ritenere e dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale applicata sul conto corrente n.105074 (in precedenza n. 25688) intrattenuto dalla società attrice presso la banca convenuta;
2) ritenere e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto applicata sul conto corrente n. 105074 (in precedenza n. 25688) intrattenuto dalla società presso la banca convenuta;
3) ritenere e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse debitore ultralegale, applicata sul conto corrente n. 105074 (in precedenza n. 25688)
intrattenuto dalla società presso la banca convenuta;
4) conseguentemente ritenere e dichiarare che il saldo debitorio del conto corrente intrattenuto dalla società attrice con la banca convenuta alla data del 31.12.2010 è pari ad
Euro 4.000,78 o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa dal CTU;
2 5) nominare CTU tecnico-contabile, al fine di accertare la sussistenza di validi contratti tra le parti, l'eventuale nullità della fissazione del tasso di interesse, l'applicazione da parte della banca di tassi di interesse anatocistici, ricalcolo del saldo del conto in oggetto. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire di e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello Parte_1
proposto avverso la sentenza n.332/2019 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di
Agrigento in data 07/03/2019;
subordinatamente, nel merito:
rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto da Parte_1
(quale assegnatario di MI ON S.r.l.), avverso la sentenza n.332/2019
[...]
emessa dal Tribunale di Agrigento in data 07/03/2019, confermandola integralmente;
rigettare ogni istanza istruttoria avanzata dall'appellante, perché inammissibile oltre che infondata, confermando, comunque, l'appellata sentenza n.332/2019 in ogni sua parte;
condannare l'appellante alle spese e compensi del presente giudizio di appello, anche ai sensi dell'art.283, comma 2, cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 332 del 7.3.2019, il Tribunale di Agrigento ha rigettato le domande di MI
ON s.r.l. volte alla declaratoria di invalidità del contratto di conto corrente di
3 corrispondenza con apertura di credito n. 25688 (dal III trimestre 2007 identificato con il n. 105074) stipulato in data antecedente al 2000 da , quale titolare Parte_2
dell'omonima impresa individuale poi conferita nella s.r.l., con Controparte_3
di seguito fusasi per incorporazione in e oggi
[...] Controparte_4 [...]
e alla ripetizione delle somme illegittimamente versate a titolo Controparte_5
di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e c.m.s..
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha dichiarato improponibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla correntista, in ragione dell'assenza in atti della prova della chiusura del conto corrente alla data di introduzione del giudizio, e l'ha riqualificata in termini di accertamento negativo del credito dell'istituto bancario;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per non aver questa provato la natura solutoria delle rimesse operate dal correntista in corso di rapporto,
presupposto per la decorrenza del termine prescrizionale prima della chiusura del rapporto;
- ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della società attrice perché
sollevata dall'istituto bancario, sul rilievo dell'intervenuta cancellazione della società, già
in liquidazione, dal registro delle imprese, dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie;
- nel merito, ha rigettato le domande per non aver MI ON s.r.l. assolto l'onere probatorio di cui doveva intendersi gravata, per non essersi questa prodigata secondo gli strumenti stragiudiziali alla stessa spettanti, quali l'istanza di ostensione documentale ex
4 art. 119 TUB, al fine di ottenere la documentazione mancante così che, in difetto dei contratti di accensione e modificazione del conto corrente e della serie continua degli estratti conto registrati le movimentazioni dell'intero periodo di durata del rapporto precludeva ogni verifica riguardo all'operato dell'istituto di credito convenuto;
- richiamati gli accertamenti condotti dal c.t.u. ha evidenziato che la serie di estratti conto prodotti dal correntista decorrenti dal I trimestre 2001 (data successiva all'accensione del rapporto) al IV trimestre 2010, presentava soluzioni di continuo intermedi, dato che rendeva inattendibili i ricalcoli operati dal consulente contabile;
- ha regolato le spese di lite ponendole a carico di parte attrice.
, nella qualità di assegnatario dell'azienda già in titolarità di MI Parte_1
ON s.r.l. in liquidazione, ha proposto appello avverso la pronuncia e, riproposte le domande di nullità contrattuali avanzate in primo grado, volte alla declaratoria di illegittimità degli interessi debitori ultra legali e della loro capitalizzazione trimestrale, non espressamente convenuti, e di nullità della clausola in tema di c.m.s., carente delle condizioni di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c., si duole:
i) del criterio di ripartizione tra le parti dell'onere probatorio, segnatamente dell'onere della produzione degli estratti conto -peraltro depositati in serie pressoché continua, salvo esigue mancanze che non avevano impedito al consulente di parte, come a quello nominato dall'ufficio, di procedere ricalcolo del saldo- non conforme all'orientamento giurisprudenziale che grava la banca di produrre tutti gli estratti conto, a partire
5 dall'apertura del rapporto, anche quando ad agire in accertamento negativo sia il correntista, donde il corollario logico per cui in assenza di attestazione della movimentazione nel periodo iniziale di vigenza del rapporto si impone la sostituzione del primo saldo documentato con il saldo zero;
ii) del mancato recepimento dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento Controparte_6
del gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire di . Parte_1
Da tale eccezione, avente rilievo logico preliminare, occorre muovere nella disamina delle questioni prospettate dalle parti.
La documentazione versata in atti (gli estratti conto che registrano l'intestazione del rapporto e la visura camerale allegata alla comparsa conclusionale depositata da CP_7
nel primo grado di giudizio) consente di ripercorrere le vicende circolatorie che
[...]
hanno interessato l'impresa . Si trae da tali documenti che Parte_3
il conto corrente oggetto di causa era originariamente intrattenuto dall'impresa individuale intestata a . Nel gennaio 2011, la formula organizzativa sotto la quale Parte_2
l'attività imprenditoriale era condotta variava da impresa individuale a società a responsabilità limitata con socio unico, denominata MI ON s.r.l.. Tale variazione determinava il trasferimento in favore della società conferitaria di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'impresa individuale, ivi compreso il conto corrente.
6 A dicembre 2011 si verificava un mutamento della compagine sociale di MI ON
s.r.l., per il subentrato a di il quale assumeva la carica di Parte_2 Parte_1
amministratore.
A luglio 2013, la società veniva posta in liquidazione volontaria e Parte_1
assolveva alle funzioni di liquidatore fino a quando, depositato il bilancio di liquidazione il 30.6.2015, la società veniva cancellata dal registro delle imprese.
Infine, con atto pubblico del 12.6.2015 (allegato 3 all'atto di appello), denominato “atto di liquidazione con assegnazione a socio”, al socio unico era assegnato Parte_1
“l'unico bene aziendale consistente nell'azienda commerciale corrente in Canicattì in via
Cipro sn nella intera consistenza descritta nella situazione patrimoniale (…) e che la
superiore assegnazione viene effettuata al socio a tacitazione ed in corrispettivo della sua
partecipazione sociale”.
Alla luce della ricostruzione sopra operata, non può dubitarsi della titolarità in capo a
[...]
delle posizioni attive e passive già intestate a MI ON s.r.l., acquisite Parte_1
all'esito della liquidazione societaria in guisa di restituzione al socio del valore residuo del conferimento operato per la partecipazione al sodalizio.
Non è di ostacolo a tale conclusione l'ampiezza del termine adoperato nell'atto pubblico del 12.6.2015 per individuare il bene oggetto di assegnazione, ovvero “azienda commerciale”, rispondendo questo a un ben definito concetto giuridico che individua l'azienda nella universalità di beni materiali ed immateriali, organizzati in un complesso
7 unitario dall'imprenditore al fine di esercitare l'attività d'impresa. Tale complesso di beni non v'è dubbio annoveri, nel concreto, anche il conto corrente tramite il quale questa operava e -come attestato dall'estratto conto relativo a I trimestre 2017 prodotto dall'istituto bancario in allegato alla comparsa conclusionale nel primo grado di giudizio-
ha continuato a operare ben oltre la data di cancellazione della società dal registro delle imprese e conseguente assegnazione al socio dei valori residui.
Accedendo al merito, l'appello, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è
meritevole di accoglimento nei limiti appresso specificati.
Se, in diritto, non può convenirsi con l'assunto dell'appellante secondo cui l'onere della produzione dei contratti e degli estratti conto graverebbe, a fronte della proposizione da parte del correntista di un'azione di accertamento negativo del credito, sulla banca, non può invece che riconoscersi che le complessive acquisizioni documentali sono idonee non solo ad apprezzare il fondamento di talune delle censure di nullità da questi sollevate, ma anche a rideterminare il saldo del rapporto alla data dell'ultimo estratto conto agli atti (IV
trimestre 2010).
Procedendo gradatamente giova invero evidenziare che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto, così che ove sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziale per far accertare la nullità del
8 contratto, richiedere la rideterminazione del saldo ed, eventualmente, la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, questi è tenuto a fornire la prova sia dell'applicazione e corresponsione delle singole poste sia della mancanza, rispetto a esse, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948,
Cass. Civ. 28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n.
33009, Cass. Civ. 17.4.2020 n. 7895), nonché la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni, sotto il profilo formale e sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ.
9.3.2021 n. 6480). Pertanto, laddove l'illeceità dell'annotazione dipende dall'applicazione di clausole contrattuali nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass.
civ., sez. VI, 03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018,
n. 30822; Cass. civ., 23/10/2017 n. 24948).
Nella vicenda in esame:
- la società correntista ha prodotto in primo grado gli estratti conto che inquadrano il periodo di svolgimento del rapporto compreso tra il I trimestre 2001 (data successiva all'accensione del conto) e il IV trimestre 2010 (data antecedente alla sua chiusura, avendo la banca comprovato la sussistenza del rapporto ancora alla data del 31.3.2017 mercè la produzione dell'estratto conto relativo a tale trimestre);
9 - l'istituto bancario ha invece prodotto, già in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, i contratti di apertura di credito in conto corrente del
7.11.1999 e le successive variazioni del 19.12.2002, 11.5.2007 e 25.3.2008.
E' bene in proposito rammentare che, in forza del principio di acquisizione della prova, le prove documentali acquisite al processo e i fatti in essi rappresentati possono essere posti a fondamento della decisione del giudice, indipendentemente dalla parte che li abbia prodotti. “Il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza
della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei
all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza
della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che
la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente
dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì,
desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della
controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con
il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le
risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale
sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero
convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale
convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la
10 utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla
controparte” (Cass. civ. 28/8/2024, n. 23286).
Se, dunque, i contratti prodotti dall'istituto di credito possono essere sottoposti a verifica onde accertare la conformità a legge del regolamento negoziale disegnato dalle parti, gli estratti conto depositati dalla correntista, per quanto relativi al periodo centrale di vigenza del rapporto, consentono di ricostruirne l'andamento dal 2001 al 2010. Piuttosto:
* la mancata documentazione del periodo iniziale comporta l'adozione, quale saldo iniziale, di quello annotato nelle scritture contabili della banca;
** le modeste soluzioni di continuità, adeguatamente superate dal consulente tecnico d'ufficio, non inficiano le operazioni di ricalcolo;
*** l'omessa documentazione del periodo finale del rapporto impone l'adozione di una pronunzia di accertamento mero del saldo alla data dell'ultimo estratto conto, accertamento che grava la banca dell'obbligo di confermare le proprie scritture contabili.
Le prime due affermazioni -non l'ultima, che è autoevidente- necessitano dell'esplicazione delle ragioni di diritto che le sostengono. Vale in particolare osservare:
*la richiesta dell'appellante di sostituire il saldo iniziale con zero è infondata in fatto, prima ancora che in diritto. L'analisi degli estratti conto rivela, infatti, che il primo saldo documentato (1.1.2001) è pari a Lire 55.504.839 (corrispondente a € 28.665,85) a credito della società correntista, così che il suo azzeramento si tradurrebbe in un'ingiustificata compressione del diritto della medesima alla corretta rideterminazione del rapporto. In ogni
11 caso, in punto di diritto, deve essere richiamato il ripetuto insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (ad esempio le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), deve essere assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37800; Cass. civ., sez. I, 28/11/2018, n. 30822;
Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11543);
** l'incompleta produzione degli estratti di conto corrente curata da MI ON s.r.l.,
la quale registra lo svolgersi del rapporto contrattuale dal 1.1.2001 fino al 31.12.2010 con modeste soluzioni di continuità (mancano, per come appurato dal consulente tecnico che ne ha curato la ricognizione analitica, gli estratti conto di settembre 2003, ottobre 2003 e del III trimestre 2009 e il riepilogo competenze del II trimestre 2008, del II trimestre 2009
e del I trimestre 2010) non depriva di attendibilità il ricalcolo del saldo operato dall'ausiliare. Se è vero che il rapporto di conto corrente si connota in termini unitari, così
che il saldo finale è il risultato della somma algebrica di tutti i precedenti movimenti
12 contabili in dare in dare e avere, è pur vero che la produzione parziale degli estratti conto non inibisce la neutralizzazione del saldo intermedio ove inalterato si presenti nel passaggio da un saldo all'altro l'andamento del rapporto e affidabili risultino i capisaldi:
“per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto
l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di
riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente (Cass. 5
dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio
2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una
produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici … Non vi è infatti
ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto
corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto
inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo
debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non
presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista
nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta,
invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia
concretamente affidabile”. (Cass. civ. 2/5/2019, n.11543, in motivazione). Nel concreto,
senza che ciò conduca a risultati aberranti o, comunque, distanti dall'effettivo andamento del rapporto, il ricalcolo del saldo è stato operato considerando per i periodi indicati “tassi
e competenze uguali a zero … quindi non si è provveduto a tenerne conto” (pag. 5 della
13 relazione integrativa depositata il ), di modo che l'omessa documentazione integrale del rapporto non determina conseguenze premiali per la correntista che, per i periodi non documentati, non consegue alcuna utilità in termini di recupero di interessi e altre voci indebite.
Accertato che la documentazione contabile consente di procedere al ricalcolo del saldo,
deve ora osservarsi che la documentazione contrattuale si sottrae solo in parte alle censure di illegittimità prospettate dalla correntista. Più in dettaglio:
- meritevole di parziale accoglimento è la denuncia di omessa pattuizione scritta di interessi ultralegali. Nel contratto di apertura di credito sottoscritto il 7.12.1999 (allegato 1 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) difetta qualsivoglia indicazione riguardo al tasso di interesse praticato, salvo quanto generalmente previsto nell'art. 7 delle norme contrattuali, secondo cui “gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito
si intendono determinati alle condizioni fissate o rese note dall'Azienda di credito”. Si
registra invece la specifica pattuizione di interessi ultralegali in conformità al dettato di cui all'art. 117 TUB nel contratto di apertura di credito del 19.12.2002 (allegato 2), cosicché a partire da tale data devono trovare applicazione gli interessi convenzionali di cui il consulente tecnico incaricato nel primo grado di giudizio ha escluso la natura usuraria (cfr.
allegato 12 alla consulenza tecnica d'ufficio del 5.3.2015)
- quanto all'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, né
l'originario contratto
14 di apertura di credito del 7.11.1999, né le successive rinegoziazioni prevedono la capitalizzazione infrannuale degli interessi. In assenza di una pattuizione espressa conformata, nel tempo, al disposto dell'art. 120 t.u.b. -il quale legittima(va) la capitalizzazione infrannuale degli interessi sia debitori sia creditori purché attuata con pari periodicità -, l'adeguamento della banca alle prescrizioni dell'art. 120 tub e della delibera
CICR del 7.2.2000 che vi ha dato attuazione mediante comunicazione al correntista e pubblicazione di avviso sulla GURI non è idonea a sanare l'originaria nullità, esigendosi piuttosto la stipula di un accordo espresso tra le parti. Come a più riprese chiarito dalla
Suprema Corte, “la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999,
art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non
avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere
esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente
sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto
venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione
degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della
valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in
tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art.
7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n.
9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)” (Cass. civ., sez. I, 21/6/2021, n. 17634). Per di più,
15 là ove convenuta (contratto del 25.3.2008, doc. 7), la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi non risulta specificatamente approvata per iscritto dal correntista ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. (Cass. civ., sez. I, 10/4/2024, n. 9672) ed è dunque priva di efficacia. Si impone dunque l'eliminazione della capitalizzazione degli interessi debitori per l'intera durata documentata del rapporto di conto corrente;
-parimenti meritevole di accoglimento è la doglianza relativa all'invalidità per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto. Deve invero “considerarsi
nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di
massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le
modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista
non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover
corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola
negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente
mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse
essere calcolata tale percentuale.” (Cass. civ., sez. I, 20/6/2022, n. 19825). La lettura dei contratti di apertura di credito sul conto corrente n. 25688 (divenuto n. 105074) rivela l'originaria assenza di una pattuizione al riguardo (così nel contratto del 7.11.1999), e successivamente l'indicazione della sola aliquota (fissata nella misura dello 0,625% se intra fido e dello 0,750%se extra fido nel contratto del 19.12.2002; dello 0,375 % se intra fido e dell'1% se extra fido nel contratto dell'11.5.2007) e della periodicità di applicazione
16 (trimestrale secca) in assenza di riferimenti alla modalità di computo e alla base sulla quale l'aliquota è destinata ad applicarsi. Dal saldo del conto corrente devono, pertanto, essere esclusi anche gli addebiti operati a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla scorta di tali premesse, espungendo dal saldo banca al 31.12.2010, pari a € 39.477,33
a debito della correntista, le appostazioni corrispondenti agli interessi ultralegali fino al
19.12.2002, alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori per l'intera durata, il saldo ammonta a € 27.394,29, sempre a debito della correntista (allegato 5 della relazione depositata dal c.t.u. il 4.3.2015).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che ha registrato il parziale accoglimento delle domante della correntista, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, dovendo la rimanente metà, liquidata in €
3.900,00 per il giudizio di primo grado e in € 3.802,50 -di cui € 402,50 per esborsi, €
1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, ed € 1.700,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a e iva come per legge e spese forfettarie ex dm n. 55/2014, essere posta a carico della banca appellata.
A carico delle parti in solido, con ripartizione interna paritaria, devono essere poste le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
17 in accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
a il 12 aprile 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Controparte_8
332 del 7 marzo 2019, accerta in € 27.394,29 a debito di MI ON s.r.l. il saldo alla data del 31.12.2010 del conto corrente n. 25688 (in seguito rinumerato n. 105074);
compensa in ragione di metà tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla refusione in favore di della restante metà, Controparte_8 Parte_1
liquidata in € 3.900,00 per il giudizio di primo grado e in € 3.802,50, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Pone in via definitiva a carico delle parti in solido con ripartizione interna paritaria, le spese relative alla c.t.u..
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
di Appello il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA AI ON BE OR
18