Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3946 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3946 /2024 R.G. vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vera Albertoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Rho (MI), C.so Europa 161, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Meda (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi con Persona_1 domiciliazione presso la casa familiare, in Via San Fedele 19 20821 Meda (Mb) dove abiterà con la mamma e la sorella. I genitori potranno vedere e stare con il figlio secondo un calendario Per_1 con weekend alternati tra madre e padre a partire dal venerdì sera fino alla domenica sera.
I genitori concorderanno eventuali cambiamenti di orario in base alle esigenze specifiche del figlio stesso. Sarà possibile effettuare degli scambi di weekend tra i genitori, qualora ci sia un'esigenza importante, previo loro preventivo accordo, recuperando poi eventuali cambi di weekend al weekend successivo.
La nonna materna e i nonni paterni potranno vedere regolarmente almeno una volta la Per_1 settimana. I nonni paterni si rendono disponibili per seguire quando la mamma o il papà non Per_1 potranno essere presenti per motivazioni lavorative.
Rispetto alle festività: il compleanno del figlio verrà festeggiato organizzando una festa con entrambi i genitori e i rispettivi parenti, amici e nonni, da suddividere economicamente a metà tra i genitori.
Le vacanze di Pasqua e Pasquetta saranno alternate tra i genitori, un anno la mamma terrà il figlio a Pasqua e il papà a Pasquetta e viceversa. Qualora i genitori decidessero di andare in vacanza, si osserverà un'alternanza annuale concordata.
Rispetto le vacanze di Natale, il figlio starà con un genitore dal 24 dicembre pomeriggio al Per_1
25 dicembre pomeriggio, fino le ore 17.00 del 25 dicembre. Trascorrerà con un genitore le vacanze natalizie dalla sera del 25 dicembre alla mattinata del 31 dicembre. Dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio restera' affidato all'altro genitore. Tale suddivisione verrà alternata Per_1 annualmente tra i genitori.
Le altre festività e i ponti saranno suddivisi in base alla calendarizzazione normale, in base alle settimane di pertinenza dei genitori.
4) Ogni genitore ha diritto di essere assente nei weekend in cui la gestione del figlio è di competenza dell'altro genitore. Qualora un genitore dovesse assentarsi per lavoro o per vacanze private o altra motivazione personale, la comunicazione di tale periodo di assenza dovrà essere effettuata il prima possibile e con due settimane di anticipo all'altro genitore che si organizzerà per occuparsi del figlio.
5) In caso di malattia del figlio, esso stesso resterà collocato presso la casa familiare fino a guarigione ed eventuali giorni di visita del padre verranno concordati tramite accordo tra i genitori.
6) Rispetto alle vacanze, ogni genitore ha il diritto di organizzare in autonomia con il figlio le vacanze brevi e-o weekend lunghi all'interno dei giorni di propria competenza. Qualora l'attività particolare coinvolgesse anche giorni di spettanza dell'altro genitore, si dovrà chiedere il parere allo stesso prima di proporlo al figlio.
Eventuali vacanze individuali del figlio andranno concordate preventivamente con l'altro genitore.
Nel caso in cui la richiesta venga dal figlio stesso, bisognerà astenersi dal dare la propria risposta prima di avere discusso con l'altro genitore. Le vacanze individuali straordinarie verranno pagate sempre con suddivisione a metà tra i genitori se entrambi d'accordo (spese extra ordinarie).
Nel mese di giugno andrà in vacanza per due settimane con i nonni paterni, come da Per_1 consuetudine e accordo tra i genitori.
Ad ogni genitore spetteranno poi nel mese di agosto o luglio due settimane consecutive di vacanza con i figli, da alternarsi annualmente in base agli impegni lavorativi dei genitori stessi.
7) I coniugi hanno l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e di informare l'altro di eventuali spostamenti in altre località fuori dalla Regione di residenza quando portano con sé il figlio minore.
8) Tutte le decisioni principali inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio saranno assunte concordemente dai genitori. 9) Rispetto al mantenimento del figlio , il padre, il Sig. si impegna a Per_1 Parte_2 corrispondere entro il 15 di ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile complessiva di euro 250,00 a mezzo bonifico bancario sul conto Persona_1 corrente della sig.ra acceso presso la Banca Unicredit di Meda, Piazza Parte_1
Municipio 1, Iban [...].
Su tale importo, come per Legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dell'anno successivo la sottoscrizione del presente accordo.
10) Per le spese straordinarie per il figlio , come le spese scolastiche, attività sportive o Per_1 ricreative, cure dentistiche, tasse scolastiche, gite scolastiche ed eventuali vacanze, si effettuerà una suddivisione della spesa pari al 50% tra i genitori. Entrambi i coniugi si impegnano a corrispondere il 50% di tali spese, dietro esibizione della relativa documentazione.
Rispetto le vacanze di ogni singolo genitore con il figlio, ogni genitore provvederà a pagare la propria quota e quella del figlio.
Per la suddivisione delle spese straordinarie del figlio, i genitori concordano di fare riferimento al protocollo delle linee guida del Tribunale di Monza del 7 maggio 2018;
11) Si stabilisce che il presente accordo, in riferimento alla distribuzione dei giorni di frequenza genitoriale, andrà eventualmente ridiscusso negli anni di passaggio scolastico del figlio, per essere eventualmente confermato o modificato, in base alle esigenze del figlio stesso.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
12) In considerazione di quanto sopra, la casa coniugale, ubicata a Meda, in Via San Fedele 19, verrà assegnata alla madre, sig.ra presso la quale il minore verrà Parte_1 Per_1 collocato, fermo l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a versare ciascuno una parte del mutuo ipotecario, come da sempre diviso equamente.
13) I Sig.ri e concordano nella possibilità di vendere tale Parte_2 Parte_1 abitazione, in futuro, qualora sarà necessario e di suddividere tra loro equamente il ricavato pecuniario di tale abitazione, tramite accordo comune.
14) Le utenze relative al predetto immobile resteranno intestate come ad oggi alla Sig.ra Parte_1 ed i pagamenti delle relative bollette verranno effettuati dalla signora stessa;
[...]
15) I coniugi si dichiarano reciprocamente autonomi economicamente e, pertanto, la sig. ra dichiara di rinunciare a percepire l'assegno di mantenimento;
Parte_1
16) Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che il conto corrente comune iban
[...] presso la Banca Unicredit di Meda è stato estinto con suddivisione concordata delle somme rimaste in parti uguali, fatta eccezione per la somma residua di € 65.977,29
, rimasta di esclusiva competenza della sig.ra trattandosi di residuo di una somma percepita Pt_1 da quest'ultima a titolo di risarcimento dei danni conseguiti al decesso del padre ed esclusa dalla comunione dei beni ai sensi degli artt. 177 e ss. c.c.
17) I coniugi autorizzano reciprocamente l'espatrio sia dell'altro coniuge sia del minore;
18) Le parti dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente all'impugnazione della emananda sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 30 ottobre 2024.
II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.06.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
IV. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19 dicembre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi