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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 01/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate tempestivamente da parte attrice, con cui la stessa ha discusso la causa e precisato le proprie conclusioni;
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
P.Q.M.
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza contestuale allegata alla presente ordinanza.
Si comunichi.
Mantova, 1.04.2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore Avv. assistita e difesa dall'avv. MARCHI ELENA giusta delega Controparte_1 in atti;
ATTRICE
contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- “NEL MERITO: previo accertamento del compimento da parte di di Controparte_2 atti di gestione dei beni ereditari significativi e concludenti della sua volontà di accettare l'eredità paterna ex art. 476 c.c., per l'effetto dichiarare l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità proveniente da redatto in Parte_1 data 10.08.2020 dal Notaio Dr. rep. N. 24.094 e conseguentemente Persona_1 dichiarare erede puro e semplice del padre;
Controparte_2 Parte_1
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte attrice ha agito in giudizio formulando le domande indicate in epigrafe e, in particolare, allegando che: pagina 2 di 5 • il 14.01.2020 è deceduto a ST D'AR , proprietario, tra l'altro, di due Parte_1 immobili concessi in locazione a terzi;
• il 10.08.2020 l'unico figlio del de cuius, , ha rinunciato con atto notarile Controparte_2 redatto dal Notaio Dr. rep. N. 24.094, racc. N.
9.631 all'eredità paterna;
Persona_1
• in assenza di altri chiamati, è stata dunque aperta la curatela dell'eredità giacente del de cuius, con nomina quale curatore dell'avv. Controparte_1
• nel corso della procedura, il curatore è giunto a conoscenza del fatto che, sia prima che dopo la formale rinuncia all'eredità del padre, il chiamato , odierno Controparte_2 convenuto, ha posto in essere atti idonei a configurare accettazione tacita dell'eredità paterna, in particolare riscuotendo i canoni di locazione degli immobili caduti nell'eredità paterna e operando le riparazioni e gli interventi spettanti alla proprietà sui predetti immobili.
2. Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è dunque stato dichiarato contumace.
3. Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. La domanda è fondata e va accolta.
5. Va preliminarmente osservato come l'art. 476 c.c. preveda che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Nell'accertamento delle circostanze idonee a far ritenere avvenuta l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come il giudice di merito debba estendere l'analisi al complessivo comportamento dell'erede potenziale (cfr. ex multis Cass. civ. 4843/2019).
Con riferimento alla specifica ipotesi di cui è causa, è insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità il principio per cui “la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa (in termini Cass. 2743/2014 che richiama Cass.
12327/2009, secondo cui costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c. c. la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario).
6. Orbene, nel caso di specie l'attore ha provato che il de cuius avesse stipulato in vita due contratti di locazione relativi agli immobili di cui era proprietario (cfr. visura catastale doc.
2 fascicolo attoreo): il primo relativo all'appartamento identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ST d'AR fg. 9, p.lla 10, sub. 302, A/4 con garage identificato al fg. 9, p.lla 365, sub. 1, concesso in locazione con contratto del 01.03.2018 (registrato il 19.03.2018) a pagina 3 di 5 , per la durata di anni 4 (dal 01.03.2018 al 28.02.2022) tacitamente Parte_2 rinnovati per altri 4, con un canone mensile di Euro 420,00 (doc. 3 fascicolo attoreo); il secondo relativo all'appartamento identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ST d'AR al fg. 9, p.lla 10, sub. 301, A/3 concesso in locazione con contratto del 01.08.2019 (registrato il 12.08.2019) al sig. , per la durata di anni 4 (dal Controparte_3
01.08.2019 al 31.07.2023) rinnovabili per altri 4, con un canone mensile di Euro 400,00
(doc. 4 fascicolo attoreo).
L'attore ha inoltre provato che, anche dopo la morte del de cuius, intervenuta il 14.01.2020 (cfr. certificato di morte di cui al doc. 1 fascicolo attoreo), il figlio dello stesso, già chiamato all'eredità, ha continuato a percepire i canoni di locazione dai Controparte_2 conduttori dei predetti immobili, rilasciando loro finanche quietanze di pagamento, non sottoscritte, ma con indicazione di percezione dei canoni “Per conto di ” Parte_1
(cfr. quietanze di cui al doc. 8 fascicolo attoreo).
7. La conferma di tali circostanze è stata fornita dal teste , conduttore di Parte_2 uno degli immobili di proprietà del de cuius, il quale ha confermato di aver pagato nelle mani dell'odierno resistente , fin dal gennaio 2020 e poi nei mesi a Controparte_2 seguire, i canoni di locazione contrattualmente previsti, precisando altresì che il convenuto redigeva e rilasciava, all'atto di ogni pagamento, le già citate quietanze, riconosciute dal teste in quelle prodotte dall'attore al doc. 8 allegato all'atto di citazione (cfr. verbale udienza del 17.06.2024).
8. A ciò si aggiunga che, nonostante la regolare notifica dell'atto con cui è stato ammesso l'interpello del convenuto contumace, questi non è comparso all'udienza all'uopo fissata.
Devono dunque ritenersi, anche alla luce degli ulteriori elementi di prova raccolti, ammessi i fatti dedotti in interrogatorio ex art. 232 c.p.c., con particolare riferimento al fatto che da gennaio 2020, dopo il decesso del padre , il convenuto Parte_1 Controparte_2 si è occupato di gestire gli appartamenti siti a ST d'AR di cui il de cuius era proprietario, intrattenendo rapporti con gli inquilini, svolgendo le riparazioni di cui avevano bisogno, come sostituire la caldaia, e, in particolare, riscuotendo i canoni di locazione degli inquilini e . Pt_2 CP_3
9. Le condotte del convenuto, suffragate da idonea prova, appaiono dunque determinanti a provare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità de de cuius, in epoca antecedente all'atto notarile di rinuncia all'eredità.
10. Tale atto notarile, per l'effetto, deve dunque ritenersi del tutto inefficace sulla base del principio semel heres, semper heres, per cui l'accettazione dell'eredità è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, rendendo inefficace qualsiasi successivo atto di rinuncia all'eredità (cfr. Cass. 15663/2020).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico del resistente.
12. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori minimi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio (considerata l'estrema pagina 4 di 5 semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate) e introduttiva (considerata la brevità, proprio alla luce della scarsa complessità della materia, dell'atto di citazione), oltre che per le fasi istruttoria (avendo la parte depositato una sola delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e partecipato a una sola udienza istruttoria, oltre a due udienza di mera trattazione) e decisionale (essendo stata la causa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza il deposito di ulteriori memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che ha accettato tacitamente ex art. 476 c.c. Controparte_2 l'eredità del padre , dovendosi dunque ritenere egli erede puro e semplice Parte_1 del de cuius;
2) per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità proveniente da redatto in data 10.08.2020 dal Notaio Dr. rep. N. Parte_1 Persona_1
24.094, racc. N. 9.631;
3) condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in Euro Parte_1
545,00 per spese ed Euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 1 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate tempestivamente da parte attrice, con cui la stessa ha discusso la causa e precisato le proprie conclusioni;
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
P.Q.M.
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza contestuale allegata alla presente ordinanza.
Si comunichi.
Mantova, 1.04.2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore Avv. assistita e difesa dall'avv. MARCHI ELENA giusta delega Controparte_1 in atti;
ATTRICE
contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- “NEL MERITO: previo accertamento del compimento da parte di di Controparte_2 atti di gestione dei beni ereditari significativi e concludenti della sua volontà di accettare l'eredità paterna ex art. 476 c.c., per l'effetto dichiarare l'invalidità e comunque l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità proveniente da redatto in Parte_1 data 10.08.2020 dal Notaio Dr. rep. N. 24.094 e conseguentemente Persona_1 dichiarare erede puro e semplice del padre;
Controparte_2 Parte_1
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte attrice ha agito in giudizio formulando le domande indicate in epigrafe e, in particolare, allegando che: pagina 2 di 5 • il 14.01.2020 è deceduto a ST D'AR , proprietario, tra l'altro, di due Parte_1 immobili concessi in locazione a terzi;
• il 10.08.2020 l'unico figlio del de cuius, , ha rinunciato con atto notarile Controparte_2 redatto dal Notaio Dr. rep. N. 24.094, racc. N.
9.631 all'eredità paterna;
Persona_1
• in assenza di altri chiamati, è stata dunque aperta la curatela dell'eredità giacente del de cuius, con nomina quale curatore dell'avv. Controparte_1
• nel corso della procedura, il curatore è giunto a conoscenza del fatto che, sia prima che dopo la formale rinuncia all'eredità del padre, il chiamato , odierno Controparte_2 convenuto, ha posto in essere atti idonei a configurare accettazione tacita dell'eredità paterna, in particolare riscuotendo i canoni di locazione degli immobili caduti nell'eredità paterna e operando le riparazioni e gli interventi spettanti alla proprietà sui predetti immobili.
2. Il convenuto non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è dunque stato dichiarato contumace.
3. Esaurita l'istruttoria, è stata fissata udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
4. La domanda è fondata e va accolta.
5. Va preliminarmente osservato come l'art. 476 c.c. preveda che: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Nell'accertamento delle circostanze idonee a far ritenere avvenuta l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato come il giudice di merito debba estendere l'analisi al complessivo comportamento dell'erede potenziale (cfr. ex multis Cass. civ. 4843/2019).
Con riferimento alla specifica ipotesi di cui è causa, è insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità il principio per cui “la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa (in termini Cass. 2743/2014 che richiama Cass.
12327/2009, secondo cui costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c. c. la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario).
6. Orbene, nel caso di specie l'attore ha provato che il de cuius avesse stipulato in vita due contratti di locazione relativi agli immobili di cui era proprietario (cfr. visura catastale doc.
2 fascicolo attoreo): il primo relativo all'appartamento identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ST d'AR fg. 9, p.lla 10, sub. 302, A/4 con garage identificato al fg. 9, p.lla 365, sub. 1, concesso in locazione con contratto del 01.03.2018 (registrato il 19.03.2018) a pagina 3 di 5 , per la durata di anni 4 (dal 01.03.2018 al 28.02.2022) tacitamente Parte_2 rinnovati per altri 4, con un canone mensile di Euro 420,00 (doc. 3 fascicolo attoreo); il secondo relativo all'appartamento identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ST d'AR al fg. 9, p.lla 10, sub. 301, A/3 concesso in locazione con contratto del 01.08.2019 (registrato il 12.08.2019) al sig. , per la durata di anni 4 (dal Controparte_3
01.08.2019 al 31.07.2023) rinnovabili per altri 4, con un canone mensile di Euro 400,00
(doc. 4 fascicolo attoreo).
L'attore ha inoltre provato che, anche dopo la morte del de cuius, intervenuta il 14.01.2020 (cfr. certificato di morte di cui al doc. 1 fascicolo attoreo), il figlio dello stesso, già chiamato all'eredità, ha continuato a percepire i canoni di locazione dai Controparte_2 conduttori dei predetti immobili, rilasciando loro finanche quietanze di pagamento, non sottoscritte, ma con indicazione di percezione dei canoni “Per conto di ” Parte_1
(cfr. quietanze di cui al doc. 8 fascicolo attoreo).
7. La conferma di tali circostanze è stata fornita dal teste , conduttore di Parte_2 uno degli immobili di proprietà del de cuius, il quale ha confermato di aver pagato nelle mani dell'odierno resistente , fin dal gennaio 2020 e poi nei mesi a Controparte_2 seguire, i canoni di locazione contrattualmente previsti, precisando altresì che il convenuto redigeva e rilasciava, all'atto di ogni pagamento, le già citate quietanze, riconosciute dal teste in quelle prodotte dall'attore al doc. 8 allegato all'atto di citazione (cfr. verbale udienza del 17.06.2024).
8. A ciò si aggiunga che, nonostante la regolare notifica dell'atto con cui è stato ammesso l'interpello del convenuto contumace, questi non è comparso all'udienza all'uopo fissata.
Devono dunque ritenersi, anche alla luce degli ulteriori elementi di prova raccolti, ammessi i fatti dedotti in interrogatorio ex art. 232 c.p.c., con particolare riferimento al fatto che da gennaio 2020, dopo il decesso del padre , il convenuto Parte_1 Controparte_2 si è occupato di gestire gli appartamenti siti a ST d'AR di cui il de cuius era proprietario, intrattenendo rapporti con gli inquilini, svolgendo le riparazioni di cui avevano bisogno, come sostituire la caldaia, e, in particolare, riscuotendo i canoni di locazione degli inquilini e . Pt_2 CP_3
9. Le condotte del convenuto, suffragate da idonea prova, appaiono dunque determinanti a provare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità de de cuius, in epoca antecedente all'atto notarile di rinuncia all'eredità.
10. Tale atto notarile, per l'effetto, deve dunque ritenersi del tutto inefficace sulla base del principio semel heres, semper heres, per cui l'accettazione dell'eredità è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, rendendo inefficace qualsiasi successivo atto di rinuncia all'eredità (cfr. Cass. 15663/2020).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono dunque poste integralmente a carico del resistente.
12. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori minimi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio (considerata l'estrema pagina 4 di 5 semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate) e introduttiva (considerata la brevità, proprio alla luce della scarsa complessità della materia, dell'atto di citazione), oltre che per le fasi istruttoria (avendo la parte depositato una sola delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e partecipato a una sola udienza istruttoria, oltre a due udienza di mera trattazione) e decisionale (essendo stata la causa decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza il deposito di ulteriori memorie).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che ha accettato tacitamente ex art. 476 c.c. Controparte_2 l'eredità del padre , dovendosi dunque ritenere egli erede puro e semplice Parte_1 del de cuius;
2) per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità proveniente da redatto in data 10.08.2020 dal Notaio Dr. rep. N. Parte_1 Persona_1
24.094, racc. N. 9.631;
3) condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in Euro Parte_1
545,00 per spese ed Euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Mantova, 1 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
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