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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16820 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54187/23
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54187/2023 Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucrezio Caro n. 67, presso lo studio dell'Avv. Diego Piersanti Todisco e dell'avv. Andrea
Arati, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
ATTORE contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pilo Albertelli
n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonello Seganti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo la nullità/annullabilità della Controparte_2 delibera assemblare del 19 settembre 2023, previa sospensione della sua efficacia.
L'attore esponeva: di essere proprietario dell'unità immobiliare contraddistinta con l'int. B 22 facente parte del in Roma;
Controparte_1
-che non era stato correttamente convocato all'assemblea del 19.9.2023 in quanto la convocazione era stata inviata ex art. 66 disp. att. c.c. da un gruppo di condòmini sull'inesistente presupposto dell'inerzia dell'amministratrice, che invero aveva già provveduto a convocare la richiesta assemblea in data 7 settembre 2023 (quindi, nel termine previsto ex art. 66 disp. att. c.c.); - che la convocazione era stata ricevuta solamente 3 giorni prima della data di assemblea in prima convocazione (18 settembre), così impedendo la consapevole partecipazione all'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.
Si costituiva il in Roma chiedendo, preliminarmente, Controparte_1 la cessazione della materia per l'intervenuta delibera del 26 gennaio 2024 e, nel merito, il rigetto della domanda.
Il convenuto eccepiva: che la delibera impugnata era stata sostituita da quella del 26 gennaio
2024, con la quale l'assemblea regolarmente costituitasi aveva deliberato, al punto n. 3 dell'ordine del giorno, di nominare amministratore del condominio la Real Estate Management
S.r.l. nonché di ratificare tutti gli atti medio tempore adottati sino alla data del 26 gennaio 2024;
- che la convocazione del 19 settembre 2023 era valida e efficace in quanto la richiesta di convocazione (effettuata da 35 condomini) a verbale dell'assemblea del 27 luglio 2023 era stata disattesa dalla ex amministratrice (figlia dell'attore), la quale non aveva rispettato il termine di 10 giorni entro cui convocare l'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore eccepiva: la tardività della costituzione del convenuto;
- la condanna del convenuto alle spese in ragione del principio della c.d. soccombenza virtuale;
- che la convocazione effettuata dalla ex amministratrice era stata inviata in data 7.9.2023
(quindi, nei 10 giorni dalla richiesta, considerata la sospensione feriale dei termini dall'1 al 31 agosto 2023), mentre l'autoconvocazione eseguita dai condòmini era stata inoltrata in data 13 settembre 2023, e dunque in data successiva a quella già eseguita dall'amministratrice, unico soggetto autorizzato allo scopo.
All'udienza del 18.4.2024, il Giudice “atteso che con riferimento alla richiesta di sospensione delle delibera impugnata del 19.9.23 essa è stata sostituita con successiva delibera del 26.1.24, proseguendo per l 'effetto il presente giudizio solo per la liquidazione delle spese” rinviava per discussione ex art. 189 c.p.c. al 6.11.25, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, come emerge dalla documentazione prodotta, è emerso che successiva delibera (ossia quella del 26.1.2024) ha sostituito quella impugnata, con la conseguenza che la presente decisione non è più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa né sotto il profilo della validità/invalidità della delibera impugnata né sotto il profilo delle sue conseguenze per effetto della sua successiva sostituzione (Cass. nn. 11961/2004; 10344/2009).
In ordine alle spese, per le quali parte attrice mantiene l'interesse ad agire ed a conseguire una pronunzia giudiziale, si deve ricorrente al criterio della soccombenza virtuale e si deve, pertanto, valutare in astratto quale delle parti sarebbe risultata vincitrice.
Premesso che il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c., primo comma, non è un termine processuale soggetto alla sospensione feriale (come erroneamente sostenuto dalla difesa dell'attore), deve rilevarsi che l'art. 1136, comma 6, c.c. subordina la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio alla preventiva convocazione di tutti i condomini suoi partecipanti e la violazione di tale precetto può comportare vizio di legittimità – sub specie annullabilità (Cass. SS.UU. n. 4806/2005) - della decisione che sia stata assunta qualora qualche condomino non sia stato tempestivamente invitato alla relativa assise decisionale. La convocazione, poi, attesa la sua istituzionale funzione conoscitiva, si caratterizza indubbiamente, sotto il profilo giuridico, come atto unilaterale recettizio, sia pure di contenuto non negoziale e, pertanto, deve ad esso applicarsi la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c., disposizione, questa, che, iuris tantum, collega al pervenimento dell'atto, all'indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativo contenuto. Deve, quindi, ritenersi onere del che venga evocato in giudizio dal condomino che lamenti la sua omessa CP_1 convocazione alla seduta assembleare dare la prova del regolare invio, in tempo utile –così determinato ai sensi dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. ovvero nel più ampio eventualmente stabilito nel regolamento di condominio- del relativo avviso poiché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattasi di circostanza afferente la dimostrazione di fatto potenzialmente impeditivo all'accoglimento della avversa pretesa annullatoria.
Nella specie, dai documenti versati in atti è emerso che la convocazione è stata ricevuta da in data 15 settembre 2023, e quindi tre giorni prima della data di assemblea Parte_1 in prima convocazione (prevista per il 18 settembre 2023), in violazione dei termini di legge
(cfr. doc. 5 cit.).
In difetto, pertanto, di dimostrazione della rituale convocazione dell'attore, l'impugnativa proposta si presentava suscettiva di positivo riscontro.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto della esiguità della istruttoria di natura prettamente documentale e la celerità del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rifondere ad Controparte_2 Parte_1 le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 1.12.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 54187/2023 Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucrezio Caro n. 67, presso lo studio dell'Avv. Diego Piersanti Todisco e dell'avv. Andrea
Arati, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
ATTORE contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pilo Albertelli
n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonello Seganti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo la nullità/annullabilità della Controparte_2 delibera assemblare del 19 settembre 2023, previa sospensione della sua efficacia.
L'attore esponeva: di essere proprietario dell'unità immobiliare contraddistinta con l'int. B 22 facente parte del in Roma;
Controparte_1
-che non era stato correttamente convocato all'assemblea del 19.9.2023 in quanto la convocazione era stata inviata ex art. 66 disp. att. c.c. da un gruppo di condòmini sull'inesistente presupposto dell'inerzia dell'amministratrice, che invero aveva già provveduto a convocare la richiesta assemblea in data 7 settembre 2023 (quindi, nel termine previsto ex art. 66 disp. att. c.c.); - che la convocazione era stata ricevuta solamente 3 giorni prima della data di assemblea in prima convocazione (18 settembre), così impedendo la consapevole partecipazione all'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.
Si costituiva il in Roma chiedendo, preliminarmente, Controparte_1 la cessazione della materia per l'intervenuta delibera del 26 gennaio 2024 e, nel merito, il rigetto della domanda.
Il convenuto eccepiva: che la delibera impugnata era stata sostituita da quella del 26 gennaio
2024, con la quale l'assemblea regolarmente costituitasi aveva deliberato, al punto n. 3 dell'ordine del giorno, di nominare amministratore del condominio la Real Estate Management
S.r.l. nonché di ratificare tutti gli atti medio tempore adottati sino alla data del 26 gennaio 2024;
- che la convocazione del 19 settembre 2023 era valida e efficace in quanto la richiesta di convocazione (effettuata da 35 condomini) a verbale dell'assemblea del 27 luglio 2023 era stata disattesa dalla ex amministratrice (figlia dell'attore), la quale non aveva rispettato il termine di 10 giorni entro cui convocare l'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore eccepiva: la tardività della costituzione del convenuto;
- la condanna del convenuto alle spese in ragione del principio della c.d. soccombenza virtuale;
- che la convocazione effettuata dalla ex amministratrice era stata inviata in data 7.9.2023
(quindi, nei 10 giorni dalla richiesta, considerata la sospensione feriale dei termini dall'1 al 31 agosto 2023), mentre l'autoconvocazione eseguita dai condòmini era stata inoltrata in data 13 settembre 2023, e dunque in data successiva a quella già eseguita dall'amministratrice, unico soggetto autorizzato allo scopo.
All'udienza del 18.4.2024, il Giudice “atteso che con riferimento alla richiesta di sospensione delle delibera impugnata del 19.9.23 essa è stata sostituita con successiva delibera del 26.1.24, proseguendo per l 'effetto il presente giudizio solo per la liquidazione delle spese” rinviava per discussione ex art. 189 c.p.c. al 6.11.25, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, come emerge dalla documentazione prodotta, è emerso che successiva delibera (ossia quella del 26.1.2024) ha sostituito quella impugnata, con la conseguenza che la presente decisione non è più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa né sotto il profilo della validità/invalidità della delibera impugnata né sotto il profilo delle sue conseguenze per effetto della sua successiva sostituzione (Cass. nn. 11961/2004; 10344/2009).
In ordine alle spese, per le quali parte attrice mantiene l'interesse ad agire ed a conseguire una pronunzia giudiziale, si deve ricorrente al criterio della soccombenza virtuale e si deve, pertanto, valutare in astratto quale delle parti sarebbe risultata vincitrice.
Premesso che il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c., primo comma, non è un termine processuale soggetto alla sospensione feriale (come erroneamente sostenuto dalla difesa dell'attore), deve rilevarsi che l'art. 1136, comma 6, c.c. subordina la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio alla preventiva convocazione di tutti i condomini suoi partecipanti e la violazione di tale precetto può comportare vizio di legittimità – sub specie annullabilità (Cass. SS.UU. n. 4806/2005) - della decisione che sia stata assunta qualora qualche condomino non sia stato tempestivamente invitato alla relativa assise decisionale. La convocazione, poi, attesa la sua istituzionale funzione conoscitiva, si caratterizza indubbiamente, sotto il profilo giuridico, come atto unilaterale recettizio, sia pure di contenuto non negoziale e, pertanto, deve ad esso applicarsi la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c., disposizione, questa, che, iuris tantum, collega al pervenimento dell'atto, all'indirizzo del destinatario, la conoscenza del relativo contenuto. Deve, quindi, ritenersi onere del che venga evocato in giudizio dal condomino che lamenti la sua omessa CP_1 convocazione alla seduta assembleare dare la prova del regolare invio, in tempo utile –così determinato ai sensi dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. ovvero nel più ampio eventualmente stabilito nel regolamento di condominio- del relativo avviso poiché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., trattasi di circostanza afferente la dimostrazione di fatto potenzialmente impeditivo all'accoglimento della avversa pretesa annullatoria.
Nella specie, dai documenti versati in atti è emerso che la convocazione è stata ricevuta da in data 15 settembre 2023, e quindi tre giorni prima della data di assemblea Parte_1 in prima convocazione (prevista per il 18 settembre 2023), in violazione dei termini di legge
(cfr. doc. 5 cit.).
In difetto, pertanto, di dimostrazione della rituale convocazione dell'attore, l'impugnativa proposta si presentava suscettiva di positivo riscontro.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo tenuto conto della esiguità della istruttoria di natura prettamente documentale e la celerità del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il a rifondere ad Controparte_2 Parte_1 le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Roma, 1.12.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri