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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2144 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore fallimentare, C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di Belmonte n. 93,
presso l'Avv. Francesco Massimo Paolo Alfisi, che la rappresenta e difende;
parte attrice contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
OGGETTO: divisione di comunione ordinaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/12/2024 parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La Curatela del fallimento ha chiamato in Parte_1
giudizio, , chiedendo la divisione della comunione sul Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
bene immobile sito in Lercara Friddi, via Vincenzo Lipari, 54, censito al
N.C.E.U. al foglio MU, Particella 1475 sub 1.
L'attrice in particolare ha dedotto di essere comproprietaria del predetto bene unitamente alla convenuta, per quote rispettivamente del 75% e del 25%.
La convenuta non si è costituita in giudizio, seppure regolarmente citata.
Con provvediemnto del 21.2.2019 è stato riunito al presente giudizio il procedimento n. 3132/18, vertente tra le medesime parti e avente ad oggetto la domanda di divisione della comunione sul bene immobile sito in Lercara
Friddi, via Vincenzo Lipari, 54, censito al N.C.E.U. al foglio MU, Particella
1475 sub 2.
Il procedimento è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e
CTU.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso le domande proposte dalla parte attrice nei giudizi riuniti non possono essere scrutinate dal giudicante per le ragioni che seguono.
Va chiarito, infatti, che nei giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento di comunione la titolarità della comproprietà costituisce un prius imprescindibile, il cui onere probatorio è posto a carico delle parti.
L'assolvimento di tale onere impone, quantomeno, la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni oggetto della domanda di divisione. Sul punto si richiama il consolidato orientamento ermeneutico della Corte di Appello di Roma, che il Tribunale ritiene di condividere,
secondo cui Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di
comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa,
come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri
partecipanti alla comunione. Nella specie, pertanto, esattamente, il Giudice
di prime cure ha ritenuto che la controversia presupponesse, come
necessario antecedente logico e giuridico, l'accertamento del diritto di
comproprietà dei beni caduti in successione. Tale diritto, invero, non poteva
accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese
delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti
medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede, il
fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero
compresi nell'asse ereditario, con la conseguenza che in difetto di prova
della titolarità dei beni, e così dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario
(non essendo stata prodotta certificazione della Conservatoria dei registri
immobiliari, né copia degli atti di provenienza degli immobili), correttamente
lo stesso Giudice dichiarava inammissibile la domanda di divisione
ereditaria (cfr. C. App. Roma, Sez. III, sent. del 7.10.2008).
Tale lettura interpretativa trova ulteriore conferma nell'esigenza di accertare oltre alla sussistenza della comunione, anche le rispettive quote di partecipazione di ciascun comunista.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta nei termini assegnati è
incompleta, poiché mancante dei predetti titoli e, in ogni caso, inidonea a fornire prova delle quote di partecipazione di ciascun condividente.
Peraltro, la visura ipotecaria in atti indica le quote di partecipazione alla comunione delle parti nella misura del 50% ciascuno.
In conclusione, considerato che non è stata offerta adeguata prova di quanto predetto e tenuto conto dell'applicabilità ai giudizi di divisione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
delle preclusioni e delle decadenze processuali (cfr. Cass. civ. n.
22274/13 e n. 14109/06), le domande vanno dichiarate inammissibili.
Le spese vanno lasciate in capo alla parte attrice in considerazione della soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste in capo alla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibili le domande di divisione proposte dalla curatela del fallimento nei giudizi riuniti di cui in parte Parte_1
motiva;
• nulla sulle spese di lite;
• one definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2144 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del curatore fallimentare, C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di Belmonte n. 93,
presso l'Avv. Francesco Massimo Paolo Alfisi, che la rappresenta e difende;
parte attrice contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
OGGETTO: divisione di comunione ordinaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/12/2024 parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La Curatela del fallimento ha chiamato in Parte_1
giudizio, , chiedendo la divisione della comunione sul Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
bene immobile sito in Lercara Friddi, via Vincenzo Lipari, 54, censito al
N.C.E.U. al foglio MU, Particella 1475 sub 1.
L'attrice in particolare ha dedotto di essere comproprietaria del predetto bene unitamente alla convenuta, per quote rispettivamente del 75% e del 25%.
La convenuta non si è costituita in giudizio, seppure regolarmente citata.
Con provvediemnto del 21.2.2019 è stato riunito al presente giudizio il procedimento n. 3132/18, vertente tra le medesime parti e avente ad oggetto la domanda di divisione della comunione sul bene immobile sito in Lercara
Friddi, via Vincenzo Lipari, 54, censito al N.C.E.U. al foglio MU, Particella
1475 sub 2.
Il procedimento è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e
CTU.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso le domande proposte dalla parte attrice nei giudizi riuniti non possono essere scrutinate dal giudicante per le ragioni che seguono.
Va chiarito, infatti, che nei giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento di comunione la titolarità della comproprietà costituisce un prius imprescindibile, il cui onere probatorio è posto a carico delle parti.
L'assolvimento di tale onere impone, quantomeno, la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni oggetto della domanda di divisione. Sul punto si richiama il consolidato orientamento ermeneutico della Corte di Appello di Roma, che il Tribunale ritiene di condividere,
secondo cui Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di
comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa,
come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri
partecipanti alla comunione. Nella specie, pertanto, esattamente, il Giudice
di prime cure ha ritenuto che la controversia presupponesse, come
necessario antecedente logico e giuridico, l'accertamento del diritto di
comproprietà dei beni caduti in successione. Tale diritto, invero, non poteva
accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese
delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti
medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede, il
fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero
compresi nell'asse ereditario, con la conseguenza che in difetto di prova
della titolarità dei beni, e così dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario
(non essendo stata prodotta certificazione della Conservatoria dei registri
immobiliari, né copia degli atti di provenienza degli immobili), correttamente
lo stesso Giudice dichiarava inammissibile la domanda di divisione
ereditaria (cfr. C. App. Roma, Sez. III, sent. del 7.10.2008).
Tale lettura interpretativa trova ulteriore conferma nell'esigenza di accertare oltre alla sussistenza della comunione, anche le rispettive quote di partecipazione di ciascun comunista.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta nei termini assegnati è
incompleta, poiché mancante dei predetti titoli e, in ogni caso, inidonea a fornire prova delle quote di partecipazione di ciascun condividente.
Peraltro, la visura ipotecaria in atti indica le quote di partecipazione alla comunione delle parti nella misura del 50% ciascuno.
In conclusione, considerato che non è stata offerta adeguata prova di quanto predetto e tenuto conto dell'applicabilità ai giudizi di divisione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
delle preclusioni e delle decadenze processuali (cfr. Cass. civ. n.
22274/13 e n. 14109/06), le domande vanno dichiarate inammissibili.
Le spese vanno lasciate in capo alla parte attrice in considerazione della soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste in capo alla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibili le domande di divisione proposte dalla curatela del fallimento nei giudizi riuniti di cui in parte Parte_1
motiva;
• nulla sulle spese di lite;
• one definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 20/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile