Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6090/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 6090 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del
05.02.2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Foggia, alla S.S. 673 Km. 19,520, presso lo studio dell'avv. DI BRITA MARIA MARILENA
ADDOLORATA (C.F.: ), dalla quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
(C.F.: , elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata in Foggia, alla via Vittime Civili n. 84, presso lo studio dell'avv. PAGLIA VINCENZO (C.F.: ), C.F._4 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 05.02.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
il P.M. ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 ha Parte_1 chiesto, a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 279/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento RG. n. 1495/2007 e passata in giudicato in data 01.04.2013, cui era seguito l'annullamento del matrimonio da parte della di revocare e/o comunque CP_2 dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento quale contributo al mantenimento dei due figli, (nata il [...]) e Persona_1
(nato il [...]), entrambi maggiorenni, dopo Per_2 apposito accertamento da parte del Tribunale della loro autosufficienza a provvedere al proprio sostentamento.
A sostegno della propria domanda il ricorrente, in particolare, ha dedotto che, rispetto al momento della separazione, dove era stato statuito l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei due figli versando complessivamente 500,00 euro mensili, erano intervenuti giustificati motivi che hanno reso necessaria una modifica delle condizioni della sentenza di separazione giudiziale e precisamente:
• che il figlio ha lasciato l'abitazione materna per trasferirsi Per_2 nel comune di Sacile (Pordenone), ove convive con Pt_2
[...]
• che la figlia dopo aver conseguito il diploma di scuola Persona_1 alberghiera, non ha proseguito con gli studi universitari e non si è mai impegnata alla ricerca di una occupazione lavorativa adeguata alla sua formazione, nonostante goda di ottime condizioni di salute;
• che, dalla nuova relazione con , con la quale ha anche Parte_3 contratto matrimonio civile in data 12.06.2016, è diventato padre di altre tre figlie: (nata il [...]), (nata Per_3 Per_4
l'08.11.2011) e (nata il [...]), quest'ultima nata Per_1 successivamente all'intervenuta separazione tra le parti;
• che si è verificato un peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla data della separazione a causa di alcuni finanziamenti contratti e del mantenimento delle altre tre figlie, ancora minorenni.
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Con memoria di costituzione del 26.01.2024 la resistente ha richiesto di rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, nello specifico, mentre ha dichiarato che il figlio ha costituito un autonomo nucleo familiare e pertanto non Per_2 ha più interesse a percepire la sua quota di mantenimento, ha insistito affinché il ricorrente continuasse a contribuire al mantenimento della figlia ancora alla ricerca di una Persona_1 occupazione lavorativa, in mancanza di apposita prova documentale del ricorrente che attesti il raggiungimento dell'indipendenza economica. Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
03.04.2024 entrambe le parti hanno reiterato le proprie conclusioni.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2024, ha pronunciato, in data 08.04.2024, l'ordinanza con quale ha adottato i provvedimenti provvisori nei seguenti termini:
“letti gli atti;
valutate le reciproche deduzioni;
ritenuto di dover revocare così come richiesto dal ricorrente a decorrere dalla data del deposito del ricorso gli assegni di mantenimento previsti con la sentenza di separazione in favore di entrambi i figli già da molto tempo divenuti maggiorenni;
considerati gli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte che intende sostenere la persistenza del diritto in questione a fronte di figli ormai quasi trentenni;
considerata la pacificità degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali sul punto;
infine, ritenuto di non dover ammettere le prove articolate risultando superflue ai fini della decisione e rilevato come la causa vada quindi rinviata per discussione ai fini della precisazione delle conclusioni” e, pertanto, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni in data
05.02.2025.
All'udienza del 05.02.2025, sulle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con sentenza, come da nuovo rito Cartabia.
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1. Si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
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È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n.
28436/2017; Cass., n. 11488/2008).
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di
“revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Nell'ambito del procedimento in discorso il Giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante
(cfr. Cass., n. 2147/2003).
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula
“rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, (così come modificato dalla L.
n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le
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sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi
e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (così, di recente, Cass., n.
2953/2017; cfr. anche Cass., n. 17320/2005 e Cass., n.
30033/2011).
In merito alla domanda del ricorrente volta ad ottenere la revoca del mantenimento disposto a suo carico ed in favore dei figli, come previsto in sede di separazione, occorre innanzitutto evidenziare che, al momento della separazione, entrambi i figli della coppia erano minorenni. L'obbligo di mantenimento dei figli, solo in presenza di determinate circostanze, non si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età e affinché un coniuge possa ricevere dall'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014,
n.18869).
Nel caso di specie, in merito al figlio , il Collegio ritiene Per_2 che non ci siano dubbi sulla revoca del mantenimento, stante la mancata contestazione sul punto, atteso che la resistente ha confermato quanto affermato dal ricorrente sulla circostanza che ormai il figlio non vive più con la madre essendosi trasferito a
Sacile (Pordenone) ove convive con la compagna, come provato da certificazione anagrafica depositata in atti.
Il contrasto tra le parti sussiste riguardo al mantenimento della figlia trentenne, ancora convivente con la madre. Persona_1
Infatti, da una parte il ricorrente ha dichiarato che nonostante la sua età, la figlia, dopo aver conseguito il diploma alberghiero, non solo non ha proseguito con gli studi universitari, ma non ha nemmeno ricercato un'occupazione adeguata alla sua formazione scolastica, nonostante goda di buona salute e, recentemente, è anche diventata mamma di una bambina;
dall'altra la resistente ha insistito sulla permanenza dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, in difetto, a suo dire, di dimostrazione documentale del raggiungimento dell'autosufficienza economica,
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sottolineando la costante ricerca di un'occupazione lavorativa da parte della figlia, anche di diverso genere rispetto alla sua specializzazione scolastica.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le richieste e le allegazioni delle parti, con ordinanza dell'08.04.2024, ha adottato i provvedimenti provvisori tramite i quali ha disposto la revoca del mantenimento nei riguardi di entrambi i figli a decorrere dalla data di deposito del ricorso, considerato che la resistente non risultava aver assolto gli oneri di allegazione e prova sulla stessa incombenti in favore della figlia, non deducendo elementi che potessero far emergere l'effettiva non autosufficienza incolpevole della stessa, ormai trentenne.
Ebbene, in ordine al contributo al mantenimento in favore di figli maggiorenni, occorre tenere conto dei recenti arresti della
Cassazione in ordine al riparto dell'onere della prova relativa al raggiungimento dell'autosufficienza dei figli maggiori di età. All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi (o il genitore con lo stesso convivente, legittimato processuale concorrente) fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I
, 14/08/2020, n. 17183 e Cass. N. 26875 del 20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica
e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez. VI , 29/12/2020, n. 29779 con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal
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mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.
Orbene, anche dopo l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori di revoca, non è stata fornita alcuna allegazione o prova da parte della resistente che dimostri la sussistenza di elementi consoni a giustificare il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico del padre nei riguardi della figlia, ad oggi trentenne.
Infatti, la resistente si è limitata ad indicare genericamente il mancato raggiungimento della indipendenza economica della figlia.
Da tanto consegue che, anche ove oggi trentenne, Persona_1 fosse effettivamente ancora non autosufficiente, la predetta circostanza non la legittimerebbe in ogni caso a pretendere il mantenimento, in considerazione del principio di autoresponsabilità che impone ai figli maggiorenni - in assenza di un percorso di studi assorbente o di una ricerca concreta di lavoro - di rendersi autonomi economicamente.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti per confermare il provvedimento provvisorio di revoca adottato dal Giudice delegato con ordinanza dell'08.04.2024.
Tale decisione è basata sulla sussistenza delle anzidette circostanze sopravvenute che vedono ormai i figli da lungo tempo divenuti maggiorenni ed a distanza di anni dalla pronuncia di separazione, nonché in mancanza di allegazioni e ragioni giustificative che possano permettere di confermare, rebus sic stantibus, i provvedimenti illo tempore emessi e dei quali si chiede la revoca.
Va, dunque, confermata la revoca del contributo al mantenimento nei riguardi di entrambi i figli, già da molto tempo divenuti maggiorenni.
La revoca ha effetto dal momento della proposizione della domanda e, quindi, a decorrere dal 12.12.2023. Infatti, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo ed il corrispondente obbligo a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza
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che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. n. 20101/2023, n. 25636/2021, n.
4224/2021, n. 22108/2018, n. 16173/2015, n. 11648/2012).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, nella specie non tenutasi e con riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni giuridiche affrontate nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n.
279/2012 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, revoca, con decorrenza dal 12.12.2023, l'obbligo per di Parte_1 corrispondere a il contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , alla luce delle ragioni esposte in parte Persona_1 Per_2 motiva;
2. condanna al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 delle spese del procedimento che liquida in euro 2.377,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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