TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10656 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 37597 r.g. 2024, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento formulata da (Avv. Gianluca Cassiano) nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato che parte ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa, comminato in data 17.7.2024, a seguito di contestazione disciplinare del 27.6.2024; rilevato che parte datoriale, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato il fatto costitutivo posto a base del provvedimento recessivo per cui è causa, lo stesso è rimasto privo di alcuna giustificazione;
rilevato che dalla mancata dimostrazione dell'addebito contestato discende l'accoglimento della domanda attorea con annullamento del licenziamento comminato in data 17.7.2024 e, previa applicazione delle tutele azionate in ricorso e previste dall'articolo 18 Statuto dei lavoratori 4 comma, quali la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (indennità che in ogni caso non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con l'annullamento del licenziamento impugnato e conseguente applicazione del regime di cui all'articolo 18 legge 300/1970, declinato nei termini dianzi indicati e con riferimento ad un'ultima retribuzione globale di fatto pari a euro 2.798,45 lordi;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
annulla il licenziamento comminato al ricorrente in data 17.7.2024 e per l'effetto condanna parte convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un importo complessivo di euro 33.581,40 oltre accessori come per legge e condanna parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 23.10.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
IL G.L.
letti gli atti della causa n. 37597 r.g. 2024, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento formulata da (Avv. Gianluca Cassiano) nei confronti Parte_1 di , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato che parte ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa, comminato in data 17.7.2024, a seguito di contestazione disciplinare del 27.6.2024; rilevato che parte datoriale, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato il fatto costitutivo posto a base del provvedimento recessivo per cui è causa, lo stesso è rimasto privo di alcuna giustificazione;
rilevato che dalla mancata dimostrazione dell'addebito contestato discende l'accoglimento della domanda attorea con annullamento del licenziamento comminato in data 17.7.2024 e, previa applicazione delle tutele azionate in ricorso e previste dall'articolo 18 Statuto dei lavoratori 4 comma, quali la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (indennità che in ogni caso non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente va accolta nei termini dianzi indicati con l'annullamento del licenziamento impugnato e conseguente applicazione del regime di cui all'articolo 18 legge 300/1970, declinato nei termini dianzi indicati e con riferimento ad un'ultima retribuzione globale di fatto pari a euro 2.798,45 lordi;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
annulla il licenziamento comminato al ricorrente in data 17.7.2024 e per l'effetto condanna parte convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un importo complessivo di euro 33.581,40 oltre accessori come per legge e condanna parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 5.388,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 23.10.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 2 di 2