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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 1181/2024 Cont.
promosso da
, n. a EA (TO) il 24/3/1970, res. in IA (TO), loc. Parte_1
Bacciana 11/d, C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Elio Guglielmino (C.F.: ; tel.: 0125/45508 pec.: CodiceFiscale_2
e AR EN (C.F.: ; pec: Email_1 C.F._3
, del Foro di EA , Email_2
appellante nei confronti di
, n. a EA (TO) il 7/12/1948, C.F.: res. in CP_1 C.F._4
Torino, via Delle Betulle 49;
, n. a AR (VI) il 4/2/1950, C.F.: , res. in Parte_2 C.F._5
Arzignano (VI), via Ovidio 11;
, n. a AR (VI) il 2/2/1955, C.F.: res. in CP_2 C.F._6
AR (VI), via Po 23;
, n. a Fiorano C.se il 7/5/1948, C.F.: , Controparte_3 C.F._7
emigrato negli Stati Uniti, rappresentato dalla procuratrice sig.a , n. a Controparte_4
Issime (AO) il 17/4/1935, C.F.: , res. in Fiorano C.se, via Lessolo 4; C.F._8
1 , n. a EA (TO) il 15/3/1957, C.F.: res. in Controparte_5 C.F._9
Fiorano C.se (TO), vicolo Campolungo 6, appellati contumaci ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
a) dare atto che, come risulta dalle visure storiche aggiornate alli 8/4/2025 (doc 04-05) e dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale notaio di EA in pari data Persona_1
(doc. 06), attuali intestatari catastali -titolari dell'intera proprietà superficiaria degli immobili oggetto di causa sono:
n. a AR il 4/2/1950, C.F.: , per la quota di 1/7; Parte_2 C.F._5
n. a AR il 2/2/1955, C.F. per la quota di 1/7; CP_2 C.F._6 [...]
, n. a Fiorano C.se il 7/5/1948, C.F.: , per la quota di 3/7; CP_3 C.F._7 CP_1
n. a EA il 7/12/1948, C.F.: per la quota di 1/7;
[...] C.F._4 Parte_1
, n. a EA il 24/3/1970, C.F.: perla quota di 1/7.
[...] C.F._1
b) in accoglimento dei motivi d'appello e confermati gli effetti dell'art. 239, I^ co. c.p.c., in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di EA n°401/2024 del 19/3/2024, in causa n°1900/2022
R.G., n°484/2024 del 4/4/2024 rep., pubblicata il 28/3/2024 e non notificata,
in principalità : pronunciare sentenza nei confronti dei sopra indicati comproprietari e con la stessa dichiarare che il sig. , già proprietario superficiario della quota di 1/7, nella stessa Parte_1
qualità è proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale della residua quota complessiva di
6/7 dell'unità immobiliare sita in territorio del Comune di Montalto Dora, via G. Matteotti 30/a,
costituita da alloggio al III piano dell'edificio condominiale, con relative pertinenze cantina e garage,
contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune medesimo come segue: F 21, part. n°119, subalterno
14, via Giacomo Matteotti, piano S1-3, cat. A/2, Classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 86,
2 Rendita €. 539,70; -F 21, part. n°119, subalterno 22, via Giacomo Matteotti, piano S1, cat. C/6, Classe
3, mq. 14, superficie catastale mq. 16, Rendita €. 67,24.
Sicché è esclusivo proprietario superficiario dei beni descritti.
c) dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti di n. a EA il Controparte_5
15/3/1957, C.F.: per rinuncia alla propria quota di comproprietà di 2/9. C.F._9
in mero subordine : in denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse l'esistenza di diritti di comproprietà ancora in capo a n. a EA il 15/3/1957, C.F.: Controparte_5
(già proprietaria rinunciataria della quota di 2/9) dichiarare l'intervenuta C.F._9
usucapione richiesta in principalità anche nei confronti della medesima e pertanto di tutti gli appellati.
Con vittoria di spese verso gli eventuali opponenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione 10/9/2024 l'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di EA n°401/2024 del 19/3/2024, in causa n°1900/2022 R.G., n°484/2024 del
4/4/2024 rep., pubbl. il 28/3/2024, con la quale, non ammesse le formulate istanze istruttorie, era stata rigettata la domanda di usucapione di esso intestatario/comproprietario superficiario ad oggetto la residua quota di 8/9 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Montalto Dora (TO), via G. Matteotti
30/a, costituita da alloggio al III piano di edificio condominiale, con relative pertinenze (cantina,
garage), contraddistinta in C.T. al F. 21, part. n°119, sub. 14-22.
Il conchiudente riteneva che il Tribunale avesse formulato il proprio giudizio senza corretta applicazione del principio per cui la valutazione degli elementi probatori deve essere non atomistica,
ma complessiva;
essendo detti elementi molteplici, univoci e concordanti, ad essi avrebbe dovuto attribuire la debita valenza indiziaria per assumere, nella loro sintesi di vicendevole supporto e completamento, valenza di prova.
L'appello merita accoglimento.
Parte appellante ha provato attraverso il giuramento decisorio che egli sino dal 1999 detiene e possiede in modo esclusivo l'alloggio di Montalto Dora, via G. Matteotti 30/a, III piano, la cantina e
3 il garage pertinenziale, disponendo di tutto ciò a proprio piacimento come unico proprietario, avendo estromesso i convenuti dal godimento di tali beni.
Il signor ha altresì provato con il medesimo strumento processuale che nell'anno 1999 si è Pt_1
trattenuto le chiavi di alloggio, cantina e garage ed ha estromesso da ogni potere e facoltà dominicali i convenuti.
Stante il fatto che gli appellati non si sono presentati a rendere il giuramento, pur in assenza di giustificato motivo e con la regolarità delle notifiche, alla loro mancata comparizione debbono conseguire gli effetti previsti dall'art. 239 c.p.c..
D'altra parte i convenuti, non presentandosi al procedimento di mediazione e non costituendosi nel presente processo, hanno dimostrato di non volersi opporre all'accoglimento della domanda del signor Pt_1
Risulta quindi che il possesso ad usucapionem esercitato dal signor corrisponde ai requisiti Pt_1
previsti dalla Cassazione per tale istituto, trattandosi di un possesso ventennale continuo, ininterrotto,
pacifico e pubblico attuato con l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto vantato,
con esclusione di ogni terzo dal possesso.
Dalle visure storiche aggiornate degli immobili (doc.04-05) e dalla certificazione notarile sostitutiva not. A 8/4/2025 (doc.06) è risultato che l'appellata -con rogito Per_1 Controparte_5
not. di EA dell'11/1/2021, n°47740/25742, reg. a Torino 2 il 25/1/2021 al n°3171 serie Persona_1
1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di EA in data 25/1/2021 ai nn°593/513, ma con voltura delle rinunzie n°37830.2/2023, pratica n°TO0152695 (F. 21 part. 119 sub 14, cat. A/2) e n°37830.2/2023, pratica n°TO0152695 (F. 21 part. 119 sub 22, cat. C/6), in atti solo dal 13/6/2023
(docc. 04-05)-, aveva abbandonato i suoi diritti di comproprietà sui beni oggetto di causa, con conseguente accrescimento delle quote degli altri comproprietari.
Deve conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti della predetta.
Le spese vengono integralmente compensate, non essendo stata proposta opposizione all'accoglimento della domanda da parte dei convenuti.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
401/24 , pronunciata dal Tribunale di EA,
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto dichiara nei confronti di
, n. a EA (TO) il 7/12/1948, C.F.: res. in CP_1 C.F._4
Torino, via Delle Betulle 49;
, n. a AR (VI) il 4/2/1950, C.F.: , res. in Parte_2 C.F._5
Arzignano (VI), via Ovidio 11;
, n. a AR (VI) il 2/2/1955, C.F.: res. in CP_2 C.F._6
AR (VI), via Po 23;
, n. a Fiorano C.se il 7/5/1948, C.F.: , Controparte_3 C.F._7
emigrato negli Stati Uniti, rappresentato dalla procuratrice sig.a , n. a Controparte_4
Issime (AO) il 17/4/1935, C.F.: , res. in Fiorano C.se, via Lessolo 4, C.F._8
che il sig. , già proprietario superficiario della quota di 1/7, nella stessa qualità è Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale della residua quota complessiva di 6/7
dell'unità immobiliare sita in territorio del Comune di Montalto Dora, via G. Matteotti 30/a, costituita da alloggio al III piano dell'edificio condominiale, con relative pertinenze cantina e garage,
contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune medesimo come segue: F 21, part. n°119, subalterno
14, via Giacomo Matteotti, piano S1-3, cat. A/2, Classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 86,
Rendita €. 539,70; -F 21, part. n°119, subalterno 22, via Giacomo Matteotti, piano S1, cat. C/6, Classe
3, mq. 14, superficie catastale mq. 16, Rendita €. 67,24, divenendo quindi esclusivo proprietario superficiario dei beni descritti.
dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di n. a EA il 15/3/1957, Controparte_5
C.F.: per rinuncia alla propria quota di comproprietà di 2/9; C.F._9
5 spese compensate.
Torino, 5 NOVEMBRE 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
6
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 1181/2024 Cont.
promosso da
, n. a EA (TO) il 24/3/1970, res. in IA (TO), loc. Parte_1
Bacciana 11/d, C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1
disgiuntamente dagli avv.ti Elio Guglielmino (C.F.: ; tel.: 0125/45508 pec.: CodiceFiscale_2
e AR EN (C.F.: ; pec: Email_1 C.F._3
, del Foro di EA , Email_2
appellante nei confronti di
, n. a EA (TO) il 7/12/1948, C.F.: res. in CP_1 C.F._4
Torino, via Delle Betulle 49;
, n. a AR (VI) il 4/2/1950, C.F.: , res. in Parte_2 C.F._5
Arzignano (VI), via Ovidio 11;
, n. a AR (VI) il 2/2/1955, C.F.: res. in CP_2 C.F._6
AR (VI), via Po 23;
, n. a Fiorano C.se il 7/5/1948, C.F.: , Controparte_3 C.F._7
emigrato negli Stati Uniti, rappresentato dalla procuratrice sig.a , n. a Controparte_4
Issime (AO) il 17/4/1935, C.F.: , res. in Fiorano C.se, via Lessolo 4; C.F._8
1 , n. a EA (TO) il 15/3/1957, C.F.: res. in Controparte_5 C.F._9
Fiorano C.se (TO), vicolo Campolungo 6, appellati contumaci ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
a) dare atto che, come risulta dalle visure storiche aggiornate alli 8/4/2025 (doc 04-05) e dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale notaio di EA in pari data Persona_1
(doc. 06), attuali intestatari catastali -titolari dell'intera proprietà superficiaria degli immobili oggetto di causa sono:
n. a AR il 4/2/1950, C.F.: , per la quota di 1/7; Parte_2 C.F._5
n. a AR il 2/2/1955, C.F. per la quota di 1/7; CP_2 C.F._6 [...]
, n. a Fiorano C.se il 7/5/1948, C.F.: , per la quota di 3/7; CP_3 C.F._7 CP_1
n. a EA il 7/12/1948, C.F.: per la quota di 1/7;
[...] C.F._4 Parte_1
, n. a EA il 24/3/1970, C.F.: perla quota di 1/7.
[...] C.F._1
b) in accoglimento dei motivi d'appello e confermati gli effetti dell'art. 239, I^ co. c.p.c., in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di EA n°401/2024 del 19/3/2024, in causa n°1900/2022
R.G., n°484/2024 del 4/4/2024 rep., pubblicata il 28/3/2024 e non notificata,
in principalità : pronunciare sentenza nei confronti dei sopra indicati comproprietari e con la stessa dichiarare che il sig. , già proprietario superficiario della quota di 1/7, nella stessa Parte_1
qualità è proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale della residua quota complessiva di
6/7 dell'unità immobiliare sita in territorio del Comune di Montalto Dora, via G. Matteotti 30/a,
costituita da alloggio al III piano dell'edificio condominiale, con relative pertinenze cantina e garage,
contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune medesimo come segue: F 21, part. n°119, subalterno
14, via Giacomo Matteotti, piano S1-3, cat. A/2, Classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 86,
2 Rendita €. 539,70; -F 21, part. n°119, subalterno 22, via Giacomo Matteotti, piano S1, cat. C/6, Classe
3, mq. 14, superficie catastale mq. 16, Rendita €. 67,24.
Sicché è esclusivo proprietario superficiario dei beni descritti.
c) dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti di n. a EA il Controparte_5
15/3/1957, C.F.: per rinuncia alla propria quota di comproprietà di 2/9. C.F._9
in mero subordine : in denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse l'esistenza di diritti di comproprietà ancora in capo a n. a EA il 15/3/1957, C.F.: Controparte_5
(già proprietaria rinunciataria della quota di 2/9) dichiarare l'intervenuta C.F._9
usucapione richiesta in principalità anche nei confronti della medesima e pertanto di tutti gli appellati.
Con vittoria di spese verso gli eventuali opponenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione 10/9/2024 l'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di EA n°401/2024 del 19/3/2024, in causa n°1900/2022 R.G., n°484/2024 del
4/4/2024 rep., pubbl. il 28/3/2024, con la quale, non ammesse le formulate istanze istruttorie, era stata rigettata la domanda di usucapione di esso intestatario/comproprietario superficiario ad oggetto la residua quota di 8/9 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Montalto Dora (TO), via G. Matteotti
30/a, costituita da alloggio al III piano di edificio condominiale, con relative pertinenze (cantina,
garage), contraddistinta in C.T. al F. 21, part. n°119, sub. 14-22.
Il conchiudente riteneva che il Tribunale avesse formulato il proprio giudizio senza corretta applicazione del principio per cui la valutazione degli elementi probatori deve essere non atomistica,
ma complessiva;
essendo detti elementi molteplici, univoci e concordanti, ad essi avrebbe dovuto attribuire la debita valenza indiziaria per assumere, nella loro sintesi di vicendevole supporto e completamento, valenza di prova.
L'appello merita accoglimento.
Parte appellante ha provato attraverso il giuramento decisorio che egli sino dal 1999 detiene e possiede in modo esclusivo l'alloggio di Montalto Dora, via G. Matteotti 30/a, III piano, la cantina e
3 il garage pertinenziale, disponendo di tutto ciò a proprio piacimento come unico proprietario, avendo estromesso i convenuti dal godimento di tali beni.
Il signor ha altresì provato con il medesimo strumento processuale che nell'anno 1999 si è Pt_1
trattenuto le chiavi di alloggio, cantina e garage ed ha estromesso da ogni potere e facoltà dominicali i convenuti.
Stante il fatto che gli appellati non si sono presentati a rendere il giuramento, pur in assenza di giustificato motivo e con la regolarità delle notifiche, alla loro mancata comparizione debbono conseguire gli effetti previsti dall'art. 239 c.p.c..
D'altra parte i convenuti, non presentandosi al procedimento di mediazione e non costituendosi nel presente processo, hanno dimostrato di non volersi opporre all'accoglimento della domanda del signor Pt_1
Risulta quindi che il possesso ad usucapionem esercitato dal signor corrisponde ai requisiti Pt_1
previsti dalla Cassazione per tale istituto, trattandosi di un possesso ventennale continuo, ininterrotto,
pacifico e pubblico attuato con l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto vantato,
con esclusione di ogni terzo dal possesso.
Dalle visure storiche aggiornate degli immobili (doc.04-05) e dalla certificazione notarile sostitutiva not. A 8/4/2025 (doc.06) è risultato che l'appellata -con rogito Per_1 Controparte_5
not. di EA dell'11/1/2021, n°47740/25742, reg. a Torino 2 il 25/1/2021 al n°3171 serie Persona_1
1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di EA in data 25/1/2021 ai nn°593/513, ma con voltura delle rinunzie n°37830.2/2023, pratica n°TO0152695 (F. 21 part. 119 sub 14, cat. A/2) e n°37830.2/2023, pratica n°TO0152695 (F. 21 part. 119 sub 22, cat. C/6), in atti solo dal 13/6/2023
(docc. 04-05)-, aveva abbandonato i suoi diritti di comproprietà sui beni oggetto di causa, con conseguente accrescimento delle quote degli altri comproprietari.
Deve conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti della predetta.
Le spese vengono integralmente compensate, non essendo stata proposta opposizione all'accoglimento della domanda da parte dei convenuti.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
401/24 , pronunciata dal Tribunale di EA,
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto dichiara nei confronti di
, n. a EA (TO) il 7/12/1948, C.F.: res. in CP_1 C.F._4
Torino, via Delle Betulle 49;
, n. a AR (VI) il 4/2/1950, C.F.: , res. in Parte_2 C.F._5
Arzignano (VI), via Ovidio 11;
, n. a AR (VI) il 2/2/1955, C.F.: res. in CP_2 C.F._6
AR (VI), via Po 23;
, n. a Fiorano C.se il 7/5/1948, C.F.: , Controparte_3 C.F._7
emigrato negli Stati Uniti, rappresentato dalla procuratrice sig.a , n. a Controparte_4
Issime (AO) il 17/4/1935, C.F.: , res. in Fiorano C.se, via Lessolo 4, C.F._8
che il sig. , già proprietario superficiario della quota di 1/7, nella stessa qualità è Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale della residua quota complessiva di 6/7
dell'unità immobiliare sita in territorio del Comune di Montalto Dora, via G. Matteotti 30/a, costituita da alloggio al III piano dell'edificio condominiale, con relative pertinenze cantina e garage,
contraddistinti in Catasto Fabbricati del Comune medesimo come segue: F 21, part. n°119, subalterno
14, via Giacomo Matteotti, piano S1-3, cat. A/2, Classe 1, vani 5,5, superficie catastale mq. 86,
Rendita €. 539,70; -F 21, part. n°119, subalterno 22, via Giacomo Matteotti, piano S1, cat. C/6, Classe
3, mq. 14, superficie catastale mq. 16, Rendita €. 67,24, divenendo quindi esclusivo proprietario superficiario dei beni descritti.
dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di n. a EA il 15/3/1957, Controparte_5
C.F.: per rinuncia alla propria quota di comproprietà di 2/9; C.F._9
5 spese compensate.
Torino, 5 NOVEMBRE 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
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