TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1440/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1440/2016 R.G., avente ad oggetto: “ripetizione indebito”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'Avv. Emanuele Ruggeri;
- RICORRENTE -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
-CONVENUTO CONTUMACE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23 marzo 2016, , esponeva: Parte_1
con sentenza n. 454/10 del 17 febbraio 2010, passata in giudicato, il Tribunale di Messina,
Sezione Lavoro, all'esito del giudizio iscritto al n. 6801/2007 R.G., dichiarava il suo diritto CP_ al conseguimento dell'assegno di invalidità erogato agli invalidi civili e condannava l'
a corrispondere i relativi ratei con decorrenza dall'1 gennaio 2008, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991; dal
2008 in poi non disponeva di alcun reddito personale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non avendo espletato alcuna attività lavorativa;
con nota del 9 febbraio 2016, pervenutale in data 24 febbraio 2016, l' le comunicava che, dal 1° CP_1
gennaio 2008 al 29 febbraio 2016, sarebbero stati erogati €uro 4.672,98 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07087786, in quanto l'ammontare dei suoi redditi personali e/o
1 del coniuge, , titolare della pensione INPS cat. VO n. 10048522, avrebbe Persona_1
determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta.
Rilevava che, a norma dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, aveva sempre assolto all'obbligo di comunicazione dei propri redditi negli anni 2011, 2012, 2013
e 2014 e così anche il marito in quanto pensionato e che, pertanto, l' disponeva dei CP_1
dati reddituali del loro nucleo familiare.
Richiamava l'art. 52 della Legge 09/03/1989 n. 88, il quale, in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dispone che “possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Invocava l'applicabilità, in combinato disposto con la predetta norma, dell'art. 13 della
Legge 30/12/1991 n. 412 in forza del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
CP_ Precisava che l' proprio in quanto a conoscenza dei dati reddituali necessari, aveva già rideterminato nel novembre del 2013 l'ammontare della sua pensione con contestuale domanda di recupero di modesta somma ritenuta all'epoca indebita.
Eccepiva l'intervenuta decadenza di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge
30/12/1991 n. 412, nonché l'illegittimità della ripetizione dell'asserito indebito sussistendo
2 la sua buona fede e ricorrendo l'ipotesi di un errore imputabile esclusivamente allo stesso
Ente.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione in ordine ai ratei anteriori di un quinquennio rispetto al febbraio 2016, data della richiesta di ripetizione da parte dell'istituto.
Rilevava che con istanza del 17 marzo 2016 chiedeva all' di Messina, in relazione al CP_1
contestato indebito previdenziale, di volere provvedere, senza che ciò comportasse acquiescenza o riconoscimento del debito, a mezzo di n. 48 trattenute sulla pensione in godimento di €uro 97,35 ciascuna. CP_ Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'insussistenza del diritto dell' a ripetere quanto ritenuto indebitamente corrisposto con la nota del 9 febbraio 2016 e, quindi, che venisse ritenuta e dichiarata l'insussistenza del suo obbligo di restituire quanto CP_ asseritamente percepito in misura maggiore al dovuto e per l'effetto, che l' in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannato alla restituzione di tutto quanto trattenuto sui ratei pensionistici e, comunque, di quanto da ella stessa ricorrente già restituito per il suddetto asserito indebito, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge, dalla data delle singole trattenute o dei pagamenti. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L'udienza dell'11 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa. CP_
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' il quale, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio.
4.- Dalla documentazione in atti risulta che con nota datata 9 febbraio 2016 è stata comunicata alla ricorrente la riliquidazione della prestazione n. 07087786 cat. Invciv a decorrere dall'1 gennaio 2008 e che, con nota di pari data, le è stato comunicato che “nel periodo che va dal 01/01/2008 al 29/02/2016, sono stati pagati 4.672,98 euro in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07087786 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”, con contestuale richiesta di pagamento delle somme indebitamente ricevute.
Parte ricorrente contesta la legittimità della ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Occorre premettere che, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente
3 come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. n. 1446/2008).
Orbene, nel caso di specie ricorre l'ipotesi della corresponsione di una prestazione di natura assistenziale per la quale non è applicabile la normativa invocata da parte ricorrente propria, invece, della tutela apprestata per le prestazioni di natura previdenziale in caso di ripetizione di indebito.
Tuttavia, sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L.
n. 412 del 1991, art. 13, non è vero, altresì, che nel settore si applichi il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Vanno, bensì, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in
L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici
a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece
abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non
applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”.
4 Pertanto, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un
qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di
alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in
difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)
o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019, n. 26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav. 30.6.2020, n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.2.2023, n. 5606).
5.- Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non è ravvisabile la sussistenza di dolo da parte della ricorrente.
Si rileva, infatti, che quest'ultima ha regolarmente trasmesso i modelli Red per ciascuna delle annualità considerate e ciò non risulta smentito da altre risultanze documentali.
L' perdipiù, aveva contezza dei redditi percepiti anche dal coniuge della CP_1
ricorrente, ù , in quanto percettore di pensione cat. VO. Persona_1
Dagli atti di causa, infatti, risulta provato il regolare adempimento anche da parte del marito della ricorrente dell'onere di trasmissione dei modelli reddituali 730 per le annualità per cui è causa.
Si osserva, altresì, che l' già con nota del 2013 in atti ha proceduto Controparte_2
alla rideterminazione dell'importo della pensione erogata alla ricorrente sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2011, per poi procedere nuovamente nel 2016, alla riliquidazione della pensione anche per il medesimo periodo di cui alla nota precedente, rendendo palese, pertanto, di essere incorso in un errore di calcolo non addebitabile alla ricorrente.
Va rilevato, altresì, che la comunicazione del 16 febbraio 2016 è pervenuta alla ricorrente in data antecedente rispetto al termine previsto per la trasmissione dei dati reddituali del
2016, quando, pertanto, non era neppure ravvisabile un'eventuale condotta omissiva o dolosa della stessa.
Ad ogni modo, non avendo la ricorrente occultato dati reddituali rilevanti ai fini dell'erogazione della prestazione e non ravvisandosi dolo della stessa, deve ribadirsi, in conformità al superiore orientamento giurisprudenziale, l'irripetibilità dell'eventuale indebito assistenziale anteriore alla notifica del provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge.
5 L'indebito assistenziale relativo agli anni 2008- 2016 quantificato in € 4.672,98 è stato accertato con comunicazione del 9.2.2016 e notificata in data 24.02.2016, sicché ne deriva l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione delle somme erogate CP_1
anteriormente a tali date.
Le considerazioni che precedono precludono ogni altro accertamento ed impongono l'accoglimento del ricorso.
6.- Deve dunque dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito impugnata, con condanna dell' alla restituzione delle somme già riscosse a tale CP_1 titolo, a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 16 marzo 2016 con la quale si è impegnata a versare l'importo richiestole in 48 rate fino al 2020.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv.
Emanuele Ruggeri, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito relativa alla pensione INVCIV n. 07087786 per le annualità dal 2008 al 29 febbraio 2016 pari ad € 4.672,98 e, per l'effetto, condanna l' a restituire alla CP_1
ricorrente le somme trattenute a tali titoli;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in € 2.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Emanuele Ruggeri.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora la Face
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1440/2016 R.G., avente ad oggetto: “ripetizione indebito”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'Avv. Emanuele Ruggeri;
- RICORRENTE -
contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
-CONVENUTO CONTUMACE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 23 marzo 2016, , esponeva: Parte_1
con sentenza n. 454/10 del 17 febbraio 2010, passata in giudicato, il Tribunale di Messina,
Sezione Lavoro, all'esito del giudizio iscritto al n. 6801/2007 R.G., dichiarava il suo diritto CP_ al conseguimento dell'assegno di invalidità erogato agli invalidi civili e condannava l'
a corrispondere i relativi ratei con decorrenza dall'1 gennaio 2008, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 412/1991; dal
2008 in poi non disponeva di alcun reddito personale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non avendo espletato alcuna attività lavorativa;
con nota del 9 febbraio 2016, pervenutale in data 24 febbraio 2016, l' le comunicava che, dal 1° CP_1
gennaio 2008 al 29 febbraio 2016, sarebbero stati erogati €uro 4.672,98 in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07087786, in quanto l'ammontare dei suoi redditi personali e/o
1 del coniuge, , titolare della pensione INPS cat. VO n. 10048522, avrebbe Persona_1
determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta.
Rilevava che, a norma dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, aveva sempre assolto all'obbligo di comunicazione dei propri redditi negli anni 2011, 2012, 2013
e 2014 e così anche il marito in quanto pensionato e che, pertanto, l' disponeva dei CP_1
dati reddituali del loro nucleo familiare.
Richiamava l'art. 52 della Legge 09/03/1989 n. 88, il quale, in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dispone che “possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Invocava l'applicabilità, in combinato disposto con la predetta norma, dell'art. 13 della
Legge 30/12/1991 n. 412 in forza del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
CP_ Precisava che l' proprio in quanto a conoscenza dei dati reddituali necessari, aveva già rideterminato nel novembre del 2013 l'ammontare della sua pensione con contestuale domanda di recupero di modesta somma ritenuta all'epoca indebita.
Eccepiva l'intervenuta decadenza di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge
30/12/1991 n. 412, nonché l'illegittimità della ripetizione dell'asserito indebito sussistendo
2 la sua buona fede e ricorrendo l'ipotesi di un errore imputabile esclusivamente allo stesso
Ente.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione in ordine ai ratei anteriori di un quinquennio rispetto al febbraio 2016, data della richiesta di ripetizione da parte dell'istituto.
Rilevava che con istanza del 17 marzo 2016 chiedeva all' di Messina, in relazione al CP_1
contestato indebito previdenziale, di volere provvedere, senza che ciò comportasse acquiescenza o riconoscimento del debito, a mezzo di n. 48 trattenute sulla pensione in godimento di €uro 97,35 ciascuna. CP_ Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'insussistenza del diritto dell' a ripetere quanto ritenuto indebitamente corrisposto con la nota del 9 febbraio 2016 e, quindi, che venisse ritenuta e dichiarata l'insussistenza del suo obbligo di restituire quanto CP_ asseritamente percepito in misura maggiore al dovuto e per l'effetto, che l' in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannato alla restituzione di tutto quanto trattenuto sui ratei pensionistici e, comunque, di quanto da ella stessa ricorrente già restituito per il suddetto asserito indebito, oltre agli interessi e/o alla rivalutazione come per legge, dalla data delle singole trattenute o dei pagamenti. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L'udienza dell'11 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa. CP_
3.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' il quale, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio.
4.- Dalla documentazione in atti risulta che con nota datata 9 febbraio 2016 è stata comunicata alla ricorrente la riliquidazione della prestazione n. 07087786 cat. Invciv a decorrere dall'1 gennaio 2008 e che, con nota di pari data, le è stato comunicato che “nel periodo che va dal 01/01/2008 al 29/02/2016, sono stati pagati 4.672,98 euro in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07087786 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”, con contestuale richiesta di pagamento delle somme indebitamente ricevute.
Parte ricorrente contesta la legittimità della ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
Occorre premettere che, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente
3 come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. n. 1446/2008).
Orbene, nel caso di specie ricorre l'ipotesi della corresponsione di una prestazione di natura assistenziale per la quale non è applicabile la normativa invocata da parte ricorrente propria, invece, della tutela apprestata per le prestazioni di natura previdenziale in caso di ripetizione di indebito.
Tuttavia, sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L.
n. 412 del 1991, art. 13, non è vero, altresì, che nel settore si applichi il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Vanno, bensì, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in
L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici
a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece
abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non
applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”.
4 Pertanto, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un
qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di
alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406),
nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in
difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)
o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019, n. 26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav. 30.6.2020, n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.2.2023, n. 5606).
5.- Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie non è ravvisabile la sussistenza di dolo da parte della ricorrente.
Si rileva, infatti, che quest'ultima ha regolarmente trasmesso i modelli Red per ciascuna delle annualità considerate e ciò non risulta smentito da altre risultanze documentali.
L' perdipiù, aveva contezza dei redditi percepiti anche dal coniuge della CP_1
ricorrente, ù , in quanto percettore di pensione cat. VO. Persona_1
Dagli atti di causa, infatti, risulta provato il regolare adempimento anche da parte del marito della ricorrente dell'onere di trasmissione dei modelli reddituali 730 per le annualità per cui è causa.
Si osserva, altresì, che l' già con nota del 2013 in atti ha proceduto Controparte_2
alla rideterminazione dell'importo della pensione erogata alla ricorrente sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2011, per poi procedere nuovamente nel 2016, alla riliquidazione della pensione anche per il medesimo periodo di cui alla nota precedente, rendendo palese, pertanto, di essere incorso in un errore di calcolo non addebitabile alla ricorrente.
Va rilevato, altresì, che la comunicazione del 16 febbraio 2016 è pervenuta alla ricorrente in data antecedente rispetto al termine previsto per la trasmissione dei dati reddituali del
2016, quando, pertanto, non era neppure ravvisabile un'eventuale condotta omissiva o dolosa della stessa.
Ad ogni modo, non avendo la ricorrente occultato dati reddituali rilevanti ai fini dell'erogazione della prestazione e non ravvisandosi dolo della stessa, deve ribadirsi, in conformità al superiore orientamento giurisprudenziale, l'irripetibilità dell'eventuale indebito assistenziale anteriore alla notifica del provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge.
5 L'indebito assistenziale relativo agli anni 2008- 2016 quantificato in € 4.672,98 è stato accertato con comunicazione del 9.2.2016 e notificata in data 24.02.2016, sicché ne deriva l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione delle somme erogate CP_1
anteriormente a tali date.
Le considerazioni che precedono precludono ogni altro accertamento ed impongono l'accoglimento del ricorso.
6.- Deve dunque dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito impugnata, con condanna dell' alla restituzione delle somme già riscosse a tale CP_1 titolo, a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 16 marzo 2016 con la quale si è impegnata a versare l'importo richiestole in 48 rate fino al 2020.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv.
Emanuele Ruggeri, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così dispone:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito relativa alla pensione INVCIV n. 07087786 per le annualità dal 2008 al 29 febbraio 2016 pari ad € 4.672,98 e, per l'effetto, condanna l' a restituire alla CP_1
ricorrente le somme trattenute a tali titoli;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida CP_1 in € 2.620,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Emanuele Ruggeri.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora la Face
6