Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RRG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.11.2024, da
, nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Domodossola Via Bruno Canuto 11, CF: , rappresentata, C.F._1
assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C. Bolongaro presso la quale è elett.te dom.ta nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/10/1961 e residente a [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. B. Stefanetti presso il quale è elett.te dom.to
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza sullo status autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
-Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo alimentare e/o di mantenimento;
-Accertare e dichiarare che i beni mobili di cui all'elenco (tappeto rosa cipria di
-spese del procedimento di separazione compensate tra le parti.
-Dichiarare che, vista la mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo legge 898/70.
Una volta passata in giudicato la sentenza di separazione alle condizioni sopra indicate pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte_1
e alle seguenti CONCLUSIONI
[...] Controparte_1
-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Domodossola il
21.09.2018 e trascritto al Comune di Domodossola al n. 21 parte I anno 2018 tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
-Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo alimentare e/o di mantenimento;
-spese del procedimento di divorzio compensate tra le parti.
-Ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.”
Per il resistente: “Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis,
-dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza sullo status autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
-dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo alimentare e/o mantenimento;
-nulla disporre o, in ogni caso, respingere la domanda di accertamento della proprietà di beni mobili e di “obbligare il marito a consegnare i beni mobili della ricorrente” perché inammissibile ed infondata.
Con favore di spese e compensi legali in subordine compensazione.” Motivi della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto unicamente la pronuncia sullo status, di separazione prima e poi, decorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio.
Non sono state avanzate, invero, dalle parti domande di contenuto economico e la domanda avanzata dalla ricorrente relativa ai beni mobili contenuti nella casa coniugale, peraltro inammissibile nel presente giudizio, è stata oggetto di rinuncia in udienza.
Sussistono dunque per l'accoglimento della domanda di separazione, essendo tra le parti cessata la comunione materiale o spirituale.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, la parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parte resistente ha aderito, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Ginevra CH il 27.08.1961 e nato a [...] il Controparte_1
09/10/1961 uniti in matrimonio in Domodossola il 21.9.2018 (atto n. 21 parte I serie - anno 2018)
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco