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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.914/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Parte_1
Vitagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (SA) alla V.Monti n.
9- appellante
E in persona del Sindaco pt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alessandro Cosma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Raffaele Conforti n.17 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.295/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 2/5/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse affermata la responsabilità del convenuto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc, ovvero in subordine ai sensi e per gli effetti della clausola generale di cui all'art. 2043 cc, nella causazione delle lesioni patite dalla parte attrice e che il CP_1
in persona del Sindaco fosse condannato al risarcimento di
[...]
tutti i danni subiti, biologico, esistenziale, patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi, nella misura ritenuta giusta e congrua,
previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e in via subordinata , in caso di accoglimento, sia pure parziale, del gravame,
che il risarcimento eventualmente dovuto fosse determinato in misura equa e proporzionata, anche in ragione della rilevante responsabilità
dell'attore, o dei genitori per culpa in vigilando essendo l'infortunato minore, all'epoca del fatto generatore del danno, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze di causa.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima dell'8 maggio 2025 e con ordinanza del 6 giugno 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed , nella qualità di genitori del Parte_2 Parte_3
minore , convenivano in giudizio il Parte_1 CP_1
ed esponevano che: verso le ore 11 dell'1/11/2006 il figlio
[...]
minore cadeva dagli spalti del campo sportivo Pt_1 CP_2
mentre assisteva ad un incontro di calcio dilettantistico, a causa dell'assenza di presidi idonei a tutela dell'incolumità delle persone,
quali corrimano, strisce antiscivolo e strisce antisdrucciolo,
precipitando dagli spalti e cadendo nella rete di delimitazione e protezione che separava il rettangolo di gioco dagli spalti, non mantenuta a regola d'arte poiché rattoppata parzialmente con del filo di ferro arrugginito;
a seguito della caduta il minore veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Agropoli dove gli veniva diagnosticata una frattura spiroide diafisaria dell'omero sinistro con
3 contusione del nervo radiale nella doccia di torsione;
a seguito dell'accaduto il figlio era stato a lungo degente ed impossibilitato ad attendere alle proprie occupazioni;
dopo la guarigione erano residuate a rilevanti conseguenze, incidenti sulla generica Parte_1
capacità lavorativa e sull'integrità psico-fisica e valutate dal consulente medico legale di parte dr. in ITT giorni 50, Persona_1
ITP mediamente al 75% giorni 21, ITP mediamente al 50% giorni 103,
ITP mediamente al 25% giorni 88 e postumi permanenti - danno biologico nella misura del 13%, oltre il danno morale e le spese mediche sostenute e documentate.
Concludevano, pertanto, chiedendo che il convenuto CP_1
fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore a causa della Parte_1
caduta.
Il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente la CP_1
nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, e chiedendo,
nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata.
4 In corso di giudizio interveniva divenuto Parte_1
nelle more del giudizio maggiorenne e lo stesso faceva proprie le domande avanzate per suo conto dai genitori.
Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione sia medica che fotografica e veniva espletata una CTU medico legale per la quantificazione delle lesioni patite.
All'udienza del 24/11/2021 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado non accoglieva la domanda per i seguenti motivi:
la parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la caduta e i danni subiti dal minore , né la responsabilità del custode;
dall'escussione dei testi, tutti presenti al momento del sinistro,
non era emersa compiutamente la dinamica dello stesso e, quindi, se la caduta fosse dipesa esclusivamente dalle condizioni degli spalti oppure da un comportamento negligente, anche concorrente, del minore;
5 la parte attrice non aveva allegato e dedotto alcunché in relazione alla velocità di percorrenza dei gradini e alle effettive ragioni della perdita di equilibrio di , che poteva essere dipesa da Pt_1
molteplici e variegate ragioni, come l'esultanza per un gol avvenuto durante l'incontro di calcio, non aveva adeguatamente provato l'interazione causale tra le affermate condizioni degli spalti al momento della caduta e, in particolare, l'assenza di presidi idonei a preservare l'incolumità delle persone e l'evento dannoso subito dal minore e non aveva dato contezza delle condizioni meteorologiche al momento dell'evento, quale circostanza utile per ricostruire la dinamica del sinistro;
non rilevava, nella causazione dell'evento, la non adeguata manutenzione della rete di delimitazione e protezione che divideva il rettangolo di gioco dagli spalti poiché nulla era stato allegato e provato circa l'efficacia causale del rattoppo parziale della rete con del filo di ferro arrugginito e la caduta.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
6 1)omessa, apparente, e/o contraddittoria ed illogica motivazione,
travisamento dei fatti, violazione di norme di diritto;
non era corretto affermare che non era stato provato il nesso causale tra la caduta ed i danni subiti;
invero dalle dichiarazioni dei testi poteva desumersi che la caduta era dipesa solo dalle condizioni degli spalti privi di parapetti,
corrimano o transenne e dal fatto che la rete delimitante il rettangolo di gioco era forata e rattoppata con del filo di ferro arrugginito e che non vi era stato alcun comportamento negligente da parte del minore perché il tutto si verificava durante una partita di calcio tra ragazzini di tranquillo svolgimento e senza le opposte tifoserie;
inoltre la rete di delimitazione e protezione era stata rattoppata con del filo di ferro arrugginito del suo stesso colore e, quindi, assolutamente non visibile,
come confermato dalle deposizioni dei testi e rappresentato nelle foto depositate in atti con conseguente assoluta inidoneità del campo di gioco;
la rete non serviva solo a delimitare il campo di gioco, ma anche e soprattutto a contenere gli spettatori in caso di cadute e di attenuare le conseguenze degli impatti violenti;
nel caso di specie vi era una situazione di pericolo occulto, connotata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità, proprio in considerazione dell'assenza di
7 qualsivoglia presidio idoneo a preservare l'incolumità delle persone, e del pessimo stato di manutenzione della rete di delimitazione e protezione che divideva il campo di gioco dagli spalti;
conseguentemente l'appellante chiedeva che fosse liquidato il risarcimento dei danni rimettendosi alla volontà della Corte adita, ma in ogni caso indicando la somma dovuta a titolo di ristoro in complessivi € 74.830,00, secondo i parametri delle Tabelle Milanesi
calcolati all'attualità, oltre al riconoscimento del danno non patrimoniale rappresentato dalla perdita di opportunità di poter svolgere tutte quelle attività abituali che egli era solito svolgere prima dell'evento dannoso, da quantificarsi in via equitativa ex artt. 2056 e
1226 cc.
Il si costituiva e chiedeva in primis che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto per i seguenti motivi:
non erano state chiarite le modalità e la causa della rovinosa caduta, né da quale piano della gradinata il ragazzo fosse precipitato fino alla rete di recinzione;
8 le condizioni delle gradinate erano ben visibili e note: il sinistro si era verificato alle 11.00, in pieno giorno e nessun altro aveva mai subito danni, né in quel giorno, né nelle manifestazioni sportive precedenti e successive, come sarebbe stato logico aspettarsi in uno stadio che versasse davvero nelle condizioni disastrose lamentate dall'appellante;
quanto alla rete di delimitazione del campo, anche laddove realmente vi fossero i lamentati rattoppi, la stessa aveva comunque adempiuto al suo compito di evitare che qualcuno potesse,
casualmente o intenzionalmente, entrare nell'area di gioco mentre era in corso una partita;
dall'istruttoria risultava chiaramente l'assenza di qualsiasi responsabilità nei suoi confronti;
invero la caduta e l'urto erano stati violenti per cui era più verosimile un comportamento imprudente e negligente del ragazzo, il quale probabilmente era stato spintonato o aveva cercato di superare la rete di delimitazione del campo;
inoltre il ragazzo aveva tredici anni e per la sua età era opportuno che fosse accompagnato al campo sportivo da un adulto che potesse vigilare sulla sua incolumità;
9 la quantificazione del danno era eccessiva e sproporzionata,
anche alla luce del ridimensionamento posto in essere dal CTU;
andava escluso il danno morale poiché il danno non patrimoniale costituiva una categoria unitaria e omnicomprensiva, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie che avrebbe determinato un'illegittima duplicazione del danno;
in ogni caso l'appellante non aveva indicato e provato alcun elemento che potesse giustificare un risarcimento del danno ulteriore rispetto al danno biologico.
Va valutato in primis se l'appello si ammissibile ex art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
10 della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
11 Invero costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, (cfr.
sent. Cass. n.15608/2022; sent. Cass. n.7172/2022; sent. Cass.
n.11023/2018) senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr. sent. Cass.
n.9726/2013; sent. Cass. n.1769/2012).
L'appellante ha solo dedotto di essere caduto dagli spalti, che non vi erano protezioni di alcun tipo e che la rete di delimitazione del campo su cui cadeva non era regolarmente oggetto di manutenzione tanto da essere rattoppata in alcuni punti.
La caduta è stata confermata dai testi e dalle foto si è potuto riscontrare la mancanza di corrimano o di protezione sugli spalti e la presenza di qualche rattoppo della rete.
A fronte di ciò non è emerso in alcun modo da quale spalto il cadesse e perché si verificava la caduta ovvero per Parte_1
12 esempio se si era sporto esultando per qualche azione di gioco oppure se era caduto perché voleva scendere dagli spalti.
Quel che è certo è che gli spalti sono luoghi dove ci si siede e dove non è consentito scendere o salire perché altrimenti dovrebbero esistere protezioni ovunque, mentre sugli spalti sia la salita che la discesa sono assicurati dai gradini laterali.
Nel caso di specie tali gradini esistevano lateralmente agli spalti,
come emerso dalle foto allegate agli atti, ed erano dotati regolarmente di ringhiera di protezione.
Allo stesso modo non si capisce il rilievo dato dall'appellante alle condizioni della rete su cui cadeva il ragazzo in considerazione del fatto che la stessa aveva chiaramente lo scopo di evitare un'invasione del campo di gioco.
La parte attrice non ha subito lesioni da taglio rilevanti, ma una frattura dell'omero, per cui l'impatto è avvenuto da una certa altezza e,
quindi, la rete ha evitato che il minore cadesse proprio sul campo e che forse si facesse ancora più male.
13 Gli esiti della Ctu medico legale hanno avuto ad oggetto la quantificazione delle lesioni patite, ma non possono servire a riscontrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Infine anche il fatto che il ragazzo non fosse accompagnato da un adulto ha un rilievo perché una simile presenza avrebbe garantito una vigilanza e un controllo a tutela della sua incolumità fisica.
Il ragionamento del Tribunale è, quindi, del tutto condivisibile.
La domanda avanzata ex art.2051 cc non poteva che essere rigettata e lo stesso dicasi per quella proposta ex art.2043 cc per la quale occorreva ulteriormente la prova di un comportamento commissivo o omissivo del custode dal quale fosse derivato un pregiudizio, prova assolutamente inesistente.
Il rigetto della domanda di primo grado quanto all'an ha valore assorbente rispetto alle richieste avanzate dall'appellante in ordine alla quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 26.001,00 E-
52.000,00 E -vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, 14 la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l' appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellato spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4)dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
15
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.914/2022 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Parte_1
Vitagliano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (SA) alla V.Monti n.
9- appellante
E in persona del Sindaco pt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alessandro Cosma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Raffaele Conforti n.17 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.295/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 2/5/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse affermata la responsabilità del convenuto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc, ovvero in subordine ai sensi e per gli effetti della clausola generale di cui all'art. 2043 cc, nella causazione delle lesioni patite dalla parte attrice e che il CP_1
in persona del Sindaco fosse condannato al risarcimento di
[...]
tutti i danni subiti, biologico, esistenziale, patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi, nella misura ritenuta giusta e congrua,
previa rivalutazione monetaria e con gli interessi come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria delle spese e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e in via subordinata , in caso di accoglimento, sia pure parziale, del gravame,
che il risarcimento eventualmente dovuto fosse determinato in misura equa e proporzionata, anche in ragione della rilevante responsabilità
dell'attore, o dei genitori per culpa in vigilando essendo l'infortunato minore, all'epoca del fatto generatore del danno, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze di causa.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima dell'8 maggio 2025 e con ordinanza del 6 giugno 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ed , nella qualità di genitori del Parte_2 Parte_3
minore , convenivano in giudizio il Parte_1 CP_1
ed esponevano che: verso le ore 11 dell'1/11/2006 il figlio
[...]
minore cadeva dagli spalti del campo sportivo Pt_1 CP_2
mentre assisteva ad un incontro di calcio dilettantistico, a causa dell'assenza di presidi idonei a tutela dell'incolumità delle persone,
quali corrimano, strisce antiscivolo e strisce antisdrucciolo,
precipitando dagli spalti e cadendo nella rete di delimitazione e protezione che separava il rettangolo di gioco dagli spalti, non mantenuta a regola d'arte poiché rattoppata parzialmente con del filo di ferro arrugginito;
a seguito della caduta il minore veniva trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Agropoli dove gli veniva diagnosticata una frattura spiroide diafisaria dell'omero sinistro con
3 contusione del nervo radiale nella doccia di torsione;
a seguito dell'accaduto il figlio era stato a lungo degente ed impossibilitato ad attendere alle proprie occupazioni;
dopo la guarigione erano residuate a rilevanti conseguenze, incidenti sulla generica Parte_1
capacità lavorativa e sull'integrità psico-fisica e valutate dal consulente medico legale di parte dr. in ITT giorni 50, Persona_1
ITP mediamente al 75% giorni 21, ITP mediamente al 50% giorni 103,
ITP mediamente al 25% giorni 88 e postumi permanenti - danno biologico nella misura del 13%, oltre il danno morale e le spese mediche sostenute e documentate.
Concludevano, pertanto, chiedendo che il convenuto CP_1
fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore a causa della Parte_1
caduta.
Il convenuto si costituiva eccependo preliminarmente la CP_1
nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda, e chiedendo,
nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata.
4 In corso di giudizio interveniva divenuto Parte_1
nelle more del giudizio maggiorenne e lo stesso faceva proprie le domande avanzate per suo conto dai genitori.
Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione sia medica che fotografica e veniva espletata una CTU medico legale per la quantificazione delle lesioni patite.
All'udienza del 24/11/2021 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado non accoglieva la domanda per i seguenti motivi:
la parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la caduta e i danni subiti dal minore , né la responsabilità del custode;
dall'escussione dei testi, tutti presenti al momento del sinistro,
non era emersa compiutamente la dinamica dello stesso e, quindi, se la caduta fosse dipesa esclusivamente dalle condizioni degli spalti oppure da un comportamento negligente, anche concorrente, del minore;
5 la parte attrice non aveva allegato e dedotto alcunché in relazione alla velocità di percorrenza dei gradini e alle effettive ragioni della perdita di equilibrio di , che poteva essere dipesa da Pt_1
molteplici e variegate ragioni, come l'esultanza per un gol avvenuto durante l'incontro di calcio, non aveva adeguatamente provato l'interazione causale tra le affermate condizioni degli spalti al momento della caduta e, in particolare, l'assenza di presidi idonei a preservare l'incolumità delle persone e l'evento dannoso subito dal minore e non aveva dato contezza delle condizioni meteorologiche al momento dell'evento, quale circostanza utile per ricostruire la dinamica del sinistro;
non rilevava, nella causazione dell'evento, la non adeguata manutenzione della rete di delimitazione e protezione che divideva il rettangolo di gioco dagli spalti poiché nulla era stato allegato e provato circa l'efficacia causale del rattoppo parziale della rete con del filo di ferro arrugginito e la caduta.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
6 1)omessa, apparente, e/o contraddittoria ed illogica motivazione,
travisamento dei fatti, violazione di norme di diritto;
non era corretto affermare che non era stato provato il nesso causale tra la caduta ed i danni subiti;
invero dalle dichiarazioni dei testi poteva desumersi che la caduta era dipesa solo dalle condizioni degli spalti privi di parapetti,
corrimano o transenne e dal fatto che la rete delimitante il rettangolo di gioco era forata e rattoppata con del filo di ferro arrugginito e che non vi era stato alcun comportamento negligente da parte del minore perché il tutto si verificava durante una partita di calcio tra ragazzini di tranquillo svolgimento e senza le opposte tifoserie;
inoltre la rete di delimitazione e protezione era stata rattoppata con del filo di ferro arrugginito del suo stesso colore e, quindi, assolutamente non visibile,
come confermato dalle deposizioni dei testi e rappresentato nelle foto depositate in atti con conseguente assoluta inidoneità del campo di gioco;
la rete non serviva solo a delimitare il campo di gioco, ma anche e soprattutto a contenere gli spettatori in caso di cadute e di attenuare le conseguenze degli impatti violenti;
nel caso di specie vi era una situazione di pericolo occulto, connotata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità, proprio in considerazione dell'assenza di
7 qualsivoglia presidio idoneo a preservare l'incolumità delle persone, e del pessimo stato di manutenzione della rete di delimitazione e protezione che divideva il campo di gioco dagli spalti;
conseguentemente l'appellante chiedeva che fosse liquidato il risarcimento dei danni rimettendosi alla volontà della Corte adita, ma in ogni caso indicando la somma dovuta a titolo di ristoro in complessivi € 74.830,00, secondo i parametri delle Tabelle Milanesi
calcolati all'attualità, oltre al riconoscimento del danno non patrimoniale rappresentato dalla perdita di opportunità di poter svolgere tutte quelle attività abituali che egli era solito svolgere prima dell'evento dannoso, da quantificarsi in via equitativa ex artt. 2056 e
1226 cc.
Il si costituiva e chiedeva in primis che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito chiedeva il rigetto per i seguenti motivi:
non erano state chiarite le modalità e la causa della rovinosa caduta, né da quale piano della gradinata il ragazzo fosse precipitato fino alla rete di recinzione;
8 le condizioni delle gradinate erano ben visibili e note: il sinistro si era verificato alle 11.00, in pieno giorno e nessun altro aveva mai subito danni, né in quel giorno, né nelle manifestazioni sportive precedenti e successive, come sarebbe stato logico aspettarsi in uno stadio che versasse davvero nelle condizioni disastrose lamentate dall'appellante;
quanto alla rete di delimitazione del campo, anche laddove realmente vi fossero i lamentati rattoppi, la stessa aveva comunque adempiuto al suo compito di evitare che qualcuno potesse,
casualmente o intenzionalmente, entrare nell'area di gioco mentre era in corso una partita;
dall'istruttoria risultava chiaramente l'assenza di qualsiasi responsabilità nei suoi confronti;
invero la caduta e l'urto erano stati violenti per cui era più verosimile un comportamento imprudente e negligente del ragazzo, il quale probabilmente era stato spintonato o aveva cercato di superare la rete di delimitazione del campo;
inoltre il ragazzo aveva tredici anni e per la sua età era opportuno che fosse accompagnato al campo sportivo da un adulto che potesse vigilare sulla sua incolumità;
9 la quantificazione del danno era eccessiva e sproporzionata,
anche alla luce del ridimensionamento posto in essere dal CTU;
andava escluso il danno morale poiché il danno non patrimoniale costituiva una categoria unitaria e omnicomprensiva, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie che avrebbe determinato un'illegittima duplicazione del danno;
in ogni caso l'appellante non aveva indicato e provato alcun elemento che potesse giustificare un risarcimento del danno ulteriore rispetto al danno biologico.
Va valutato in primis se l'appello si ammissibile ex art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
10 della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
11 Invero costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, (cfr.
sent. Cass. n.15608/2022; sent. Cass. n.7172/2022; sent. Cass.
n.11023/2018) senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr. sent. Cass.
n.9726/2013; sent. Cass. n.1769/2012).
L'appellante ha solo dedotto di essere caduto dagli spalti, che non vi erano protezioni di alcun tipo e che la rete di delimitazione del campo su cui cadeva non era regolarmente oggetto di manutenzione tanto da essere rattoppata in alcuni punti.
La caduta è stata confermata dai testi e dalle foto si è potuto riscontrare la mancanza di corrimano o di protezione sugli spalti e la presenza di qualche rattoppo della rete.
A fronte di ciò non è emerso in alcun modo da quale spalto il cadesse e perché si verificava la caduta ovvero per Parte_1
12 esempio se si era sporto esultando per qualche azione di gioco oppure se era caduto perché voleva scendere dagli spalti.
Quel che è certo è che gli spalti sono luoghi dove ci si siede e dove non è consentito scendere o salire perché altrimenti dovrebbero esistere protezioni ovunque, mentre sugli spalti sia la salita che la discesa sono assicurati dai gradini laterali.
Nel caso di specie tali gradini esistevano lateralmente agli spalti,
come emerso dalle foto allegate agli atti, ed erano dotati regolarmente di ringhiera di protezione.
Allo stesso modo non si capisce il rilievo dato dall'appellante alle condizioni della rete su cui cadeva il ragazzo in considerazione del fatto che la stessa aveva chiaramente lo scopo di evitare un'invasione del campo di gioco.
La parte attrice non ha subito lesioni da taglio rilevanti, ma una frattura dell'omero, per cui l'impatto è avvenuto da una certa altezza e,
quindi, la rete ha evitato che il minore cadesse proprio sul campo e che forse si facesse ancora più male.
13 Gli esiti della Ctu medico legale hanno avuto ad oggetto la quantificazione delle lesioni patite, ma non possono servire a riscontrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno patito.
Infine anche il fatto che il ragazzo non fosse accompagnato da un adulto ha un rilievo perché una simile presenza avrebbe garantito una vigilanza e un controllo a tutela della sua incolumità fisica.
Il ragionamento del Tribunale è, quindi, del tutto condivisibile.
La domanda avanzata ex art.2051 cc non poteva che essere rigettata e lo stesso dicasi per quella proposta ex art.2043 cc per la quale occorreva ulteriormente la prova di un comportamento commissivo o omissivo del custode dal quale fosse derivato un pregiudizio, prova assolutamente inesistente.
Il rigetto della domanda di primo grado quanto all'an ha valore assorbente rispetto alle richieste avanzate dall'appellante in ordine alla quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 26.001,00 E-
52.000,00 E -vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, 14 la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l' appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellato spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali;
4)dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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