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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
Il Tribunale ordinario di Firenze
In persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro all'esito della trattazione cartolare del 30 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 9172/2024 R.G.. promossa da:
nato in [...]-Brasile), in data 23 Ottobre 1956, cittadino Parte_1
Brasiliano, residente in [...](SP-Brasile), Rua Manuel de Sousa n.41, apto 71, SAtana, codice
. nr. ; C.F._1 C.F._2
nato in [...]-Brasile), in data 08 Dicembre 1989, Parte_2 cittadino Brasiliano, residente in SA PA (SP-Brasile), Rua Francisco Leitão n.411, apto 62, Cerqueira César, codice Fiscale/CPF. nr.403.803.698-77;
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Larga n.6
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare: Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1)
nato in [...]-Brasile), in data 23 Ottobre 1956; e (2) Parte_1 [...]
nato in [...]-Brasile), in data 08 Dicembre 1989, stante la sussistenza Parte_2 dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al
, in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Consolare Controparte_1 territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori e nonché ad emettere - ove di Parte_1 Parte_2
1 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Controparte_1
Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge. b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, ORDINARE al , Controparte_1 Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori e né questi ultimi, hanno mai rinunciato Parte_1 Parte_2 allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto Controparte_1 ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.08.2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile Parte_3 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.4).
Con decreto del 21 maggio 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30 maggio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c avanti al G.O.P. delegato in sede di Ufficio del Processo d.ssa e Francesca Pietra Caprina .
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 01 aprile 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 20 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: , contraeva matrimonio il 20 febbraio Parte_3
1908 in SA PA, con e dalla loro unione nasceva a SA PA, in data Persona_1
19.novembre 1919 . Controparte_2
Dalla unione tra e (figlia questa di italiani, doc.7) nasceva in Controparte_2 Parte_4 san PA in data 23 ottobre 1956, ; Controparte_3
Dalla unione tra e ,nasceva in data 08 dicembre 1989 Controparte_3 Controparte_4
a SA PA, Parte_5
[...]
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
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semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente essendo notorio che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
E ben vero che il ricorrenti hanno prodotto moduli di domanda inoltrati col desueto sistema della raccomandata al di SA PA ( v. doc..11 ) mentre non hanno dimostrato di avere Parte_6 cercato di attivare la procedura del 'l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis attraverso il sito PREN@TAMI, utilizzando il nuovo ( ed unico consentito) sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza , attivo dal 6.6.2022.
E' tuttavia altrettanto vero che il sistema PREN@TAMI non elimina anzi accentua i disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata del consolato italiano del luogo di residenza oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_5 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
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Quanto alla tempistica di accesso al sistema quanto riportato sul sito del spiega che: Parte_6
“Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, comparirà Parte_7 un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”.
Insomma , non appena esaurite le prenotazioni dei posti previsi ( che non superano alcune centinaia) il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Da quanto sopra, si ricava, in concreto, che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo laddove sia in qualche modo assicurata la possibilità di riuscire a fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino era almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta attraverso il click day , è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Sussiste pertanto l'interesse ad agire dei ricorrenti
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Parte_3 brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di
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naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta al Controparte_2 Persona_2
che ha quindi potuto trasmetterla al figlio .
[...] Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e può essere così sinntetizzata:
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
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provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
e ciò senza che si registri alcun passaggio generazionali per Persona_3 linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza, nei modi previsti, al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1 diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
e sono cittadini italiani iure Parte_1 Parte_2 sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese interamente compensate .
Firenze, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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Il Tribunale ordinario di Firenze
In persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro all'esito della trattazione cartolare del 30 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 9172/2024 R.G.. promossa da:
nato in [...]-Brasile), in data 23 Ottobre 1956, cittadino Parte_1
Brasiliano, residente in [...](SP-Brasile), Rua Manuel de Sousa n.41, apto 71, SAtana, codice
. nr. ; C.F._1 C.F._2
nato in [...]-Brasile), in data 08 Dicembre 1989, Parte_2 cittadino Brasiliano, residente in SA PA (SP-Brasile), Rua Francisco Leitão n.411, apto 62, Cerqueira César, codice Fiscale/CPF. nr.403.803.698-77;
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Larga n.6
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare: Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1)
nato in [...]-Brasile), in data 23 Ottobre 1956; e (2) Parte_1 [...]
nato in [...]-Brasile), in data 08 Dicembre 1989, stante la sussistenza Parte_2 dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al
, in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'Autorità Consolare Controparte_1 territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori e nonché ad emettere - ove di Parte_1 Parte_2
1 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege. In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Controparte_1
Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge. b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, ORDINARE al , Controparte_1 Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori e né questi ultimi, hanno mai rinunciato Parte_1 Parte_2 allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto Controparte_1 ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del 13.06.1912 e successive modifiche. In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. Antonio Cattaneo, quale procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.08.2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile Parte_3 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.4).
Con decreto del 21 maggio 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 30 maggio 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c avanti al G.O.P. delegato in sede di Ufficio del Processo d.ssa e Francesca Pietra Caprina .
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 01 aprile 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 20 maggio 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: , contraeva matrimonio il 20 febbraio Parte_3
1908 in SA PA, con e dalla loro unione nasceva a SA PA, in data Persona_1
19.novembre 1919 . Controparte_2
Dalla unione tra e (figlia questa di italiani, doc.7) nasceva in Controparte_2 Parte_4 san PA in data 23 ottobre 1956, ; Controparte_3
Dalla unione tra e ,nasceva in data 08 dicembre 1989 Controparte_3 Controparte_4
a SA PA, Parte_5
[...]
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla
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semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente essendo notorio che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
E ben vero che il ricorrenti hanno prodotto moduli di domanda inoltrati col desueto sistema della raccomandata al di SA PA ( v. doc..11 ) mentre non hanno dimostrato di avere Parte_6 cercato di attivare la procedura del 'l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis attraverso il sito PREN@TAMI, utilizzando il nuovo ( ed unico consentito) sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza , attivo dal 6.6.2022.
E' tuttavia altrettanto vero che il sistema PREN@TAMI non elimina anzi accentua i disagi per gli utenti
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata del consolato italiano del luogo di residenza oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo.
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_5 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE
Quanto alla tempistica di accesso al sistema quanto riportato sul sito del spiega che: Parte_6
“Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, comparirà Parte_7 un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”.
Insomma , non appena esaurite le prenotazioni dei posti previsi ( che non superano alcune centinaia) il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Da quanto sopra, si ricava, in concreto, che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo laddove sia in qualche modo assicurata la possibilità di riuscire a fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino era almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta attraverso il click day , è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Sussiste pertanto l'interesse ad agire dei ricorrenti
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Parte_3 brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di
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naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta al Controparte_2 Persona_2
che ha quindi potuto trasmetterla al figlio .
[...] Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e può essere così sinntetizzata:
Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
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provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
e ciò senza che si registri alcun passaggio generazionali per Persona_3 linea femminile in epoca precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza, nei modi previsti, al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_1 diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
e sono cittadini italiani iure Parte_1 Parte_2 sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• spese interamente compensate .
Firenze, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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