TRIB
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2024, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 23 aprile 2024, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1750/2018 R.G. vertente
TRA
c.f.: , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele MONDELLO giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria COLLETTI in virtù di procura generale alle liti notaio di Palermo del 13.7.2016, rep. n. 34375. OPPOSTO Persona_1
E
, già in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe RUSSO giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.3.2018, a seguito di declaratorio di incompetenza per territorio del Giudice del lavoro del Tribunale di Patti, Parte_1
1 spiegava opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520149000539747, emessa dalla di Messina, con la quale gli era stato intimato, tra Controparte_4
l'altro, di versare la complessiva somma di € 7.165,01 in forza della cartella esattoriale n.
29520090050064265000.
Eccepiva, innanzitutto, la prescrizione della richiesta impositiva ai sensi ELart. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Eccepiva, poi, la nullità ELintimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti sottostanti quali atti presupposti. Rilevava che la cartella n. 29520090050064265000 sarebbe stata notificata il 17.3.2010 e deduceva che non aveva Controparte_3 rispettato il termine perentorio di notifica previsto dall'art.11 del D.Lgs. n. 46/1999.
Da ultimo, eccepiva il difetto di motivazione con particolare riguardo alla violazione ELart.7, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere gli effetti ELopposta intimazione di pagamento e, nel merito, di annullarla, instando per la rifusione delle spese di giudizio.
2.- L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 29.11.2018, si riportava CP_1
a quanto già dedotto nella memoria del 3.2.2015, ribadendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la legittimità del proprio operato. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Con memoria depositata in data 7.12.2018 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, assumendo la notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento Controparte_4 in data 17.3.2010 e deducendo l'infondatezza ELeccezione di prescrizione e di difetto di motivazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Spese vinte.
4.- Riassegnato il procedimento a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione, l'udienza del 23.4.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
5.- Preliminarmente si rileva la tempestività ELopposizione, essendo nel caso di specie configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26.5.2020 n. 9784; id., 27.4.2021 n. 11104).
6.- In ordine alla legittimazione passiva, si prende atto che la difesa EL , a parziale CP_1
modifica delle proprie difese, in corso di causa ha rinunciato all'eccezione di carenza di legittimazione passiva alla luce della nota sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n.
7514/2022.
Invero, va riconosciuta la legittimazione passiva sia EL , quale ente CP_1
previdenziale titolare del credito, in relazione all'eccezione di prescrizione, sia EL
[...]
[..
[...] , competente per la procedura di riscossione, in relazione ai vizi di Controparte_5
omessa notifica degli atti presupposti e di difetto di motivazione.
6.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare il motivo di opposizione relativo alla denunciata omessa notifica degli atti presupposti.
Esso è fondato. Dalla relata di notifica versata in atti risulta che la cartella n.
295200900500064265000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, è stata consegnata dall'ufficiale giudiziario a mani di , moglie del destinatario, in data 17.3.2010 ma non Per_2 vi è prova ELinvio della c.d. raccomandata informativa né tanto meno della ricevuta di ritorno
(cfr. Cass., sez. Un., 15.4.2021 n. 10012).
L'omessa (prova), recte l'inesistenza della, notifica della suindicata cartella esattoriale determina illegittimità della conseguente intimazione di pagamento, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante,Cass. Civ., Sez. VI, n. 27776 del
22.11.2017).
7.- Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono l'accoglimento ELopposizione Va dunque dichiarata l'illegittimità ELintimazione di pagamento opposta.
8.- Nei rapporti tra il ricorrente e l' , le spese di lite, per la Controparte_4 soccombenza, si pongono a carico del concessionario e si liquidano in favore ELIO (stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio) come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
in riassunzione depositato in data 27.3.2028 nei confronti EL e EL CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in Controparte_4
opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 29520149000539747000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento ELopposizione, dichiara l'illegittimità ELintimazione di pagamento opposta;
3 - condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_4 ELIO, che liquida in € 2.696,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- compensa le spese di giudizio nei confronti EL . CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 24 aprile 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
4