Sentenza 1 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17548 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DOTT. ASFALTO ME;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 21928/02 proposto da:
DOTT. ASFALTO ME, elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato TANIA PAPA, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO LETTIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 131/02 del Tribunale di TERAMO, depositata il 15/02/02 R.G.N. 2921/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/04 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
RITENUTO IN FATTO
1 - che il sign. Domenico SF ha chiesto che nell'indennità premio di servizio (i.p.s.) dovutagli dall'INPDAP a seguito del suo collocamento in pensione, fossero computati anche l'indennità di supplenza e quella di incentivazione da lui percepite in maniera continuativa;
2 - che il Tribunale di Teramo, in parziale riforma della decisione di primo grado, con sentenza del 15.2.02, ha ritenuto che la fattispecie fosse regolata dall'art. 30 del d.l. 55/83, conv. nella l. 131/83, ed ha riconosciuto spettante all'appellato solo la seconda delle dette indennità, essendo carente, per la prima, la continuità;
3 - che l'INPDAP chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui il sign. SF resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale;
il ricorrente principale ha presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che ai sensi dell'art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti;
2 - che con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 11 l. 152/68 e sostiene che il compenso incentivante la produttività, previsto dal d.p.r. 346/83, non concorre a formare la base retributiva utile ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti degli enti pubblici in quanto tale emolumento non presenta i caratteri di fissità e continuità che lo rendono assimilabile alle componenti stipendiali della retribuzione;
3 - che con il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e sostiene che il Tribunale ha ignorato le norme applicabili alla fattispecie costituite dagli art. 4 e 11 l. 152/68 che elencano, in maniera tassativa, le voci retributive computabili ai fini dell'i.p.s., e fra esse non rientra l'emolumento in questione;
4 - che le due censure, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondate;
5 - che questa Corte, sulla questione sottopostale con il ricorso principale - relativa alla computabilità nell'indennità premio di servizio di voci retributive percepite durante il rapporto di lavoro - ha ritenuto che la retribuzione contributiva alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della l. n. 152/68, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima e del valore degli assegni in natura (Cass. 9901/2003; 681/03; 10160/01);
6 - che a tali decisioni la Corte si conforma nella presente controversia statuendo, pertanto, la non computabilità nella retribuzione contributiva dell'emolumento in questione, non rientrando lo stesso nel predetto tassativo elenco;
7 - che il ricorso principale va, perciò, accolto e, per le medesime ragioni, prima indicate, va rigettato il ricorso incidentale con il quale ci si duole che il Tribunale abbia escluso dalla predetta retribuzione l'indennità- di incentivazione, correggendo, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nei sensi predetti (mancata inclusione della stessa fra le voci tassativamente indicate ai fini della contribuzione retribuiva) la motivazione della sentenza impugnata relativa a tale statuizione;
8 - che la sentenza impugnata va cassata in parte qua, in relazione al ricorso accolto e, potendosi decidere la causa nel merito va rigettata la domanda del sign. SF relativamente al computo dell'indennità di supplenza;
9 - che ai sensi dell'art. 152 c.p.c. il sign. SF non è tenuto a rivalere l'INPDAP delle spese di lite per l'intero processo;
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del sign. SF relativamente al computo dell'indennità di supplenza;
nulla spese per l'intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2004