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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1313/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001722691000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001722691000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001722691000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: com da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90017226 91 000 notificata in data 16.07.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 993,00 per Irpef anno 2007.
Con ricorso in data 18.09.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 19.09.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 15.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le resistenti Agenzie, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto;
in particolare,
AdER chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto prodromico da parte della Corte adita.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 19.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente AdER ha chiesto pronuncia in tal senso, a seguito della sentenza della Corte adita che ha annullato il precedente atto, come risulta dalla sentenza n. 875/24, emanata in data 04/31.07.2024 (cfr. all. n. 4 del fascicolo telematico di parte resistente).
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale circostanza, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della resistente Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, l'intimazione impugnata è stata emessa e notificata alla parte ricorrente successivamente all'emanazione della sentenza n. 875/24;
invece, le spese vanno interamente compensate fra la parte ricorrente e la resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs.
n. 546/1992, tenuto conto che la soccombenza in giudizio è stata determinata dalla condotta della resistente AdER, che ha emesso l'intimazione impugnata pur dopo l'emanazione della suddetta sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 18.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 19.09.2025 e depositato in data 15.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra la ricorrente e la resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1313/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001722691000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001722691000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001722691000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: com da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90017226 91 000 notificata in data 16.07.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 993,00 per Irpef anno 2007.
Con ricorso in data 18.09.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 19.09.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 15.10.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le resistenti Agenzie, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto;
in particolare,
AdER chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento dell'atto prodromico da parte della Corte adita.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 19.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente AdER ha chiesto pronuncia in tal senso, a seguito della sentenza della Corte adita che ha annullato il precedente atto, come risulta dalla sentenza n. 875/24, emanata in data 04/31.07.2024 (cfr. all. n. 4 del fascicolo telematico di parte resistente).
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale circostanza, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della resistente Agenzia delle Entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, l'intimazione impugnata è stata emessa e notificata alla parte ricorrente successivamente all'emanazione della sentenza n. 875/24;
invece, le spese vanno interamente compensate fra la parte ricorrente e la resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, in quanto sussistono le gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs.
n. 546/1992, tenuto conto che la soccombenza in giudizio è stata determinata dalla condotta della resistente AdER, che ha emesso l'intimazione impugnata pur dopo l'emanazione della suddetta sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 18.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente notificato in data 19.09.2025 e depositato in data 15.10.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra la ricorrente e la resistente Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia.
Così deciso in Vibo Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella