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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/08/2025, n. 11862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11862 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16824/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra e residenti in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati alla via Aureliana 63, presso lo studio dell'avv. Sara DI CUNZOLO, che li rappresenta e difende -unitamente all'avv. Paola PUTIGNANO- per procura in atti;
-ATTORE-
e corrente in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliato al viale Sabatini 150 G/1, presso lo studio dell'avv. Domenico
FALATO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
e pagina 1 di 16 residente in [...]
Mancinelli 100, presso lo studio dell'avv. Vincenzo MANFREDI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
(rapporto processuale definito con sentenza non definitiva del 14/4/2024)
e
“ ” -legale con sede in Controparte_3 CP_1
Milano ivi elettivamente domiciliata al viale Brianza 30, presso lo studio dell'avv.
Giovanni BOTTAZZOLI, che la rappresenta e difende -unitamente all'avv. Mariachiara
BRUNETTI- in forza di procura in atti;
-CONVENUTO ER HI (da )- CP_2
(rapporto processuale definito con sentenza non definitiva del 14/4/2024)
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
• per parte attorea:
“in rito: chiarimenti dal CTU come da note in atti;
nel merito: - condannare il convenuto ad effettuare i lavori che comportino CP_1
la definitiva impermeabilizzazione del lastrico solare ovvero comunque idonei ad impedire definitivamente le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dei Sig.ri
- del pari condannare il ad effettuare i lavori che Parte_3 CP_1
consentano la corretta canalizzazione delle acque piovane sul lato via Scott di modo che la proprietà dei Sig.ri non sia la sola da ciò gravata;
- accertare e Parte_3
dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché per i danni morali subiti e subendi dai Sig.ri Parte_3
per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare gli odierni convenuti all'integrale risarcimento per la somma che sarà accertata in corso di causa ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”; pagina 2 di 16 • per l'ente condominiale:
“- dare atto del fatto che l'impermeabilizzazione della copertura condominiale è stata eseguita autonomamente dal a regola d'arte con pronuncia di cessazione CP_1
della materia del contendere sul punto;
- dare atto che il ha realizzato CP_1
l'esecuzione dei lavori di miglioramento della funzionalità dell'impianto condominiale di smaltimento delle acque meteoriche sul terrazzo lato via Scott con pronuncia di cessazione della materia del contendere sul punto;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto per gli attori al riconoscimento dell'indennizzo per i danni al bagno perché realizzato da questi in difformità alle leggi urbanistiche, accertato per abusivo dal Comune di Roma e sottoposto ad ordinanza di demolizione;
- dichiarare inammissibile e/o comunque respingere la domanda avanzata dagli attori di accertamento che nulla devono all'amministrazione condominiale a titolo di spese condominiali in relazione ai bilanci approvati perché irritualmente proposta oltre che del tutto infon data in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
- respingere qualsivoglia ulteriore domanda avanzata dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata”.
CENNI SULPROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14/4/2024 è stata depositata sentenza non definitiva, che si trascrive nella parte motiva e dispositiva.
“Gli istanti -proprietari di appartamento indicato in citazione e sito nel fabbricato dell'ente di gestione convenuto- espongono di subìre da anni danni -patrimoniali e non- da infiltrazioni di acqua al proprio immobile. In particolare, riferiscono che in data
30/11/2017 si è verificato il crollo del controsoffitto di una stanza, con danni anche al locale bagno;
evento cagionato (come da valutazione stragiudiziale in atti) dal degrado della copertura sovrastante (un lastrico solare , esposta alle intemperie. CP_4
pagina 3 di 16 Affermano che -dopo avere inutilmente chiesto intervento di manutenzione della cosa comune- nel dicembre del 2018 si verificavano altri danni per il persistere delle infiltrazioni.
Espongono che in data 5/2/2019 l'assemblea condominiale conferì incarico a un tecnico per la redazione di capitolato e computo metrico dei lavori ad eseguirsi;
ma nessun ulteriore esito ebbe detto incarico (nemmeno in occasione di ulteriori assemblee del
5/2/2020 e poi in data 11/1/2022).
Rimanevano senza esito anche diffide e interlocuzioni varie.
Narrano poi gli istanti che ulteriori danni si sono verificati per l'ammaloramento del muro di cortina, a sua volta determinato da omessa pulizia delle grondaie e dalla presenza di un solo discendente sul lato di via Scott;
in particolare, in più occasioni si è verificato l'allagamento del terrazzo e di parte dell'appartamento degli attori e si è dato corso a interventi del tutto inutili ovvero non si è provveduto in alcun modo risolutivo.
Espongono gli istanti essere stata anche erroneamente ascritta a loro una responsabilità per inesistenti abusi edilizi e di essere stata disattesa -in occasione di ulteriore assemblea del 21/1/2021- la proposta di procedere a interventi risolutivi di dette problematiche in contesto di interventi di manutenzione per cd. “Superbonus
110”; gli istanti adducono anche profili di irregolarità nella verbalizzazione e di illegittimità della relativa delibera.
Espongono ancora e lungamente anche altre problematiche relative a ulteriore assemblea condominiale.
In terza battuta, gli attori lamentano non essere mai state avviate le pratiche per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi di autorimessa, anche qui narrando vicissitudini di vita condominiale, non propriamente in armonia. In definitiva, comunque, parte attorea argomenta su responsabilità dei convenuti “ex art. 2043 e
2051 cod. civ.” per i danni -patrimoniali e non- subìti da infiltrazioni provenienti da proprietà comune.
Chiede di:
pagina 4 di 16 1. condannare il convenuto ad effettuare i lavori che comportino la CP_1
definitiva impermeabilizzazione del lastrico solare ovvero comunque idonei ad impedire definitivamente le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dei sig.ri Parte_3
2. condannare il ad effettuare i lavori che consentano la corretta CP_1
canalizzazione delle acque piovane sul lato via Scott di modo che la proprietà dei sig.ri non sia la sola da ciò gravata;
Parte_3
3. accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché per i danni morali subiti e subendi dai sig.ri per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare gli odierni Parte_3
convenuti all'integrale risarcimento per la somma che sarà accertata in corso di causa ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4. accertare e dichiarare che rispetto ai bilanci approvati nulla ulteriormente è dovuto dai sig.ri a titolo di spese condominiali. Parte_3
Il convenuto si è dichiarato estraneo -in chiave logica e giuridica, ma Controparte_2
anche in base al tenore letterale delle conclusioni attoree- alle domande di cui ai punti
1)-2)-4).
Con riferimento al punto 3), rileva che una propria eventuale (e negata) responsabilità deriverebbe semmai dalla cessata (in data 23/2/2022) carica di amministratore del e osserva al riguardo che gli stessi istanti affermano non esservi mai stata CP_1
alcuna delibera assembleare da eseguire.
Ciò premesso, anche il si diffonde in lunga narrativa riguardante le CP_2
vicissitudini della vita condominiale e nega ogni propria condotta negligente e/o omissiva (anche per la tematica della SCIA antincendio dell'autorimessa, anzi ottenuta proprio grazie alla propria opera di amministratore).
Eccepisce comunque nullità della citazione per omessa indicazione di “causa petendi” e
“petitum”.
pagina 5 di 16 Eccepisce anche omesso espletamento della mediazione. Chiede (e ottiene) autorizzazione alla chiamata di ente assicurativo, per essere manlevato da ogni eventuale responsabilità.
Rende conclusioni in linea con dette argomentazioni;
esse si leggono alla pag. 12 della comparsa di risposta.
L'ente di gestione convenuto argomenta sulla genericità della citazione;
indica interventi riparatori in esito a sinistro del 30/11/2017; si dichiara estraneo al sinistro del 20/12/2018; nega eventi infiltrativi dal lastrico solare dopo le riparazioni successive al sinistro del 30/11/2017.
Nega ogni profilo di responsabilità e contesta sussistenza di danno morale. Le conclusioni specifiche si leggono alla pag. 5 della comparsa di risposta.
Con ordinanza in data 9/6/2022 precedente istruttore ha autorizzato la chiamata del terzo.
L'ente assicurativo eccepisce che il chiamante (proprio assicurato) era a conoscenza del fatto generatore di propria astratta responsabilità già in epoca precedente alla stipula del contratto ma non rendeva edotta la compagnia della circostanza (come invece suo obbligo contrattuale), né alla stipula né al rinnovo, provvedendovi solo in sede di mediazione nel 2022.
Nel merito, nega ogni responsabilità del proprio assicurato.
Le conclusioni analitiche si leggono alle pagg.
4-5 della comparsa.
Con ordinanza del 4/4/2023 è stata ammessa prova documentale e si è giunti alla fase decisoria.
Osserva il decidente quanto segue.
Va preliminarmente rilevato essere stata attivata procedura di mediazione, conclusasi con esito non positivo.
Ciò chiarito, si rileva che parte attorea ha formulato domande eterogenee che possono così di seguito compendiarsi.
pagina 6 di 16 Anzitutto, gli istanti rendono domanda verso l'ente di gestione condominiale chiedendone condanna “ad effettuare i lavori che comportino la definitiva impermeabilizzazione del lastrico solare ovvero comunque idonei ad impedire definitivamente le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dei sig.ri . Parte_3
Detta domanda è sufficientemente specifica ed in via astratta trova la sua “causa petendi” in addotta omissione del dovere di custodia delle cose comuni, ex art. 2051 cod. civ.
In seconda battuta, parte attorea chiede condannarsi l'ente di gestione “ad effettuare i lavori che consentano la corretta canalizzazione delle acque piovane sul lato via Scott di modo che la proprietà dei sig.ri non sia la sola da ciò gravata”. Parte_3
La qualificazione di detta domanda, stante la sua genericità, è sicuramente gravosa. In definitiva, gli istanti indicano esistenza di una servitù a carico del loro fondo attinente alla canalizzazione delle acque piovane (tramite grondaia) su proprio terrazzo e solo su di esso, non essendo invece prevista alcuna canalizzazione (con distinta grondaia) su terrazzo adiacente e in proprietà di altro condomino.
Ciò determinerebbe danni a causa della concreta (e concretizzatasi) possibilità che imponente massa di acqua piovana sia convogliata sul terrazzo del convenuto senza che esista adeguato sistema di successiva regimentazione a mezzo di pluviali discendenti.
In terza battuta, gli istanti chiedono -sia all'ente di gestione sia al , costui deve CP_2
ritenersi indicato quale già amministratore del condominio- il risarcimento del danno patrimoniale e morale, tuttavia non quantificato in citazione (“per la somma che sarà accertata in corso di causa ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”).
Da ultimo, parte attorea chiede accertarsi e dichiararsi (deve ritenersi: nei confronti del condominio) “che rispetto ai bilanci approvati nulla ulteriormente è dovuto dai sig.ri a titolo di spese condominiali”. Parte_3
Con la memoria ex art. 183 c.6 n° 1 c.p.c. (rito previgente) parte attorea ha quantificato la domanda sub 3) in € 70.000,00 quanto a danni materiali e ha specificato la ragione della domanda “ex artt. 2043, 2051,2055 e 2059 cod. civ.”.
pagina 7 di 16 Rileva il giudicante che -a fronte delle contestazioni dei convenuti- la parte attorea non ha sollecitato alcuna CTU (comunque certamente esperibile anche d'ufficio) e ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta.
Essa tuttavia non dà alcuna evidenza in punto di eziologia dei danni pur ivi documentati e comunque dedotti;
infatti, la consulenza stragiudiziale depositata in atti è pur essa contestata dai convenuti.
In definitiva, a fronte di eventi infiltrativi che risalgono al novembre del 2017 (e che i convenuti affermano essere invece cessati dopo l'intervento riparativo documentato con fattura doc. 3 del condominio) odierna parte attorea: non ha attivato (si precisa: con libera e insindacabile scelta) procedimento di accertamento tecnico preventivo
(nemmeno a fini conciliativi) e non ha reso sollecitazione di CTU, viceversa specificando in € 70.000,00 la componente patrimoniale del danno.
A fronte di detta condizione, reputa il decidente -con riferimento ai punti 1) e 2) della domanda- possibile disporre una CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU -resa ispezione dei luoghi, eventualmente espletati esperimenti, e previa descrizione dei luoghi medesimi anche con rilievi planimetrici se ritenuti opportuni-proprie valutazioni su sussistenza e condizione di attività anche potenziale delle infiltrazioni addotte dall'attore, nonché su rilevazione delle cause delle medesime e sulle modalità e costi di eliminazione delle cause stesse. Valuti anche modi, tempi e costi di ripristino della piena funzionalità di immobile di parte ricorrente. Il tutto anche con riferimento alle valutazioni rese in eventuali relazioni stragiudiziali in atti e alle deduzioni rese dalle parti negli scritti introduttivi. Descriva poi il regime di convogliamento delle acque piovane dal tetto verso la via Scot;
valuti l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane (verso la via Scot) provenienti dal tetto e riversantesi sul terrazzo attoreo;
indichi e quantifichi le opere necessarie a rendere efficiente detto smaltimento ove ritenuto inidoneo”.
Con riferimento alla domanda sub 4) parte attorea ha ritenuto di precisare di avere
“dimostrato, per tabulas, di aver saldato quanto dovuto al 31.12.2021. Non di tutti i pagina 8 di 16 pagamenti, tuttavia, è stato dato atto del bilancio 2021 approvato lo scorso 14.12.2022, con la conseguenza che ancora il 15.12.2022 è stato inoltrato ai Sigg.ri e Pt_1 Pt_2
dall'Amministratore p.t. un avviso di pagamento per € 604,00 a titolo di conguaglio per l'anno 2021, nonostante durante l'assemblea quest'ultimo si fosse impegnato a fornire gli opportuni chiarimenti e risolvere la problematica. A tal proposito, i Sig.ri e Pt_1
anticipano sin d'ora l'intenzione di impugnare la delibera di approvazione del Pt_2
consuntivo 2021, errata anche rispetto alle somme loro addebitate per il riscaldamento”.
La precisazione resa nella memoria rende -se possibile- ancor più nebulosa la domanda, del tutto generica: essa va quindi dichiarata inammissibile, essendo addirittura eclatante l'affermazione di “anticipare l'intenzione di impugnare la delibera di approvazione del consuntivo 2021”.
La domanda sub 3) va infine già oggi respinta per quanto attiene alle richieste rese nei confronti del convenuto atteso che: • ove detta domanda fosse ancorata a CP_2
addotta responsabilità da inadempimento (in riferimento alla sua carica trascorsa di amministratore del ), va rilevato che è lo stesso attore ad affermare che CP_1
nessuna delibera il ha mai reso per dar luogo agli interventi manutentivi CP_1
(resi oggetto di domanda sub 1) e 2); ciò che esclude ogni ipotetica responsabilità dell'amministratore in quanto tale, atteso che egli non può certo coartare la volontà dei singoli condòmini né dare esecuzione a interventi non deliberati;
• ove detta domanda fosse ancorata a ipotetica responsabilità aquiliana, va rilevato che la narrativa attorea dà solo evidenza di normale dialettica condominiale, in cui il singolo condomino esprime in assemblea il proprio voto, che si traduce in delibera che -oltre a profili di impugnazione della medesima- può dar adito a domande (come quelle sub 1 e 2) ma rivolte all'ente di gestione.
Il regime delle spese -quanto ai profili sub 1) e 2) della domanda- sarà regolato alla sentenza definitiva.
pagina 9 di 16 Può invece procedersi alla liquidazione per i capi di domanda sub 3) e 4), con il regime della soccombenza -ad eccezione del rapporto processuale tra convenuto chiamante e terzo chiamato- e con liquidazione resa ex D.M. 55/'14 (scaglione di valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati alla effettiva minima consistenza delle questioni).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- non definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n° 16824/2022 R.G.A.C.C., così decide:
• dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 4) della motivazione;
• rigetta ogni domanda resa nei confronti di;
Controparte_2
• rigetta ogni domanda resa nei confronti del terzo chiamato;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da CP_2
, liquidate in € 2.500,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e
[...]
IVA di legge;
• compensa le spese nel rapporto processuale tra convenuto chiamante e convenuto terzo chiamato;
• revoca l'ordinanza di assegnazione a sentenza per i punti 1) e 2) della domanda e per l'effetto dispone CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU -resa ispezione dei luoghi, eventualmente espletati esperimenti, e previa descrizione dei luoghi medesimi anche con rilievi planimetrici se ritenuti opportuni-proprie valutazioni su sussistenza e condizione di attività anche potenziale delle infiltrazioni addotte dall'attore, nonché su rilevazione delle cause delle medesime e sulle modalità e costi di eliminazione delle cause stesse.
Valuti anche modi, tempi e costi di ripristino della piena funzionalità di immobile di parte ricorrente. Il tutto anche con riferimento alle valutazioni rese in eventuali relazioni stragiudiziali in atti e alle deduzioni rese dalle parti negli scritti introduttivi.
Descriva poi il regime di convogliamento delle acque piovane dal tetto verso la via
Scot; valuti l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane (verso la via pagina 10 di 16 Scot) provenienti dal tetto e riversantesi sul terrazzo attoreo;
indichi e quantifichi le opere necessarie a rendere efficiente detto smaltimento ove ritenuto inidoneo”;
• nomina a tal fine l'arch. , il quale -entro il 26/4/2024- farà pervenire Persona_1
dichiarazione di: accettazione dell'incarico; giuramento;
assenza di cause di incompatibilità; persistente iscrizione all'albo professionale e dei CTU;
• fissa l'ud. 9/5/2024 per il conferimento dell'incarico e sostituisce detta udienza (art. 127 c.p.c.) con note scritte (si rammenta sopravvenuto obbligo di chiarezza e concisione) a depositarsi entro lo stesso termine;
seguirà provvedimento istruttorio.
Roma 20/3/2024
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)”.
Va quindi precisato che vengono qui decise le residue domande rese (sub 1, 2 e 3) nei confronti del . CP_1
Con ordinanza dell'1/7/2024 è stato conferito l'incarico peritale (precisazioni in data
30/7/2024: “letta l'istanza del CTU in data odierna, precisa che l'espressione “con estensione alla rilevazione di interventi eventualmente “medio tempore” espletati o in atto e con valutazione della loro consistenza e rilevazione dell'iter amministrativo” ha il seguente significato, come ulteriore profilo di quesito agli altri già -pare chiaramente- formulati: • occorre rilevare (cioè: verificare) se siano stati effettuati (o siano in corso) interventi nel corso del procedimento ad opera del , descrivendone la CP_1
consistenza fattuale (effettuata o in corso) e l'iter amministrativo (cioè a fini urbanistici) seguito”.
La causa è giunta alla fase decisoria.
Il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto essere stata oggetto di rifacimento la superficie pavimentata del terrazzo comune, con applicazione di resina di impermeabilizzazione eseguita e completata (in consentita edilizia libera) nell'aprile del
2024 e -in accordo con la ditta che ha eseguito gli interventi- ha espletato prova di allagamento, all'esito della quale ha constatato l'efficacia dell'impermeabilizzazione.
pagina 11 di 16 Lo stesso CTU ha poi espletato prova di allagamento di falda del tetto (lato via Scot), all'esito della quale ha verificato abbondante quantità di acqua che fuoriusciva da discendente andando ad invadere il terrazzo della parte attorea, per poi defluire nel bocchettone a pavimento che raccoglie le acque del terrazzo esclusivo della parte attorea.
Ha anche eseguito un sondaggio nel locale lavatoi della , effettuando un buco CP_5
nella muratura in prossimità del comignolo al lato corto dell'edificio; tale prova, in concomitanza con la momentanea pioggia continua, al momento del sopralluogo non ha manifestato fenomeni di infiltrazione nella parte della falda;
sono stati rilevati interventi recenti di sigillatura del comignolo e di sostituzione di tegole.
In definitiva, l'intervento eseguito da parte del ha risolto le problematiche CP_1
lamentate dalla parte attorea, in punto di infiltrazioni provenienti dal terrazzo comune.
Quanto all'infiltrazione riscontrata all'interno dell'appartamento (bagno e terrazzo “lato sud”, precisamente sul soffitto del bagno al piano quarto e sul solaio in aggetto del terrazzo esterno “lato sud”), il CTU ha rilevato essere presente una macchia di umidità non attiva, con scostamento della superficie. Il consulente ha eseguito indagini nella parte soprastante corrispondente alla falda del tetto, in prossimità del comignolo di areazione, aprendo una piccola porzione di muratura;
pur a seguito delle precipitazioni in atto in quel momento, non si sono riscontrati dei fenomeni infiltrativi. Il CTU ha rilevato essere stato eseguito un intervento di sigillatura e di sostituzione di tegole di comignolo.
In definitiva, l'ulteriore intervento eseguito da parte del ha risolto anche CP_1
dette problematiche lamentate dalla parte attorea.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna del ad esecuzione di interventi necessari CP_1
all'eliminazione delle infiltrazioni già in atto nell'immobile attoreo;
ciò, per essere stati espletati finalmente interventi manutentivi dal medesimo, su beni comuni, CP_1
nel corso del giudizio.
pagina 12 di 16 Quanto ai costi di ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo, il CTU ha reso computo metrico e ha stimato costi per € 3.058,89 al netto dell'IVA di legge
Sul punto, parte attorea contrappone valutazione di proprio tecnico (stragiudiziale) per €
23.128,93 precisando che detta valutazione “valorizza non solo l'intervento da eseguire oggi per ripristinare i danni ancora visibili ma anche quelli posti in essere nell'arco degli anni trascorsi dal 2017 ad oggi, in ragione degli innumerevoli episodi verificatisi e documentati. Si tratta, chiaramente, di lavori eseguiti in economia, reiterati nel tempo,
e proprio per questo non trascurabili.”
Il decidente prende atto di tale precisazione, ribadendo che -per legittima ed insindacabile scenta della parte attorea- nel passato non è stato espletato alcun accertamento tecnico preventivo per una rilevazione dei danni, che quindi oggi (con riferimento a quelli trascorsi e già riparati) non trovano riscontro oggettivo di prova.
Quanto al danno non patrimoniale, è possibile una valutazione equitativa, sulla base della documentazione prodotta in atti, che dà contezza di irragionevole diniego -da parte della comunità condominiale- ad affrontare anzitutto problemi a proprietà comune, e
(solo) in secondo luogo gli effetti di detti problemi.
E' quindi possibile una valutazione equitativa per un ridotto godimento dell'immobile, cagionato da illecito altrui ex art. 2051 cod. civ., quantificabile in € 5.000,00 (somma già rivalutata ad oggi).
In punto di quantificazione del danno a risarcirsi in favore di parte attorea, va quindi resa condanna al pagamento di € 8.058,89 al netto dell'IVA di legge sull'addendo di €
3.058,89; oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto al punto 2 dell'incarico peritale (“descriva il regime di convogliamento delle acque piovane dal tetto verso la via Scot;
valuti l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane (verso la via Scot) provenienti dal tetto e riversantesi sul terrazzo attoreo;
indichi e quantifichi le opere necessarie a rendere efficiente detto smaltimento ove ritenuto inidoneo”), il consulente -in esito a rilevazioni e valutazioni espresse nella relazione (cui si rinvia) ha ritenuto che l'attuale convogliamento delle acque meteoriche pagina 13 di 16 al “lato est Via Scot”, a seguito delle prove di allagamento eseguite, non è idoneo a consentire un normale funzionamento del sistema di raccolta, poiché la falda del tetto fa defluire le acque meteoriche a spargimento sul terrazzo esclusivo, non riuscendo a canalizzarsi nella griglia di raccolta pavimento, la quale è già interessata dall'acqua presente sulla superficie del terrazzo esclusivo, non consentendo così un deflusso continuo.
Il CTU ha quindi indicato una soluzione che va a canalizzare in modo distinto le superfici del tetto a falda e del terrazzo esclusivo al piano quarto. Tale intervento consiste nel canalizzare la grondaia del tetto a falda in un nuovo discendente, che convogli le acque portandole all'esterno della facciata ed al piano terreno: ciò è meglio graficizzato nell'elaborato grafico “IPOTESI MIGLIORATIVA planimetria (ALLEGATO
7) e prospetto (ALLEGATO 8) evidenziato in rosso e prospetto (ALLEGATO 9) simulazione”.
Ha anche indicato necessità di interventi manutentivi sulle grondaie, per una loro sistemazione e/o sostituzione e sigillatura.
In accoglimento della relativa domanda, vanno ordinati al convenuto gli CP_1
interventi manutentivi come descritti.
Il regime delle spese del presente giudizio segue la soccombenza (parzialmente virtuale) nel rapporto processuale tra parte attorea e convenuto, previa CP_1
compensazione in ragione di 1/4 e con liquidazione dell'intero resa ex D.M. 55/2014
(valori medi su scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità).
Quanto al rapporto processuale tra attore e convenuto , il regime delle spese CP_2
segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi su scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità e con riduzione del
30% per assenza di questioni in diritto.
Quanto al rapporto processuale tra convenuto ed ente assicurativo terzo CP_2
chiamato (l'attore principale non ha esteso alcuna domanda al terzo), può statuirsi compensazione.
pagina 14 di 16 Le spese di CTU restano definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 16824/2022
RGACC così decide:
• dichiara cessazione della materia del contendere quanto al punto 1) della domanda;
• condanna il convenuto al pagamento di € 8.058,89 -al netto dell'IVA CP_1
di legge sull'addendo di € 3.058,89 e con interessi legali dalla domanda al saldo-
a integrale risarcimento del danno patito da parte attorea;
• condanna il convenuto ad eseguire gli interventi indicati in relazione CP_1
dal CTU (canalizzare in modo distinto le superfici del tetto a falda e del terrazzo esclusivo al piano quarto. Tale intervento consiste nel canalizzare la grondaia del tetto a falda in un nuovo discendente, che convogli le acque portandole all'esterno della facciata ed al piano terreno: ciò è meglio graficizzato nell'elaborato grafico “IPOTESI MIGLIORATIVA planimetria in ALLEGATO 7,
e prospetto in ALLEGATO 8 evidenziato in rosso e prospetto in ALLEGATO 9 simulazione”), comprensivi della manutenzione delle grondaie, con sistemazione e/o sostituzione e sigillatura delle medesime;
• condanna il convenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte CP_1
attorea, previa compensazione in ragione di 1/4, e liquida l'intero in € 3.809,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
• condanna parte attorea al rimborso delle spese sostenute dal convenuto , CP_2
liquidate in € 2.666,30,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e
IVA di legge;
pagina 15 di 16 • compensa le spese tra il convenuto e l'ente assicurativo terzo chiamato;
CP_2
• dispone che le spese di CTU restino definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Roma 18/8/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16824/2022 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra e residenti in [...]ed ivi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati alla via Aureliana 63, presso lo studio dell'avv. Sara DI CUNZOLO, che li rappresenta e difende -unitamente all'avv. Paola PUTIGNANO- per procura in atti;
-ATTORE-
e corrente in Roma ed ivi Controparte_1
elettivamente domiciliato al viale Sabatini 150 G/1, presso lo studio dell'avv. Domenico
FALATO, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
e pagina 1 di 16 residente in [...]
Mancinelli 100, presso lo studio dell'avv. Vincenzo MANFREDI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
(rapporto processuale definito con sentenza non definitiva del 14/4/2024)
e
“ ” -legale con sede in Controparte_3 CP_1
Milano ivi elettivamente domiciliata al viale Brianza 30, presso lo studio dell'avv.
Giovanni BOTTAZZOLI, che la rappresenta e difende -unitamente all'avv. Mariachiara
BRUNETTI- in forza di procura in atti;
-CONVENUTO ER HI (da )- CP_2
(rapporto processuale definito con sentenza non definitiva del 14/4/2024)
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
• per parte attorea:
“in rito: chiarimenti dal CTU come da note in atti;
nel merito: - condannare il convenuto ad effettuare i lavori che comportino CP_1
la definitiva impermeabilizzazione del lastrico solare ovvero comunque idonei ad impedire definitivamente le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dei Sig.ri
- del pari condannare il ad effettuare i lavori che Parte_3 CP_1
consentano la corretta canalizzazione delle acque piovane sul lato via Scott di modo che la proprietà dei Sig.ri non sia la sola da ciò gravata;
- accertare e Parte_3
dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché per i danni morali subiti e subendi dai Sig.ri Parte_3
per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare gli odierni convenuti all'integrale risarcimento per la somma che sarà accertata in corso di causa ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”; pagina 2 di 16 • per l'ente condominiale:
“- dare atto del fatto che l'impermeabilizzazione della copertura condominiale è stata eseguita autonomamente dal a regola d'arte con pronuncia di cessazione CP_1
della materia del contendere sul punto;
- dare atto che il ha realizzato CP_1
l'esecuzione dei lavori di miglioramento della funzionalità dell'impianto condominiale di smaltimento delle acque meteoriche sul terrazzo lato via Scott con pronuncia di cessazione della materia del contendere sul punto;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto per gli attori al riconoscimento dell'indennizzo per i danni al bagno perché realizzato da questi in difformità alle leggi urbanistiche, accertato per abusivo dal Comune di Roma e sottoposto ad ordinanza di demolizione;
- dichiarare inammissibile e/o comunque respingere la domanda avanzata dagli attori di accertamento che nulla devono all'amministrazione condominiale a titolo di spese condominiali in relazione ai bilanci approvati perché irritualmente proposta oltre che del tutto infon data in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
- respingere qualsivoglia ulteriore domanda avanzata dagli attori perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata”.
CENNI SULPROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14/4/2024 è stata depositata sentenza non definitiva, che si trascrive nella parte motiva e dispositiva.
“Gli istanti -proprietari di appartamento indicato in citazione e sito nel fabbricato dell'ente di gestione convenuto- espongono di subìre da anni danni -patrimoniali e non- da infiltrazioni di acqua al proprio immobile. In particolare, riferiscono che in data
30/11/2017 si è verificato il crollo del controsoffitto di una stanza, con danni anche al locale bagno;
evento cagionato (come da valutazione stragiudiziale in atti) dal degrado della copertura sovrastante (un lastrico solare , esposta alle intemperie. CP_4
pagina 3 di 16 Affermano che -dopo avere inutilmente chiesto intervento di manutenzione della cosa comune- nel dicembre del 2018 si verificavano altri danni per il persistere delle infiltrazioni.
Espongono che in data 5/2/2019 l'assemblea condominiale conferì incarico a un tecnico per la redazione di capitolato e computo metrico dei lavori ad eseguirsi;
ma nessun ulteriore esito ebbe detto incarico (nemmeno in occasione di ulteriori assemblee del
5/2/2020 e poi in data 11/1/2022).
Rimanevano senza esito anche diffide e interlocuzioni varie.
Narrano poi gli istanti che ulteriori danni si sono verificati per l'ammaloramento del muro di cortina, a sua volta determinato da omessa pulizia delle grondaie e dalla presenza di un solo discendente sul lato di via Scott;
in particolare, in più occasioni si è verificato l'allagamento del terrazzo e di parte dell'appartamento degli attori e si è dato corso a interventi del tutto inutili ovvero non si è provveduto in alcun modo risolutivo.
Espongono gli istanti essere stata anche erroneamente ascritta a loro una responsabilità per inesistenti abusi edilizi e di essere stata disattesa -in occasione di ulteriore assemblea del 21/1/2021- la proposta di procedere a interventi risolutivi di dette problematiche in contesto di interventi di manutenzione per cd. “Superbonus
110”; gli istanti adducono anche profili di irregolarità nella verbalizzazione e di illegittimità della relativa delibera.
Espongono ancora e lungamente anche altre problematiche relative a ulteriore assemblea condominiale.
In terza battuta, gli attori lamentano non essere mai state avviate le pratiche per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi di autorimessa, anche qui narrando vicissitudini di vita condominiale, non propriamente in armonia. In definitiva, comunque, parte attorea argomenta su responsabilità dei convenuti “ex art. 2043 e
2051 cod. civ.” per i danni -patrimoniali e non- subìti da infiltrazioni provenienti da proprietà comune.
Chiede di:
pagina 4 di 16 1. condannare il convenuto ad effettuare i lavori che comportino la CP_1
definitiva impermeabilizzazione del lastrico solare ovvero comunque idonei ad impedire definitivamente le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dei sig.ri Parte_3
2. condannare il ad effettuare i lavori che consentano la corretta CP_1
canalizzazione delle acque piovane sul lato via Scott di modo che la proprietà dei sig.ri non sia la sola da ciò gravata;
Parte_3
3. accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché per i danni morali subiti e subendi dai sig.ri per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare gli odierni Parte_3
convenuti all'integrale risarcimento per la somma che sarà accertata in corso di causa ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4. accertare e dichiarare che rispetto ai bilanci approvati nulla ulteriormente è dovuto dai sig.ri a titolo di spese condominiali. Parte_3
Il convenuto si è dichiarato estraneo -in chiave logica e giuridica, ma Controparte_2
anche in base al tenore letterale delle conclusioni attoree- alle domande di cui ai punti
1)-2)-4).
Con riferimento al punto 3), rileva che una propria eventuale (e negata) responsabilità deriverebbe semmai dalla cessata (in data 23/2/2022) carica di amministratore del e osserva al riguardo che gli stessi istanti affermano non esservi mai stata CP_1
alcuna delibera assembleare da eseguire.
Ciò premesso, anche il si diffonde in lunga narrativa riguardante le CP_2
vicissitudini della vita condominiale e nega ogni propria condotta negligente e/o omissiva (anche per la tematica della SCIA antincendio dell'autorimessa, anzi ottenuta proprio grazie alla propria opera di amministratore).
Eccepisce comunque nullità della citazione per omessa indicazione di “causa petendi” e
“petitum”.
pagina 5 di 16 Eccepisce anche omesso espletamento della mediazione. Chiede (e ottiene) autorizzazione alla chiamata di ente assicurativo, per essere manlevato da ogni eventuale responsabilità.
Rende conclusioni in linea con dette argomentazioni;
esse si leggono alla pag. 12 della comparsa di risposta.
L'ente di gestione convenuto argomenta sulla genericità della citazione;
indica interventi riparatori in esito a sinistro del 30/11/2017; si dichiara estraneo al sinistro del 20/12/2018; nega eventi infiltrativi dal lastrico solare dopo le riparazioni successive al sinistro del 30/11/2017.
Nega ogni profilo di responsabilità e contesta sussistenza di danno morale. Le conclusioni specifiche si leggono alla pag. 5 della comparsa di risposta.
Con ordinanza in data 9/6/2022 precedente istruttore ha autorizzato la chiamata del terzo.
L'ente assicurativo eccepisce che il chiamante (proprio assicurato) era a conoscenza del fatto generatore di propria astratta responsabilità già in epoca precedente alla stipula del contratto ma non rendeva edotta la compagnia della circostanza (come invece suo obbligo contrattuale), né alla stipula né al rinnovo, provvedendovi solo in sede di mediazione nel 2022.
Nel merito, nega ogni responsabilità del proprio assicurato.
Le conclusioni analitiche si leggono alle pagg.
4-5 della comparsa.
Con ordinanza del 4/4/2023 è stata ammessa prova documentale e si è giunti alla fase decisoria.
Osserva il decidente quanto segue.
Va preliminarmente rilevato essere stata attivata procedura di mediazione, conclusasi con esito non positivo.
Ciò chiarito, si rileva che parte attorea ha formulato domande eterogenee che possono così di seguito compendiarsi.
pagina 6 di 16 Anzitutto, gli istanti rendono domanda verso l'ente di gestione condominiale chiedendone condanna “ad effettuare i lavori che comportino la definitiva impermeabilizzazione del lastrico solare ovvero comunque idonei ad impedire definitivamente le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà dei sig.ri . Parte_3
Detta domanda è sufficientemente specifica ed in via astratta trova la sua “causa petendi” in addotta omissione del dovere di custodia delle cose comuni, ex art. 2051 cod. civ.
In seconda battuta, parte attorea chiede condannarsi l'ente di gestione “ad effettuare i lavori che consentano la corretta canalizzazione delle acque piovane sul lato via Scott di modo che la proprietà dei sig.ri non sia la sola da ciò gravata”. Parte_3
La qualificazione di detta domanda, stante la sua genericità, è sicuramente gravosa. In definitiva, gli istanti indicano esistenza di una servitù a carico del loro fondo attinente alla canalizzazione delle acque piovane (tramite grondaia) su proprio terrazzo e solo su di esso, non essendo invece prevista alcuna canalizzazione (con distinta grondaia) su terrazzo adiacente e in proprietà di altro condomino.
Ciò determinerebbe danni a causa della concreta (e concretizzatasi) possibilità che imponente massa di acqua piovana sia convogliata sul terrazzo del convenuto senza che esista adeguato sistema di successiva regimentazione a mezzo di pluviali discendenti.
In terza battuta, gli istanti chiedono -sia all'ente di gestione sia al , costui deve CP_2
ritenersi indicato quale già amministratore del condominio- il risarcimento del danno patrimoniale e morale, tuttavia non quantificato in citazione (“per la somma che sarà accertata in corso di causa ovvero per quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”).
Da ultimo, parte attorea chiede accertarsi e dichiararsi (deve ritenersi: nei confronti del condominio) “che rispetto ai bilanci approvati nulla ulteriormente è dovuto dai sig.ri a titolo di spese condominiali”. Parte_3
Con la memoria ex art. 183 c.6 n° 1 c.p.c. (rito previgente) parte attorea ha quantificato la domanda sub 3) in € 70.000,00 quanto a danni materiali e ha specificato la ragione della domanda “ex artt. 2043, 2051,2055 e 2059 cod. civ.”.
pagina 7 di 16 Rileva il giudicante che -a fronte delle contestazioni dei convenuti- la parte attorea non ha sollecitato alcuna CTU (comunque certamente esperibile anche d'ufficio) e ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta.
Essa tuttavia non dà alcuna evidenza in punto di eziologia dei danni pur ivi documentati e comunque dedotti;
infatti, la consulenza stragiudiziale depositata in atti è pur essa contestata dai convenuti.
In definitiva, a fronte di eventi infiltrativi che risalgono al novembre del 2017 (e che i convenuti affermano essere invece cessati dopo l'intervento riparativo documentato con fattura doc. 3 del condominio) odierna parte attorea: non ha attivato (si precisa: con libera e insindacabile scelta) procedimento di accertamento tecnico preventivo
(nemmeno a fini conciliativi) e non ha reso sollecitazione di CTU, viceversa specificando in € 70.000,00 la componente patrimoniale del danno.
A fronte di detta condizione, reputa il decidente -con riferimento ai punti 1) e 2) della domanda- possibile disporre una CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU -resa ispezione dei luoghi, eventualmente espletati esperimenti, e previa descrizione dei luoghi medesimi anche con rilievi planimetrici se ritenuti opportuni-proprie valutazioni su sussistenza e condizione di attività anche potenziale delle infiltrazioni addotte dall'attore, nonché su rilevazione delle cause delle medesime e sulle modalità e costi di eliminazione delle cause stesse. Valuti anche modi, tempi e costi di ripristino della piena funzionalità di immobile di parte ricorrente. Il tutto anche con riferimento alle valutazioni rese in eventuali relazioni stragiudiziali in atti e alle deduzioni rese dalle parti negli scritti introduttivi. Descriva poi il regime di convogliamento delle acque piovane dal tetto verso la via Scot;
valuti l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane (verso la via Scot) provenienti dal tetto e riversantesi sul terrazzo attoreo;
indichi e quantifichi le opere necessarie a rendere efficiente detto smaltimento ove ritenuto inidoneo”.
Con riferimento alla domanda sub 4) parte attorea ha ritenuto di precisare di avere
“dimostrato, per tabulas, di aver saldato quanto dovuto al 31.12.2021. Non di tutti i pagina 8 di 16 pagamenti, tuttavia, è stato dato atto del bilancio 2021 approvato lo scorso 14.12.2022, con la conseguenza che ancora il 15.12.2022 è stato inoltrato ai Sigg.ri e Pt_1 Pt_2
dall'Amministratore p.t. un avviso di pagamento per € 604,00 a titolo di conguaglio per l'anno 2021, nonostante durante l'assemblea quest'ultimo si fosse impegnato a fornire gli opportuni chiarimenti e risolvere la problematica. A tal proposito, i Sig.ri e Pt_1
anticipano sin d'ora l'intenzione di impugnare la delibera di approvazione del Pt_2
consuntivo 2021, errata anche rispetto alle somme loro addebitate per il riscaldamento”.
La precisazione resa nella memoria rende -se possibile- ancor più nebulosa la domanda, del tutto generica: essa va quindi dichiarata inammissibile, essendo addirittura eclatante l'affermazione di “anticipare l'intenzione di impugnare la delibera di approvazione del consuntivo 2021”.
La domanda sub 3) va infine già oggi respinta per quanto attiene alle richieste rese nei confronti del convenuto atteso che: • ove detta domanda fosse ancorata a CP_2
addotta responsabilità da inadempimento (in riferimento alla sua carica trascorsa di amministratore del ), va rilevato che è lo stesso attore ad affermare che CP_1
nessuna delibera il ha mai reso per dar luogo agli interventi manutentivi CP_1
(resi oggetto di domanda sub 1) e 2); ciò che esclude ogni ipotetica responsabilità dell'amministratore in quanto tale, atteso che egli non può certo coartare la volontà dei singoli condòmini né dare esecuzione a interventi non deliberati;
• ove detta domanda fosse ancorata a ipotetica responsabilità aquiliana, va rilevato che la narrativa attorea dà solo evidenza di normale dialettica condominiale, in cui il singolo condomino esprime in assemblea il proprio voto, che si traduce in delibera che -oltre a profili di impugnazione della medesima- può dar adito a domande (come quelle sub 1 e 2) ma rivolte all'ente di gestione.
Il regime delle spese -quanto ai profili sub 1) e 2) della domanda- sarà regolato alla sentenza definitiva.
pagina 9 di 16 Può invece procedersi alla liquidazione per i capi di domanda sub 3) e 4), con il regime della soccombenza -ad eccezione del rapporto processuale tra convenuto chiamante e terzo chiamato- e con liquidazione resa ex D.M. 55/'14 (scaglione di valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati alla effettiva minima consistenza delle questioni).
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- non definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n° 16824/2022 R.G.A.C.C., così decide:
• dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 4) della motivazione;
• rigetta ogni domanda resa nei confronti di;
Controparte_2
• rigetta ogni domanda resa nei confronti del terzo chiamato;
• condanna parte attorea alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da CP_2
, liquidate in € 2.500,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e
[...]
IVA di legge;
• compensa le spese nel rapporto processuale tra convenuto chiamante e convenuto terzo chiamato;
• revoca l'ordinanza di assegnazione a sentenza per i punti 1) e 2) della domanda e per l'effetto dispone CTU sul seguente quesito: “Renda il CTU -resa ispezione dei luoghi, eventualmente espletati esperimenti, e previa descrizione dei luoghi medesimi anche con rilievi planimetrici se ritenuti opportuni-proprie valutazioni su sussistenza e condizione di attività anche potenziale delle infiltrazioni addotte dall'attore, nonché su rilevazione delle cause delle medesime e sulle modalità e costi di eliminazione delle cause stesse.
Valuti anche modi, tempi e costi di ripristino della piena funzionalità di immobile di parte ricorrente. Il tutto anche con riferimento alle valutazioni rese in eventuali relazioni stragiudiziali in atti e alle deduzioni rese dalle parti negli scritti introduttivi.
Descriva poi il regime di convogliamento delle acque piovane dal tetto verso la via
Scot; valuti l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane (verso la via pagina 10 di 16 Scot) provenienti dal tetto e riversantesi sul terrazzo attoreo;
indichi e quantifichi le opere necessarie a rendere efficiente detto smaltimento ove ritenuto inidoneo”;
• nomina a tal fine l'arch. , il quale -entro il 26/4/2024- farà pervenire Persona_1
dichiarazione di: accettazione dell'incarico; giuramento;
assenza di cause di incompatibilità; persistente iscrizione all'albo professionale e dei CTU;
• fissa l'ud. 9/5/2024 per il conferimento dell'incarico e sostituisce detta udienza (art. 127 c.p.c.) con note scritte (si rammenta sopravvenuto obbligo di chiarezza e concisione) a depositarsi entro lo stesso termine;
seguirà provvedimento istruttorio.
Roma 20/3/2024
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)”.
Va quindi precisato che vengono qui decise le residue domande rese (sub 1, 2 e 3) nei confronti del . CP_1
Con ordinanza dell'1/7/2024 è stato conferito l'incarico peritale (precisazioni in data
30/7/2024: “letta l'istanza del CTU in data odierna, precisa che l'espressione “con estensione alla rilevazione di interventi eventualmente “medio tempore” espletati o in atto e con valutazione della loro consistenza e rilevazione dell'iter amministrativo” ha il seguente significato, come ulteriore profilo di quesito agli altri già -pare chiaramente- formulati: • occorre rilevare (cioè: verificare) se siano stati effettuati (o siano in corso) interventi nel corso del procedimento ad opera del , descrivendone la CP_1
consistenza fattuale (effettuata o in corso) e l'iter amministrativo (cioè a fini urbanistici) seguito”.
La causa è giunta alla fase decisoria.
Il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto essere stata oggetto di rifacimento la superficie pavimentata del terrazzo comune, con applicazione di resina di impermeabilizzazione eseguita e completata (in consentita edilizia libera) nell'aprile del
2024 e -in accordo con la ditta che ha eseguito gli interventi- ha espletato prova di allagamento, all'esito della quale ha constatato l'efficacia dell'impermeabilizzazione.
pagina 11 di 16 Lo stesso CTU ha poi espletato prova di allagamento di falda del tetto (lato via Scot), all'esito della quale ha verificato abbondante quantità di acqua che fuoriusciva da discendente andando ad invadere il terrazzo della parte attorea, per poi defluire nel bocchettone a pavimento che raccoglie le acque del terrazzo esclusivo della parte attorea.
Ha anche eseguito un sondaggio nel locale lavatoi della , effettuando un buco CP_5
nella muratura in prossimità del comignolo al lato corto dell'edificio; tale prova, in concomitanza con la momentanea pioggia continua, al momento del sopralluogo non ha manifestato fenomeni di infiltrazione nella parte della falda;
sono stati rilevati interventi recenti di sigillatura del comignolo e di sostituzione di tegole.
In definitiva, l'intervento eseguito da parte del ha risolto le problematiche CP_1
lamentate dalla parte attorea, in punto di infiltrazioni provenienti dal terrazzo comune.
Quanto all'infiltrazione riscontrata all'interno dell'appartamento (bagno e terrazzo “lato sud”, precisamente sul soffitto del bagno al piano quarto e sul solaio in aggetto del terrazzo esterno “lato sud”), il CTU ha rilevato essere presente una macchia di umidità non attiva, con scostamento della superficie. Il consulente ha eseguito indagini nella parte soprastante corrispondente alla falda del tetto, in prossimità del comignolo di areazione, aprendo una piccola porzione di muratura;
pur a seguito delle precipitazioni in atto in quel momento, non si sono riscontrati dei fenomeni infiltrativi. Il CTU ha rilevato essere stato eseguito un intervento di sigillatura e di sostituzione di tegole di comignolo.
In definitiva, l'ulteriore intervento eseguito da parte del ha risolto anche CP_1
dette problematiche lamentate dalla parte attorea.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna del ad esecuzione di interventi necessari CP_1
all'eliminazione delle infiltrazioni già in atto nell'immobile attoreo;
ciò, per essere stati espletati finalmente interventi manutentivi dal medesimo, su beni comuni, CP_1
nel corso del giudizio.
pagina 12 di 16 Quanto ai costi di ripristino di piena funzionalità dell'immobile attoreo, il CTU ha reso computo metrico e ha stimato costi per € 3.058,89 al netto dell'IVA di legge
Sul punto, parte attorea contrappone valutazione di proprio tecnico (stragiudiziale) per €
23.128,93 precisando che detta valutazione “valorizza non solo l'intervento da eseguire oggi per ripristinare i danni ancora visibili ma anche quelli posti in essere nell'arco degli anni trascorsi dal 2017 ad oggi, in ragione degli innumerevoli episodi verificatisi e documentati. Si tratta, chiaramente, di lavori eseguiti in economia, reiterati nel tempo,
e proprio per questo non trascurabili.”
Il decidente prende atto di tale precisazione, ribadendo che -per legittima ed insindacabile scenta della parte attorea- nel passato non è stato espletato alcun accertamento tecnico preventivo per una rilevazione dei danni, che quindi oggi (con riferimento a quelli trascorsi e già riparati) non trovano riscontro oggettivo di prova.
Quanto al danno non patrimoniale, è possibile una valutazione equitativa, sulla base della documentazione prodotta in atti, che dà contezza di irragionevole diniego -da parte della comunità condominiale- ad affrontare anzitutto problemi a proprietà comune, e
(solo) in secondo luogo gli effetti di detti problemi.
E' quindi possibile una valutazione equitativa per un ridotto godimento dell'immobile, cagionato da illecito altrui ex art. 2051 cod. civ., quantificabile in € 5.000,00 (somma già rivalutata ad oggi).
In punto di quantificazione del danno a risarcirsi in favore di parte attorea, va quindi resa condanna al pagamento di € 8.058,89 al netto dell'IVA di legge sull'addendo di €
3.058,89; oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Quanto al punto 2 dell'incarico peritale (“descriva il regime di convogliamento delle acque piovane dal tetto verso la via Scot;
valuti l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane (verso la via Scot) provenienti dal tetto e riversantesi sul terrazzo attoreo;
indichi e quantifichi le opere necessarie a rendere efficiente detto smaltimento ove ritenuto inidoneo”), il consulente -in esito a rilevazioni e valutazioni espresse nella relazione (cui si rinvia) ha ritenuto che l'attuale convogliamento delle acque meteoriche pagina 13 di 16 al “lato est Via Scot”, a seguito delle prove di allagamento eseguite, non è idoneo a consentire un normale funzionamento del sistema di raccolta, poiché la falda del tetto fa defluire le acque meteoriche a spargimento sul terrazzo esclusivo, non riuscendo a canalizzarsi nella griglia di raccolta pavimento, la quale è già interessata dall'acqua presente sulla superficie del terrazzo esclusivo, non consentendo così un deflusso continuo.
Il CTU ha quindi indicato una soluzione che va a canalizzare in modo distinto le superfici del tetto a falda e del terrazzo esclusivo al piano quarto. Tale intervento consiste nel canalizzare la grondaia del tetto a falda in un nuovo discendente, che convogli le acque portandole all'esterno della facciata ed al piano terreno: ciò è meglio graficizzato nell'elaborato grafico “IPOTESI MIGLIORATIVA planimetria (ALLEGATO
7) e prospetto (ALLEGATO 8) evidenziato in rosso e prospetto (ALLEGATO 9) simulazione”.
Ha anche indicato necessità di interventi manutentivi sulle grondaie, per una loro sistemazione e/o sostituzione e sigillatura.
In accoglimento della relativa domanda, vanno ordinati al convenuto gli CP_1
interventi manutentivi come descritti.
Il regime delle spese del presente giudizio segue la soccombenza (parzialmente virtuale) nel rapporto processuale tra parte attorea e convenuto, previa CP_1
compensazione in ragione di 1/4 e con liquidazione dell'intero resa ex D.M. 55/2014
(valori medi su scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità).
Quanto al rapporto processuale tra attore e convenuto , il regime delle spese CP_2
segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi su scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità e con riduzione del
30% per assenza di questioni in diritto.
Quanto al rapporto processuale tra convenuto ed ente assicurativo terzo CP_2
chiamato (l'attore principale non ha esteso alcuna domanda al terzo), può statuirsi compensazione.
pagina 14 di 16 Le spese di CTU restano definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 16824/2022
RGACC così decide:
• dichiara cessazione della materia del contendere quanto al punto 1) della domanda;
• condanna il convenuto al pagamento di € 8.058,89 -al netto dell'IVA CP_1
di legge sull'addendo di € 3.058,89 e con interessi legali dalla domanda al saldo-
a integrale risarcimento del danno patito da parte attorea;
• condanna il convenuto ad eseguire gli interventi indicati in relazione CP_1
dal CTU (canalizzare in modo distinto le superfici del tetto a falda e del terrazzo esclusivo al piano quarto. Tale intervento consiste nel canalizzare la grondaia del tetto a falda in un nuovo discendente, che convogli le acque portandole all'esterno della facciata ed al piano terreno: ciò è meglio graficizzato nell'elaborato grafico “IPOTESI MIGLIORATIVA planimetria in ALLEGATO 7,
e prospetto in ALLEGATO 8 evidenziato in rosso e prospetto in ALLEGATO 9 simulazione”), comprensivi della manutenzione delle grondaie, con sistemazione e/o sostituzione e sigillatura delle medesime;
• condanna il convenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte CP_1
attorea, previa compensazione in ragione di 1/4, e liquida l'intero in € 3.809,00 per compenso;
oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge;
• condanna parte attorea al rimborso delle spese sostenute dal convenuto , CP_2
liquidate in € 2.666,30,00 per compenso;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e
IVA di legge;
pagina 15 di 16 • compensa le spese tra il convenuto e l'ente assicurativo terzo chiamato;
CP_2
• dispone che le spese di CTU restino definitivamente a carico del CP_1
convenuto.
Roma 18/8/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 16 di 16