Articolo 2 della Legge 24 gennaio 1958, n. 101
Articolo 1Articolo 3
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23 marzo 1958
Art. 2.
I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:
a) anteriormente di una segnalazione a luce propria bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purche' collocati simmetricamente;
b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura veicolo e la conformazione del carico.
Entrata in vigore il 23 marzo 1958