Art. 2.
I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:
a) anteriormente di una segnalazione a luce propria bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purche' collocati simmetricamente;
b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura veicolo e la conformazione del carico.
I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:
a) anteriormente di una segnalazione a luce propria bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purche' collocati simmetricamente;
b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura veicolo e la conformazione del carico.