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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/11/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Avv. Leonardo Macchitella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6375 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto in ingiuntivo, promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Dott.
[...] Parte_2
(C.F.: ), P. VA , rappresentata e difesa C.F._1 P.IVA_1
dall'avv. Eustachio Walter Paolicelli giusta procura e mandato in atti,
OPPONENTE contro
in persona del legale r.p.t. sig.ra Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), P. VA , rappresentata dagli avv. C.F._2 P.IVA_2
AL US e NT AN, giusta mandato in atti,
OPPOSTA
Avente per oggetto: Obbligazioni professionali
All'udienza del 17 novembre 2025 le parti precisavano a verbale di udienza le rispettive conclusioni da aversi qui siccome riportate e trascritte, dopo di che discutevano oralmente la causa, ed all'esito questo Magistrato riservava la decisione per dare lettura della sentenza in pubblica udienza.
1 Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo lo studio , Parte_1 [...]
(d'innanzi anche solo “ ”) conveniva in Parte_1 Pt_1
giudizio la società in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore (d'innanzi anche solo “ ), per sentite accogliere le seguenti CP_3
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A. In via preliminare e pregiudiziale, accertata il vizio di procura alle liti, dichiarare il difetto di procura e, di conseguenza, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo;
B. Sempre in via preliminare, in considerazione di tutto quanto esposto in ordine alla mancanza degli elementi essenziali ex artt. 125 e 638 c.p.c., nonché in ordine alla genericità della pretesa azionata, dichiarare nullo il ricorso per decreto ingiuntivo e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto meglio identificato nelle premesse;
C. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo in quanto del tutto infondato in fatto e diritto poiché, come dimostrato, oltre a non essere provata l'obbligazione presunta a carico dell'opponente, risulta per tabulas che la documentazione richiesta era già nella disponibilità della ricorrente al momento della presentazione della domanda;
D. Accertata l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo, revocato lo stesso, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c stante la temerarietà della lite, nella misura che equitativamente codesto Ill.mo Giudice vorrà determinare;
IN VIA RICONVENZIONALE E.
Accertata l'obbligazione di pagamento in capo alla convenuta, condannare la stessa al pagamento, in favore dello , , Parte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di € 330,26 come da fattura n. 660/2023 oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo. F.In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori, come per legge”.
Assumeva lo Studio opponente che dovesse revocarsi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto il 14.11.2023 con n. 1549/2023 R.D.I., R.G.N.
5327/2023 e notificato in data 16.11.2023, perché non vi era prova che lo Studio fosse stato depositario della documentazione contabile della indicata CP_3
nel ricorso senza alcun riferimento al periodo di imposta al quale si riferiva, a cagione della stessa indeterminatezza ch'era contenuta nel domanda monitoria.
In relazione a questa lo Studio eccepiva:
1. la nullità della procura alle liti poiché rilasciata da soggetto, la sig.ra essendo costei Controparte_2
carente del potere di rappresentare la 2. la nullità del decreto CP_3
ingiuntivo per difetto dei requisiti essenziali secondo quanto stabilito agli artt.
125 e 638 c.p.c. con particolare riferimento alla assenza di prova scritta della fonte della obbligazione;
3. la infondatezza della domanda poiché l'opposta era già nel possesso della documentazione richiesta in via monitoria. Lo Studio spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso per l'attività di consulenza giusta fattura n. 660/2023, e chiedeva la condanna della opposta per lite temeraria a termini dell'art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio la per impugnare e contestare l'opposizione CP_3
dello Studio e chiedere che fossero accolte le seguenti conclusioni:
“Conclusioni I. Si chiede di rigettare l'avversa opposizione siccome inammissibile, improcedibile ed infondata e comunque non provata e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. II. Si chiede, con riferimento al decreto ingiuntivo N. 1549/2023 - RGN.5327/2023, accertare e dichiarare che lo studio , è Parte_1 Parte_1
tenuto a consegnare alla parte opposta i documenti in dettaglio indicati nel
3 ricorso per decreto ingiuntivo. III. Si chiede che l'On. Giudice Voglia, per i motivi in narrativa, concedere con ordinanza ex art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. IV. Si chiede che la domanda riconvenzionale venga rigettata poiché improcedibile, infondata e comunque non provata. V. Si chiede, in accoglimento della reconventio reconventionis, di accertare e dichiarare la grave violazione della privacy di cui al GDPR e per
l'effetto condannare lo , Parte_1 [...]
al risarcimento del danno da quantificarsi in corso Parte_1
di causa”.
Riconosceva l'opposta che la vicenda che occupa traeva origine dai rapporti che questa aveva con altra società, Termocentro Srl, cui era collegata in ragione dei rapporti familiari esistenti tra i soci delle due compagini;
in ragione di tanto la assumeva d'essersi affidata allo Studio opponente poiché questi già CP_3
curava la consulenza fiscale e contabile della Termocentro Srl. Dopo la interruzione dei rapporti tra la e la Termocentro srl, quest'ultima CP_3
avrebbe impedito alla prima l'utilizzo dei software di gestione della contabilità pregiudicandole l'esercizio di fatto della attività commerciale. La CP_3
dunque, dopo aver acquistato un nuovo programma informatico di gestione aziendale, si sarebbe rivolta allo Studio per recuperare la contabilità precedente, ricevendone solo una parte, ragione per cui interrompeva definitivamente ogni rapporto professionale con lo Studio in data 7.8.2023.
Nel corso del giudizio veniva pronunciata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, seppur limitatamente agli anni 2020 e 2021 per la necessità urgente di garantire il diritto di difesa della nel giudizio che la CP_3
vedeva opponente dinanzi il Tribunale Matera.
4 L'accesso dell'Ufficiale Giudiziario presso la sede dello Studio, però, si concludeva negativamente non essendovi stata reperita la documentazione ingiunta.
La causa è stata istruita attraverso l'assunzione della prova orale richiesta dalle parti in esito alla quale il procedimento è stato ritenuto maturo per la decisione.
La opposizione è risultata fondata e provata nei termini di cui appresso, ed in ragione di quelli deve essere accolta.
Innanzi tutto, quanto alla eccezione preliminare in rito relativa alla validità della procura alle liti, la parte opposta ha, a parere di questo Magistrato, debitamente dimostrato la pienezza dei poteri di rappresentanza della CP_3
in capo alla sig.ra , risalenti al 22 luglio 2022,
[...] Controparte_2
quand'anche in forma congiunta al poi defunto , e dopo il Persona_1
decesso di questi, avvenuto nel gennaio 2023, confermata in quell'incarico e ratificati gli atti compiuti, come confermato dalla teste Testimone_1
erede proprio del . In esito a quella dimostrazione l'opponente Persona_1
non ha successivamente inteso coltivare oltre la eccezione sollevata.
Passando al merito, occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, puramente eventuale, è la fase in cui, di fatto si ripristinano gli effettivi ruoli processuali di guisa che la parte opposta è “attore sostanziale”, mentre l'opponente è il “convenuto sostanziale”; la conseguenza sul piano probatorio è quella per cui le circostanze costitutive della pretesa dell'opposto/attore sostanziale debbono essere da questi comprovate, mentre l'opponente/convenuto sostanziale, al quale è addebitato l'inadempimento, è tenuto alla prova d'aver adempiuto, attraverso la dimostrazione delle circostanze estintive o modificative della pretesa dell'opposto, ovvero di non aver potuto adempiere per causa che non gli è imputabile.
5 Premesso che il contratto d'opera professionale non richiede la forma scritta ad substantiam, è pur sempre necessario però che siano offerti argomenti documentali, ovvero indizi gravi precisi e concordanti in ragione dei quali poter presumere il contenuto del rapporto d'opera professionale.
Ebbene a parere di questo Magistrato, se può dirsi che la opposta società CP_3
sia riuscita nella prova della esistenza di un rapporto professionale con lo
[...]
opponente nel periodo antecedente al 2023, circostanza di fatto neppure Pt_1
negata dall'opponente, non può altrettanto dirsi che sia riuscita a provare che la documentazione contabile e fiscale oggetto della propria richiesta monitoria, fosse effettivamente custodita dallo presso gli uffici di questi. Pt_1
Nello specifico le emergenze documentali e quelle offerte dalle deposizioni orali, hanno confermato esclusivamente che la gestione della fosse CP_3
stata svolta, dall'inizio, presso la sede della Termocentro Srl, con la quale condivideva il programma di gestione amministrativo/contabile e, dopo complesse vicissitudini familiari, presso la divisata nuova sede della stessa dacchè questa provvide a dotarsi di un proprio programma CP_3
informatico. La documentazione prodotta dalla opposta pur utile a dimostrate l'oggetto della prestazione professionale cui era tenuto lo Studio, non vale altrettanto a presumere che la avesse fatto lo Studio proprio CP_3
depositario della documentazione chiesta in via monitoria. Semmai proprio la possibilità, non altrimenti negata, della registrazione e gestione della contabilità presso la sede stessa della così come era stato presso la Termocentro CP_3
srl finchè aveva condiviso con questa il programma, rende plausibile che lo
Studio avesse solo provveduto alla elaborazione “da remoto” del flusso di quei dati ai fini della mera predisposizione dei registri e delle dichiarazioni. Non risulta infatti provata l'esistenza di alcuna precipua delega della allo CP_3
Studio che lo individuasse quale “intermediario” e soprattutto, circostanza
6 questa effettivamente decisiva, manca la prova documentale della esistenza della dichiarazione prevista dall'articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n.
633 del 1972 (che consente alla Agenzia delle Entrate, in ipotesi di controlli e verifiche, di fare accesso alla documentazione fiscale dell'accertando, nel luogo effettivo di conservazione “fisica” di quei documenti, laddove questo differisca dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività) che l'art. 35 ridetto pone proprio a carico del contribuente.
In difetto di quella comunicazione, che era onere di inoltrare alla CP_3
Agenzia delle Entrate, è possibile presumere che la documentazione di che trattasi dovesse trovarsi presso la sede della che negli anni di cui ci CP_3
si occupa, coincideva con quella della Termocentro Srl con cui, per di più, condivideva il programma di gestione amministrativo/contabile. Non risultano allegati indizi altrettanto univoci allo scopo di contrastare quella presunzione ragion per cui la opposizione può dirsi fondata e la presente la ragione più liquida d'accoglimento della opposizione proposta che esime dall'indagare le ulteriori domande ed eccezioni a quella connesse o conseguenziali, non adeguatamente provate.
Parimenti fondata è la domanda riconvenzionale spiegata dallo Studio pel pagamento del compenso professionale giusta fattura n. 660/2023 neppure contestata e contrastata dalla opposta CP_3
In ordine alle spese, tenuto conto della particolarità della vicenda ed in ogni caso della ridotta attività processuale svolta, le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
in persona del legale Parte_1
7 rappresentante p.t., nei confronti di in persona del Controparte_1
legale r.p.t. sig.ra ogni diversa eccezione, istanza e Controparte_2
conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la opposizione proposta da
[...]
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto
[...]
revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto il
14.11.2023 con n. 1549/2023 R.D.I., R.G.N. 5327/2023 e notificato in data 16.11.2023;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto il 14.11.2023 con n.
1549/2023 R.D.I., R.G.N. 5327/2023 e notificato in data 16.11.2023,
e per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1
legale r.p.t. sig.ra al pagamento della somma di Controparte_2
€ 330,26 a titolo di compensi professionali, come da fattura n.
660/2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Taranto oggi 21 novembre 2025.
Il Giudice Unico
G.O.T. Dott. Leonardo Macchitella
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