Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 giugno 1985
Art. 4.
Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato concernenti:
a) l'ordinamento degli studi, i programmi di insegnamento, di sperimentazione, di ricerca e di esame per le scuole di ogni ordine e grado;
b) l'ordinamento degli studi e degli esami e la tipologia dei titoli in materia di istruzione universitaria e superiore;
c) gli esami di Stato;
d) la nomina, in base a criteri concordati con la amministrazione regionale, dei commissari governativi nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, escluse le scuole e gli istituti di istruzione artistica e musicale per i quali provvede l'amministrazione regionale;
e) la determinazione del finanziamento, dei criteri e degli indirizzi di coordinamento dei programmi di edilizia scolastica finanziati dallo Stato, previa intesa con la regione sulla entita' degli interventi per i diversi gradi e tipi di scuola;
f) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso gli uffici statali esistenti in Sicilia, preposti alla trattazione delle materie trasferite con il presente decreto, nonche' del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e delle universita' e degli istituti superiori funzionanti nel territorio della regione.
La regione puo' tuttavia istituire, a proprio carico, insegnamenti di interesse regionale integrativi delle materie previste dalla normativa statale nel rispetto delle norme sullo stato giuridico del personale docente.
Entrata in vigore il 25 giugno 1985
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