Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°7323 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA - Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 11/08/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e CP_1
spese.
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “carcinoma intestinale”.
È emerso, altresì, che il ricorrente per molti anni ha prestato la sua opera presso lo Stabilimento
Siderurgico di Taranto partecipando alla costruzione e al montaggio degli altoforni, laminatoi e
delle mansioni con solventi e sostanze chimiche senza che venissero peraltro sempre utilizzati i corretti presidi di sicurezza, può ritenersi elevata la probabilità di causalità materiale tra la neoplasia intestinale contratta dal paziente e l'inquinamento industriale diffuso nell'ambiente di lavoro.
Pertanto, il CTU ha ritenuto si possa considerare elevata la probabilità di causalità materiale tra la neoplasia intestinale contratta dal paziente e l'inquinamento industriale diffuso nell'ambiente di lavoro con un residuato danno biologico del 30 % (come da riferimento alla voce 133 delle tabelle 38/2000), con decorrenza dalla domanda.
Tali conclusioni sono state ribadite altresì in sede di chiarimenti, in merito alla neoplasia del tratto intestinale, nel contesto delle quali il nominato CTU specifica che tale patologia “viene definita ad eziologia sostanzialmente ignota, rientrando nei tumori a causa multifattoriale, ma non si può escludere una con casualità con la malattia professionale”.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami,
a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Orbene, l' deve essere condannato alla costituzione della rendita corrispondente al danno CP_1
biologico pari al 30% dalla data della denuncia della malattia professionale;
conseguentemente l' va condannata al pagamento dei ratei maturati e maturandi, nonché alla corresponsione di CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo nei minimi tabellari stante la ripetitività e la semplicità della causa, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, CP_1
per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 30% a far data dalla denuncia, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.200,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 09.06.2024
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE