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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1018 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli P.IVA_2 avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, presso i Persona_1 cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pierluigi Basile, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Accertamento negativo di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>;
per l'appellata: < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione, per tutti i motivi suesposti, richiamate ed accolte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio - [accertare e dichiarare l'infondatezza e illegittimità della richiesta di restituzione somme da parte dell' di cui alla missiva datata 1/2/2022, nonché di ogni altro atto prodromico o Pt_1 succeda neo, disponendone l'annullamento e, per l'effetto, -accertare e dichiarare che l' non ha diritto alla restituzione della somma di € 5.068,83 e, pertanto, che nulla è Pt_1 dovuto da parte della sig.ra all'ente previdenziale stante la natura Controparte_1 non indebita della percezione del beneficio. In via di mero subordine, rideterminare la pretesa dell' escludendo le mensilità successive a maggio 2020 oppure nella misura che sarà Pt_1 ritenuta giusta e dovuta all'esito del giudizio]- accertare e dichiarare inammissibile e comunque manifestamente infondato in fatto e diritto l'ap pello e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dall' confermando la Sentenza n.667/2024 emessa il 28/3/2024 dal Pt_1 CP Tribunale di Cosenza -Dott.ssa Ferrentino- a definizione del giudizio r.g. 4480/2022 nonché condannare l' ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c. al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e competenze del
[...] secondo grado di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 e s.m.i., come da nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c.>>
FATTO e DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
< ottenuto il reddito di cittadinanza a decorrere da aprile 2019 a settembre 2020 data in cui rinunciava al beneficio attesa l'assunzione nel comparto scuola del di lei marito;
che in data
24.2.2022 aveva ricevuto una comunicazione con la quale l' aveva chiesto la restituzione Pt_1 della somma di € 5068,83 a titolo di reddito di cittadinanza indebitamente percepito da aprile
2019 a settembre 20220 Ritenendo illegittimo concludeva che fosse il provvedimento dichiarata dell' illegittima la comunicazione dell' richiesta di restituzione delle Pt_1 CP_3 somme ha come motivazione la mancanza del requisito della residenza di cui all'art.2 comma 1 lettera a) della legge n. 26 del 2019>>.
§3
Il Tribunale “Dichiara l'illegittimità della richiesta avanzata dall' in data 24.2.2022. Pone a Pt_1 carico dell' le spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario Pt_1 con distrazione”.
§3.1
A tali conclusioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
< la ricorrente non avrebbe risieduto in Italia per almeno 10 anni. Ritiene Pt_1 questo giudice che vi sono riscontri oggettivi sufficientemente attendibili della presenza in
Pag. 2 di 6 Italia della ricorrente nel territorio italiano per almeno un decennio, prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, essendo condivisibili le argomentazioni espresse dall'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, nelle note del 19.2.20
e del 14.4.20, richiamate in ricorso, poi ribadite dalla nota del 21.12.21, richiamata dalla difesa dell' secondo cui il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, Pt_1 consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici. È in atti, infatti, il contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente in data 5.5.2008, la richiesta di attribuzione del codice fiscale del 26.5.2009, una certificazione attestante il ricovero della ricorrente presso il locale nosocomio dall'11.10.2009 al 14.10.2009 I riscontri documentali, in tal modo riepilogati, depongono per la effettiva presenza sul territorio italiano della ricorrente per un decennio a ritroso rispetto alla domanda di reddito di cittadinanza. Il ricorso va dunque accolto e va dichiarata illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite avanzata dall' con Pt_1 la comunicazione del 24.2.2022>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' con atto depositato il 28 settembre 2024. Pt_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Pt_ Il primo motivo di gravame riguarda la prova della residenza decennale in Italia;
deduce l' che “…la ricorrente, cittadina rumena, assume di risiedere di fatto in Italia sin dal 2005 tuttavia nulla produce con riferimento al periodo oggetto di esame 2009 2019 ad esempio: visite mediche, multe, notifiche ricevute personalmente, contratto di locazione, intestazione di contratti di fornitura di energia elettrica o gas, abbonamenti di mezzi pubblici, card raccolta punti per rifornimenti di gasolio, fatture per acquisto di elettrodomestici, scontrini fiscali per acquisto di medicine, ricevute per soggiorni, vitto, alloggio, dichiarazione dei redditi. …Di converso A) da estratto conto previdenziale risulta aver lavorato in Italia solo fino al 2013. B) il
Comune di Cosenza ha comunicato “Mancanza del requisito di residenza (art.2 co.1 a) 2)
L.26/2019) non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno due anni.” Sul punto si evidenzia come ai sensi e per gli effetti di cui al c.
15, dell'art. 17 D.L. citato: “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e Pag. 4 a 6 dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.” C)
Non ha posto in essere le comunicazioni di legge attraverso la piattaforma Gepi….”.
§5.1
Pag. 3 di 6 La censura è fondata alla luce della disamina della documentazione prodotta in atti, in allegato al ricorso di primo grado: certificato di matrimonio contratto a Cosenza il 6 maggio 2014 con
, nato a [...]; certificato storico di residenza dell'.8.2022, da cui risulta Controparte_4 residente in [...]dal 16.6.2010; certificato di attribuzione del codice fiscale del 26.5.2009; ricovero dall'11 al 14 ottobre 2009 presso l'U.O. di ginecologia dell'Azienda ospedaliera di
Cosenza; dichiarazione isee del 21.11.2011 ai fini di esenzione dal ticket presentata all'ufficio medicina di base di Cosenza;
certificati di nascita dei tre figli avuti con , nati a Controparte_4
Cosenza dal 2012 in poi.
§5.2
Tale documentazione non è dirimente, visto che la domanda amministrativa risale al 20 marzo
2019, sicché il requisito della residenza avrebbe dovuto coprire il lasso temporale marzo 2009- marzo 2019, mentre dai menzionati documenti la presenza in Italia dell'odierna appellata si attesta, al più, dalla fine di maggio del 2009.
§6
Pt_ Con la seconda censura, l' contesta che “In ogni caso, l'odierna appellata, non ha fornito prova di alcuno dei requisiti di legge, come sopra riportati. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tutti requisiti di legge funzionali ad accedere alla prestazione oggetto di reazione giudiziale grava integralmente sulla parte ricorrente che, all'evidenza, nulla comprova.
….Invero, l' ha eccepito l'assenza di prova di tutti i requisiti costitutivi del diritto e, sul Pt_1 punto, si osserva che a fronte di tale contestazione sarebbe stato onere dell'istante offrire prova positiva della loro sussistenza….l'onere di contestazione presuppone, logicamente, che gli elementi costitutivi siano quanto meno allegati e, nel caso di specie, alcuna allegazione è svolta in ricorso in merito alla sussistenza degli ulteriori suddetti requisiti di legge, incentrandosi il ricorso esclusivamente sul requisito della residenza”.
§6.1
La doglianza è fondata.
Orbene, il reddito di cittadinanza è disciplinato dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; i requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza. Il requisito reddituale e quello patrimoniale sono delineati nel citato art. 2 comma
1 lett. b), quelli di cittadinanza e di residenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1. In particolare, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1. In possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2. residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento
Pag. 4 di 6 della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
§6.2
Nell'atto introduttivo, la sig.ra si è limitata a contestare la legittimità della pretesa CP_1 restitutoria avanzata dall' con esclusivo riferimento al requisito della residenza, Pt_1 omettendo ogni riferimento al possesso degli ulteriori requisiti elencati al §6.1.
Ora, è noto che grava sull'assistibile l'onere di provare di avere diritto alla prestazione: cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 2739 del 11/02/2016: <<In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto>>.
Tale onere, invece, è stato del tutto disatteso nel caso di specie, stante la totale assenza di allegazioni, nel ricorso di primo grado, sul possesso dei requisiti ulteriori rispetto a quello della residenza decennale (peraltro carente, per come sottolineato sub §5.1).
Né all'uopo può giovare il richiamo al contenuto di atti extraprocessuali quali la domanda amministrativa o il provvedimento di ripetizione adottato dall'ente previdenziale, nell'ottica dell'applicazione del principio di non contestazione, ché <L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4
e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo)>>
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23214 del 28/08/2024).
§7
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra . CP_1
In virtù del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c, allegata alle note autorizzate, la sig.ra può essere ammessa al beneficio dell'esenzione dal CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di lite.
Tale disposizione trova applicazione al caso di specie, perché il conseguimento della prestazione è conseguenza immediata e diretta dell'accertamento invocato, per cui si rientra nell'ambito applicativo dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso in data 28 settembre 2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 667/2024, resa in data 28 marzo 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1018 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli P.IVA_2 avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, presso i Persona_1 cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Pierluigi Basile, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Accertamento negativo di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente il ricorso avversario poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio>>;
per l'appellata: < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione, per tutti i motivi suesposti, richiamate ed accolte le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio - [accertare e dichiarare l'infondatezza e illegittimità della richiesta di restituzione somme da parte dell' di cui alla missiva datata 1/2/2022, nonché di ogni altro atto prodromico o Pt_1 succeda neo, disponendone l'annullamento e, per l'effetto, -accertare e dichiarare che l' non ha diritto alla restituzione della somma di € 5.068,83 e, pertanto, che nulla è Pt_1 dovuto da parte della sig.ra all'ente previdenziale stante la natura Controparte_1 non indebita della percezione del beneficio. In via di mero subordine, rideterminare la pretesa dell' escludendo le mensilità successive a maggio 2020 oppure nella misura che sarà Pt_1 ritenuta giusta e dovuta all'esito del giudizio]- accertare e dichiarare inammissibile e comunque manifestamente infondato in fatto e diritto l'ap pello e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dall' confermando la Sentenza n.667/2024 emessa il 28/3/2024 dal Pt_1 CP Tribunale di Cosenza -Dott.ssa Ferrentino- a definizione del giudizio r.g. 4480/2022 nonché condannare l' ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c. al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e competenze del
[...] secondo grado di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 e s.m.i., come da nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c.>>
FATTO e DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
< ottenuto il reddito di cittadinanza a decorrere da aprile 2019 a settembre 2020 data in cui rinunciava al beneficio attesa l'assunzione nel comparto scuola del di lei marito;
che in data
24.2.2022 aveva ricevuto una comunicazione con la quale l' aveva chiesto la restituzione Pt_1 della somma di € 5068,83 a titolo di reddito di cittadinanza indebitamente percepito da aprile
2019 a settembre 20220 Ritenendo illegittimo concludeva che fosse il provvedimento dichiarata dell' illegittima la comunicazione dell' richiesta di restituzione delle Pt_1 CP_3 somme ha come motivazione la mancanza del requisito della residenza di cui all'art.2 comma 1 lettera a) della legge n. 26 del 2019>>.
§3
Il Tribunale “Dichiara l'illegittimità della richiesta avanzata dall' in data 24.2.2022. Pone a Pt_1 carico dell' le spese di lite che liquida in € 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario Pt_1 con distrazione”.
§3.1
A tali conclusioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
< la ricorrente non avrebbe risieduto in Italia per almeno 10 anni. Ritiene Pt_1 questo giudice che vi sono riscontri oggettivi sufficientemente attendibili della presenza in
Pag. 2 di 6 Italia della ricorrente nel territorio italiano per almeno un decennio, prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, essendo condivisibili le argomentazioni espresse dall'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, nelle note del 19.2.20
e del 14.4.20, richiamate in ricorso, poi ribadite dalla nota del 21.12.21, richiamata dalla difesa dell' secondo cui il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, Pt_1 consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici. È in atti, infatti, il contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente in data 5.5.2008, la richiesta di attribuzione del codice fiscale del 26.5.2009, una certificazione attestante il ricovero della ricorrente presso il locale nosocomio dall'11.10.2009 al 14.10.2009 I riscontri documentali, in tal modo riepilogati, depongono per la effettiva presenza sul territorio italiano della ricorrente per un decennio a ritroso rispetto alla domanda di reddito di cittadinanza. Il ricorso va dunque accolto e va dichiarata illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite avanzata dall' con Pt_1 la comunicazione del 24.2.2022>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' con atto depositato il 28 settembre 2024. Pt_1
Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Pt_ Il primo motivo di gravame riguarda la prova della residenza decennale in Italia;
deduce l' che “…la ricorrente, cittadina rumena, assume di risiedere di fatto in Italia sin dal 2005 tuttavia nulla produce con riferimento al periodo oggetto di esame 2009 2019 ad esempio: visite mediche, multe, notifiche ricevute personalmente, contratto di locazione, intestazione di contratti di fornitura di energia elettrica o gas, abbonamenti di mezzi pubblici, card raccolta punti per rifornimenti di gasolio, fatture per acquisto di elettrodomestici, scontrini fiscali per acquisto di medicine, ricevute per soggiorni, vitto, alloggio, dichiarazione dei redditi. …Di converso A) da estratto conto previdenziale risulta aver lavorato in Italia solo fino al 2013. B) il
Comune di Cosenza ha comunicato “Mancanza del requisito di residenza (art.2 co.1 a) 2)
L.26/2019) non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno due anni.” Sul punto si evidenzia come ai sensi e per gli effetti di cui al c.
15, dell'art. 17 D.L. citato: “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e Pag. 4 a 6 dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.” C)
Non ha posto in essere le comunicazioni di legge attraverso la piattaforma Gepi….”.
§5.1
Pag. 3 di 6 La censura è fondata alla luce della disamina della documentazione prodotta in atti, in allegato al ricorso di primo grado: certificato di matrimonio contratto a Cosenza il 6 maggio 2014 con
, nato a [...]; certificato storico di residenza dell'.8.2022, da cui risulta Controparte_4 residente in [...]dal 16.6.2010; certificato di attribuzione del codice fiscale del 26.5.2009; ricovero dall'11 al 14 ottobre 2009 presso l'U.O. di ginecologia dell'Azienda ospedaliera di
Cosenza; dichiarazione isee del 21.11.2011 ai fini di esenzione dal ticket presentata all'ufficio medicina di base di Cosenza;
certificati di nascita dei tre figli avuti con , nati a Controparte_4
Cosenza dal 2012 in poi.
§5.2
Tale documentazione non è dirimente, visto che la domanda amministrativa risale al 20 marzo
2019, sicché il requisito della residenza avrebbe dovuto coprire il lasso temporale marzo 2009- marzo 2019, mentre dai menzionati documenti la presenza in Italia dell'odierna appellata si attesta, al più, dalla fine di maggio del 2009.
§6
Pt_ Con la seconda censura, l' contesta che “In ogni caso, l'odierna appellata, non ha fornito prova di alcuno dei requisiti di legge, come sopra riportati. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tutti requisiti di legge funzionali ad accedere alla prestazione oggetto di reazione giudiziale grava integralmente sulla parte ricorrente che, all'evidenza, nulla comprova.
….Invero, l' ha eccepito l'assenza di prova di tutti i requisiti costitutivi del diritto e, sul Pt_1 punto, si osserva che a fronte di tale contestazione sarebbe stato onere dell'istante offrire prova positiva della loro sussistenza….l'onere di contestazione presuppone, logicamente, che gli elementi costitutivi siano quanto meno allegati e, nel caso di specie, alcuna allegazione è svolta in ricorso in merito alla sussistenza degli ulteriori suddetti requisiti di legge, incentrandosi il ricorso esclusivamente sul requisito della residenza”.
§6.1
La doglianza è fondata.
Orbene, il reddito di cittadinanza è disciplinato dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n.
26/2019; i requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, c.2), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza. Il requisito reddituale e quello patrimoniale sono delineati nel citato art. 2 comma
1 lett. b), quelli di cittadinanza e di residenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1. In particolare, il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1. In possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2. residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento
Pag. 4 di 6 della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
Infine, quale requisito impeditivo dell'accesso al reddito di cittadinanza è prevista la sottoposizione del richiedente il beneficio a misura cautelare personale ovvero l'aver riportato condanna in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3.
§6.2
Nell'atto introduttivo, la sig.ra si è limitata a contestare la legittimità della pretesa CP_1 restitutoria avanzata dall' con esclusivo riferimento al requisito della residenza, Pt_1 omettendo ogni riferimento al possesso degli ulteriori requisiti elencati al §6.1.
Ora, è noto che grava sull'assistibile l'onere di provare di avere diritto alla prestazione: cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 2739 del 11/02/2016: <<In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto>>.
Tale onere, invece, è stato del tutto disatteso nel caso di specie, stante la totale assenza di allegazioni, nel ricorso di primo grado, sul possesso dei requisiti ulteriori rispetto a quello della residenza decennale (peraltro carente, per come sottolineato sub §5.1).
Né all'uopo può giovare il richiamo al contenuto di atti extraprocessuali quali la domanda amministrativa o il provvedimento di ripetizione adottato dall'ente previdenziale, nell'ottica dell'applicazione del principio di non contestazione, ché <L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo in relazione agli atti processuali e non con riferimento ad atti extraprocessuali, quali sono i verbali ispettivi degli enti previdenziali, altrimenti viene ad interrompersi la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui agli artt. 414, nn. 4
e 5, e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la violazione del principio di non contestazione con riferimento ai verbali ispettivi di un ente previdenziale convenuto in un giudizio per accertamento negativo dell'obbligo contributivo)>>
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23214 del 28/08/2024).
§7
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza nel senso del rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra . CP_1
In virtù del contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c, allegata alle note autorizzate, la sig.ra può essere ammessa al beneficio dell'esenzione dal CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di lite.
Tale disposizione trova applicazione al caso di specie, perché il conseguimento della prestazione è conseguenza immediata e diretta dell'accertamento invocato, per cui si rientra nell'ambito applicativo dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso in data 28 settembre 2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 667/2024, resa in data 28 marzo 2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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