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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 77/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENTURA MIRKO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I
contro
(C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA MARIA e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Lucio Ghia, elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI, 1 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 11 aprile 2022, emise decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1159/2022 nei confronti di per il pagamento della somma di € 8.849,79, Parte_1 oltre interessi, derivante dall'esposizione debitoria per un contratto di finanziamento. propose opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo evidenziando che aveva incardinato avanti al Tribunale di Monza la Controparte_1 procedura esecutiva a seguito di pignoramento nei propri confronti e che il Giudice dell'Esecuzione aveva concesso termine di giorni 40 per proporre opposizione in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo non risultava motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole del contratto, a fronte della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023. Eccepì, preliminarmente, la nullità del titolo esecutivo per carenza di legittimazione attiva della cessionaria originaria , Controparte_3 nonché dell'attuale titolare del credito , non essendovi prova delle cessioni Controparte_1 succedutosi nel tempo in assenza della produzione dell'atto di cessione dal quale individuare, in modo chiaro ed incontestabile, il rapporto oggetto di cessione, nonché per carenza di legittimazione attiva della mandataria, in quanto il mero richiamo all'atto di scissione societaria non dimostra che il credito azionato abbia fatto parte di questa scissione. Eccepì anche la nullità del decreto ingiuntivo opposto per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito, contestò la mancanza di prova del credito, non essendo stata prodotta tutta la documentazione necessaria (tutti gli estratti conto trimestrali dalla data di apertura del conto corrente fino alla decadenza dal beneficio del termine, tutti i fogli informativi ed i documenti di sintesi). Lamentò il verificarsi dell'usura inserendo le spese della polizza assicurativa sostenute dal debitore per ottenere il credito nel calcolo del tasso complessivo TAEG. Aggiunse che il contratto datato 4.1.1997 prevede alla pagina 2 “l'apertura di una linea di credito (…) per un importo massimo di L.
4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo comprensive degli interessi calcolati al tasso del 2,042% mensile
(TAN=24,50%), nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000”, a fronte di un tasso soglia, per il periodo di riferimento della rilevazione (1° ottobre - 31 dicembre 1996, con applicazione fino al 30 giugno 1997) del 24,27%. Indicò gli interessi da restituire, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ., nell'ammontare di € 11.751,00. Lamentò, altresì, l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo comportante il ricalcolo del mutuo al tasso sostitutivo TUB, nonché l'assenza di alcuna pattuizione o determinazione relativa al piano di ammortamento ed alle modalità di restituzione del capitale erogato. Aggiunse che aveva concluso il contratto di finanziamento presso il centro commerciale “Gigante” di Cinisello Balsamo (MI), senza la presenza di un consulente finanziario della Agos Service S.p.A., unicamente per “acquistare un TELEFONO CELLULARE che verrà consegnato a cura e responsabilità del venditore”, mentre la carta di credito revolving gli era stata recapitata in un secondo momento a mezzo posta, e prevedeva l'apertura di credito c.d. rotativa di Lit. 2.000.000, regolamentata solo nella prima pagina (parte bassa) del contratto (secondo capoverso) con un carattere minuscolo e diverso rispetto a quello utilizzato per le condizioni del finanziamento di Lit
1.034.000 riportate nel frontespizio a caratteri più grandi e decifrabili. Inoltre, l'unico foglio sottoscritto è la prima pagina del contratto, mentre gli altri tre, sui quali sono riportate le condizioni generali, non presentano alcuna firma, mancando il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, cod. civ.. In ogni caso, il generico richiamo in blocco delle clausole vessatorie ne esclude la validità e le priva di efficacia anche se munite di duplice sottoscrizione. Contestò di non essere stato messo nella condizione di poter scegliere le polizze di compagnia assicurativa concorrente e più convenienti e di essere stato costretto a stipulare la polizza imposta dalla finanziaria inserita nel contratto, costituito da un modulo standard, prestampato e per adesione. Chiese la condanna della convenuta alla rettifica del saldo e/o ripetizione della maggiore o minor somma in esito di istruttoria. si costituì evidenziando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, la mediazione deve essere incardinata pagina 2 di 6 successivamente alla prima udienza e non preventivamente alla fase monitoria. Eccepì l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. ammissibile solo riguardo agli asseriti profili di abusività delle clausole contrattuali del finanziamento, cosicché su tale profilo si è già formata la cosa giudicate, con conseguente definitività ed immodificabilità del decreto ingiuntivo n. 1159/2022 del 11/04/2022. In ordine all'usura, osservò che controparte non aveva provveduto a dimostrare la mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel calcolo del TAEG. Precisò che le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento avevano carattere facoltativo, atteso che
[...] aveva la possibilità di rinunciarvi. Sostenne che l'erronea quantificazione del TAEG non è Pt_1 suscettibile di determinare l'invalidità del contratto, né della sola clausola relativa agli interessi, potendo configurarsi unicamente un illecito fonte di responsabilità contrattuale, e che la categoria di operazioni di riferimento è quella del “Credito finalizzato all'acquisto rateale di un bene di consumo” che prevede un tasso soglia pari al 35,85%, ben al di sopra del 24,50% contrattualmente pattuito, con conseguente rispetto dei limiti posti dalla normativa antiusura. Anche in ordine all'eccezione di omessa indicazione del tasso annuo effettivo, con richiesta di ricalcolo al tasso legale, ne contestò l'ammissibilità in sede di opposizione tardiva. In ogni caso, l'indicazione del TAE sarebbe stata necessaria solo a partire dall'introduzione dell'art. 6 della Delibera CICR 09.02.2000 e non per i contratti stipulati antecedentemente. Evidenziò la genericità dell'eccezione di abusività delle clausole del finanziamento non essendo stati indicati con precisione gli articoli potenzialmente abusivi, sottolineando come avesse espressamente approvato per iscritto, ai sensi dell'art. Parte_1 1341, 2° comma, cod. proc. civ., le clausole potenzialmente vessatorie, anche con riferimento all'uso della carta di credito. Affermò, inoltre, che il debitore ceduto non può proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate sui crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto intercorso con quest'ultimo. Con ordinanza del 9 maggio 2024, venne disattesa l'istanza di sospensiva. Precisate le conclusioni nel termine del giorno 20 marzo 2025, in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.;.
--------
Preliminarmente, va rilevato che le questioni riguardanti la nullità del titolo esecutivo per carenza di legittimazione attiva della cessionaria originaria e dell'attuale titolare del credito Controparte_3
, nonché la carenza di legittimazione attiva della mandataria e la certezza del Controparte_1 credito, attengono a ragioni di opposizione all'esecuzione e, peraltro, sono state oggetto di decisione in altro giudizio, concluso con sentenza n.2796 del 19 novembre 2024, e non sono riproponibili in questa sede essendosi formato il giudicato stante la definitività del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto. Ne consegue che, nell'ambito del presente giudizio, introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, in presenza di decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, al giudice rimane riservata la cognizione riguardante i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico. Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole” (Cass. SU n. 9479 del 06/04/2023). Ciò posto, l'opposizione è infondata nel merito. lamenta che il contratto di finanziamento aveva imposto una serie di clausole che alla Parte_1 luce della disciplina generale consumeristica pongono l'aderente in una posizione di rilevante e pagina 3 di 6 manifesto squilibrio delle tutele rispetto alla parte predisponente. Si osservi che l'articolo 33, 1° comma, del Codice del consumo definisce come vessatorie “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Premesso che l'invocata vessatorietà per generico richiamo in blocco delle clausole attiene al diverso profilo della legittimità delle clausole riprodotte in moduli e formulari, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (e, nella specie, risulta, al contrario, la specifica approvazione, con doppia sottoscrizione), la circostanza è, tuttavia, irrilevante perché l'opponente non ha, comunque, contestato di essersi reso inadempiente rispetto al pagamento delle rate di rimborso pattuite in contratto, né l'entità di quelle riportate nell'estratto conto, né ha mai restituito la carta di credito recapitatagli. Pertanto, anche in caso di vessatorietà, nell'ottica consumeristica, di singole clausole è indubbia la persistenza dell'obbligo restitutorio delle rate residue del finanziamento e della linea di credito. Infatti, per quanto l'opponente non abbia neppure specificato quali clausole debbano essere ritenute nulle, va osservato che l'eventuale nullità assume rilievo causale solo in relazione al credito azionato che, nella specie, comprende il solo capitale residuo, maggiorato degli interessi corrispettivi e delle spese, senza applicazione di interessi moratori.
Pertanto, in relazione al credito azionato in sede monitoria, non sono riscontrabili effetti lesivi dei diritti riconosciuti al consumatore derivanti dall'applicazione di clausole abusive nella determinazione del credito. Per quanto riguarda l'asserita previsione di oneri usurari, l'opponente evidenzia che il finanziamento concluso per l'acquisto di un telefono mobile comprendeva anche il rilascio di una carta di credito comportante “… una linea di credito (…) per un importo massimo di L.
4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo comprensive degli interessi calcolati al tasso del 2,042% mensile (TAN=24,50%), nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000”, a fronte di un tasso soglia, per il periodo di riferimento della rilevazione (1° ottobre - 31 dicembre 1996, con applicazione fino al 30 giugno 1997) del 24,27%.
La linea di credito collegata alla carta, tuttavia, non è riconducibile alla categoria delle aperture di credito in conto corrente rilasciate da banche, bensì a quella degli “altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” per i quali, nel periodo di riferimento della rilevazione (1° ottobre - 31 dicembre 1996, con applicazione fino al 30 giugno 1997), il tasso globale medio utile ai fini del calcolo del tasso soglia ammontava al 28,81% per importi fino a 10 milioni di Lire. Pertanto, pur considerando l'incidenza dei costi assicurativi, il costo del credito era ampiamente al di sotto della soglia usuraria. Ogni altra questione, come quelle attinenti alla pattuizione dei tassi debitori, alla loro determinatezza ed al regime finanziario delle rate di rimborso, riguarda aspetti di validità del contratto che prescindono dalla specificità della tutela dei diritti del consumatore il cui rilievo è precluso in questo ambito, posto che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione tempestiva. Ciò vale, in particolare, con riguardo all'asserita mancanza di pattuizione o determinazione relativa al piano di ammortamento (se alla francese, all'italiana oppure alla tedesca) e alle modalità di restituzione del capitale erogato dalla società finanziaria, che, secondo l'opponente, avrebbe inciso sulla formazione del consenso prestato, per non essere stato messo nelle condizioni di conoscere a priori la quota di capitale residua da rimborsare a determinate scadenze né, tantomeno, la composizione di ogni singola rata. In realtà, il contratto prevedeva l'importo da rimborsare, il numero delle rate (12), l'importo fisso, la cadenza mensile posticipata (lire 104.500) e la possibilità di successivi rimborsi di pari importo in caso di riutilizzo del fido. Pertanto, la prestazione complessiva del mutuatario risulta, sin dall'origine, già conteggiata e calcolata in maniera frazionata per tutto il tempo di durata del contratto, senza che possa verificarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto. pagina 4 di 6 Ciò indipendentemente dal fatto che al contratto sia stata allegata o meno l'esplicazione contabile del piano di ammortamento, perché essa rappresenta solo lo sviluppo numerico delle clausole negoziali ed economiche contenute nel contratto nella prospettiva del rimborso, ma non costituisce un requisito di validità del contratto stesso. L'omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante ha mera valenza informativa, ma non assume rilievo decisivo ai fini della formazione del consenso in relazione al costo del finanziamento, validamente raggiunto, per quanto s'è detto, mediante la conoscenza dell'entità dell'importo da restituire, del numero e cadenza delle rate e dell'entità della singola rata, anche per le successive erogazioni a credito, esplicitate e verificabili nell'estratto conto. Si osservi che l'applicazione del regime composto, con pagamento previsto alla scadenza di ogni frazione, secondo la strutturazione propria del piano di rimborso, per il calcolo degli interessi maturati sul debito residuo non comporta alcuna produzione di interessi su interessi. Del resto, nella specie, non era stata pattuita la rateizzazione secondo il regime dell'interesse semplice, come se si trattasse di finanziamento da restituire solo al termine del rapporto, essendo prevista la rata costante mensile comprensiva degli interessi maturati. Il costo complessivo dell'operazione, dunque, era noto e determinato (o determinabile, di volta in volta, in caso di erogazioni successive), indipendentemente dal regime finanziario applicato. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, essendo volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014). Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese rispetto ad altre forme “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. S.U. n. 15130 del 29 maggio 2024). Si osservi, altresì, che la disposizione dell'art. 821 cod. civ. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera, ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) piuttosto che geometrica (interesse composto).
La regolamentazione, pertanto, dipende dal titolo che può disciplinare la decorrenza degli interessi corrispettivi o compensativi ed anche regolarne l'esigibilità. Nel mutuo rateale, l'esigibilità degli interessi è correlata a quella del credito principale: il diritto agli interessi sorge e diviene in parte esigibile alla scadenza delle singole rate, in cui è esigibile il corrispondente capitale. Il regime dell'interesse composto costituisce, dunque, un criterio di calcolo impiegato per la
“costruzione” della somma rateizzata dovuta per la restituzione frazionata del prestito: rappresenta, cioè, una modalità pattizia di quantificazione della prestazione restitutoria.
Qualora la scelta dei contraenti privilegi un prestito a rata costante di rimborso, si deve ritenere che l'interesse preminente sia stato non tanto il costo complessivo dell'operazione, quanto quello di poter differire nel tempo l'onere restitutorio, ma avendo la certezza dell'entità costante della rata, proprio perché strutturalmente ripartita in parti uguali.
Peraltro, il fatto che il prestito con piano di ammortamento alla francese possa apparire maggiormente oneroso rispetto ad altre modalità di restituzione dipende dal più lento ritmo del rimborso, non già dal tasso effettivo del prestito. D'altra parte, anche l'opzione dell'applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice non potrebbe prescindere dall'accordo tra le parti, con la conseguenza che il minor onere dovuto per interessi per il mutuatario, ben potrebbe essere compensato da un più elevato tasso d'interesse pagina 5 di 6 passivo richiesto dal finanziatore al fine di ottenere la medesima remunerazione. Il maggior costo del finanziamento con piano di ammortamento a rata costante, dunque, non è l'effetto della violazione dell'art. 1283 cod. civ., bensì del modo in cui è stata configurata la composizione della rata, in applicazione della regola di cui all'art. 1194 cod. civ., con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi ed alle spese, piuttosto che al capitale: regola non derogabile senza il consenso del creditore e, conseguentemente, deve ritenersi perfettamente legittima la convenzione che applica il regime dell'interesse composto, anziché semplice. Inoltre, il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ. presuppone l'esistenza di un debito per interessi già scaduto per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento, ipotesi che non ricorre nel caso di ammortamento redatto con metodo francese perché al momento della composizione della rata non vi sono interessi corrispettivi "scaduti" e produttivi di interessi ulteriori.
Anche nel caso di credito revolving, la composizione delle rate fisse da rimborsare, rapportata all'entità del fido utilizzato, è costituita dal capitale erogato sul quale maturano gli interessi corrispettivi nella misura pattuita: per quanto non sia determinabile in anticipo nel numero rate, dipendendo dalla modalità di rimborso prevista e dagli utilizzi effettuati, il rimborso avviene in base a rate predeterminate, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., mediante il pagamento degli interessi e/o delle spese secondo l'ordine dell'imputazione prioritario agli interessi, alle spese e, da ultimo, al capitale, senza che si realizzi alcuna maturazione di interessi su interessi. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1159/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 11 aprile 2022 nei confronti di dichiarandone Parte_1 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 18/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 77/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA KATIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VENTURA MIRKO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I
contro
(C.F. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA ENRICA MARIA e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Lucio Ghia, elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI, 1 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 11 aprile 2022, emise decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1159/2022 nei confronti di per il pagamento della somma di € 8.849,79, Parte_1 oltre interessi, derivante dall'esposizione debitoria per un contratto di finanziamento. propose opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo evidenziando che aveva incardinato avanti al Tribunale di Monza la Controparte_1 procedura esecutiva a seguito di pignoramento nei propri confronti e che il Giudice dell'Esecuzione aveva concesso termine di giorni 40 per proporre opposizione in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo non risultava motivato sotto il profilo dell'abusività delle clausole del contratto, a fronte della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023. Eccepì, preliminarmente, la nullità del titolo esecutivo per carenza di legittimazione attiva della cessionaria originaria , Controparte_3 nonché dell'attuale titolare del credito , non essendovi prova delle cessioni Controparte_1 succedutosi nel tempo in assenza della produzione dell'atto di cessione dal quale individuare, in modo chiaro ed incontestabile, il rapporto oggetto di cessione, nonché per carenza di legittimazione attiva della mandataria, in quanto il mero richiamo all'atto di scissione societaria non dimostra che il credito azionato abbia fatto parte di questa scissione. Eccepì anche la nullità del decreto ingiuntivo opposto per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito, contestò la mancanza di prova del credito, non essendo stata prodotta tutta la documentazione necessaria (tutti gli estratti conto trimestrali dalla data di apertura del conto corrente fino alla decadenza dal beneficio del termine, tutti i fogli informativi ed i documenti di sintesi). Lamentò il verificarsi dell'usura inserendo le spese della polizza assicurativa sostenute dal debitore per ottenere il credito nel calcolo del tasso complessivo TAEG. Aggiunse che il contratto datato 4.1.1997 prevede alla pagina 2 “l'apertura di una linea di credito (…) per un importo massimo di L.
4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo comprensive degli interessi calcolati al tasso del 2,042% mensile
(TAN=24,50%), nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000”, a fronte di un tasso soglia, per il periodo di riferimento della rilevazione (1° ottobre - 31 dicembre 1996, con applicazione fino al 30 giugno 1997) del 24,27%. Indicò gli interessi da restituire, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, cod. civ., nell'ammontare di € 11.751,00. Lamentò, altresì, l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo comportante il ricalcolo del mutuo al tasso sostitutivo TUB, nonché l'assenza di alcuna pattuizione o determinazione relativa al piano di ammortamento ed alle modalità di restituzione del capitale erogato. Aggiunse che aveva concluso il contratto di finanziamento presso il centro commerciale “Gigante” di Cinisello Balsamo (MI), senza la presenza di un consulente finanziario della Agos Service S.p.A., unicamente per “acquistare un TELEFONO CELLULARE che verrà consegnato a cura e responsabilità del venditore”, mentre la carta di credito revolving gli era stata recapitata in un secondo momento a mezzo posta, e prevedeva l'apertura di credito c.d. rotativa di Lit. 2.000.000, regolamentata solo nella prima pagina (parte bassa) del contratto (secondo capoverso) con un carattere minuscolo e diverso rispetto a quello utilizzato per le condizioni del finanziamento di Lit
1.034.000 riportate nel frontespizio a caratteri più grandi e decifrabili. Inoltre, l'unico foglio sottoscritto è la prima pagina del contratto, mentre gli altri tre, sui quali sono riportate le condizioni generali, non presentano alcuna firma, mancando il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, cod. civ.. In ogni caso, il generico richiamo in blocco delle clausole vessatorie ne esclude la validità e le priva di efficacia anche se munite di duplice sottoscrizione. Contestò di non essere stato messo nella condizione di poter scegliere le polizze di compagnia assicurativa concorrente e più convenienti e di essere stato costretto a stipulare la polizza imposta dalla finanziaria inserita nel contratto, costituito da un modulo standard, prestampato e per adesione. Chiese la condanna della convenuta alla rettifica del saldo e/o ripetizione della maggiore o minor somma in esito di istruttoria. si costituì evidenziando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1 relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, la mediazione deve essere incardinata pagina 2 di 6 successivamente alla prima udienza e non preventivamente alla fase monitoria. Eccepì l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. ammissibile solo riguardo agli asseriti profili di abusività delle clausole contrattuali del finanziamento, cosicché su tale profilo si è già formata la cosa giudicate, con conseguente definitività ed immodificabilità del decreto ingiuntivo n. 1159/2022 del 11/04/2022. In ordine all'usura, osservò che controparte non aveva provveduto a dimostrare la mancata inclusione del costo dell'assicurazione nel calcolo del TAEG. Precisò che le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento avevano carattere facoltativo, atteso che
[...] aveva la possibilità di rinunciarvi. Sostenne che l'erronea quantificazione del TAEG non è Pt_1 suscettibile di determinare l'invalidità del contratto, né della sola clausola relativa agli interessi, potendo configurarsi unicamente un illecito fonte di responsabilità contrattuale, e che la categoria di operazioni di riferimento è quella del “Credito finalizzato all'acquisto rateale di un bene di consumo” che prevede un tasso soglia pari al 35,85%, ben al di sopra del 24,50% contrattualmente pattuito, con conseguente rispetto dei limiti posti dalla normativa antiusura. Anche in ordine all'eccezione di omessa indicazione del tasso annuo effettivo, con richiesta di ricalcolo al tasso legale, ne contestò l'ammissibilità in sede di opposizione tardiva. In ogni caso, l'indicazione del TAE sarebbe stata necessaria solo a partire dall'introduzione dell'art. 6 della Delibera CICR 09.02.2000 e non per i contratti stipulati antecedentemente. Evidenziò la genericità dell'eccezione di abusività delle clausole del finanziamento non essendo stati indicati con precisione gli articoli potenzialmente abusivi, sottolineando come avesse espressamente approvato per iscritto, ai sensi dell'art. Parte_1 1341, 2° comma, cod. proc. civ., le clausole potenzialmente vessatorie, anche con riferimento all'uso della carta di credito. Affermò, inoltre, che il debitore ceduto non può proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate sui crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto intercorso con quest'ultimo. Con ordinanza del 9 maggio 2024, venne disattesa l'istanza di sospensiva. Precisate le conclusioni nel termine del giorno 20 marzo 2025, in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.;.
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Preliminarmente, va rilevato che le questioni riguardanti la nullità del titolo esecutivo per carenza di legittimazione attiva della cessionaria originaria e dell'attuale titolare del credito Controparte_3
, nonché la carenza di legittimazione attiva della mandataria e la certezza del Controparte_1 credito, attengono a ragioni di opposizione all'esecuzione e, peraltro, sono state oggetto di decisione in altro giudizio, concluso con sentenza n.2796 del 19 novembre 2024, e non sono riproponibili in questa sede essendosi formato il giudicato stante la definitività del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto. Ne consegue che, nell'ambito del presente giudizio, introdotto con opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, in presenza di decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, al giudice rimane riservata la cognizione riguardante i profili di abusività delle clausole negoziali in ambito consumeristico. Infatti, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole” (Cass. SU n. 9479 del 06/04/2023). Ciò posto, l'opposizione è infondata nel merito. lamenta che il contratto di finanziamento aveva imposto una serie di clausole che alla Parte_1 luce della disciplina generale consumeristica pongono l'aderente in una posizione di rilevante e pagina 3 di 6 manifesto squilibrio delle tutele rispetto alla parte predisponente. Si osservi che l'articolo 33, 1° comma, del Codice del consumo definisce come vessatorie “le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Premesso che l'invocata vessatorietà per generico richiamo in blocco delle clausole attiene al diverso profilo della legittimità delle clausole riprodotte in moduli e formulari, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (e, nella specie, risulta, al contrario, la specifica approvazione, con doppia sottoscrizione), la circostanza è, tuttavia, irrilevante perché l'opponente non ha, comunque, contestato di essersi reso inadempiente rispetto al pagamento delle rate di rimborso pattuite in contratto, né l'entità di quelle riportate nell'estratto conto, né ha mai restituito la carta di credito recapitatagli. Pertanto, anche in caso di vessatorietà, nell'ottica consumeristica, di singole clausole è indubbia la persistenza dell'obbligo restitutorio delle rate residue del finanziamento e della linea di credito. Infatti, per quanto l'opponente non abbia neppure specificato quali clausole debbano essere ritenute nulle, va osservato che l'eventuale nullità assume rilievo causale solo in relazione al credito azionato che, nella specie, comprende il solo capitale residuo, maggiorato degli interessi corrispettivi e delle spese, senza applicazione di interessi moratori.
Pertanto, in relazione al credito azionato in sede monitoria, non sono riscontrabili effetti lesivi dei diritti riconosciuti al consumatore derivanti dall'applicazione di clausole abusive nella determinazione del credito. Per quanto riguarda l'asserita previsione di oneri usurari, l'opponente evidenzia che il finanziamento concluso per l'acquisto di un telefono mobile comprendeva anche il rilascio di una carta di credito comportante “… una linea di credito (…) per un importo massimo di L.
4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo comprensive degli interessi calcolati al tasso del 2,042% mensile (TAN=24,50%), nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000”, a fronte di un tasso soglia, per il periodo di riferimento della rilevazione (1° ottobre - 31 dicembre 1996, con applicazione fino al 30 giugno 1997) del 24,27%.
La linea di credito collegata alla carta, tuttavia, non è riconducibile alla categoria delle aperture di credito in conto corrente rilasciate da banche, bensì a quella degli “altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” per i quali, nel periodo di riferimento della rilevazione (1° ottobre - 31 dicembre 1996, con applicazione fino al 30 giugno 1997), il tasso globale medio utile ai fini del calcolo del tasso soglia ammontava al 28,81% per importi fino a 10 milioni di Lire. Pertanto, pur considerando l'incidenza dei costi assicurativi, il costo del credito era ampiamente al di sotto della soglia usuraria. Ogni altra questione, come quelle attinenti alla pattuizione dei tassi debitori, alla loro determinatezza ed al regime finanziario delle rate di rimborso, riguarda aspetti di validità del contratto che prescindono dalla specificità della tutela dei diritti del consumatore il cui rilievo è precluso in questo ambito, posto che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione tempestiva. Ciò vale, in particolare, con riguardo all'asserita mancanza di pattuizione o determinazione relativa al piano di ammortamento (se alla francese, all'italiana oppure alla tedesca) e alle modalità di restituzione del capitale erogato dalla società finanziaria, che, secondo l'opponente, avrebbe inciso sulla formazione del consenso prestato, per non essere stato messo nelle condizioni di conoscere a priori la quota di capitale residua da rimborsare a determinate scadenze né, tantomeno, la composizione di ogni singola rata. In realtà, il contratto prevedeva l'importo da rimborsare, il numero delle rate (12), l'importo fisso, la cadenza mensile posticipata (lire 104.500) e la possibilità di successivi rimborsi di pari importo in caso di riutilizzo del fido. Pertanto, la prestazione complessiva del mutuatario risulta, sin dall'origine, già conteggiata e calcolata in maniera frazionata per tutto il tempo di durata del contratto, senza che possa verificarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto del contratto. pagina 4 di 6 Ciò indipendentemente dal fatto che al contratto sia stata allegata o meno l'esplicazione contabile del piano di ammortamento, perché essa rappresenta solo lo sviluppo numerico delle clausole negoziali ed economiche contenute nel contratto nella prospettiva del rimborso, ma non costituisce un requisito di validità del contratto stesso. L'omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante ha mera valenza informativa, ma non assume rilievo decisivo ai fini della formazione del consenso in relazione al costo del finanziamento, validamente raggiunto, per quanto s'è detto, mediante la conoscenza dell'entità dell'importo da restituire, del numero e cadenza delle rate e dell'entità della singola rata, anche per le successive erogazioni a credito, esplicitate e verificabili nell'estratto conto. Si osservi che l'applicazione del regime composto, con pagamento previsto alla scadenza di ogni frazione, secondo la strutturazione propria del piano di rimborso, per il calcolo degli interessi maturati sul debito residuo non comporta alcuna produzione di interessi su interessi. Del resto, nella specie, non era stata pattuita la rateizzazione secondo il regime dell'interesse semplice, come se si trattasse di finanziamento da restituire solo al termine del rapporto, essendo prevista la rata costante mensile comprensiva degli interessi maturati. Il costo complessivo dell'operazione, dunque, era noto e determinato (o determinabile, di volta in volta, in caso di erogazioni successive), indipendentemente dal regime finanziario applicato. L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, essendo volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014). Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese rispetto ad altre forme “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. S.U. n. 15130 del 29 maggio 2024). Si osservi, altresì, che la disposizione dell'art. 821 cod. civ. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera, ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) piuttosto che geometrica (interesse composto).
La regolamentazione, pertanto, dipende dal titolo che può disciplinare la decorrenza degli interessi corrispettivi o compensativi ed anche regolarne l'esigibilità. Nel mutuo rateale, l'esigibilità degli interessi è correlata a quella del credito principale: il diritto agli interessi sorge e diviene in parte esigibile alla scadenza delle singole rate, in cui è esigibile il corrispondente capitale. Il regime dell'interesse composto costituisce, dunque, un criterio di calcolo impiegato per la
“costruzione” della somma rateizzata dovuta per la restituzione frazionata del prestito: rappresenta, cioè, una modalità pattizia di quantificazione della prestazione restitutoria.
Qualora la scelta dei contraenti privilegi un prestito a rata costante di rimborso, si deve ritenere che l'interesse preminente sia stato non tanto il costo complessivo dell'operazione, quanto quello di poter differire nel tempo l'onere restitutorio, ma avendo la certezza dell'entità costante della rata, proprio perché strutturalmente ripartita in parti uguali.
Peraltro, il fatto che il prestito con piano di ammortamento alla francese possa apparire maggiormente oneroso rispetto ad altre modalità di restituzione dipende dal più lento ritmo del rimborso, non già dal tasso effettivo del prestito. D'altra parte, anche l'opzione dell'applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice non potrebbe prescindere dall'accordo tra le parti, con la conseguenza che il minor onere dovuto per interessi per il mutuatario, ben potrebbe essere compensato da un più elevato tasso d'interesse pagina 5 di 6 passivo richiesto dal finanziatore al fine di ottenere la medesima remunerazione. Il maggior costo del finanziamento con piano di ammortamento a rata costante, dunque, non è l'effetto della violazione dell'art. 1283 cod. civ., bensì del modo in cui è stata configurata la composizione della rata, in applicazione della regola di cui all'art. 1194 cod. civ., con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi ed alle spese, piuttosto che al capitale: regola non derogabile senza il consenso del creditore e, conseguentemente, deve ritenersi perfettamente legittima la convenzione che applica il regime dell'interesse composto, anziché semplice. Inoltre, il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 cod. civ. presuppone l'esistenza di un debito per interessi già scaduto per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento, ipotesi che non ricorre nel caso di ammortamento redatto con metodo francese perché al momento della composizione della rata non vi sono interessi corrispettivi "scaduti" e produttivi di interessi ulteriori.
Anche nel caso di credito revolving, la composizione delle rate fisse da rimborsare, rapportata all'entità del fido utilizzato, è costituita dal capitale erogato sul quale maturano gli interessi corrispettivi nella misura pattuita: per quanto non sia determinabile in anticipo nel numero rate, dipendendo dalla modalità di rimborso prevista e dagli utilizzi effettuati, il rimborso avviene in base a rate predeterminate, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., mediante il pagamento degli interessi e/o delle spese secondo l'ordine dell'imputazione prioritario agli interessi, alle spese e, da ultimo, al capitale, senza che si realizzi alcuna maturazione di interessi su interessi. Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1159/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 11 aprile 2022 nei confronti di dichiarandone Parte_1 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 5.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva. Monza, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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