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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/10/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2046/2024 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Salerno - opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefanino Casti - opposta; Controparte_1
avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza dell' 8 ottobre 2025) il giudizio è stato definito ex art. 281-sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 519/2024, Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto su ricorso della CP_1
già per il pagamento dell'importo di
[...] Controparte_2
€14.796,54, oltre accessori, dovuto a titolo di regresso in forza della polizza fideiussoria a prima richiesta (c.d. polizza a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici) Serie IH n.001589, stipulata con l'opponente a beneficio dei diritti di Controparte_3
L'opponente, premessa una puntuale ricostruzione della genesi e del successivo svolgersi del rapporto di finanziamento intercorso con AGEA-Agenzia per le
1 Erogazioni in Agricoltura- Regione Puglia, che ha generato il rapporto di valuta principale, ha dedotto, quali motivi di opposizione, che:
-la Regione Puglia, con determinazione dell'Autorità di Gestione n.163 del
31.10.2023, ha illegittimamente revocato il finanziamento riconosciuto al deducente,
e di cui era stato erogato l'anticipo previsto dal Regolamento CE n.1698/2005, oggetto della polizza per cauzione e garanzia sottoscritta con Controparte_1
-la Regione ha adottato la determinazione di revoca degli aiuti contestando al beneficiario inadempimenti insussistenti o lievi e meramente formali, nonostante la sostanziale esecuzione delle opere finanziate;
-la compagnia di Assicurazione opposta avrebbe dovuto sollevare la exceptio doli nei confronti di , rispetto alla richiesta di escussione della polizza;
CP_4
-l'opponente comunicava alla le contestazioni mosse avverso il CP_1
provvedimento di revoca del contributo adottato dalla Regione Puglia, rappresentandone l'illegittimità e intimando l'opposta a non versare alcun importo, stante la contrarietà a buona fede dell'escussione della garanzia.
Il ha quindi concluso, in disparte le ulteriori domande già oggetto di esame Pt_1
e separati provvedimenti nel corso del giudizio, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, Controparte_1
deducendo essenzialmente che:
-il pagamento della somma di €14.796,54 da parte della società opposta in favore della beneficiaria in adempimento degli obblighi assunti con Controparte_3
la stipulazione della Polizza Serie IH n.0001589 con il , non è oggetto di Pt_1
contestazione tra le parti;
-la garanzia prestata dalla società deducente in favore della è scollegata CP_4
funzionalmente dal rapporto contrattuale sottostante e tutte le contestazioni ad esso relative sono inopponibili ad CP_1
2 -con la sottoscrizione della polizza dedotta in giudizio, l'opponente ha assunto espressamente l'obbligo di rimborsare alla compagnia opposta, a prima richiesta e senza alcuna eccezione, tutto quanto pagato da quest'ultima in favore di;
CP_4
-al momento dell'escussione della garanzia non sussisteva alcuna prova del carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento avanzata dalla società beneficiaria
, né la prova di alcuna altra circostanza che potesse giustificare il ricorso CP_4
dell'opposta all'exceptio doli. ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto e condanna del al pagamento, in favore Pt_1
dell'opposta, della somma di importo pari a €14.796,54, oltre interessi di mora, spese e compensi del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione.
*** ** ***
Con ordinanza del 14.11.2024 è stata concessa ex art.648 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta dei seguenti rilievi:
<<
-la domanda monitoria per il pagamento dell'importo di € 14.796,54 oltre accessori è stata proposta da in forza di una polizza fideiussoria a prima Controparte_1
richiesta (c.d. polizza a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici) stipulata con a beneficio dei diritti di Parte_1 Controparte_3
non ha contestato l'escussione della garanzia ed il pagamento eseguito CP_5
dalla garante;
considerato che:
-il rapporto processuale costituito per effetto del decreto ingiuntivo e della relativa opposizione non può essere esteso alla Regione Puglia e ad , secondo le CP_4
istanze dell'opponente, posto che ogni questione riguardante la decadenza dai contributi pubblici, il diritto del di trattenere l'anticipo del contributo già Pt_1
erogato e di conseguire il saldo esula dalla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
3 -il aveva l'onere di invocare la tutela giudiziale rispetto alla (ritenuta Pt_1
illegittima) revoca del contributo disposta dalla Regione Puglia con determinazione
Autorità di Gestione n.163-2023 (tutela non rientrante nella sfera di competenza del
Tribunale adìto)>>.
*** ** ***
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni soggette al principio dell'onere della prova.
Nel caso in cognizione, l'opponente ha contestato l'an del credito ingiunto sostenendo, in termini di eccezione impeditiva, l'illegittima revoca del contributo disposta dalla Regione Puglia con determinazione Autorità di Gestione n.163-2023.
L'eccezione è da superare giacchè:
-la polizza IH n.001589 è stata stipulata dal con Pt_1 Controparte_2
, con parte beneficiaria , a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri
[...] CP_4
Enti Pubblici;
4 -in particolare, la garanzia è stata emessa per l'anticipo dell'aiuto Regolamento CE
n.1698-2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
-la garanzia è stata stipulata “a prima richiesta”, come risulta dalla clausola n.5) secondo cui “il pagamento dell'importo richiesto dall'Ente garantito sarà effettuato a prima e semplice richiesta scritta (…) il Garante non potrà opporre all'Ente garantito alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati (…)”;
-la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c..
-il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322
c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante);
-la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole o meno, mentre, con la fideiussione, (connotata dal profilo di accessorietà), è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale;
-ne deriva che, mentre il fideiussore è un «vicario» del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito
5 principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
-nel caso in esame, ha escusso la polizza fideiussoria per ottenere il rimborso CP_4
della somma di €14.796,54, anticipata al nell'ambito del procedimento per Pt_1
l'ammissione ai benefici economici per lo sviluppo rurale (Regol.CE 1698-2005), interessato da determinazioni di revoca e decadenza nei confronti del medesimo
; Pt_1
non ha contestato il pagamento eseguito dalla società emittente, CP_5
pretendendo di opporre a quest'ultima eccezioni relative alla illegittima revoca dei contributi pubblici, ma, così come evidenziato nell'ordinanza ex art.648 cpc, il rapporto di garanzia, perfezionato tra le parti, escludeva l'opponibilità di eccezioni;
-inoltre, il destinatario delle agevolazioni, odierno opponente, avrebbe dovuto assumere distinte iniziative volte a contestare la decadenza dai benefici economici pubblici, risultando preclusa in questo giudizio, fondato esclusivamente sulla polizza fideiussoria, ogni possibilità di cognizione per il rapporto (ed Persona_1
infatti, è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa di e della Regione CP_4
Puglia).
Da qui, l'infondatezza dell'opposizione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2046-2024 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione, con definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.519-2024;
6 -condanna al pagamento delle spese processuali liquidate Parte_1
nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso l'8 ottobre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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