Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3286/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. GIGLIO VINCENZO FABRIZIO e con gli Parte_1 avv. RAMELLA CHIARA MARIA ( Indirizzo Telematico;
C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
e Parte_2 C.F._2
contro:
con l'avv. BARBERIS EMANUELE e gli avv. MARIANI LUIGI CP_1
( ) VIA VERDI, 2 20121 MILANO;
C.F._3 Parte_3
( VIA ALBANI, 1 VILLANTERIO;
C.F._4 Parte_4
( ) VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO;
e C.F._5
P.Q.M.
1. accerta l'illegittima sottoposizione di a una Parte_1
cassa integrazione a zero ore nei mesi di settembre e ottobre del 2022 e il diritto di questi al risarcimento del danno corrispondente al 50% della differenza tra quanto percepito in tali mensilità e la retribuzione piena, per € 5457,07 lordi, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
2. accerta l'illegittimità della dequalificazione e demansionamento del ricorrente dal 2 novembre 2022 al licenziamento del 26 luglio 2023 e un danno professionale pari a
1/3 della retribuzione normale mensile dal settembre 2022 al licenziamento, per cui
3. accerta l'inadempimento contrattuale consistito nella revoca del benefit auto e condanna la resistente al risarcimento in favore del ricorrente del danno subito nella misura di euro 192,34 lordi mensili per tutto il periodo dal 26 ottobre 2022 fino al ripristino di tale beneficio, con l'aggiunta di rivalutazione e interessi dalle singole scadenze mensili al saldo;
4. accerta come sia stata posta in essere dalla nei confronti di CP_1 [...]
una condotta mobbizzante dal maggio 2022 fino al Parte_1
licenziamento del 26 luglio 2023;
5. Accerta un danno biologico subito dal ricorrente di tipo permanente nella misura del
6%, con invalidità temporanea al 25% per 232 giorni e condanna la convenuta a versare alla parte attorea, per tali titoli, euro 10.130 e euro 6670, oltre rivalutazione e interessi dal 5 giugno 2024 al saldo;
6. accerta il diritto attoreo al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di
Euro 2.050,00 netti;
7. dichiara illegittimo e annulla il licenziamento del 26 luglio 2023, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente in mansioni equivalenti al livello di inquadramento ex art. 2103 cc e al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni (pari ciascuna a Euro 7.800,58 lordi mensili), decorrenti dal 26 luglio
2023 alla reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, maggiorati degli interessi legali.
8. Condanna la a versare il compenso al CTU e al suo ausiliario come CP_1
liquidato in separata ordinanza nel verbale e a risarcire gli oneri del giudizio alla parte attorea per euro 13.000, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto..
Motivazione a 60 giorni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Milano, 05/06/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo