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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2190/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia Calabrese e Giovanni C.F._1
Palermo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Violetto, presso il cui studio C.F._2
risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 14/02/2025; il P.M. in sede, con atto del 13/03/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/07/2024, esponeva che: 1) il Parte_1
23/04/2007 contraeva matrimonio concordatario con e che da tale Controparte_1
unione nascevano i figli (nato ad [...] il [...]) e (nata ad Per_1 Per_2
1 Ariano Irpino il 5.12.2012); 2) nel giudizio di separazione personale dei coniugi iscritto al
R.G.A.C. n. 1462/19 del Tribunale di Benevento, il Presidente, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. affida i figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, stabilendo che la potestà genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, e che le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, vengano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
3. dispone che i figli minori coabitino con la madre;
4. il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi scolastici
e previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00 sino alle ore 20,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
5. assegna il godimento della casa familiare sita in Ariano Irpino alla Contrada San Tommaso n. 24/D alla 6. CP_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile Parte_1
di complessivi Euro 300,00 per il mantenimento dei figli minori (Euro 150,00 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla secondo le modalità che saranno da CP_1 quest'ultima comunicate, automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, con decorrenza dal mese di maggio 2019, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i figli, debitamente documentate e previamente concordate”; 3) il suddetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 2328/21 -non impugnata e divenuta definitiva-, nella quale il Tribunale accoglieva la domanda di separazione con addebito a rigettando la domanda di Parte_1 addebito della separazione avanzata dal resistente e confermando nel resto l'ordinanza presidenziale del 24/10/19.
2 Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito Irpino in data 23 aprile 2007, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Melito Irpino, atto n. 2, Parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni meglio indicate nell'atto introduttivo del presente procedimento.
In data 31/10/2024, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concordava sulla domandata conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione dei coniugi, tanto con riferimento all'affidamento congiunto della prole con collocazione prevalente presso la resistente, tanto con riferimento all'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
al contrario, la resistente contestava le ulteriori richieste di controparte, per tutti i motivi meglio indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
alle condizioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
Successivamente, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e, alla prima udienza del 03/12/2024, deducevano la pendenza di trattative volte a definire il divorzio in modo congiunto.
All'udienza del 14/02/2025, le parti si riportavano all'accordo del 21/05/2025 -depositato in giudizio- e chiedevano che la causa venisse riservata in decisione, al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/04/2007 alle condizioni che di seguito si riportano:
“a) restano confermate le previsioni già individuate nella sentenza di separazione in relazione all'affidamento congiunto dei minori, con collocazione prevalente con la madre;
Controparte_1
b) la casa coniugale resta assegnata in favore della CP_1
c) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, il Parte_1
verserà, con le modalità già in essere, a titolo di mantenimento per i minori
[...] la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie;
la disciplina di tali spese, al fine di evitare incertezze, i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Benevento;
d) l'assegno unico sarà incassato da ciascun genitore in ragione della metà così come da previsione normativa;
3 e) il padre potrà tenere con sé i figli nei week end alternati dal sabato ore 13:00 fino alle ore 21:00 della domenica con pernottamento, nonché nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00; per le festività e le vacanze estive si seguirà il principio dell'alternanza come indicato nelle condizioni di separazione, con i tempi e le modalità di preavviso ivi disciplinate;
f) per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, restano confermate le condizioni stabilite in sede di separazione;
g) fatta eccezione per fatti e circostanze non note ai contraenti all'atto della stipula del presente accordo, le parti concordano che con il presente accordo hanno provveduto a disciplinare ogni reciproca pendenza e/o pretesa debitoria e creditoria, ivi inclusa la rinuncia completa agli atti dell'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Benevento RGE n. 572/2024, la cui procedura non verrà coltivata dalla CP_1
per avvenuto pagamento da parte del della somma di €
[...] Parte_1
1.000,00 accettata dalla creditrice procedente a saldo e Controparte_1
stralcio del maggior credito vantato ed azionato nella predetta procedura;
h) le spese legali per la presente procedura ed anche per la procedura di esecuzione si intendono completamente e reciprocamente compensate, con rinuncia da parte dei difensori al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale;
i) con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione, raccogliendo le conclusioni del P.M..
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (quella del 23/10/2019) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2328/21, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei due figli della coppia, (nato il [...]) e (nata il [...]), per cui il Tribunale ritiene Per_1 Per_2
di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
4 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, c.f. (atto n. 5, parte II, serie B, Reg. Atti di
[...] C.F._3
Matrimonio anno 2007);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Melito Irpino (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 2190/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sonia Calabrese e Giovanni C.F._1
Palermo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Violetto, presso il cui studio C.F._2
risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale di udienza del 14/02/2025; il P.M. in sede, con atto del 13/03/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/07/2024, esponeva che: 1) il Parte_1
23/04/2007 contraeva matrimonio concordatario con e che da tale Controparte_1
unione nascevano i figli (nato ad [...] il [...]) e (nata ad Per_1 Per_2
1 Ariano Irpino il 5.12.2012); 2) nel giudizio di separazione personale dei coniugi iscritto al
R.G.A.C. n. 1462/19 del Tribunale di Benevento, il Presidente, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. affida i figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, stabilendo che la potestà genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, e che le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, vengano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
3. dispone che i figli minori coabitino con la madre;
4. il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi scolastici
e previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00 sino alle ore 20,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione della madre;
c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
5. assegna il godimento della casa familiare sita in Ariano Irpino alla Contrada San Tommaso n. 24/D alla 6. CP_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno mensile Parte_1
di complessivi Euro 300,00 per il mantenimento dei figli minori (Euro 150,00 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla secondo le modalità che saranno da CP_1 quest'ultima comunicate, automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, con decorrenza dal mese di maggio 2019, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i figli, debitamente documentate e previamente concordate”; 3) il suddetto procedimento si concludeva con la sentenza n. 2328/21 -non impugnata e divenuta definitiva-, nella quale il Tribunale accoglieva la domanda di separazione con addebito a rigettando la domanda di Parte_1 addebito della separazione avanzata dal resistente e confermando nel resto l'ordinanza presidenziale del 24/10/19.
2 Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito Irpino in data 23 aprile 2007, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Melito Irpino, atto n. 2, Parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni meglio indicate nell'atto introduttivo del presente procedimento.
In data 31/10/2024, si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla richiesta di pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e concordava sulla domandata conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione dei coniugi, tanto con riferimento all'affidamento congiunto della prole con collocazione prevalente presso la resistente, tanto con riferimento all'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
al contrario, la resistente contestava le ulteriori richieste di controparte, per tutti i motivi meglio indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Tanto premesso la resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
alle condizioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
Successivamente, le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e, alla prima udienza del 03/12/2024, deducevano la pendenza di trattative volte a definire il divorzio in modo congiunto.
All'udienza del 14/02/2025, le parti si riportavano all'accordo del 21/05/2025 -depositato in giudizio- e chiedevano che la causa venisse riservata in decisione, al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/04/2007 alle condizioni che di seguito si riportano:
“a) restano confermate le previsioni già individuate nella sentenza di separazione in relazione all'affidamento congiunto dei minori, con collocazione prevalente con la madre;
Controparte_1
b) la casa coniugale resta assegnata in favore della CP_1
c) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, il Parte_1
verserà, con le modalità già in essere, a titolo di mantenimento per i minori
[...] la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie;
la disciplina di tali spese, al fine di evitare incertezze, i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Benevento;
d) l'assegno unico sarà incassato da ciascun genitore in ragione della metà così come da previsione normativa;
3 e) il padre potrà tenere con sé i figli nei week end alternati dal sabato ore 13:00 fino alle ore 21:00 della domenica con pernottamento, nonché nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 22:00; per le festività e le vacanze estive si seguirà il principio dell'alternanza come indicato nelle condizioni di separazione, con i tempi e le modalità di preavviso ivi disciplinate;
f) per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, restano confermate le condizioni stabilite in sede di separazione;
g) fatta eccezione per fatti e circostanze non note ai contraenti all'atto della stipula del presente accordo, le parti concordano che con il presente accordo hanno provveduto a disciplinare ogni reciproca pendenza e/o pretesa debitoria e creditoria, ivi inclusa la rinuncia completa agli atti dell'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Benevento RGE n. 572/2024, la cui procedura non verrà coltivata dalla CP_1
per avvenuto pagamento da parte del della somma di €
[...] Parte_1
1.000,00 accettata dalla creditrice procedente a saldo e Controparte_1
stralcio del maggior credito vantato ed azionato nella predetta procedura;
h) le spese legali per la presente procedura ed anche per la procedura di esecuzione si intendono completamente e reciprocamente compensate, con rinuncia da parte dei difensori al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale;
i) con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione, raccogliendo le conclusioni del P.M..
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (quella del 23/10/2019) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 2328/21, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei due figli della coppia, (nato il [...]) e (nata il [...]), per cui il Tribunale ritiene Per_1 Per_2
di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
4 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
, c.f. e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, c.f. (atto n. 5, parte II, serie B, Reg. Atti di
[...] C.F._3
Matrimonio anno 2007);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Melito Irpino (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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