Ordinanza collegiale 5 febbraio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03237/2025REG.PROV.COLL.
N. 07979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7979 del 2024, proposto da
CO La ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RM Pa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di NA , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RT Caso, LA Imperatore, IA Pisano, IA Enza Leone, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA (Sezione Quarta) n. 2087/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RM Pa e di Comune di NA in persona del Legale Rapp.Te pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Diana Caminiti e dato atto che gli avvocati Michele Dionigi, Bruno Crimaldi e l'avvocato dello Stato Salvatore Adamo hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il presente ricorso CO La ON ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CA, sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2087 che ha respinto il ricorso da Egli presentato avverso la Disposizione del Responsabile dell'area risorse umane del Comune di NA, n. 54 del 31.3.2023, pubblicata in pari data, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso, cui aveva partecipato, per il reclutamento di n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo di dirigenti del Comune di NA, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 31.5.2022 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024” e s.m.i., di cui 24 posti per l’area amministrativa ed avverso i relativi atti presupposti.
2. Si sono costituiti in resistenza il Comune di NA e il RM, instando per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza pubblica il Comune di NA ha rappresentato e documentato che si era proceduto allo scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale de qua e che pertanto anche l’appellante era stato convocato per la sottoscrizione del conseguenziale contratto individuale di lavoro, come da comunicazione a mezzo Pec riscontrata dal medesimo con richiesta di differimento della data di immissione in servizio.
3.1. Il Comune si è peraltro opposto all’accoglimento di un’eventuale richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base del rilievo che l’immissione in servizio non deriverebbe da una rivalutazione della posizione del candidato in senso favorevole alle sue censure, ma semplicemente dallo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata dal Comune.
Pertanto ha dedotto che, qualora il ricorrente intendesse ottenere l’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite, l’appello dovrebbe comunque ritenersi infondato.
4. Con nota depositata in data 30 dicembre 2024 l’appellante ha rappresentato che in data 13 dicembre 2024 aveva sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente amministrativo presso il Comune di NA, con decorrenza dal 18 dicembre 2024 e con memoria di replica, depositata in data 16 gennaio 2025, ha controdedotto alle deduzioni del Comune, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo conseguito il bene della vita sotteso all’odierno atto di appello, affermando che l’interesse alla prosecuzione del giudizio sia venuto meno anche in riferimento alla domanda volta ad ottenere la retroattività dell’assunzione ed i conseguenti benefici che sarebbero derivati se fosse rientrato - sin da subito - nel novero dei vincitori del concorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
5. L’appello è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza del 6 marzo 2025.
6. Alla luce di quanto documentato e rappresentato dalle parti non resta al collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’appellante ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del presente gravame ma non per effetto di un atto di autotutela del Comune, con conseguente riconoscimento della fondatezza del ricorso ed ottenimento dei benefici conseguenti all’assunzione con effetto retroattivo, ma in forza di un fatto sopravvenuto, ovvero il semplice scorrimento della graduatoria ed avendo rinunciato all’accertamento nel merito della fondatezza della pretesa.
6.1. Ed invero il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato, ovvero qualora la pronuncia del giudice si rilevi comunque inutile, dovendo intendersi l’interesse al ricorso intendersi traslato avverso un nuovo atto, ovvero qualora comunque la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
La cessata materia del contendere, pur determinando pertanto, come nella limitrofa ipotesi del sopravvenuto difetto di interesse, l'improcedibilità del ricorso, se ne differenzia nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso: la sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente ed è frutto di una valutazione soggettiva della parte, in rapporto al nuovo assetto di interessi determinatosi con la Pubblica Amministrazione; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2020, n. 7083).
6.2. Rispetto alla fattispecie de qua pertanto deve pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse in forza della dichiarazione di parte appellante che ha expressis verbis rinunciato all’accertamento nel merito della pretesa ai fini del riconoscimento dell’effetto retroattivo dell’assunzione.
La sopravvenienza dichiarata dal difensore della parte ricorrente comporta, comunque, l'improcedibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo in tal caso il giudice decidere la controversia nel merito (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2004, n. 304).
7. Peraltro, ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, c.p.a, nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, ma anche dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ( ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10195; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017 n. 824 ; Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2017 n. 4699).
8. Non avendo alcuna delle parti richiesto expressis verbis l’accertamento della soccombenza virtuale – avendo al riguardo il Comune richiesto l’accertamento dell’infondatezza dell’appello solo qualora la parte appellante avesse insistito per la liquidazione delle spese di lite (cfr pag. 2 della memoria del 27 dicembre 2024 ove si afferma “ Laddove residuasse in capo all’appellante ancora un qualche interesse almeno ai fini della dichiarazione di soccombenza virtuale si conferma che il ricorso nei confronti del Comune di NA resta comunque infondato ”) - ed avendo l’appellante richiesto la compensazione delle spese del presente grado, le stesse, avuto anche riguardo alle ragioni di rito della decisione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto dichiara improcedibile anche il ricorso di primo grado, annullando senza rinvio la sentenza appellata.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO