Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata
Ing. Massimo Iovino Giudice esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
(nata in [...], [...]), C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(nato a [...], [...]), C.F.: e Parte_2 C.F._2
(nata a [...], [...]), C.F.: ; Parte_3 C.F._3
(nata a [...], [...]), C.F.: Parte_4 C.F._4
(nata a [...], [...]), C.F.: ; Parte_5 C.F._5
(nato a [...], [...]), ; Parte_6 C.F._6
nato a [...], [...]), cf: Parte_7 C.F._7
(nato a [...], [...]), C.F.: ; Controparte_1 C.F._8
(nato a [...], [...]), C.F.: ; Parte_8 C.F._9
nato a [...], [...]), C.F.: Parte_9 C.F._10
(nato a [...], [...]), C.F.: ; Parte_10 C.F._11
(nato a [...], [...]), CF Parte_11 C.F._12
nato a [...], [...]); CF;
Parte_12 C.F._13
(nata a [...], [...]); CF;
Parte_13 C.F._14
(nata a [...], [...]); CF;
Parte_14 C.F._15
(nato in [...], [...]); CF;
CP_2 CodiceFiscale_16
(nato a [...], [...]), cf;
Controparte_3 C.F._17
(nato in [...], [...]), cf Controparte_4 C.F._18
, con sede in Mazzarrone, Piazza San Giuseppe, 29 Controparte_6
Mazzarrone; P.IVA in persona del legale rappresentante (nato P.IVA_1 Controparte_7
a Ragusa 13.9.1991);
(nato a [...] [...]), cf;
CP_8 C.F._20
(nato a [...] [...]), CF;
Controparte_9 C.F._21
(nato a [...] [...]), cf;
Parte_15 C.F._22
(nato a [...] [...]), cf;
Parte_16 C.F._23
(nato a [...] [...]); cf;
Parte_17 C.F._24
P. IVA , in persona del legale rappresentante Piazza Parte_18 P.IVA_2
Carmelo (nato a [...], [...]), tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Luigi AR CINQUERRUI del foro di Gela, con Studio a Niscemi, via Umberto I, 70 ove sono domiciliati;
(nata a [...] [...]), c.f. ; Controparte_10 C.F._25
, rappresentante legale della Controparte_11 Controparte_12 CP_1
, c.f. e p.va , nato Gela il 26.8.1977, c.f.
[...] P.IVA_3 C.F._26
(nato a [...] [...]), c.f. ; Controparte_14 C.F._27
(nata a [...] [...]), c.f. ; CP_15 C.F._28
(nato a [...] [...]), c.f. ; CP_16 C.F._29
(nato a [...] [...]), c.f. ; Controparte_17 C.F._30
(nato a [...] [...]), c.f. , tutti Parte_19 C.F._31 rappresentati e difesi dall'avv. Rochelio Pizzardi del Foro di Gela presso il cui studio in Gela, via Cairoli 83, sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti –
Contro
(c.f. CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'avvocatura distrettuale dello Stato ex lege;
– convenuta –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: ricorrenti – come in atto introduttivo e note scritte per l'udienza collegiale del 15 aprile 2025; convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ Motivi della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche l' CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere titolari di
[...] fondi agricoli siti nei Comuni di Acate, Gela, Mazzarrone, Licodia Eubea, Parte_20 chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a causa dello straripamento, avvenuto tra il 9 e il 10 febbraio 2023, dei corsi d'acqua che vi scorrono vicini – e, segnatamente, torrenti IL, FI, AN ed altri –, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabili alla parte convenuta.
Si costituiva nel giudizio l' contestando la domanda proposta. CO
Istruita la causa con l'acquisizione della relazione di consulenza eseguita nel corso dell'ATP (espletata nel giudizio recante il n. R.G. 503/2023), precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 18.04.2024 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata ed è accolta. I fondi oggetto di causa sono situati nei territori comunali di Acate, Gela, Mazzarrone, e Licodia Eubea, lungo i corsi d'acqua Parte_20
FI e IL, che dalla foce si spingono all'interno del territorio siciliano, fino a raggiungere la prossimità dell'invaso del IL. Le aziende di proprietà dei ricorrenti si trovano su entrambi i versanti dei corsi d'acqua e si raggiungono, provenendo da centro abitato di Gela, prendendo la strada provinciale 115, in direzione di Vittoria. Arrivati in prossimità del ponte di attraversamento dei due corsi d'acqua, si snodano una serie di strade comunali che raggiungono più o meno agevolmente tutti i terreni oggetto di causa.
I ricorrenti lamentano che, a seguito dell'esondazione a causa dello straripamento, avvenuto a seguito delle abbondanti piogge del 3 dicembre 2022, dei corsi d'acqua che vi scorrono vicini – e, segnatamente, torrenti IL, FI, AN ed altri –, le loro aziende sono state allagate e hanno subìto ingenti danni alle piante, alle strutture e ai manufatti ivi presenti, dovuti alle mancate manutenzioni dei torrenti citati. Tali danni sono stati accertati dai CC.TT.UU. incaricati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo (503/2023 R.G.). I terreni che hanno subito gli effetti negativi della esondazione sono coltivati soprattutto ad ortive e uve da tavola in serra, ma anche a vigneti per la produzione di uve da vino ed agrumeti.
Il Collegio peritale, al fine di stimare l'entità del pregiudizio economico causato dall'evento, ha ricostruito la variazione dello stato dei terreni e delle eventuali coltivazioni, ante e post esondazione, utilizzando la metodologia del telerilevamento o remote sensing, così da comprendere quale fosse stato lo stato di salute delle piante prima dell'evento e le conseguenze dopo l'esondazione.
L'amministrazione convenuta ha eccepito l'inadeguatezza di tale metodologia di stima, che non sarebbe idonea ad una quantificazione analitica dei danni lamentati. Il Collegio reputa, tuttavia, di condividere integralmente la relazione in atti, in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato indagini idrologiche e idrauliche volte ad analizzare gli eventi di piena che hanno coinvolto l'intera area di Acate (RG) e, più precisamente, i corsi d'acqua “Fiume IL” e “Torrente FI”, nei giorni 8-10 febbraio 2023. In particolare, i consulenti analizzano l'evento pluviometrico e di esondazione dal punto di vista prima idrologico, e successivamente idraulico, con l'obiettivo di verificarne l'eventuale eccezionalità e ottenere l'estensione delle aree allagate e i livelli idrici ottenuti.
Dal momento che l'esondazione si è manifestata a seguito delle piogge occorse nel periodo 8-10 febbraio 2023, è stato necessario effettuare un'analisi delle precipitazioni giornaliere del periodo, che ha permesso di identificare i giorni più piovosi nei quali si sono verificati deflussi significativi in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino esaminato. I consulenti hanno, pertanto, richiesto ed ottenuto dal Servizio Informativo Agrometeorologico della Sicilia (SIAS) le altezze di precipitazione a scala oraria, poi aggregate a scala giornaliera, nel periodo esaminato. Le stazioni di interesse per tutti i bacini idrografici sono “Gela”, “Mazzarrone”, “Caltagirone”, “Ragusa”,
“Comiso”, “Acate”, e “Palazzolo Acreide”.
Orbene, nel periodo in questione l'area in esame è stata interessata da eventi di pioggia particolarmente intensi. I consulenti hanno, pertanto, dovuto valutarne l'eventuale eccezionalità attraverso un'analisi statistica.
Allo scopo di identificare gli eventi meteorici intensi che hanno prodotto le portate di piena dei corsi d'acqua in esame, è stato necessario valutare il tempo di corrivazione del bacino. È stata utilizzata la formula di Giandotti, valida per bacini imbriferi con estensione analoga ai bacini in esame. La conoscenza del tempo di corrivazione permette di valutare la cosiddetta “pioggia critica” che, a seguito di un evento meteorico, determina la massima portata nella sezione di chiusura del bacino. Per i sei bacini idrografici, l'altezza di pioggia critica si è verificata in data 10 febbraio 2023. Pertanto, secondo i consulenti, risulta verosimile pensare che le precipitazioni che si sono abbattute nei giorni antecedenti hanno contribuito ad incrementare il grado di imbibimento del suolo, rendendolo probabilmente prossimo alle condizioni di saturazione. In tali date, infatti, le stesse stazioni pluviografiche hanno altresì registrato delle significative altezze di precipitazione che, in concomitanza con l'elevato grado di imbibimento del suolo, hanno verosimilmente aggravato l'evento di piena.
I consulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), relativi al volume di pioggia caduta tra il 9 e il 10 febbraio 2023, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza inferiore a 50 anni, quindi da considerarsi non eccezionale.
Il Collegio ha riferito che nelle aree allagate si sono raggiunti tiranti massimi di circa 5 metri in corrispondenza delle sezioni trasversali dei corsi d'acqua e di circa 2 metri per le aree ad esse esterne. L'area che ha sperimentato un allagamento più esteso e con tiranti più elevati anche fuori alveo è quella più a valle (area 5-6), dal momento che i bassi valori di pendenza che caratterizzano le zone vallive hanno causato un ristagno delle acque di deflusso più duraturo. In generale, comunque, dalla rappresentazione a video riportata nel software HEC-RAS si deduce che tutti i volumi idrici per tutte le aree, con tiranti progressivamente inferiori, hanno ristagnato nelle aree di interesse per diverse ore dopo l'evento meteorico in esame. La modellazione e le verifiche idrauliche condotte mettono in evidenza come le sezioni esistenti degli impluvi in esame, unitamente al pessimo stato di manutenzione, risultino idraulicamente insufficienti al convogliamento della portata relativa ad ogni area di studio, considerato comunque la non eccezionalità dell'evento. Il Collegio peritale ha, dunque, sottolineato che l'evento dannoso occorso va attribuito all'assenza di un'adeguata condotta manutentiva.
Tali conclusioni sono state contestate dalla convenuta , la quale reputa che CO
l'evento piovoso, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti, debba essere qualificato come eccezionale, con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per caso fortuito. L' sottolinea, in particolare, che i fatti oggetto di causa traggono CO origine da una perturbazione innescata dal ciclone mediterraneo Helios, per il quale la Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo rossa e la Giunta Regionale Siciliana aveva dichiarato lo stato di emergenza.
Secondo la convenuta, invero, i CC.TT.UU. avrebbero errato nell'analizzare soltanto il quantitativo d'acqua riversato nella giornata del 10 febbraio 2023. Essi, infatti, avrebbero dovuto analizzare un intervallo temporale più ampio e, segnatamente, i giorni 8, 9 e 10 febbraio: l'eccezionalità dell'evento discenderebbe, infatti, più che dall'intensità degli eventi meteorici, proprio dalla loro durata prolungata.
Va, tuttavia, sottolineato – ferme restando le considerazioni già svolte dai CC.TT.UU. incaricati
– che le valutazioni circa l'eccezionalità o meno dell'evento calamitoso devono tenere conto dei cambiamenti climatici cui si è assistito negli ultimi decenni e che hanno già intensificato il verificarsi dei fenomeni alluvionali da piogge torrentizie, oggi sempre più frequenti. Tale dato postula l'aumento delle percentuali di frequenza degli eventi piovosi di consistente entità, con consequenziali esondazioni e piene di fiumi e torrenti, le cui strutture idrauliche e morfologiche sono sempre più inadeguati a far fronte ai relativi fenomeni.
Da tale considerazione discende che se diventano sempre più fre-quenti le piogge abbondanti con carattere torrentizio, correlativamente aumenta la probabilità del verificarsi degli eventi dannosi che, dunque, diventano “prevedibili”, e ciò incide significativamente sul loro carattere di
“eccezionalità” e sulla esigibilità della condotta manutentiva volta a prevenire i danni prodotti dagli straripamenti delle acque, sì che i criteri elaborati allorché i cambiamenti climatici non erano così tragicamente influenti non sembrano esprimere più quel connotato di eccezionalità utile ad esimere il custode da responsabilità.
Peraltro, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi “caso fortuito”, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), prova nella specie non fornita. Difatti, deve condividersi il principio, costantemente espresso dal Giudice di legittimità, per il quale “La pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento rientrante nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 24/03/2016, n. 5877; idem cfr. Cass. 18856 del 28/07/2017 per la quale
“l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento). Tanto basta per ravvisare la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità . CP_18
La convenuta ha, altresì, eccepito la responsabilità dei ricorrenti o il loro concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. per l'inadempimento degli obblighi di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie alla difesa dei loro beni ai sensi dell'art. 9 r.d. 25 luglio 1904, n. 523, nonché la violazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana per avere costruito in aree soggette ad allagamento come censite e perimetrate dallo stesso P.A.I. Infatti l'intera area ove sono ubicate le ditte ricorrenti era perimetrata con livello di pericolosità elevato (R3) e le serre utilizzate per la coltivazione degli ortaggi erano poste a distanza non regolare dai corsi d'acqua esondati.
L' afferma, altresì, che i danni lamentati dai ricorrenti, a prescindere da CO qualunque tipo di manutenzione, si sarebbero comunque verificati – oltre che per la ritenuta eccezionalità degli eventi meteorologici – per la presenza di opere e manufatti che hanno concorso alla causazione o aggravamento del pregiudizio. In particolare, la convenuta ha citato la Diga del , il ponte di transito ferroviario e la Strada statale n. 115, la paratoia dismessa Pt_21 del . Controparte_19
Va, tuttavia, evidenziato che i consulenti non hanno attribuito ai ricorrenti alcuna responsabilità nella causazione del danno, né hanno affermato che le altre opere citate dalla convenuta abbiano inciso in senso concausale nella verificazione del medesimo evento dannoso.
Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall' CO
, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione
[...] dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali CP_1 nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dalla ricorrente, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, i cui effetti sarebbero stati mitigati da un'adeguata condotta manutentiva, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n. 30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dai ricorrenti, la relazione in atti ha indicato le seguenti voci:
1. Parte_22
emergente 32.937,00
[...]
Lucro cessante 54.807,00
Totale 87.744,00 euro
2. e Parte_2 Parte_3
Danno emergente 3.320,00
Lucro cessante 23.310,00
Totale 26.630,00 euro
3. Parte_4
Danno emergente 0,00
Lucro cessante 273.860,00
Totale 273.860,00 euro
4. Parte_5
Danno emergente 0,00
Lucro cessante 90.393,00
Totale 90.393,00 euro
5. Parte_6
Danno emergente 5.544,00
Lucro cessante 84.061,00
Totale 89.605,00 euro
6. Parte_7
Danno emergente 9.298,00 Lucro cessante 40.080,00
Indennità valore del soprassuolo distrutto 44.080,00
Totale 93.458,00 euro
7. Controparte_1
Danno emergente 10.564,00
cessante 34.560,00 Pt_23
Totale 45.124,00 euro
8. Persona_1
emergente
[...] Per_2
cessante 141.032,00
[...]
Totale 141.032,00 euro
9. Parte_9
Danno emergente (val. soprassuolo) 47.200,00
Lucro cessante 33.750,00
Totale 80.950,00 euro
10. Parte_24
emergente 35.406,00
[...]
cessante 81.114,00 Pt_23
Totale 116.520,00 euro
11. Parte_11
Indennità permanente: 15.645,00 euro
12. Persona_3
emergente 30.773,00
[...]
Lucro cessante 70.845,00
Totale 101.618,00 euro
13. Parte_13
Danno emergente 30.791,00
Lucro cessante 57.422,00
Totale 88.213,00
14. Parte_25 emergente 18.711,00;
[...]
cessante 65.604,00; Pt_23
Totale 84.315,00 euro
15. CP_2 CP_2
Danno emergente 50.232,00
Lucro cessante 227.145,00
Totale 277.377,00 euro
16. Controparte_3
Danno emergente 70.119,00
Lucro cessante 361.443,00
Totale 431.562,00 euro
17. Controparte_20
emergente 3.250,00
[...]
Lucro cessante 48.942,00
Totale 52.192,00 euro
18. Controparte_21
emergente 0,00
[...]
cessante 24.200,00 Pt_23
Totale 24.200,00 euro
19. CP_6
Danno emergente (val. soprassuolo) 11.520,00
cessante 16.700,00 Pt_23
Totale 28.220,00 euro
20. CP_8
Danno emergente 125.386,00
Lucro cessante 315.057,00
Totale 440.443,00 euro
21. Controparte_9
Danno emergente 5.700,00
Lucro cessante 72.599,00 Totale 78.299,00 euro
22. Parte_15
Danno emergente 33.137,00
Lucro cessante 103.945,00
Totale 137.082,00 euro
23. Parte_16
Danno emergente 42.080,00
Lucro cessante 22.680,00
Totale 64.760,00 euro
24. Parte_17
Danno emergente 9.810,00
Lucro cessante 88.960,00
Totale 98.770,00 euro
25. Zone Vocate Sicilia srl
Indennità permanente su parte dei terreni 35.061,00
Danno emergente 83.943,00
Lucro cessante 0,00
Totale 119.004,00 euro
26. Controparte_10
Danno emergente 4.400,00
Lucro cessante 33.184,00
Totale 37.584,00 euro
27. Controparte_11
Danno emergente 2.730,00
Lucro cessante 61.300,00
Totale 64.030,00 euro
28. Controparte_14
Danno emergente 1.320,00
cessante 9.448,00 Pt_23
Totale 10.768,00 euro 29. CP_15
Danno emergente 8.073,00
Lucro cessante 22.212,00
Totale 30.285,00 euro
30. CP_16
Danno emergente 41.673,00
Lucro cessante 63.487,00
Totale 105.160,00
31. Controparte_17
Danno emergente 1.200,00
Lucro cessante 379.596,00
Totale 380.796,00 euro
32. Parte_19
Danno emergente 6.860,00
Lucro cessante 270.688,00
Totale 277.548,00 euro
Tali somme integrano un debito di valore perché dovranno compensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto a ciascun ricorrente sarà pari a:
1. 87.744,00 euro Parte_1
2. e 26.630,00 euro Parte_2 Parte_3
3. ON AR IO: 273.860,00 euro
4. 90.393,00 euro Parte_5
5. : 89.605,00 euro Parte_6
6. 93.458,00 euro Parte_7
7. 45.124,00 euro Controparte_1
8. : 141.032,00 euro Persona_1
9. 80.950,00 euro Parte_9 10. Di RO SA IO: 116.520,00 euro
11. : 15.645,00 euro Parte_11
12. 101.618,00 euro Parte_12
13. 88.213,00 Parte_13
14. : 84.315,00 euro Parte_14
15. Ismail 277.377,00 euro CP_2
16. : 431.562,00 euro Controparte_3
17. : 52.192,00 euro Controparte_20
18. : 24.200,00 euro Controparte_5
19. : 28.220,00 euro CP_6
20. : 440.443,00 euro CP_8
21. : 78.299,00 euro Controparte_9
22. : 137.082,00 euro Parte_15
23. 64.760,00 euro Parte_16
24. : 98.770,00 euro Parte_17
25. Zone Vocate Sicilia srl: 119.004,00 euro
26. : 37.584,00 euro Controparte_10
27. : 64.030,00 euro Controparte_11
28. : 10.768,00 euro Controparte_14
29. : 30.285,00 euro CP_15
30. : 105.160,00 CP_16
31. : 380.796,00 euro Controparte_17
32. : 277.548,00 euro Parte_19
Pertanto, il risarcimento complessivo dovuto a ciascun ricorrente sarà pari alla somma sopra indicata per ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00 (nella misura compresa tra i minimi ed i medi di cui alle tabelle allegate al DM 55/2014 e successive modifiche), tenuto conto che una parte di essi è rappresentata dall'avv. Luigi AR Cinquerrui (per un valore complessivo della domanda superiore ad € 2.000.000,00) il quale si è dichiarato antistatario, e la restante parte è rappresentata dall'avv. Rochelio Pizzardi (per un valore complessivo della domanda inferiore ad € 1.000.000,00). La liquidazione complessiva delle spese di lite sarà, pertanto, ripartita nella misura di 2/3 in favore dell'avv. Luigi AR Cinquerrui e nella restante misura di 1/3 in favore dei ricorrenti rappresentati dall'avv. Rochelio Pizzardi. La medesima modalità di liquidazione verrà applicata alle spese dell'ATP recante n.r.g. 503/2023. CP_1 Pertanto, l' del Distretto Idrografico per la viene condannata alla CO refusione delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di € 37.000,00 di cui € 24.668,00 da distrarre in favore dell'avv. Luigi AR Cinquerrui ed € 12.334,00 in favore dei ricorrenti rappresentati dall'avv. Rochelio Pizzardi;
nonché al pagamento delle spese di ATP liquidate nella complessiva somma di € 9.750,00 di cui € 6.500,00 da distrarre in favore dell'avv. Luigi AR Cinquerrui ed € 3.250,00 in favore dei ricorrenti rappresentati dall'avv. Rochelio Pizzardi.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a ciascun ricorrente la somma indicata in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ai ricorrenti le spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 37.000,00 di cui € 24.668,00 da distrarre in favore dell'avv. Luigi AR Cinquerrui ed € 12.334,00 in favore dei ricorrenti rappresentati dall'avv. Rochelio Pizzardi;
nonché al pagamento delle spese di ATP liquidate nella complessiva somma di € 9.750,00 di cui
€ 6.500,00 da distrarre in favore dell'avv. Luigi AR Cinquerrui ed € 3.250,00 in favore dei ricorrenti rappresentati dall'avv. Rochelio Pizzardi pone le spese di ctu espletata in seno al procedimento per ATP, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.06.2025
Palermo, 24/06/2025
La Giudice delegato Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo