TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2123 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 2123 /2023 promossa da:
, c.f. con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
NERI,
ATTORE/I
-
Contro
-
, in persona del l.r.p.t. (cont.) Controparte_1
orte di Appello di Reggio Calabria, con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
- convenuto/i-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
impugnava l'intimazione di pagamento n. 094202390031844 Parte_1
55/000, notificatagli il 15.07.2023, limitatamente all'importo di euro 26.903,47, relativo ad alcune cartelle di pagamento, anch'esse oggetto di impugnazione;
chiedeva esattamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ -accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 0942023900031844 55/000, notificata il 15.07.2023, limitatamente all'importo di euro 26.903,47, relativo alle cartelle di pagamento afferenti crediti per spese processuali e recupero multe e ammende, di seguito indicate: n.
09420050016969419000 euro 106,51 emessa dal Tribunale di Milano Ufficio recupero crediti;
n. 09420150003931946000 euro 84,76 emessa dal Tribunale di sorveglianza di
Roma Ufficio recupero crediti;
n. 09420160008951202000 euro 80,54 emessa dal
Tribunale di Sorveglianza di Roma Ufficio recupero crediti;
n. 09420200004148682000 euro 26.631,66 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria - Ufficio recupero crediti;
-Dichiarare la nullità e/o inefficacia delle cartelle esattoriali (…)”; con vittoria di spese e competenze di causa e condanna in solido alle spese nei confronti dei convenuti.
Il si costituiva con comparsa del 30.4.24 e chiedeva Controparte_2
“in via principale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare
l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n.
09420200004148682000 di € 26.631,66, emessa dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria, in quanto oggetto di sgravio, e rigettare nel resto l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione fissata il 17.01.24, poi differita al 10.7.24 per temporanea applicazione del magistrato in Corte d'Appello, l'attore dichiarava l'esistenza di un debito residuo di euro 300,00, quindi Il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva un rinvio per bonario componimento. Alla successiva udienza del 18.9.24, le parti chiedevano la decisione della causa ed il Giudice concedeva, ex art. 281 quinquies cpc, termine di 60 giorni per deposito di note scritte e di ulteriori 30 giorni per note conclusive.
Con note conclusionali del 14.11.24, il eccepiva la nullità della notificazione della CP_2 citazione nei confronti di;
precisava le conclusioni Controparte_1 chiedendo la cessazione della materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio, insisteva nel resto per il rigetto della la domanda.
All'udienza del 15.1.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass.
23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n.
11356/2006), la domanda deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare che non si è costituita Controparte_1 in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione;
l'eccezione di nullità della notifica sollevata sul punto dal convenuto non è fondata, atteso che l'opponente CP_2 ha dato prova della notifica all'indirizzo t, mediante Email_1 produzione della ricevuta telematica di consegna;
tale indirizzo è idoneo alla notifica degli atti giudiziari in quanto tratto dal registro delle PP.AA. Pertanto, deve dichiararsi la contumacia di . Controparte_1
Nel merito dell'opposizione, posto che le cartelle oggetto di impugnazione sono state emesse per il recupero di varie spese di giustizia, si osserva quanto segue.
La cartella n. 09420200004148682000, che reca l'importo maggiore pari ad euro 26.631,61, risulta iscritta a ruolo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per recupero multe e ammende dell' anno 2012 e notificata il 9.11.21.
L'opponente contesta la sussistenza del credito azionato, per conversione della pena pecuniaria, riconducibile alla cartella, nella misura sostitutiva della libertà controllata, disposta dal magistrato di Sorveglianza e portata a regolare compimento. L'opponente lamenta, inoltre, la mancata notifica della predetta cartella e la conseguente prescrizione estintiva del credito per assenza di ulteriori atti interruttivi.
Orbene, lo stesso , in comparsa di costituzione, conferma: che, effettivamente, a CP_2 seguito del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, la cartella è stata oggetto di sgravio;
che, erroneamente, lo sgravio è stato disposto per la totalità dell'importo, mentre invece avrebbe dovuto essere parziale;
che, per recuperare il residuo ancora dovuto, pari ad euro 4.131,66, è stata aperta nuova partita di credito la quale, però, non è oggetto del presente giudizio.
Dunque, la domanda dell'opponente deve ritenersi fondata, laddove l'Agente della
Riscossione ha incluso, nella intimazione di pagamento opposta, anche la cartella n.
09420200004148682000, poiché la stessa è stata oggetto di sgravio;
tale motivo di impugnazione deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni.
Per quanto riguarda le altre cartelle oggetto di impugnazione, in relazione alle quali l'opponente contesta la mancata notifica e, per l'effetto la prescrizione del credito, occorre rilevare non è stata prodotta la prova dell'avvenuta notifica, poiché Controparte_1
non si è costituita in giudizio, né alcuna prova è stata fornita dal
[...] Controparte_2
, pertanto, la domanda dell'opponente merita di essere accolta.
[...]
In relazione alle spese di giudizio, si deve tenere conto che lo sgravio della cartella n.
09420200004148682000 risulta effettuato dall'Ente impositore in data 13.11.2023, per come dichiarato dall'Agente della riscossione con pec del 16.7.2024 in riscontro al sollecito per la definizione di bonario componimento, prodotto in atti dall'opponente. Lo sgravio è- dunque- successivo all'intimazione di pagamento che risulta notificata dall'
[...]
il 15.7.2023; l'intimazione di pagamento è, tuttavia, successiva al Controparte_3 decreto 2843/22 con cui il Magistrato di Sorveglianza ha disposto in data 22.8.22 la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. Dunque, al momento dell'intimazione di pagamento, l'ente impositore non aveva diritto di procedere alla riscossione esattoriale della predetta cartella, mentre lo sgravio è stato effettuato successivamente all'introduzione del giudizio di opposizione.
Con riferimento alle spese di lite le stesse devono essere compensate in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della
Corte costituzionale.
PQM
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto DICHIARA la nullità dell'intimazione di pagamento n. 094202390031844 55/000 limitatamente all'importo di euro di 26.903,47, portato dalle cartelle esattoriali n.09420050016969419000, n.09420150003931946000,
n.09420160008951202000, n. 09420200004148682000;
DICHIARA la nullità della cartella n. 09420200004148682000 per carenza di titolo esecutivo in capo all'ente impositore Corte di Appello di Reggio Calabria, per effetto della conversione della pena pecuniaria nella misura della libertà controllata;
DICHIARA la nullità delle cartelle n.09420050016969419000, n.09420150003931946000,
n.09420160008951202000, per mancata prova della notifica delle stesse;
COMPENSA le spese di lite
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Maria Antonio Buggè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 2123 /2023 promossa da:
, c.f. con il patrocinio dell'avv. ROBERTA Parte_1 C.F._1
NERI,
ATTORE/I
-
Contro
-
, in persona del l.r.p.t. (cont.) Controparte_1
orte di Appello di Reggio Calabria, con il patrocinio Controparte_2 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
- convenuto/i-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
impugnava l'intimazione di pagamento n. 094202390031844 Parte_1
55/000, notificatagli il 15.07.2023, limitatamente all'importo di euro 26.903,47, relativo ad alcune cartelle di pagamento, anch'esse oggetto di impugnazione;
chiedeva esattamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ -accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 0942023900031844 55/000, notificata il 15.07.2023, limitatamente all'importo di euro 26.903,47, relativo alle cartelle di pagamento afferenti crediti per spese processuali e recupero multe e ammende, di seguito indicate: n.
09420050016969419000 euro 106,51 emessa dal Tribunale di Milano Ufficio recupero crediti;
n. 09420150003931946000 euro 84,76 emessa dal Tribunale di sorveglianza di
Roma Ufficio recupero crediti;
n. 09420160008951202000 euro 80,54 emessa dal
Tribunale di Sorveglianza di Roma Ufficio recupero crediti;
n. 09420200004148682000 euro 26.631,66 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria - Ufficio recupero crediti;
-Dichiarare la nullità e/o inefficacia delle cartelle esattoriali (…)”; con vittoria di spese e competenze di causa e condanna in solido alle spese nei confronti dei convenuti.
Il si costituiva con comparsa del 30.4.24 e chiedeva Controparte_2
“in via principale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare
l'avversa domanda poiché inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- in subordine, dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella n.
09420200004148682000 di € 26.631,66, emessa dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria, in quanto oggetto di sgravio, e rigettare nel resto l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione fissata il 17.01.24, poi differita al 10.7.24 per temporanea applicazione del magistrato in Corte d'Appello, l'attore dichiarava l'esistenza di un debito residuo di euro 300,00, quindi Il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva un rinvio per bonario componimento. Alla successiva udienza del 18.9.24, le parti chiedevano la decisione della causa ed il Giudice concedeva, ex art. 281 quinquies cpc, termine di 60 giorni per deposito di note scritte e di ulteriori 30 giorni per note conclusive.
Con note conclusionali del 14.11.24, il eccepiva la nullità della notificazione della CP_2 citazione nei confronti di;
precisava le conclusioni Controparte_1 chiedendo la cessazione della materia del contendere per la cartella oggetto di sgravio, insisteva nel resto per il rigetto della la domanda.
All'udienza del 15.1.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass.
23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n.
11356/2006), la domanda deve essere accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare che non si è costituita Controparte_1 in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione;
l'eccezione di nullità della notifica sollevata sul punto dal convenuto non è fondata, atteso che l'opponente CP_2 ha dato prova della notifica all'indirizzo t, mediante Email_1 produzione della ricevuta telematica di consegna;
tale indirizzo è idoneo alla notifica degli atti giudiziari in quanto tratto dal registro delle PP.AA. Pertanto, deve dichiararsi la contumacia di . Controparte_1
Nel merito dell'opposizione, posto che le cartelle oggetto di impugnazione sono state emesse per il recupero di varie spese di giustizia, si osserva quanto segue.
La cartella n. 09420200004148682000, che reca l'importo maggiore pari ad euro 26.631,61, risulta iscritta a ruolo dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per recupero multe e ammende dell' anno 2012 e notificata il 9.11.21.
L'opponente contesta la sussistenza del credito azionato, per conversione della pena pecuniaria, riconducibile alla cartella, nella misura sostitutiva della libertà controllata, disposta dal magistrato di Sorveglianza e portata a regolare compimento. L'opponente lamenta, inoltre, la mancata notifica della predetta cartella e la conseguente prescrizione estintiva del credito per assenza di ulteriori atti interruttivi.
Orbene, lo stesso , in comparsa di costituzione, conferma: che, effettivamente, a CP_2 seguito del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, la cartella è stata oggetto di sgravio;
che, erroneamente, lo sgravio è stato disposto per la totalità dell'importo, mentre invece avrebbe dovuto essere parziale;
che, per recuperare il residuo ancora dovuto, pari ad euro 4.131,66, è stata aperta nuova partita di credito la quale, però, non è oggetto del presente giudizio.
Dunque, la domanda dell'opponente deve ritenersi fondata, laddove l'Agente della
Riscossione ha incluso, nella intimazione di pagamento opposta, anche la cartella n.
09420200004148682000, poiché la stessa è stata oggetto di sgravio;
tale motivo di impugnazione deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni.
Per quanto riguarda le altre cartelle oggetto di impugnazione, in relazione alle quali l'opponente contesta la mancata notifica e, per l'effetto la prescrizione del credito, occorre rilevare non è stata prodotta la prova dell'avvenuta notifica, poiché Controparte_1
non si è costituita in giudizio, né alcuna prova è stata fornita dal
[...] Controparte_2
, pertanto, la domanda dell'opponente merita di essere accolta.
[...]
In relazione alle spese di giudizio, si deve tenere conto che lo sgravio della cartella n.
09420200004148682000 risulta effettuato dall'Ente impositore in data 13.11.2023, per come dichiarato dall'Agente della riscossione con pec del 16.7.2024 in riscontro al sollecito per la definizione di bonario componimento, prodotto in atti dall'opponente. Lo sgravio è- dunque- successivo all'intimazione di pagamento che risulta notificata dall'
[...]
il 15.7.2023; l'intimazione di pagamento è, tuttavia, successiva al Controparte_3 decreto 2843/22 con cui il Magistrato di Sorveglianza ha disposto in data 22.8.22 la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata. Dunque, al momento dell'intimazione di pagamento, l'ente impositore non aveva diritto di procedere alla riscossione esattoriale della predetta cartella, mentre lo sgravio è stato effettuato successivamente all'introduzione del giudizio di opposizione.
Con riferimento alle spese di lite le stesse devono essere compensate in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della
Corte costituzionale.
PQM
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto DICHIARA la nullità dell'intimazione di pagamento n. 094202390031844 55/000 limitatamente all'importo di euro di 26.903,47, portato dalle cartelle esattoriali n.09420050016969419000, n.09420150003931946000,
n.09420160008951202000, n. 09420200004148682000;
DICHIARA la nullità della cartella n. 09420200004148682000 per carenza di titolo esecutivo in capo all'ente impositore Corte di Appello di Reggio Calabria, per effetto della conversione della pena pecuniaria nella misura della libertà controllata;
DICHIARA la nullità delle cartelle n.09420050016969419000, n.09420150003931946000,
n.09420160008951202000, per mancata prova della notifica delle stesse;
COMPENSA le spese di lite
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 7.5.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè