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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/10/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 478/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso degli Avv.ti Michele Marra e Antimo Valle (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Flora Restuccia (PEC:
Francesco Soda (PEC: Email_2
e Marco A. Rugen (PEC: Email_3
, giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di trasferimento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere stato assunto, in data 5 marzo 2018, inizialmente a tempo determinato, successivamente, dal 20 gennaio 2019, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 5° e 4° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, con la mansione di addetto alla vendita, sede di lavoro stabilita a Catanzaro presso;
II) di essere stato trasferito Parte_2
(con lettera del 30.3.2021), temporaneamente dal 01/04/2021 al 30.06.2021, presso la sede operativa di Vibo Valentia;
III) di avere richiesto, senza esito, al proprio datore di lavoro, in data 31 marzo 2023 e per il tramite della sigla sindacale Filcam CGL, l'avvicinamento presso il punto vendita di Catanzaro;
IV) di avere diritto al trasferimento presso la sede di Catanzaro, vista l'illegittimità del trasferimento, disposto dal proprio datore di lavoro, presso il punto vendita di Vibo Valentia, nonché alla corresponsione, da parte di quest'ultimo, delle differenze economiche
1 dovute per i costi sostenuti a titolo di canone di locazione, diarie e rimborsi per traslochi, spese e diarie come da contratto, per un totale complessivo pari a € 20.000,00. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di Vibo Valentia;
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnato presso la sede di origine di Catanzaro con ripristino della sua posizione di lavoro originaria presso il negozio di Catanzaro. In via successiva laddove non venisse accolta tale istanza, accertato il trasferimento subito dal lavoratore, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere tutti i diritti di cui al ccnl commercio, come sopra trascritto ed in relazione ai titoli esposti in premessa accertare e dichiarare che il ricorrente deve percepire tutte le seguenti differenze economiche: spese sostenute euro 4.500,00; canone di locazione per 6 mesi euro 3.000; diarie e rimborsi per trasloco, mobilio ed altro euro 5.000,00; spese, diarie ed altro come da contratto euro 7.500 per un totale complessivo di 20.000,00 ( ventimila euro
), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Condannare per l'effetto dell'accertamento di cui al capo che precede, la società e al pagamento CP_1 CP_1 dei seguenti importi: spese sostenute euro 4.500; canone di locazione per 6 mesi euro 3.000; diarie e rimborsi per trasloco, mobilio ed altro euro 5.000,00; spese, diarie ed altro come da contratto euro 7500,00 per un totale complessivo pari a € 20.000 ( ventimila euro ) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
Vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto avvocato Michele Marra che si dichiara anticipatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che, contestando le avverse pretese, concludeva per il rigetto della domanda, con il favore
[...] delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. Giova ricordare che secondo quanto disposto dall'art. 2103 c.c. “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrono le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. “. Nel caso di specie il ricorrente, assunto alle dipendenze della Controparte_1
con la mansione di “ addetto alle vendite “ - inizialmente con la sottoscrizione di
[...] contratto a tempo determinato, successivamente trasformato in indeterminato – lamenta l'illegittimità del suo trasferimento, disposto, con lettera del 30 marzo 2021, dal proprio datore di lavoro, dall'unità produttiva stabilita, come da contratto, presso la sede di Catanzaro, ad un'altra, ubicata presso altro punto vendita, a Vibo Valentia. Il medesimo ritiene quindi di avere diritto ad essere restituito presso la sede contrattuale di Catanzaro, in quanto il trasferimento è avvenuto in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché alle differenze economiche dovute a titolo di costi sostenuti per canone di locazione, diarie e rimborsi per trasloco, mobilio ed altro come da contratto, per un importo complessivo pari a € 20.000,00. 3. ostituitasi in giudizio, deduce che dal Controparte_1 Parte_1
01.07.2021 al 12.12.2021, dopo essere rientrato presso la sede di Catanzaro, è stato
2 nuovamente trasferito presso la sede di Vibo Valentia, definitivamente dal 13 dicembre 2021.
4. L'illegittimità del trasferimento – comunicato oralmente, successivamente a quello del 30 marzo 2021 - deriva non dal mancato rispetto della forma scritta, essendo applicabile il principio di libertà della forma, per come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezione lavoro n. 20691 del 28.06.2022), ma dal mancato assolvimento dell'onere della prova, posto a carico del datore di lavoro, in ordine alle ragioni tecniche, organizzative e produttive che avrebbero dovuto essere poste a fondamento della decisione adottata.
5.
Considerato che
il trasferimento è stato disposto in forma orale il 13.12.2021, non può applicarsi il termine decadenziale stabilito dall'art. 32 comma 3 lettera c della legge 182/2010, per cui l'eccezione sollevata dalla società resistente deve ritenersi infondata.
6. Nelle more del giudizio, tuttavia, per come rappresentato dalle parti, è emerso che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie e il rapporto lavorativo è cessato in data 5 ottobre 2024, ragion per cui, relativamente alla domanda azionata, con cui il ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del trasferimento presso la sede contrattuale di Vibo Valentia e la sua assegnazione presso quella di Catanzaro, deve dichiararsi la cessazione della materia contenziosa.
7. Il ricorrente, però, per come disposto dall'art. 2697 c.c., non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza di spese asseritamente sostenute a causa del trasferimento impugnato.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale a motivo della reciproca soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 01/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso degli Avv.ti Michele Marra e Antimo Valle (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Flora Restuccia (PEC:
Francesco Soda (PEC: Email_2
e Marco A. Rugen (PEC: Email_3
, giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di trasferimento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere stato assunto, in data 5 marzo 2018, inizialmente a tempo determinato, successivamente, dal 20 gennaio 2019, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 5° e 4° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, con la mansione di addetto alla vendita, sede di lavoro stabilita a Catanzaro presso;
II) di essere stato trasferito Parte_2
(con lettera del 30.3.2021), temporaneamente dal 01/04/2021 al 30.06.2021, presso la sede operativa di Vibo Valentia;
III) di avere richiesto, senza esito, al proprio datore di lavoro, in data 31 marzo 2023 e per il tramite della sigla sindacale Filcam CGL, l'avvicinamento presso il punto vendita di Catanzaro;
IV) di avere diritto al trasferimento presso la sede di Catanzaro, vista l'illegittimità del trasferimento, disposto dal proprio datore di lavoro, presso il punto vendita di Vibo Valentia, nonché alla corresponsione, da parte di quest'ultimo, delle differenze economiche
1 dovute per i costi sostenuti a titolo di canone di locazione, diarie e rimborsi per traslochi, spese e diarie come da contratto, per un totale complessivo pari a € 20.000,00. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede di Vibo Valentia;
2. Per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnato presso la sede di origine di Catanzaro con ripristino della sua posizione di lavoro originaria presso il negozio di Catanzaro. In via successiva laddove non venisse accolta tale istanza, accertato il trasferimento subito dal lavoratore, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere tutti i diritti di cui al ccnl commercio, come sopra trascritto ed in relazione ai titoli esposti in premessa accertare e dichiarare che il ricorrente deve percepire tutte le seguenti differenze economiche: spese sostenute euro 4.500,00; canone di locazione per 6 mesi euro 3.000; diarie e rimborsi per trasloco, mobilio ed altro euro 5.000,00; spese, diarie ed altro come da contratto euro 7.500 per un totale complessivo di 20.000,00 ( ventimila euro
), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
3. Condannare per l'effetto dell'accertamento di cui al capo che precede, la società e al pagamento CP_1 CP_1 dei seguenti importi: spese sostenute euro 4.500; canone di locazione per 6 mesi euro 3.000; diarie e rimborsi per trasloco, mobilio ed altro euro 5.000,00; spese, diarie ed altro come da contratto euro 7500,00 per un totale complessivo pari a € 20.000 ( ventimila euro ) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
Vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto avvocato Michele Marra che si dichiara anticipatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che, contestando le avverse pretese, concludeva per il rigetto della domanda, con il favore
[...] delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso.
2. Giova ricordare che secondo quanto disposto dall'art. 2103 c.c. “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrono le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. “. Nel caso di specie il ricorrente, assunto alle dipendenze della Controparte_1
con la mansione di “ addetto alle vendite “ - inizialmente con la sottoscrizione di
[...] contratto a tempo determinato, successivamente trasformato in indeterminato – lamenta l'illegittimità del suo trasferimento, disposto, con lettera del 30 marzo 2021, dal proprio datore di lavoro, dall'unità produttiva stabilita, come da contratto, presso la sede di Catanzaro, ad un'altra, ubicata presso altro punto vendita, a Vibo Valentia. Il medesimo ritiene quindi di avere diritto ad essere restituito presso la sede contrattuale di Catanzaro, in quanto il trasferimento è avvenuto in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nonché alle differenze economiche dovute a titolo di costi sostenuti per canone di locazione, diarie e rimborsi per trasloco, mobilio ed altro come da contratto, per un importo complessivo pari a € 20.000,00. 3. ostituitasi in giudizio, deduce che dal Controparte_1 Parte_1
01.07.2021 al 12.12.2021, dopo essere rientrato presso la sede di Catanzaro, è stato
2 nuovamente trasferito presso la sede di Vibo Valentia, definitivamente dal 13 dicembre 2021.
4. L'illegittimità del trasferimento – comunicato oralmente, successivamente a quello del 30 marzo 2021 - deriva non dal mancato rispetto della forma scritta, essendo applicabile il principio di libertà della forma, per come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezione lavoro n. 20691 del 28.06.2022), ma dal mancato assolvimento dell'onere della prova, posto a carico del datore di lavoro, in ordine alle ragioni tecniche, organizzative e produttive che avrebbero dovuto essere poste a fondamento della decisione adottata.
5.
Considerato che
il trasferimento è stato disposto in forma orale il 13.12.2021, non può applicarsi il termine decadenziale stabilito dall'art. 32 comma 3 lettera c della legge 182/2010, per cui l'eccezione sollevata dalla società resistente deve ritenersi infondata.
6. Nelle more del giudizio, tuttavia, per come rappresentato dalle parti, è emerso che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie e il rapporto lavorativo è cessato in data 5 ottobre 2024, ragion per cui, relativamente alla domanda azionata, con cui il ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del trasferimento presso la sede contrattuale di Vibo Valentia e la sua assegnazione presso quella di Catanzaro, deve dichiararsi la cessazione della materia contenziosa.
7. Il ricorrente, però, per come disposto dall'art. 2697 c.c., non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza di spese asseritamente sostenute a causa del trasferimento impugnato.
8. Le spese di lite sono compensate in misura integrale a motivo della reciproca soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali.
Vibo Valentia, 01/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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