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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 48023/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48023/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORONI Parte_1 C.F._1
PIERA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IACOBINO GOFFREDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
IACOBINO GOFFREDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), subentrata a incorporante di CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUDICI Controparte_5 P.IVA_2
FRANCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: in via principale:
pagina 1 di 19 - accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei sig.ri e , ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 2052 c.c. o di altra norma che il Giudice riterrà applicabile, nella determinazione del sinistro oggetto della presente causa e per l'effetto condannarsi i signori e Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni conseguiti al sig. con condanna al pagamento, in
[...] Parte_1 via tra loro solidale e per l'intero, in favore dell'attore della somma di euro 336.879,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo, ovvero di somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
In via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui capitoli 3, 4, 5,
6, 7 ed interpello del convenuto sul capitolo 3 di cui alla memoria ex art. Controparte_1 Pt_1
183, VI comma n. 2, c.p.c., non ammessi con provvedimento del 19.10.2023. In ogni caso: -compenso professionale, spese ed anticipazioni interamente rifusi”
Per i convenuti:
“In via principale: 1) Accertare e dichiarare che la causazione dell'evento di cui è causa è frutto unicamente dell'agito della parte attrice, signor determinatosi spontaneamente a montare una Pt_1 cavalla già di propria conoscenza per averla già montata altre volte. 2) accertare e dichiarare la mancanza di qualsivoglia responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro. 3) Accertare e dichiarare la mancanza di ogni responsabilità dei convenuti rispetto alle lesioni subite da parte attrice. 4) Per l'effetto accertare e dichiarare la mancanza di qualsiasi obbligo risarcitorio o indennitario dei convenuti a favore di parte attrice in conseguenza del sinistro. 5) Accertare e dichiarare, per converso, qualora venisse riconosciuto un obbligo risarcitorio o indennitario dei convenuti a favore di parte attrice questi siano completamente tenuti indenni e manlevati dalla propria assicurazione. In ogni caso: 1) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge. Tutti con distrazione. Con riserva di ulteriormente, produrre dedurre, eccepire ed articolare nuovi mezzi istruttori e richiedere C.T.U. ed essere ammessi a prova contraria” per CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare: 1) In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati e richiamati in atti o come meglio ritenuto, la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato ad adottando tutti i consequenziali provvedimenti di Legge. 2) In via CP_3 principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati e richiamati in atti o come meglio ritenuto, l'inoperatività della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi portata dalla Polizza n. 900073774; per l'effetto, respingere la domanda di garanzia e manleva azionata dai sigg.ri e Controparte_2
verso mandando integralmente assolta la concludente Compagnia Controparte_1 CP_3 dalla detta domanda. 3) In via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle domande sub 1) e sub 2): nell'ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande svolte da parte attrice, previa determinazione dell'effettivo grado di responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti per cui è causa: (i) contenere l'obbligazione di entro gli stretti limiti del giusto e del provato CP_3 nonché entro la quota di responsabilità accertata a carico dei convenuti;
(ii) entro il massimale di
Polizza; (iii) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di CP_3 dai sigg.ri e . 2 4) In via istruttoria: ammettersi PROVA
[...] Controparte_2 Controparte_1
PER INTERPELLO E TESTI sui capitoli nn 2, 5 e 9 di cui alla memoria ex art. 183 VI comma CP_3 pagina 2 di 19 n. 2 c.p.c. non ammessi con provvedimento del 19.10.2023. 5) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e al fine di accertarne la responsabilità ex Controparte_1 Controparte_2 art. 2052 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro occorso il 12.9.2020.
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 12.9.2020 si trovava presso il maneggio La Mangiatoia di Truccazzano, dove era solito recarsi, quando con il quale intratteneva un rapporto di amicizia, l'ha invitato a Controparte_1
montare il cavallo La AL, di proprietà della moglie Controparte_2
- che, mentre stava montando il cavallo all'interno del maneggio e in presenza di Controparte_1
è stato improvvisamente disarcionato a terra “a causa di un brusco movimento Parte_1 dell'equino”, il quale poi è caduto rovinosamente sopra l'attore;
- di essere stato immediatamente trasportato in elisoccorso all'Ospedale San Raffaele, ove gli veniva diagnosticato un “grave politraumatismo contusivo fratturativo a carico del bacino” e veniva sottoposto a due interventi chirurgici, continuando successivamente la degenza e la riabilitazione presso l'Ospedale San Marco di Zingonia;
- che, a causa dei postumi riportati nel sinistro e stimati dal consulente di parte nella misura di 45 punti percentuali, continua a soffrire di “gravi limitazioni del movimento” e “importanti algie Parte_1 al bacino”, con conseguenti ripercussioni “anche nella vita di relazione e nel quotidiano”, sì da aver diritto ad una personalizzazione del danno biologico;
pagina 3 di 19 - che, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, si è visto costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. atto di citazione).
Con deposito di medesima comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio CP_1
e instando, in via preliminare, per la chiamata in causa della compagnia
[...] Controparte_2
assicurativa (incorporata dalla . Nel Controparte_6 Controparte_4
merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate, eccependo che pur risultando tesserato Fise, aveva sostenuto solo poche gare di equitazione di livello CP_7
elementare diversamente da quanto dichiarato al maneggio, ove si è sempre presentato come “abile preparatore di cavalli, un esperto cavaliere e conoscitore dei cavalli e dell'equitazione in generale”, montando così i cavalli altrui “per proprio piacere, diletto e soddisfazione”, non possedendone uno proprio. I convenuti hanno inoltre eccepito che in tale frangente la cavalla La AL era appena stata
“lavorata” da e che si presentava “calma, distesa e agli ordini”, sottolineando in Controparte_1
ogni caso che, pur in presenza di un brusco movimento da parte dell'equino, “un cavaliere, anche solo di media esperienza, o non cade, o se cade sicuramente lo fa in modo da non farsi schiacciare dal cavallo perché avrà l'abilità e la prontezza di scostarsi durante la caduta” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata di i convenuti hanno notificato l'atto di Controparte_6
chiamata di terzo nei confronti di e di Controparte_8 CP_3
Con separato deposito di comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio entrambe le compagnie assicuratrici: ha eccepito in via preliminare, la nullità Controparte_8 dell'atto di chiamata in causa per la mancanza di una “puntuale esposizione dei fatti costituenti le ragioni della spiegata domanda di garanzia”, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che già dal 2014 aveva ceduto ad Controparte_8 Controparte_4
ha eccepito a sua volta la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancata CP_3 CP_3
allegazione degli elementi in fatto ed in diritto su cui si fonda la domanda, in assenza di una descrizione dell'evento, nonché l'infondatezza della pretesa. In proposito la compagnia ha contestato che il disarcionamento da cavallo di è stato causato da una caduta accidentale di La Parte_1
AL e che l'attore, essendo un cavallerizzo tesserato FISE, qualificato OTB, deve essere considerato un soggetto esperto di equitazione. ha in ogni caso eccepito l'inoperatività della polizza CP_3
pagina 4 di 19 assicurativa, che copre solo i danni involontariamente cagionati ai terzi da “uso di cavalli e animali da sella in genere, anche se non di proprietà dell'assicurato”, nonché da “persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'assicurato”, sì che, essendo Pt_1
colui che ha montato la cavalla al momento dell'incidente, egli non può essere considerato terzo;
[...] allo stesso modo, la compagnia ha eccepito l'esclusione di copertura assicurativa, ove “l'attore eserciti professionalmente l'attività di conduttore di cavalli o comunque di fantino” (cfr. comparsa di costituzione).
Con nota del 20.6.2023 e hanno versato in atti la dichiarazione di Controparte_2 Controparte_1
rinuncia alla chiamata in causa di e prova del perfezionamento della Controparte_8
notifica della stessa nei confronti della predetta compagnia assicurativa, la quale con nota del 3.7.2023 ha dichiarato di accettare la rinuncia;
con ordinanza del 19.10.2023, è stata dichiarata “ l'estinzione del rapporto processuale instaurato tra e da un lato, e Controparte_1 Controparte_2 [...] dall'altro” (cfr. ordinanza 19.10.2023). Controparte_8
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante escussione di un testimone e l'interpello dell'attore e del convenuto nonché mediante ordine CP_1
di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle tessere FISE e OTB e consulenza medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al dott. . Persona_1
Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato l'udienza del 22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 23.1.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa di terzo formulata dalla compagnia assicuratrice e reiterata anche in sede di precisazioni della CP_3
conclusioni, atteso che la comparsa di risposta con chiamata in causa della compagnia assicuratrice risulta completa di tutti gli elementi previsti dagli artt. 167 e 269 c.p.c., avendo i convenuti citato la pagina 5 di 19 compagnia a comparire all'udienza fissata dal Giudice, nonché avendo provveduto a delineare sommariamente la fattispecie, avendo contestato la prospettazione attorea dei fatti, articolato le proprie difese, formulato eccezioni e versato in atti la polizza assicurativa su cui si fonda la chiamata in causa di CP_3
Passando al merito, si osserva che l'attore nell'atto di citazione ha allegato di essere caduto mentre stava montando, all'interno del maneggio La Mangiatoia di Truccazzano, il cavallo La AL, di proprietà di e in custodia, al momento del sinistro, al marito in Controparte_2 Controparte_1 particolare, l'attore ha dedotto che, a causa di un improvviso brusco movimento del cavallo, è stato disarcionato a terra e, successivamente, La AL è caduta sopra di lui (cfr. atto di citazione).
Orbene, la fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. in base al quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In proposito, giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2052
c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa
(anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (cfr. ex multis cass. civ. n. 17091/2014 e n. 10402/2016).
Sussiste, quindi, una presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale, o di chi se ne serve, che prescinde dal comportamento o dall'attività svolta da quest'ultimo; il proprietario (o l'utilizzatore), infatti, risponde dei danni cagionati dall'animale in ragione della relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale stesso. L'attore pertanto è tenuto a provare il fatto storico, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto (che ricorre tutte le volte in cui il danno sia stato prodotto dal fatto proprio dell'animale). Il convenuto, al contrario, per andare esente da responsabilità non può limitarsi a provare di essere privo di colpa o di aver pagina 6 di 19 utilizzato la comune prudenza e diligenza nella custodia dell'animale, bensì, come affermato dalla giurisprudenza, deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito, ossia un fattore esterno, che rivesta i caratteri dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità.
Ciò premesso, si reputa che, nel caso di specie, parte attrice abbia dimostrato il fatto storico e il nesso di causa tra il movimento dell'animale e l'evento dannoso, così come richiesto dall'art. 2052 c.c.
Infatti, all'esito dell'istruttoria orale e, in particolare, dalla deposizione del teste della Tes_1
cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, si ritiene provato che il cavallo La AL sia inciampato, provocando la rovinosa caduta a terra di che la stava montando. Parte_1
Il teste ha, infatti, riferito che l'attore era solito frequentare il maneggio La Mangiatoia di Tes_1
Truccazzano e che il giorno 12.9.2020 ha montato la cavalla La AL, di proprietà di CP_2
rimanendo comunque sempre all'interno dell'area recintata del maneggio. Il teste, presente al
[...] momento del sinistro, ha riferito che l'attore “dopo una mezz'oretta che montava la cavalla ha iniziato
a far fare alla cavalla un po' di rilassamento, la cavalla aveva finito il suo lavoro e la stava Pt_1 rilassando, quindi andava “al canterino” che è un galoppo raccolto, è un galoppo lento. Ad un certo punto ho visto che la cavalla ha inciampato e inciampando si è inginocchiata. Praticamente è caduta facendo una capriola in avanti. Il è caduto giù. La cavalla è rimasta un attimo in verticale, Pt_1 sembrava quasi che dovesse tornare all'indietro e invece si è ribaltata anche lei in avanti. nel Pt_1 cadere si è messo “a gattoni” e ha cercato di scansarsi, ma non ha fatto in tempo. La cavalla gli è caduta sul fondoschiena” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2023). La medesima versione dell'occorso
è stata resa nel corso dell'interpello dallo stesso convenuto “il cavallo è Controparte_1
inciampato e il è caduto ed anche il cavallo è caduto. Nella caduta il cavallo è andato addosso Pt_1 al Il cavallo è inciampato mentre il lo stava montando all'interno del recinto del Pt_1 Pt_1 maneggio”, confermando altresì che l'attore era solito frequentare il maneggio e che, non possedendo un proprio cavallo, montava quelli altrui. Il giorno del sinistro, infatti, era stato lo stesso CP_1
a proporre all'attore di montare il cavallo La AL di proprietà della moglie e da lui
[...] custodito e in uso al maneggio (cfr. verbale di udienza del 20.11.2023 “[ Non aveva un Parte_1
suo cavallo presso il maneggio ed era solito cavalcare i cavalli di altri proprietari. Quel giorno ho fatto presente che se avesse voluto poteva cavalcare AL che era un cavallo di Controparte_2
pagina 7 di 19 che è mia moglie, per farlo passeggiare all'interno del recinto”). Anche l'attore, all'udienza del
30.1.2024, ha confermato che stava montando la cavalla quando all'improvviso quest'ultima ha fatto un movimento brusco ed improvviso (v. “stavo galoppando, ad un certo punto ho sentito un brusco movimento e la cavalla è caduta a terra. Ha fatto come una capriola. E' stato tutto molto rapido”), confermando altresì che La AL è inciampata, causando la sua caduta a terra (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024 “Vero che la detta cavalla è inciampata?”:“Si è vero, confermo”).
All'esito dell'istruttoria orale risulta dunque provato che il giorno 12.9.2020 si trovava Parte_1
presso il maneggio la Mangiatoia di Truccazzano, ove era solito recarsi attesa la sua passione per i cavalli. In tali circostanze di tempo e di luogo, si è offerto di fargli montare il Controparte_1 cavallo La AL di proprietà della moglie di l'attore quindi, mantenendosi sempre Controparte_2 all'interno del recinto del maneggio, ha iniziato a cavalcare l'animale in maniera del tutto ordinaria, quando, improvvisamente la cavalla è inciampata, disarcionandolo a terra e poi cadendo sopra di lui.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, si reputa provato il fatto storico e il nesso di causa tra il movimento dell'animale e l'evento dannoso, sì che, occorre valutare se e Controparte_1 [...]
possano essere ritenuti responsabili per il sinistro causato dal cavallo a ai CP_2 Parte_1 sensi dell'art. 2052 c.c. In proposito, occorre precisare che “la responsabilità per i danni cagionati dall'animale grava ordinariamente sul proprietario perché questi ne “fa uso”: affinché la responsabilità gravi su un soggetto diverso occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato delle sue facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a “fare uso” dello stesso e dunque rimane responsabile” (cfr. cass. civ. n.
25738/2015). In linea con i predetti principi, la Suprema Corte, in un caso riguardante proprio i danni arrecati a terzi da un cavallo, ha affermato che “il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo” (cfr. Cass. civ. n.
979/2010). Nel caso di specie, risulta incontestato e in ogni caso provato che il cavallo fosse di proprietà di e che al momento del sinistro fosse nella disponibilità del marito Controparte_2
che lo stava utilizzando, come da lui stesso confermato in udienza (cfr. verbale di Controparte_1 udienza del 20.11.2023 “ .. AL che era un cavallo di che è mia moglie..”). In Controparte_2
pagina 8 di 19 adesione agli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si reputa che pur avendo Controparte_1
concesso a di cavalcare l'animale, non si sia spogliato del controllo e del potere di Parte_1 governo sullo stesso, atteso che, come confermato dal teste , l'attore è rimasto sempre all'interno Tes_1
del recinto del maneggio restando quindi nella sfera di controllo di (cfr. verbale di Controparte_1
udienza del 20.11.2023 teste “il ad un certo punto era sul cavallo AL Tes_1 Pt_1 all'interno del campo lavoro del maneggio, che è un'area recintata del maneggio”). Il mero fatto che il convenuto abbia concesso all'attore di montare il cavallo non è un elemento sufficiente a CP_1 dimostrare che egli si sia spogliato del potere di controllo sull'animale, atteso che si è trattato di un mero affidamento temporaneo, non sufficiente ad integrare uno spoglio del potere di ingerenza sul cavallo e quindi ad escludere una responsabilità dei proprietari-custodi. Del resto, l'attore ha montato il cavallo per un lasso di tempo limitato e su invito dello stesso (cfr. verbale di udienza del CP_1
20.11.2023, interpello di “ Quel giorno ho fatto presente che se avesse voluto poteva CP_1 cavalcare AL ..per farlo passeggiare all'interno del recinto”), rimanendo per tutto il tempo all'interno del maneggio ove poteva continuare ad avere la supervisione del Controparte_1 cavallo, tant'è che ha assistito al sinistro.
Alla luce di quanto esposto, risulta quindi provato sia il fatto storico, così come descritto dall'attore nell'atto di citazione, sia il nesso di causa, avendo dimostrato di essere caduto proprio a Parte_1
causa del movimento-caduta dell'animale.
Al contrario, si reputa che i convenuti non abbiano provato la sussistenza del caso fortuito richiesto dall'art. 2052 c.c. Infatti, la caduta del cavallo determinato da un inciampo non può essere considerato un evento eccezionale ed imprevedibile, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito, ben potendo accadere che durante il normale galoppo il cavallo inciampi, cada disarcionando colui che lo cavalca e poi cada sopra di esso.
Allo stesso modo, non si reputa sussistente un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. In proposito i convenuti e hanno eccepito che al contrario CP_2 CP_1 Parte_1
di quanto riferito al maneggio, non fosse un cavallerizzo esperto, ma che avesse partecipato solamente a gare di “livello elementare”, tant'è che non possedeva nemmeno un proprio cavallo. Tuttavia, tali circostanze non sono state dimostrate nel corso del giudizio, risultando pertanto l'eccezione formulata pagina 9 di 19 dei convenuti priva di riscontro. Al contrario, ha eccepito che fosse un CP_3 Parte_1
fantino esperto, essendo tesserato FISE e qualificato OTB.
A tal proposito, risulta dai documenti prodotti dalla parte attrice in adempimento dell'ordine ex art. 210
c.p.c. che l'attore è stato tesserato FISE fino al 2013; in sede di interpello egli ha riferito di non aver più rinnovato l'iscrizione per gli anni successivi (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024 “sono una decina di anni che non sono più tesserato. L'ultima volta che mi sono tesserato era il 2013 o 2014. Poi non più.”). Quanto alla qualifica OTB, ha ammesso in sede di interpello di possedere la Parte_1
predetta qualifica (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024 e capitolo 8 della memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 di : “ Vero che il sig. è un cavallerizzo qualificato OTB, ossia come CP_3 Pt_1
Operatore di Equitazione di Base?: Si è vero, confermo.”) e ha confermato tale circostanza anche nel corso delle operazioni peritali (cfr. consulenza medico legale “ 25aa ha iniziato ad occuparsi di cavalli
(gare e poi istruttore); dal 2000 è OTB (Operatore Tecnico di Base). Nel 2008 si è ritirato dalla attività lavorativa poiché impegnato ad accudire la madre invalida”).
Alla luce del compendio probatorio in atti, si reputa quindi provato che sin da giovane Parte_1
abbia iniziato ad occuparsi di cavalli, conseguendo la qualifica OTB e tesserandosi presso la FISE;
allo stesso tempo, nel corso del giudizio, è tuttavia emerso che l'attore da tempo non praticava più nessuna attività professionale in ambito di equitazione e che, dal 2013, non aveva nemmeno più rinnovato la tessera di iscrizione alla Federazione, continuando a montare cavalli solo per diletto. Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze delle prove orali non è quindi possibile ritenere dimostrato per presunzioni, come eccepito da che l'attore fosse un fantino esperto, ma si CP_3
evince semplicemente che in passato abbia svolto alcune attività in ambito di equitazione;
del resto, il mero possesso della qualifica OTB non è sufficiente a fare ritenere l'attore un cavallerizzo esperto, essendo, come desumibile dal nome stesso, una qualifica che attiene alle operazioni tecniche di base
(come, ad esempio, le operazioni di custodia dei cavalli nel maneggio o le semplici operazioni di monta).
Ciò premesso, nessun profilo di colpa è ravvisabile in capo a che, come affermato dal Parte_1 teste , stava cavalcando “al canterino” (un galoppo raccolto e lento come riferito dallo stesso Tes_1
teste), procedendo quindi in maniera prudente e diligente nella monta del cavallo. Nessuna negligenza è ravvisabile nella condotta dell'attore: il mero fatto che dopo essere stato disarcionato, Parte_1
pagina 10 di 19 non si sia immediatamente spostato per evitare la caduta del cavallo sopra di lui, non può essere considerato un comportamento negligente. Infatti, si reputa del tutto verosimile che, a seguito della caduta da cavallo, l'attore fosse dolorante a terra e presumibilmente non in grado di spostarsi velocemente e con agilità per evitare la caduta del cavallo sopra di lui, tenuto conto altresì che il disarcionamento da cavallo e la caduta de La AL sono avvenute nel giro di pochi secondi. A tal proposito, il teste ha riferito che l'attore ha cercato di spostarsi, ma che ciò non è stato possibile Tes_1 attesa la velocità con cui tutto è avvenuto (cfr. verbale di udienza del 20.11.2023 “ nel cadere Pt_1 si è messo “a gattoni” e ha cercato di scansarsi, ma non ha fatto in tempo”). Si ritiene quindi che non fosse esigibile dall'attore alcuna condotta alternativa tesa ad evitare che il cavallo cadesse sopra di lui, sì che nessun concorso di colpa nella determinazione del sinistro può essere a lui ascrivibile.
Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa quindi sussistente una responsabilità esclusiva dei convenuti e ai sensi dell'art. 2052 c.c. Controparte_2 Controparte_1
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati dalla parte attrice.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
pagina 11 di 19 e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute pagina 12 di 19 dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dal dott. , che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1
della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “trauma contusivo complesso a carico di rachide- bacino/pube-anca-arto inferiore sinistro”, in rapporto di stretta causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 118 giorni, parziale al 75% di
30 giorni e al 50% di giorni 40 con sofferenza medio-elevata;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 38-39% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di grado medio;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 419,26, oltre a spese per la relazione medico legale e spese per certificati assicurativi (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (58 anni) e dell'entità di questi ultimi (38,5%), in via equitativa
è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 272.890,00, di cui euro 248.815,00 per postumi permanenti e di cui euro 24.075,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 150,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU). ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza fisica e conseguenti limitazioni sulla sua vita di relazione e nel quotidiano.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali
pagina 13 di 19 rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, si è limitato ad allegare la sussistenza di una limitazione del Parte_1
movimento con conseguente ricaduta sulle attività relazionali e quotidiane senza indicare in maniera specifica quali attività, svolte in precedenza, gli risultino attualmente precluse. L'attore non ha, infatti, dedotto o documentato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico. Il dott. ha constatato che i postumi permanenti riportati dall'attore Per_1 incidono “in parte con quella sociale/ricreativa (equitazione), svolta con limitazioni e maggiore
“fatica”, nonché una lieve zoppia di fuga, ma non ha allegato, né si è offerto di provare Parte_1
che a seguito del sinistro ha dovuto limitare la sua attività equitativa, deducendo una generica compromissione dell'attività relazionale-quotidiana. Pertanto, in assenza di specifiche allegazioni di parte quanto emerso in sede di consulenza tecnica si reputa conseguenza dannosa già ristorata tramite il riconoscimento del cd. pregiudizio morale medio incluso nel valore tabellare del danno non patrimoniale indicato.
In assenza di allegazione e di prova presuntiva di specifiche circostanze che abbiano comportato ripercussioni negative sulle abitudini di vita e sofferenza in capo alla parte attrice nessuna somma ulteriore può quindi essere riconosciuta a titolo di danno alla persona.
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo va liquidato in euro 272.890,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 12.9.2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio pagina 14 di 19 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (12.9.2020) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro, ritenute congrue anche dal ctu, nella complessiva misura di euro 1.068,30 (cfr. consulenza medico legale:
“Risultano documentate in atti spese mediche e di cura (ticket farmacia + tutore + riabilitazione) per complessivi EURO 419,26. Ulteriori spese non a carattere medico/di cura: EURO 344,04 (4 certificati mmg ad uso assicurativo) + EURO 305,00 (relazione medico legale)”).
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
1.068,30, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alla domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti di si osserva CP_3
quanto segue.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza in forza sia dell'articolo 16 delle condizioni generali, il quale prevede la copertura assicurativa solo per i danni involontariamente cagionati dall'animale ai terzi, sia sulla base della lettera D) delle garanzie opzionali che esclude il risarcimento nel caso in cui il “danno sia cagionato a terzi da persone che abbiano in consegna temporaneamente l'animale per conto dell'assicurato, purchè queste persone non svolgano per professione tale attività” (cfr. doc. 1 convenuti). Tenuto conto che al momento del sinistro l'attore
“era l'affidatario del cavallo” e che “l'attore non è terzo di sé stesso”, l'assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza, considerato altresì che era un fantino professionista. Parte_1 ha inoltre eccepito che i convenuti “non [hanno] mai preso posizione alcuna in ordine CP_3 alle eccezioni” di inoperatività della polizza che pertanto devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. (cfr. per tutto comparsa di costituzione e comparsa conclusionale di ). CP_3
pagina 15 di 19 Le eccezioni formulate da devono essere disattese. CP_3
In primo luogo, e nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_2 Controparte_1 depositate in sostituzione dell'udienza in data 28.9.2023 hanno contestato, seppur genericamente,
l'eccezione di inoperatività della polizza, insistendo nella domanda di manleva della compagnia assicurativa;
in ogni caso la produzione del documento contrattuale da parte delle parti integra da parte loro prova del titolo contrattuale fatto valere, sì che occorre provvedere solo a verificare se la menzionata polizza sia operativa, o meno, in virtù delle clausole contrattuali pattuite.
Nel merito occorre rilevare che la polizza è stata stipulata per i danni derivanti a terzi anche da cani e animali da sella potendo rinvenirsi nel doc. n. 1 A prodotto dai convenuti l'espresso riferimento alla copertura aggiuntiva di cui alla lettera D.
In proposito si osserva che la polizza:
- copre i danni derivanti da “uso di cavalli ed animali da sella in genere, anche non di proprietà dell' ; - persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per Parte_2 conto dell' , purchè queste persone non svolgano per professione tale attività” Parte_2
(sezione D);
- esclude dai terzi: “- il coniuge, i genitori, i figli ed i familiari dell' ; - le persone che, Parte_2 essendo in rapporto di dipendenza con l' , subiscano il danno in occasione di lavoro Parte_2
o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni” (cfr. delimitazione a latere dell'art. 16).
Non essendo l'attore né familiare, né un soggetto alle dipendenze dell'assicurato che presta in suo favore un lavoro o un servizio, né un loro collaboratore occasionale è evidente che egli, avendo fatto uso occasionale del cavallo, deve essere considerato terzo ai sensi di polizza, sì che quest'ultima non può ritenersi inoperativa rispetto ai danni da lui patiti.
Del resto anche in ambito assicurativo sono applicabili i principi generali in materia di contratto e in tema di interpretazione dello stesso secondo buona fede e di conservazione del contratto (art. 1366 cod. civ.), per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 cod. civ.); non può peraltro essere tralasciata la regola generale secondo cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente (art. 1370
pagina 16 di 19 cod. civ.). L'eccezione di secondo cui non possa essere ritenuto terzo solo CP_3 Parte_1
perché montava il cavallo in tale frangente non coglie nel segno: egli deve essere considerato terzo ai sensi di polizza, dovendosi ritenere che siano esclusi dalla copertura solo coloro che hanno uno stretto legame o vincolo con l'assicurato, come i suoi congiunti e i suoi collaboratori, sì che solo i danni loro provocati debbono ritenersi esclusi dal contratto assicurativo.
Allo stesso modo dev'essere disattesa l'eccezione secondo cui la polizza sarebbe inoperativa perché aveva in affidamento il cavallo;
infatti, come già sopra esposto, non Parte_1 Controparte_1 si è spogliato del potere di controllo e di ingerenza sul cavallo, consentendo all'attore di cavalcarlo per un lasso temporale limitato e sempre all'interno del maneggio, sì che non sussiste nel caso di specie un affidamento temporaneo del cavallo in capo all'attore idoneo ad escludere la copertura assicurativa. Del resto neppure il fatto che praticasse da anni l'equitazione può escludere i danni da lui Parte_1
patiti dalla copertura assicurativa, non solo perché non vi è prova che egli possa essere considerato un fantino professionista, ma anche perché la maggiore competenza dell'utente non ha trovato nelle clausole contrattuali una specifica disciplina, sì non possono essere esclusi i danni cagionati al fantino solo perché dotato di competenza.
La polizza è stata stipulata da ma è evidente che poiché con essa la compagnia si è Controparte_1
obbligata a tenere indenne e manlevare l' “Assicurato e i suoi familiari di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi”, deve essere condannata a tenere CP_3 indenne e manlevare sia sia da quanto quest'ultimi saranno Controparte_2 Controparte_1 chiamati a corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interessi e spese.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che, tenuto conto che è stata accertata una responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro dei convenuti e Controparte_2 CP_1
quest'ultimi devono essere condannati a rifondere in favore dell'attore le spese di lite, da
[...] distarsi a favore dell'Erario, stante la provvisoria ammissione al gratuito patrocinio da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , anche alla luce dell'istanza di liquidazione e della CP_4
documentazione integrativa versata in atti dal difensore di parte attrice in data odierna.
Rispetto alla domanda di manleva, tenuto conto che è stata totalmente accolta, si reputa di condannare a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite da loro sostenute. CP_3
pagina 17 di 19 Le predette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M.), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, ridotti per la fase decisoria del 50%, tenuto conto che la parte attrice e in convenuti hanno depositato solo la comparsa conclusionale e non anche la memoria di replica, e in misura prossima al 30% per quanto riguarda l'istruttoria, tenuto conto che la stessa si è esaurita con l'escussione di un teste, con l'interpello dell'attore e del convenuto e CP_1
con la ctu medico legale.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di CP_3
Stante la provvisoria ammissione dell'attore al patrocinio a spese dell'Erario si provvede su quest'ultima come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità esclusiva di e nella Controparte_2 Controparte_1
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 12.9.2020, a Parte_1
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore che si liquidano Parte_1
rispettivamente in euro 1.068,30 ed in euro 272.890,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare e CP_3 Controparte_2 CP_1
da ogni somma che questi ultimi saranno tenuti a corrispondere alla parte attrice in
[...]
ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese;
4) condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore della Controparte_2 Controparte_1 parte attrice le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 1.241,00 per le spese e in euro 16.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a. e dispone che il pagamento sia eseguito dalle parti convenute in favore dell'Erario;
pagina 18 di 19 5) condanna a rifondere le spese di lite sostenute da e CP_3 Controparte_2 CP_1
che si liquidano in euro 1.214,00 per le spese e in euro 16.300,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa. CP_3
Milano, 14.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48023/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORONI Parte_1 C.F._1
PIERA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IACOBINO GOFFREDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
IACOBINO GOFFREDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), subentrata a incorporante di CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUDICI Controparte_5 P.IVA_2
FRANCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: in via principale:
pagina 1 di 19 - accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei sig.ri e , ai sensi Controparte_2 Controparte_1 dell'art. 2052 c.c. o di altra norma che il Giudice riterrà applicabile, nella determinazione del sinistro oggetto della presente causa e per l'effetto condannarsi i signori e Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni conseguiti al sig. con condanna al pagamento, in
[...] Parte_1 via tra loro solidale e per l'intero, in favore dell'attore della somma di euro 336.879,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo, ovvero di somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
In via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui capitoli 3, 4, 5,
6, 7 ed interpello del convenuto sul capitolo 3 di cui alla memoria ex art. Controparte_1 Pt_1
183, VI comma n. 2, c.p.c., non ammessi con provvedimento del 19.10.2023. In ogni caso: -compenso professionale, spese ed anticipazioni interamente rifusi”
Per i convenuti:
“In via principale: 1) Accertare e dichiarare che la causazione dell'evento di cui è causa è frutto unicamente dell'agito della parte attrice, signor determinatosi spontaneamente a montare una Pt_1 cavalla già di propria conoscenza per averla già montata altre volte. 2) accertare e dichiarare la mancanza di qualsivoglia responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro. 3) Accertare e dichiarare la mancanza di ogni responsabilità dei convenuti rispetto alle lesioni subite da parte attrice. 4) Per l'effetto accertare e dichiarare la mancanza di qualsiasi obbligo risarcitorio o indennitario dei convenuti a favore di parte attrice in conseguenza del sinistro. 5) Accertare e dichiarare, per converso, qualora venisse riconosciuto un obbligo risarcitorio o indennitario dei convenuti a favore di parte attrice questi siano completamente tenuti indenni e manlevati dalla propria assicurazione. In ogni caso: 1) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge. Tutti con distrazione. Con riserva di ulteriormente, produrre dedurre, eccepire ed articolare nuovi mezzi istruttori e richiedere C.T.U. ed essere ammessi a prova contraria” per CP_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare: 1) In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati e richiamati in atti o come meglio ritenuto, la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato ad adottando tutti i consequenziali provvedimenti di Legge. 2) In via CP_3 principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati e richiamati in atti o come meglio ritenuto, l'inoperatività della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi portata dalla Polizza n. 900073774; per l'effetto, respingere la domanda di garanzia e manleva azionata dai sigg.ri e Controparte_2
verso mandando integralmente assolta la concludente Compagnia Controparte_1 CP_3 dalla detta domanda. 3) In via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle domande sub 1) e sub 2): nell'ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande svolte da parte attrice, previa determinazione dell'effettivo grado di responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti per cui è causa: (i) contenere l'obbligazione di entro gli stretti limiti del giusto e del provato CP_3 nonché entro la quota di responsabilità accertata a carico dei convenuti;
(ii) entro il massimale di
Polizza; (iii) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di CP_3 dai sigg.ri e . 2 4) In via istruttoria: ammettersi PROVA
[...] Controparte_2 Controparte_1
PER INTERPELLO E TESTI sui capitoli nn 2, 5 e 9 di cui alla memoria ex art. 183 VI comma CP_3 pagina 2 di 19 n. 2 c.p.c. non ammessi con provvedimento del 19.10.2023. 5) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e al fine di accertarne la responsabilità ex Controparte_1 Controparte_2 art. 2052 c.c. e ottenere la condanna di quest'ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro occorso il 12.9.2020.
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 12.9.2020 si trovava presso il maneggio La Mangiatoia di Truccazzano, dove era solito recarsi, quando con il quale intratteneva un rapporto di amicizia, l'ha invitato a Controparte_1
montare il cavallo La AL, di proprietà della moglie Controparte_2
- che, mentre stava montando il cavallo all'interno del maneggio e in presenza di Controparte_1
è stato improvvisamente disarcionato a terra “a causa di un brusco movimento Parte_1 dell'equino”, il quale poi è caduto rovinosamente sopra l'attore;
- di essere stato immediatamente trasportato in elisoccorso all'Ospedale San Raffaele, ove gli veniva diagnosticato un “grave politraumatismo contusivo fratturativo a carico del bacino” e veniva sottoposto a due interventi chirurgici, continuando successivamente la degenza e la riabilitazione presso l'Ospedale San Marco di Zingonia;
- che, a causa dei postumi riportati nel sinistro e stimati dal consulente di parte nella misura di 45 punti percentuali, continua a soffrire di “gravi limitazioni del movimento” e “importanti algie Parte_1 al bacino”, con conseguenti ripercussioni “anche nella vita di relazione e nel quotidiano”, sì da aver diritto ad una personalizzazione del danno biologico;
pagina 3 di 19 - che, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, si è visto costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. atto di citazione).
Con deposito di medesima comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio CP_1
e instando, in via preliminare, per la chiamata in causa della compagnia
[...] Controparte_2
assicurativa (incorporata dalla . Nel Controparte_6 Controparte_4
merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate, eccependo che pur risultando tesserato Fise, aveva sostenuto solo poche gare di equitazione di livello CP_7
elementare diversamente da quanto dichiarato al maneggio, ove si è sempre presentato come “abile preparatore di cavalli, un esperto cavaliere e conoscitore dei cavalli e dell'equitazione in generale”, montando così i cavalli altrui “per proprio piacere, diletto e soddisfazione”, non possedendone uno proprio. I convenuti hanno inoltre eccepito che in tale frangente la cavalla La AL era appena stata
“lavorata” da e che si presentava “calma, distesa e agli ordini”, sottolineando in Controparte_1
ogni caso che, pur in presenza di un brusco movimento da parte dell'equino, “un cavaliere, anche solo di media esperienza, o non cade, o se cade sicuramente lo fa in modo da non farsi schiacciare dal cavallo perché avrà l'abilità e la prontezza di scostarsi durante la caduta” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata di i convenuti hanno notificato l'atto di Controparte_6
chiamata di terzo nei confronti di e di Controparte_8 CP_3
Con separato deposito di comparsa di costituzione e risposta, si sono costituite in giudizio entrambe le compagnie assicuratrici: ha eccepito in via preliminare, la nullità Controparte_8 dell'atto di chiamata in causa per la mancanza di una “puntuale esposizione dei fatti costituenti le ragioni della spiegata domanda di garanzia”, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che già dal 2014 aveva ceduto ad Controparte_8 Controparte_4
ha eccepito a sua volta la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancata CP_3 CP_3
allegazione degli elementi in fatto ed in diritto su cui si fonda la domanda, in assenza di una descrizione dell'evento, nonché l'infondatezza della pretesa. In proposito la compagnia ha contestato che il disarcionamento da cavallo di è stato causato da una caduta accidentale di La Parte_1
AL e che l'attore, essendo un cavallerizzo tesserato FISE, qualificato OTB, deve essere considerato un soggetto esperto di equitazione. ha in ogni caso eccepito l'inoperatività della polizza CP_3
pagina 4 di 19 assicurativa, che copre solo i danni involontariamente cagionati ai terzi da “uso di cavalli e animali da sella in genere, anche se non di proprietà dell'assicurato”, nonché da “persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'assicurato”, sì che, essendo Pt_1
colui che ha montato la cavalla al momento dell'incidente, egli non può essere considerato terzo;
[...] allo stesso modo, la compagnia ha eccepito l'esclusione di copertura assicurativa, ove “l'attore eserciti professionalmente l'attività di conduttore di cavalli o comunque di fantino” (cfr. comparsa di costituzione).
Con nota del 20.6.2023 e hanno versato in atti la dichiarazione di Controparte_2 Controparte_1
rinuncia alla chiamata in causa di e prova del perfezionamento della Controparte_8
notifica della stessa nei confronti della predetta compagnia assicurativa, la quale con nota del 3.7.2023 ha dichiarato di accettare la rinuncia;
con ordinanza del 19.10.2023, è stata dichiarata “ l'estinzione del rapporto processuale instaurato tra e da un lato, e Controparte_1 Controparte_2 [...] dall'altro” (cfr. ordinanza 19.10.2023). Controparte_8
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante escussione di un testimone e l'interpello dell'attore e del convenuto nonché mediante ordine CP_1
di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle tessere FISE e OTB e consulenza medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al dott. . Persona_1
Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato l'udienza del 22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 23.1.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa di terzo formulata dalla compagnia assicuratrice e reiterata anche in sede di precisazioni della CP_3
conclusioni, atteso che la comparsa di risposta con chiamata in causa della compagnia assicuratrice risulta completa di tutti gli elementi previsti dagli artt. 167 e 269 c.p.c., avendo i convenuti citato la pagina 5 di 19 compagnia a comparire all'udienza fissata dal Giudice, nonché avendo provveduto a delineare sommariamente la fattispecie, avendo contestato la prospettazione attorea dei fatti, articolato le proprie difese, formulato eccezioni e versato in atti la polizza assicurativa su cui si fonda la chiamata in causa di CP_3
Passando al merito, si osserva che l'attore nell'atto di citazione ha allegato di essere caduto mentre stava montando, all'interno del maneggio La Mangiatoia di Truccazzano, il cavallo La AL, di proprietà di e in custodia, al momento del sinistro, al marito in Controparte_2 Controparte_1 particolare, l'attore ha dedotto che, a causa di un improvviso brusco movimento del cavallo, è stato disarcionato a terra e, successivamente, La AL è caduta sopra di lui (cfr. atto di citazione).
Orbene, la fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. in base al quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In proposito, giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'art. 2052
c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa
(anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto” (cfr. ex multis cass. civ. n. 17091/2014 e n. 10402/2016).
Sussiste, quindi, una presunzione di responsabilità del proprietario dell'animale, o di chi se ne serve, che prescinde dal comportamento o dall'attività svolta da quest'ultimo; il proprietario (o l'utilizzatore), infatti, risponde dei danni cagionati dall'animale in ragione della relazione di proprietà o di uso intercorrente tra lui e l'animale stesso. L'attore pertanto è tenuto a provare il fatto storico, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto (che ricorre tutte le volte in cui il danno sia stato prodotto dal fatto proprio dell'animale). Il convenuto, al contrario, per andare esente da responsabilità non può limitarsi a provare di essere privo di colpa o di aver pagina 6 di 19 utilizzato la comune prudenza e diligenza nella custodia dell'animale, bensì, come affermato dalla giurisprudenza, deve fornire la prova della sussistenza del caso fortuito, ossia un fattore esterno, che rivesta i caratteri dell'assoluta eccezionalità e imprevedibilità.
Ciò premesso, si reputa che, nel caso di specie, parte attrice abbia dimostrato il fatto storico e il nesso di causa tra il movimento dell'animale e l'evento dannoso, così come richiesto dall'art. 2052 c.c.
Infatti, all'esito dell'istruttoria orale e, in particolare, dalla deposizione del teste della Tes_1
cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, si ritiene provato che il cavallo La AL sia inciampato, provocando la rovinosa caduta a terra di che la stava montando. Parte_1
Il teste ha, infatti, riferito che l'attore era solito frequentare il maneggio La Mangiatoia di Tes_1
Truccazzano e che il giorno 12.9.2020 ha montato la cavalla La AL, di proprietà di CP_2
rimanendo comunque sempre all'interno dell'area recintata del maneggio. Il teste, presente al
[...] momento del sinistro, ha riferito che l'attore “dopo una mezz'oretta che montava la cavalla ha iniziato
a far fare alla cavalla un po' di rilassamento, la cavalla aveva finito il suo lavoro e la stava Pt_1 rilassando, quindi andava “al canterino” che è un galoppo raccolto, è un galoppo lento. Ad un certo punto ho visto che la cavalla ha inciampato e inciampando si è inginocchiata. Praticamente è caduta facendo una capriola in avanti. Il è caduto giù. La cavalla è rimasta un attimo in verticale, Pt_1 sembrava quasi che dovesse tornare all'indietro e invece si è ribaltata anche lei in avanti. nel Pt_1 cadere si è messo “a gattoni” e ha cercato di scansarsi, ma non ha fatto in tempo. La cavalla gli è caduta sul fondoschiena” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2023). La medesima versione dell'occorso
è stata resa nel corso dell'interpello dallo stesso convenuto “il cavallo è Controparte_1
inciampato e il è caduto ed anche il cavallo è caduto. Nella caduta il cavallo è andato addosso Pt_1 al Il cavallo è inciampato mentre il lo stava montando all'interno del recinto del Pt_1 Pt_1 maneggio”, confermando altresì che l'attore era solito frequentare il maneggio e che, non possedendo un proprio cavallo, montava quelli altrui. Il giorno del sinistro, infatti, era stato lo stesso CP_1
a proporre all'attore di montare il cavallo La AL di proprietà della moglie e da lui
[...] custodito e in uso al maneggio (cfr. verbale di udienza del 20.11.2023 “[ Non aveva un Parte_1
suo cavallo presso il maneggio ed era solito cavalcare i cavalli di altri proprietari. Quel giorno ho fatto presente che se avesse voluto poteva cavalcare AL che era un cavallo di Controparte_2
pagina 7 di 19 che è mia moglie, per farlo passeggiare all'interno del recinto”). Anche l'attore, all'udienza del
30.1.2024, ha confermato che stava montando la cavalla quando all'improvviso quest'ultima ha fatto un movimento brusco ed improvviso (v. “stavo galoppando, ad un certo punto ho sentito un brusco movimento e la cavalla è caduta a terra. Ha fatto come una capriola. E' stato tutto molto rapido”), confermando altresì che La AL è inciampata, causando la sua caduta a terra (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024 “Vero che la detta cavalla è inciampata?”:“Si è vero, confermo”).
All'esito dell'istruttoria orale risulta dunque provato che il giorno 12.9.2020 si trovava Parte_1
presso il maneggio la Mangiatoia di Truccazzano, ove era solito recarsi attesa la sua passione per i cavalli. In tali circostanze di tempo e di luogo, si è offerto di fargli montare il Controparte_1 cavallo La AL di proprietà della moglie di l'attore quindi, mantenendosi sempre Controparte_2 all'interno del recinto del maneggio, ha iniziato a cavalcare l'animale in maniera del tutto ordinaria, quando, improvvisamente la cavalla è inciampata, disarcionandolo a terra e poi cadendo sopra di lui.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, si reputa provato il fatto storico e il nesso di causa tra il movimento dell'animale e l'evento dannoso, sì che, occorre valutare se e Controparte_1 [...]
possano essere ritenuti responsabili per il sinistro causato dal cavallo a ai CP_2 Parte_1 sensi dell'art. 2052 c.c. In proposito, occorre precisare che “la responsabilità per i danni cagionati dall'animale grava ordinariamente sul proprietario perché questi ne “fa uso”: affinché la responsabilità gravi su un soggetto diverso occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato delle sue facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell'animale, egli continua a “fare uso” dello stesso e dunque rimane responsabile” (cfr. cass. civ. n.
25738/2015). In linea con i predetti principi, la Suprema Corte, in un caso riguardante proprio i danni arrecati a terzi da un cavallo, ha affermato che “il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell'utilizzo dell'animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull'animale medesimo” (cfr. Cass. civ. n.
979/2010). Nel caso di specie, risulta incontestato e in ogni caso provato che il cavallo fosse di proprietà di e che al momento del sinistro fosse nella disponibilità del marito Controparte_2
che lo stava utilizzando, come da lui stesso confermato in udienza (cfr. verbale di Controparte_1 udienza del 20.11.2023 “ .. AL che era un cavallo di che è mia moglie..”). In Controparte_2
pagina 8 di 19 adesione agli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si reputa che pur avendo Controparte_1
concesso a di cavalcare l'animale, non si sia spogliato del controllo e del potere di Parte_1 governo sullo stesso, atteso che, come confermato dal teste , l'attore è rimasto sempre all'interno Tes_1
del recinto del maneggio restando quindi nella sfera di controllo di (cfr. verbale di Controparte_1
udienza del 20.11.2023 teste “il ad un certo punto era sul cavallo AL Tes_1 Pt_1 all'interno del campo lavoro del maneggio, che è un'area recintata del maneggio”). Il mero fatto che il convenuto abbia concesso all'attore di montare il cavallo non è un elemento sufficiente a CP_1 dimostrare che egli si sia spogliato del potere di controllo sull'animale, atteso che si è trattato di un mero affidamento temporaneo, non sufficiente ad integrare uno spoglio del potere di ingerenza sul cavallo e quindi ad escludere una responsabilità dei proprietari-custodi. Del resto, l'attore ha montato il cavallo per un lasso di tempo limitato e su invito dello stesso (cfr. verbale di udienza del CP_1
20.11.2023, interpello di “ Quel giorno ho fatto presente che se avesse voluto poteva CP_1 cavalcare AL ..per farlo passeggiare all'interno del recinto”), rimanendo per tutto il tempo all'interno del maneggio ove poteva continuare ad avere la supervisione del Controparte_1 cavallo, tant'è che ha assistito al sinistro.
Alla luce di quanto esposto, risulta quindi provato sia il fatto storico, così come descritto dall'attore nell'atto di citazione, sia il nesso di causa, avendo dimostrato di essere caduto proprio a Parte_1
causa del movimento-caduta dell'animale.
Al contrario, si reputa che i convenuti non abbiano provato la sussistenza del caso fortuito richiesto dall'art. 2052 c.c. Infatti, la caduta del cavallo determinato da un inciampo non può essere considerato un evento eccezionale ed imprevedibile, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito, ben potendo accadere che durante il normale galoppo il cavallo inciampi, cada disarcionando colui che lo cavalca e poi cada sopra di esso.
Allo stesso modo, non si reputa sussistente un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro. In proposito i convenuti e hanno eccepito che al contrario CP_2 CP_1 Parte_1
di quanto riferito al maneggio, non fosse un cavallerizzo esperto, ma che avesse partecipato solamente a gare di “livello elementare”, tant'è che non possedeva nemmeno un proprio cavallo. Tuttavia, tali circostanze non sono state dimostrate nel corso del giudizio, risultando pertanto l'eccezione formulata pagina 9 di 19 dei convenuti priva di riscontro. Al contrario, ha eccepito che fosse un CP_3 Parte_1
fantino esperto, essendo tesserato FISE e qualificato OTB.
A tal proposito, risulta dai documenti prodotti dalla parte attrice in adempimento dell'ordine ex art. 210
c.p.c. che l'attore è stato tesserato FISE fino al 2013; in sede di interpello egli ha riferito di non aver più rinnovato l'iscrizione per gli anni successivi (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024 “sono una decina di anni che non sono più tesserato. L'ultima volta che mi sono tesserato era il 2013 o 2014. Poi non più.”). Quanto alla qualifica OTB, ha ammesso in sede di interpello di possedere la Parte_1
predetta qualifica (cfr. verbale di udienza del 30.1.2024 e capitolo 8 della memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 di : “ Vero che il sig. è un cavallerizzo qualificato OTB, ossia come CP_3 Pt_1
Operatore di Equitazione di Base?: Si è vero, confermo.”) e ha confermato tale circostanza anche nel corso delle operazioni peritali (cfr. consulenza medico legale “ 25aa ha iniziato ad occuparsi di cavalli
(gare e poi istruttore); dal 2000 è OTB (Operatore Tecnico di Base). Nel 2008 si è ritirato dalla attività lavorativa poiché impegnato ad accudire la madre invalida”).
Alla luce del compendio probatorio in atti, si reputa quindi provato che sin da giovane Parte_1
abbia iniziato ad occuparsi di cavalli, conseguendo la qualifica OTB e tesserandosi presso la FISE;
allo stesso tempo, nel corso del giudizio, è tuttavia emerso che l'attore da tempo non praticava più nessuna attività professionale in ambito di equitazione e che, dal 2013, non aveva nemmeno più rinnovato la tessera di iscrizione alla Federazione, continuando a montare cavalli solo per diletto. Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze delle prove orali non è quindi possibile ritenere dimostrato per presunzioni, come eccepito da che l'attore fosse un fantino esperto, ma si CP_3
evince semplicemente che in passato abbia svolto alcune attività in ambito di equitazione;
del resto, il mero possesso della qualifica OTB non è sufficiente a fare ritenere l'attore un cavallerizzo esperto, essendo, come desumibile dal nome stesso, una qualifica che attiene alle operazioni tecniche di base
(come, ad esempio, le operazioni di custodia dei cavalli nel maneggio o le semplici operazioni di monta).
Ciò premesso, nessun profilo di colpa è ravvisabile in capo a che, come affermato dal Parte_1 teste , stava cavalcando “al canterino” (un galoppo raccolto e lento come riferito dallo stesso Tes_1
teste), procedendo quindi in maniera prudente e diligente nella monta del cavallo. Nessuna negligenza è ravvisabile nella condotta dell'attore: il mero fatto che dopo essere stato disarcionato, Parte_1
pagina 10 di 19 non si sia immediatamente spostato per evitare la caduta del cavallo sopra di lui, non può essere considerato un comportamento negligente. Infatti, si reputa del tutto verosimile che, a seguito della caduta da cavallo, l'attore fosse dolorante a terra e presumibilmente non in grado di spostarsi velocemente e con agilità per evitare la caduta del cavallo sopra di lui, tenuto conto altresì che il disarcionamento da cavallo e la caduta de La AL sono avvenute nel giro di pochi secondi. A tal proposito, il teste ha riferito che l'attore ha cercato di spostarsi, ma che ciò non è stato possibile Tes_1 attesa la velocità con cui tutto è avvenuto (cfr. verbale di udienza del 20.11.2023 “ nel cadere Pt_1 si è messo “a gattoni” e ha cercato di scansarsi, ma non ha fatto in tempo”). Si ritiene quindi che non fosse esigibile dall'attore alcuna condotta alternativa tesa ad evitare che il cavallo cadesse sopra di lui, sì che nessun concorso di colpa nella determinazione del sinistro può essere a lui ascrivibile.
Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa quindi sussistente una responsabilità esclusiva dei convenuti e ai sensi dell'art. 2052 c.c. Controparte_2 Controparte_1
Ciò premesso in punto di an, occorre procedere alla liquidazione dei danni lamentati dalla parte attrice.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
pagina 11 di 19 e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute pagina 12 di 19 dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle conclusioni della esperita consulenza tecnica medico- legale depositata dal dott. , che vanno integralmente condivise per congruità e logicità Persona_1
della stessa. Il ctu ha accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato “trauma contusivo complesso a carico di rachide- bacino/pube-anca-arto inferiore sinistro”, in rapporto di stretta causalità con il sinistro;
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 118 giorni, parziale al 75% di
30 giorni e al 50% di giorni 40 con sofferenza medio-elevata;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 38-39% con grado di sofferenza da “menomazione-correlata” di grado medio;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro 419,26, oltre a spese per la relazione medico legale e spese per certificati assicurativi (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (58 anni) e dell'entità di questi ultimi (38,5%), in via equitativa
è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 272.890,00, di cui euro 248.815,00 per postumi permanenti e di cui euro 24.075,00 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera di in media euro 150,00 tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza e di quando stimato dal CTU). ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non Parte_1
patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza fisica e conseguenti limitazioni sulla sua vita di relazione e nel quotidiano.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali
pagina 13 di 19 rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Nel caso di specie, si è limitato ad allegare la sussistenza di una limitazione del Parte_1
movimento con conseguente ricaduta sulle attività relazionali e quotidiane senza indicare in maniera specifica quali attività, svolte in precedenza, gli risultino attualmente precluse. L'attore non ha, infatti, dedotto o documentato la sussistenza di circostanze particolari in termini di conseguenze dinamico relazionali o peculiare patimento, tali da giustificare un aumento personalizzato di quanto già liquidato a titolo di danno biologico. Il dott. ha constatato che i postumi permanenti riportati dall'attore Per_1 incidono “in parte con quella sociale/ricreativa (equitazione), svolta con limitazioni e maggiore
“fatica”, nonché una lieve zoppia di fuga, ma non ha allegato, né si è offerto di provare Parte_1
che a seguito del sinistro ha dovuto limitare la sua attività equitativa, deducendo una generica compromissione dell'attività relazionale-quotidiana. Pertanto, in assenza di specifiche allegazioni di parte quanto emerso in sede di consulenza tecnica si reputa conseguenza dannosa già ristorata tramite il riconoscimento del cd. pregiudizio morale medio incluso nel valore tabellare del danno non patrimoniale indicato.
In assenza di allegazione e di prova presuntiva di specifiche circostanze che abbiano comportato ripercussioni negative sulle abitudini di vita e sofferenza in capo alla parte attrice nessuna somma ulteriore può quindi essere riconosciuta a titolo di danno alla persona.
Ne deriva quindi che il danno non patrimoniale complessivo va liquidato in euro 272.890,00.
Alle somme, come sopra determinate, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 12.9.2020), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio pagina 14 di 19 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (12.9.2020) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo i come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1284 comma 1 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto al danno patrimoniale compete all'attore il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro, ritenute congrue anche dal ctu, nella complessiva misura di euro 1.068,30 (cfr. consulenza medico legale:
“Risultano documentate in atti spese mediche e di cura (ticket farmacia + tutore + riabilitazione) per complessivi EURO 419,26. Ulteriori spese non a carattere medico/di cura: EURO 344,04 (4 certificati mmg ad uso assicurativo) + EURO 305,00 (relazione medico legale)”).
Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, deve pertanto essere riconosciuta la somma di euro
1.068,30, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alla domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti di si osserva CP_3
quanto segue.
La compagnia assicurativa ha eccepito l'inoperatività della polizza in forza sia dell'articolo 16 delle condizioni generali, il quale prevede la copertura assicurativa solo per i danni involontariamente cagionati dall'animale ai terzi, sia sulla base della lettera D) delle garanzie opzionali che esclude il risarcimento nel caso in cui il “danno sia cagionato a terzi da persone che abbiano in consegna temporaneamente l'animale per conto dell'assicurato, purchè queste persone non svolgano per professione tale attività” (cfr. doc. 1 convenuti). Tenuto conto che al momento del sinistro l'attore
“era l'affidatario del cavallo” e che “l'attore non è terzo di sé stesso”, l'assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza, considerato altresì che era un fantino professionista. Parte_1 ha inoltre eccepito che i convenuti “non [hanno] mai preso posizione alcuna in ordine CP_3 alle eccezioni” di inoperatività della polizza che pertanto devono ritenersi provate ex art. 115 c.p.c. (cfr. per tutto comparsa di costituzione e comparsa conclusionale di ). CP_3
pagina 15 di 19 Le eccezioni formulate da devono essere disattese. CP_3
In primo luogo, e nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_2 Controparte_1 depositate in sostituzione dell'udienza in data 28.9.2023 hanno contestato, seppur genericamente,
l'eccezione di inoperatività della polizza, insistendo nella domanda di manleva della compagnia assicurativa;
in ogni caso la produzione del documento contrattuale da parte delle parti integra da parte loro prova del titolo contrattuale fatto valere, sì che occorre provvedere solo a verificare se la menzionata polizza sia operativa, o meno, in virtù delle clausole contrattuali pattuite.
Nel merito occorre rilevare che la polizza è stata stipulata per i danni derivanti a terzi anche da cani e animali da sella potendo rinvenirsi nel doc. n. 1 A prodotto dai convenuti l'espresso riferimento alla copertura aggiuntiva di cui alla lettera D.
In proposito si osserva che la polizza:
- copre i danni derivanti da “uso di cavalli ed animali da sella in genere, anche non di proprietà dell' ; - persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per Parte_2 conto dell' , purchè queste persone non svolgano per professione tale attività” Parte_2
(sezione D);
- esclude dai terzi: “- il coniuge, i genitori, i figli ed i familiari dell' ; - le persone che, Parte_2 essendo in rapporto di dipendenza con l' , subiscano il danno in occasione di lavoro Parte_2
o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni” (cfr. delimitazione a latere dell'art. 16).
Non essendo l'attore né familiare, né un soggetto alle dipendenze dell'assicurato che presta in suo favore un lavoro o un servizio, né un loro collaboratore occasionale è evidente che egli, avendo fatto uso occasionale del cavallo, deve essere considerato terzo ai sensi di polizza, sì che quest'ultima non può ritenersi inoperativa rispetto ai danni da lui patiti.
Del resto anche in ambito assicurativo sono applicabili i principi generali in materia di contratto e in tema di interpretazione dello stesso secondo buona fede e di conservazione del contratto (art. 1366 cod. civ.), per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 cod. civ.); non può peraltro essere tralasciata la regola generale secondo cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente (art. 1370
pagina 16 di 19 cod. civ.). L'eccezione di secondo cui non possa essere ritenuto terzo solo CP_3 Parte_1
perché montava il cavallo in tale frangente non coglie nel segno: egli deve essere considerato terzo ai sensi di polizza, dovendosi ritenere che siano esclusi dalla copertura solo coloro che hanno uno stretto legame o vincolo con l'assicurato, come i suoi congiunti e i suoi collaboratori, sì che solo i danni loro provocati debbono ritenersi esclusi dal contratto assicurativo.
Allo stesso modo dev'essere disattesa l'eccezione secondo cui la polizza sarebbe inoperativa perché aveva in affidamento il cavallo;
infatti, come già sopra esposto, non Parte_1 Controparte_1 si è spogliato del potere di controllo e di ingerenza sul cavallo, consentendo all'attore di cavalcarlo per un lasso temporale limitato e sempre all'interno del maneggio, sì che non sussiste nel caso di specie un affidamento temporaneo del cavallo in capo all'attore idoneo ad escludere la copertura assicurativa. Del resto neppure il fatto che praticasse da anni l'equitazione può escludere i danni da lui Parte_1
patiti dalla copertura assicurativa, non solo perché non vi è prova che egli possa essere considerato un fantino professionista, ma anche perché la maggiore competenza dell'utente non ha trovato nelle clausole contrattuali una specifica disciplina, sì non possono essere esclusi i danni cagionati al fantino solo perché dotato di competenza.
La polizza è stata stipulata da ma è evidente che poiché con essa la compagnia si è Controparte_1
obbligata a tenere indenne e manlevare l' “Assicurato e i suoi familiari di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi”, deve essere condannata a tenere CP_3 indenne e manlevare sia sia da quanto quest'ultimi saranno Controparte_2 Controparte_1 chiamati a corrispondere all'attore, a titolo di capitale, interessi e spese.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che, tenuto conto che è stata accertata una responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro dei convenuti e Controparte_2 CP_1
quest'ultimi devono essere condannati a rifondere in favore dell'attore le spese di lite, da
[...] distarsi a favore dell'Erario, stante la provvisoria ammissione al gratuito patrocinio da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , anche alla luce dell'istanza di liquidazione e della CP_4
documentazione integrativa versata in atti dal difensore di parte attrice in data odierna.
Rispetto alla domanda di manleva, tenuto conto che è stata totalmente accolta, si reputa di condannare a rifondere in favore dei convenuti le spese di lite da loro sostenute. CP_3
pagina 17 di 19 Le predette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M.), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria),
e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, ridotti per la fase decisoria del 50%, tenuto conto che la parte attrice e in convenuti hanno depositato solo la comparsa conclusionale e non anche la memoria di replica, e in misura prossima al 30% per quanto riguarda l'istruttoria, tenuto conto che la stessa si è esaurita con l'escussione di un teste, con l'interpello dell'attore e del convenuto e CP_1
con la ctu medico legale.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di CP_3
Stante la provvisoria ammissione dell'attore al patrocinio a spese dell'Erario si provvede su quest'ultima come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) accerta la responsabilità esclusiva di e nella Controparte_2 Controparte_1
determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 12.9.2020, a Parte_1
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti dall'attore che si liquidano Parte_1
rispettivamente in euro 1.068,30 ed in euro 272.890,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) dichiara tenuta a tenere indenne e manlevare e CP_3 Controparte_2 CP_1
da ogni somma che questi ultimi saranno tenuti a corrispondere alla parte attrice in
[...]
ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese;
4) condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore della Controparte_2 Controparte_1 parte attrice le spese di lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 1.241,00 per le spese e in euro 16.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a. e dispone che il pagamento sia eseguito dalle parti convenute in favore dell'Erario;
pagina 18 di 19 5) condanna a rifondere le spese di lite sostenute da e CP_3 Controparte_2 CP_1
che si liquidano in euro 1.214,00 per le spese e in euro 16.300,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. - se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa. CP_3
Milano, 14.5.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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