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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente PERINI LORENZO, Relatore ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 3 25124 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2019
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2020
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2021
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: disporre rimborso delle somme indebitamente liquidate. Resistente/Appellato: rigettare il ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente presentava istanza di rimborso in data 30 giugno 2023, chiedendo la restituzione di IRES e IRAP versate negli anni 2013-2021, assumendo l'illegittimità costituzionale della disciplina di indeducibilità (o parziale deducibilità) dell'IMU sugli immobili strumentali, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2020. Decorso infruttuosamente il termine di legge, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. Si costituiva l'Ufficio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettarsi con riferimento ai versamenti effettuati oltre il termine di quarantotto mesi antecedente l'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il termine decadenziale opera qualunque sia la ragione della non debenza dell'imposta, ivi compresa l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la quale incontra il limite dei rapporti esauriti. Ne consegue che, alla data del 30 giugno 2023, risultava definitivamente consolidato il rapporto tributario per gli anni d'imposta 2013-2017 e per i versamenti del 2018 eseguiti anteriormente al 30 giugno 2019. Il ricorso è da rigettarsi anche per mancanza di prova del diritto azionato. La ricorrente non ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare: la natura strumentale degli immobili;
l'effettivo pagamento dell'IMU; la corretta quantificazione delle somme richieste a rimborso. L'onere della prova grava sul contribuente ex art. 2697 c.c. e non può ritenersi assolto mediante mere allegazioni. In ogni caso, il ricorso è infondato anche nel merito. La sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 esclusivamente con riferimento: all'anno d'imposta 2012 e alle imposte sui redditi. Per gli anni successivi al 2012, la disciplina è stata più volte modificata dal legislatore, prevedendo percentuali crescenti di deducibilità, mai dichiarate incostituzionali. Quanto all'IRAP, la Corte costituzionale ha espressamente escluso l'estensione del principio di deducibilità, da ultimo con la sentenza n. 21 del 2024, in ragione della diversa struttura e base imponibile dell'imposta. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rientrando le scelte in materia di deducibilità degli oneri nella discrezionalità del legislatore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia costituita che liquida in complessivi euro 2409. Così deciso in Brescia il 30.1.2026 Il Presidente il relatore D.Chiaro L. Perini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente PERINI LORENZO, Relatore ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 3 25124 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2019
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2019
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2020
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2020
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2021
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: disporre rimborso delle somme indebitamente liquidate. Resistente/Appellato: rigettare il ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente presentava istanza di rimborso in data 30 giugno 2023, chiedendo la restituzione di IRES e IRAP versate negli anni 2013-2021, assumendo l'illegittimità costituzionale della disciplina di indeducibilità (o parziale deducibilità) dell'IMU sugli immobili strumentali, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 2020. Decorso infruttuosamente il termine di legge, la contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. Si costituiva l'Ufficio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da rigettarsi con riferimento ai versamenti effettuati oltre il termine di quarantotto mesi antecedente l'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il termine decadenziale opera qualunque sia la ragione della non debenza dell'imposta, ivi compresa l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la quale incontra il limite dei rapporti esauriti. Ne consegue che, alla data del 30 giugno 2023, risultava definitivamente consolidato il rapporto tributario per gli anni d'imposta 2013-2017 e per i versamenti del 2018 eseguiti anteriormente al 30 giugno 2019. Il ricorso è da rigettarsi anche per mancanza di prova del diritto azionato. La ricorrente non ha prodotto idonea documentazione atta a dimostrare: la natura strumentale degli immobili;
l'effettivo pagamento dell'IMU; la corretta quantificazione delle somme richieste a rimborso. L'onere della prova grava sul contribuente ex art. 2697 c.c. e non può ritenersi assolto mediante mere allegazioni. In ogni caso, il ricorso è infondato anche nel merito. La sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 esclusivamente con riferimento: all'anno d'imposta 2012 e alle imposte sui redditi. Per gli anni successivi al 2012, la disciplina è stata più volte modificata dal legislatore, prevedendo percentuali crescenti di deducibilità, mai dichiarate incostituzionali. Quanto all'IRAP, la Corte costituzionale ha espressamente escluso l'estensione del principio di deducibilità, da ultimo con la sentenza n. 21 del 2024, in ragione della diversa struttura e base imponibile dell'imposta. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rientrando le scelte in materia di deducibilità degli oneri nella discrezionalità del legislatore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia costituita che liquida in complessivi euro 2409. Così deciso in Brescia il 30.1.2026 Il Presidente il relatore D.Chiaro L. Perini