Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 80
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del diritto al rimborso

    Il termine decadenziale opera anche in caso di sopravvenuta illegittimità costituzionale, incontrando il limite dei rapporti esauriti. Pertanto, il rapporto tributario per gli anni d'imposta 2013-2017 e per i versamenti del 2018 eseguiti anteriormente al 30 giugno 2019 era definitivamente consolidato alla data dell'istanza di rimborso.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del diritto azionato

    L'onere della prova grava sul contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c. e non può essere assolto mediante mere allegazioni.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa IRES

    Non sussiste violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rientrando le scelte in materia di deducibilità degli oneri nella discrezionalità del legislatore.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa IRAP

    Non sussiste violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rientrando le scelte in materia di deducibilità degli oneri nella discrezionalità del legislatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 80
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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