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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6456 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 752/2023 del R.G.A.C. pendente
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv.to Paolo De Vincenzo (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
n persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2623/2022 del 08/07/2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 2623/2022, Parte_1 pubblicata in data 08/07/2022 dal Tribunale di Napoli, la quale, oltre ad aver rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 3461/2016, dichiarandolo, dunque, esecutivo, l'aveva condannata al pagamento, in favore della delle spese processuali e di Controparte_1
c.t.u. Pertanto, l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di: “voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e
1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 primo comma c.p.c. - accogliere il presente atto di appello, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto ed in riforma della Sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado, con ogni statuizione e provvedimento conseguente. Con vittoria di spese e compensi di entrambi gradi di giudizio”. Quanto alla società appellata, è rimasta contumace nel presente giudizio di appello. La causa, dopo una serie di rinvii, è stata rinviata, prima all'udienza del 26/11/2025 e poi ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 03.12.2025. In considerazione della mancata comparizione della parte appellante sia all'udienza del 26/11/2025, che all'udienza del 03/12/2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2017), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli in data 3.12.2025
Il Consigliere relatore il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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