Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 6 maggio 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9453/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Parte_1
avv.ti Gaetano Salvatore Orlando e Virginio Prampolini;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alfonso Vocca, giusta procura speciale in atti,
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1016/2024 del 19.9.2024, reso nell'ambito del procedimento R.G. n. 8686/2024, notificato a mezzo PEC il giorno 24.9.2024, dall' in persona del suo legale rappresentante p.t., con il quale è stato CP_1
1
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme chieste e inadempimento dell'onere della prova;
l'intervenuta prescrizione dei contributi dal 2011 al 2019;
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: in via principale, accertare l'illegittimità della richiesta azionata in via monitoria dall' e per CP_2
l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca del Decreto Ingiuntivo n.
1016/2024 del 19.9.2024, reso nell'ambito del procedimento R.G. n. 8686/2024; in subordine accertare in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi e per l'effetto revocare l'ingiunzione di pagamento opposta.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente svolgendo Controparte_3 ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragion in fatto ed in diritto della decisione.
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Giova preliminarmente precisare che la controversia si colloca nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità "dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche
2 l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria" (Cass., 9.05.2002, n. 6663; Cass.,
12.08.2005 n. 16911).
Orbene, in ragione dei motivi di ricorso formulati dall'opponente, nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia
"nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Va, poi, premesso in via generale che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria e che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente. Nel caso in esame, la richiesta dell' riguarda pacificamente i CP_1 contributi dovuti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale, per gli anni dal 2011 al 2019.
Parte opponente contesta nel merito la sussistenza dell'obbligo contributivo ed afferma, altresì, che i crediti vantati dall' si siano estinti per prescrizione. CP_1
3 Con riferimento alla presunta eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per indeterminatezza delle somme richieste e inadempimento dell'onere della prova, si evidenzia che la certificazione di omesso versamento contributivo redatta per la posizione della Dott.ssa recava l'indicazione precisa dei singoli Parte_1 provvedimenti in riscossione, degli anni d'imposta a cui gli stessi si riferivano, nonché i rispettivi importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni nonché di interessi di dilazione.
La certificazione degli importi richiesti alla ricorrente a titolo di contributi nonché a titolo di sanzioni ed interessi, era da ritenersi, pertanto, completa e riportava tutti gli elementi utili a permettere al destinatario di individuare la fondatezza dell'oggetto e della causa petendi. È opportuno peraltro evidenziare che le somme di cui alla certificazione di omesso versamento contributivo, suddivise analiticamente tra contributi, sanzioni ed anno d'imposta a cui afferivano, erano riportate nei prospetti, allegati ai singoli provvedimenti sanzionatori, che, come risulta dagli atti, sono stati tutti ritualmente notificati alla ricorrente che era dunque a conoscenza dei dettagli del calcolo e degli importi di cui al decreto ingiuntivo. Dalle copie dei provvedimenti sanzionatori relative al mancato pagamento della quota B depositati unicamente al ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, si evincono le modalità di calcolo dei contributi di cui si chiede il pagamento, con specifica indicazione degli anni di riferimento del reddito, del reddito accertato, del relativo contributo dovuto, di quello già versato e della differenza tra le due voci nonché dell'importo dovuto a titolo di sanzione. Si ritiene tali indicazioni sufficientemente specifiche in quanto contenenti tutti gli elementi utili per poter consentire alla ricorrente di controdedurre in modo analitico rispetto alle specifiche indicazioni di controparte.
Con riferimento alla contestazione relativa all'efficacia probatoria della certificazione sottoscritta dal Dirigente Responsabile dell'Area Previdenza, si rileva che ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p.c. “Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.”
Al fine, poi, di valutare la fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall' CP_1 in sede monitoria occorre inoltre esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi (e relative sanzioni) ex adverso richiesti. E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta
4 produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza generale, ogni anno i medici e gli odontoiatri iscritti all'Albo sono tenuti a dichiarare alla gestione quota B il reddito professionale prodotto nell'anno precedente e a versare il relativo contributo proporzionale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente; tali termini sono fissati rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre di ogni anno, come previsto dalla delibera della n. 9/2003 (doc. 5 . CP_4 CP_1
La prima problematica sottesa al caso in esame è quella della determinazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Questo giudicante ritiene, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale pienamente condivisibile (si vedano, tra le altre, sulla non decorrenza del termine di prescrizione in caso di dichiarazione omessa, Cass. 4 marzo 2014, n. 4981 relativa alla
[...]
nonchè Cass. 15 maggio 2013, n. 11725 e Parte_2
Cass. 14 marzo 2012, n. 4107 relative alla Parte_3
che nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati abbiano omesso di comunicare il
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proprio reddito alla propria cassa di appartenenza, non possa identificarsi il dies a quo per la decorrenza della prescrizione - proprio in base al disposto di cui all'art. 2935 c.c.
(secondo cui occorre aver riguardo al “dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere” - nel momento della presentazione della dichiarazione reddituale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto trattandosi di casse di previdenza e non già di pubbliche amministrazioni gli enti non hanno autonomi poteri ispettivi ma solo la possibilità di richiedere informazioni dall'amministrazione finanziaria. Come infatti ha chiarito la S.C. (si veda Cassazione civile, sez. VI,
03/11/2015, (ud. 24/09/2015, dep.03/11/2015), n. 22437) a tali enti “non sono attribuiti autonomi poteri ispettivi, ma solo la possibilità di richiedere informazioni dalla
Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta”. L'art. 2935 c.c. richiede invece un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi. Il termine prescrizionale non puo' allora che decorrere dal momento della data di trasmissione alla cassa previdenziale della menzionata dichiarazione reddituale. Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia omesso di comunicare il proprio reddito per le annualità di cui si tratta e l'Ente abbia potuto aver contezza di tali redditi solo
5 attraverso i controlli incrociati con l'anagrafe Tributaria avviati dalla cassa di previdenza.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, alla data di notifica del provvedimento di regolarizzazione contributiva del 26.04.2017, intervenuta a mezzo posta in data
12.05.2017, alcuna prescrizione era decorsa relativamente alle annualità nella medesima contestate. Analogamente alcuna prescrizione era maturata relativamente alle annualità contestate nel provvedimento di regolarizzazione contributiva del 3.07.2023 notificato a mezzo pec in data 19.07.2023.
In relazione alle annualità riportate nel provvedimento di regolarizzazione contributiva del 26.04.2017 la prescrizione veniva nuovamente utilmente interrotta dal provvedimento di revisione dei provvedimenti sanzionatori del 2.03.2023, notificato a mezzo pec in data 6.03.2023. Infatti, in relazione a detto atto interruttivo della prescrizione è necessario tenere conto dei periodi di sospensione previsti dagli art. 37 del decreto-legge 18/2020 e art. 11 del decreto-legge 183/2020, in ragione dei quali il termine per esercitare il diritto ad esigere il contributo indicato è slittato di 311 giorni, dunque al 04/11/2023.
Pertanto, alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo alcuna prescrizione del credito era maturata. CP_1
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alla determinazione del dies a quo dal quale calcolare il termine di prescrizione nella materia oggetto di esame nonché delle novità relative alla sospensione del termine di prescrizione introdotto dalla normativa emergenziale pandemica, le spese di lite, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1016/2024 del 19.9.2024, emesso dal Tribunale di Catania - Sezione Lavoro- di cui dichiara la definitiva esecutività;
compensa le spese.
Catania, 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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