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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
RZ CE, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro N. 15 60100 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY06X600036 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
-In via principale, in accoglimento dei motivi di ricorso, annullare integralmente l'atto di accertamento impugnato n. TQY06X600036/2025, notificato alla Società a mezzo PEC il 26 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – Ufficio Controlli, con ogni conseguente provvedimento;
-In subordine, salva impugnazione, in accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, rideterminare le sanzioni amministrative tributarie, in applicazione del principio di proporzionalità, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, D. lgs. n. 472/97 nella misura prevista ratione temporis.
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Veniva effettuata, da parte della Guardia di Finanza, Compagnia di Jesi, nei confronti della Società di una verifica fiscale per i periodi di imposta 2017 - 2023, che si concludeva con la consegna del Processo verbale di constatazione che recava la principale contestazione di dichiarazione infedele mediante effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti riguardante tutte quelle afferenti ai rapporti con società_1 (concessione in uso dei brevetti e svolgimento del contratto di agenzia).
Nel PVC si sosteneva che dalle indagini nei confronti della società Società_1 era emerso che la stessa era una società cartiera priva di struttura ed organizzazione propria, eterodiretta e formalmente partecipata ed amministrata da meri prestanome, creata ad hoc per risultare intestataria in maniera artificiosa di brevetti industriali risultati essere, in realtà, ideati e sviluppati dalla Ricorrente_1 S.r.l., elementi questi strumentali ad un insidioso meccanismo evasivo teso a dare una parvenza di coerenza a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative al pagamento di royalties e provvigioni emesse dalla società_1 S.r.l.s nei confronti della Ricorrente_1 Srl.
Alla verifica da parte della GdF faceva seguito un'accertamento dell'ufficio che viene da GM contestato con le censure che di seguito si sintetizzano
1) Violazione di Legge Procedimentale / Legge n. 212/2000 – Garanzie procedimentali - Carente,
Insufficiente e Contraddittoria Motivazione dell'Atto impositivo (Art. 7, Legge n. 212/2000, art. 42, D.P.R. n.
600/73)
2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/1973, e dell'art. 2697 c.c. – mancata allegazione del PVC consegnato a Società_1
3) Violazione di Legge Sostanziale / D.P.R. n. 633/72 – Effettività delle prestazioni rese da parte di Società_1
- buona fede di Ricorrente_1 nell'individuazione del fornitore Società_1 in base al patrimonio di conoscenze a disposizione della Società e all'onere di diligenza esigibile nel caso di specie – assenza di adeguato corredo probatorio nell'atto di accertamento a fondamento della contestazione di partecipazione consapevole a un meccanismo fraudolento da parte di Ricorrente_1 – legittima detrazione dell'IVA sulle operazioni intercorse con Società_1.
4) Illegittima applicazione delle sanzioni amministrative tributarie – necessaria rideterminazione in sede processuale in base a canoni di proporzionalità (C. Cost. n. 46/2023, art. 7, c. 4, D. lgs. n. 472/97).
Resiste e controdeduce l'ufficio finanziario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Va, innanzitutto, osservato che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria ometta di allegare all'atto impositivo documenti della cui allegazione sia stata fatta ivi espressa menzione, qualora il relativo contenuto
(almeno per le parti rilevanti e salienti) sia stato comunque riprodotto (in forma integrale o sintetica) in motivazione, tale omissione non arreca al contribuente alcuna menomazione del diritto di difesa, trattandosi di un adempimento superfluo rispetto alla motivazione dell'atto impositivo, che è già integrata dalla riproduzione o dalla sintesi del documento richiamato, ma non allegato. Così la Cassazione nell'ordinanza n.37361 del 21 dicembre 2022 (come da giurisprudenza conforme, v., sempre fra le piùù recenti, Cass. n.
25588 del 2021).
Orbene, nell'atto di accertamento sussiste una piuttosto minuziosa descrizione in cui si dà conto dell'essera la Società_1 una società (esclusivamente) cartiera, volta a fornire alla ricorrente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.Ciò in particolare alle pag. 2 e segg.
Per le precede ti annualità, in un contesto identico, sono stati rigettati analoghi ricorso da parte di questo stesso giudice (v. sentnza nn. 426 e 425 del 2025) per cui tale orientamento non può che essere confermato.
La relativa motivazione che va resa da questo collegio non può che richiamare, anche, la sua costante giurisprudenza che, in questi due ultimi anni, richiama per l'appunto l'ambito della motivazione per relationem.
Per quanto riguarda tale motivazione , questo collegio ha già ripetutamente avuto modo di osservare che le Sezioni Unite già prima della riforma realizzata dalla Legge n. 69/2009 avevano peraltro affermato che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limitasse alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproducesse i contenuti mutuati, divenendo questi oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa
(anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto: Cass., S.U., 4 giugno 2008, n. 14814.
Il richiamo ai “precedenti conformi”, normativizzato con la novella del 2009, è peraltro ritenuta dalla maggioranza dei commentatori una novità non particolarmente dirompente, che si traduce nella sostanza nel recepimento di una prassi giurisprudenziale consolidata, costituendo una tecnica di motivazione già sperimentata con riferimento alla sentenza c.d. “abbreviata” nell'abrogato rito societario e alla sentenza ordinaria (art. 88 c.p.a.) e c.d. “breve” (art. 74 c.p.a.) del processo amministrativo.
È pacifico che con tale inciso si introduca, anche nel processo ordinario di cognizione, la figura della motivazione “per relationem”, con ciò indicando una motivazione che viene redatta, per le già richiamate
“ragioni di economia processuale”, mediante il riferimento nel corpo del testo a pronunce giudiziali che abbiano risolto la stessa questione controversa, anche se non trascritte testualmente ma richiamate per farne parte integrante.
E' stato poi ammesso che il rinvio possa essere fatto ad atti di causa (atti di parte, verbali di udienza, ecc.): diverrebbe così possibile, per la nuova previsione normativa, la possibilità del giudice di riferirsi “per relationem” al contenuto della c.t.u. o a «provvedimenti endoprocessuali anticipatori», limitando l'argomentazione alle ragioni dell'adesione.
Si è altresì affermato che, alle medesime condizioni, è legittima la motivazione “per relationem” anche quando ad essere richiamata sia la motivazione di un atto ancora suscettibile di impugnazione o che riguardi un diverso procedimento( cfr. Cass., 8 ottobre 1997; 24 novembre 1994, n. 3148).
Per ciò che concerne la motivazione della sentenza per relationem, in particolare, nel processo tributario, in ambito processuale, l'unica disposizione che, almeno sino alla recente novella, si occupava del contenuto della motivazione della sentenza era l'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel quale si prevede che essa sia composta dalla «concisa esposizione dello svolgimento del processo» nonché dalla «succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto».
Sull'applicazione, nel processo tributario, dei principi introdotti nel processo civile con la novella del 2009, parte della dottrina dubitava.
In altre parole, si dubitava dell'estensione al processo tributario della modifica dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
e, dunque, della possibilità anche nel processo tributario di una «succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi», in forza, sostanzialmente, della propria specialità rispetto alla norma processualcivilistica. Peraltro, a favore della sovrapponibilità delle due norme, già si pronunciava Cass., 27 maggio 2011, n. 11710, la quale richiamava la frequente prassi del rinvio, in punto di motivazione, a una precedente sentenza di pari grado o a una sentenza di una giurisdizione superiore (Commissione tributaria regionale e Corte di cassazione).
La questione appare definitivamente risolta da ss.uu., n. 642 del 2015, che riconosce esplicitamente che « nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma
2 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata». Non è un caso che la vicenda prenda spunto proprio da una vicenda fiscale sottoposta alle Commissioni e venga estesa dalla
Corte a tutto il rito civile.
Le recenti modifiche normative
L'art. 36, con le modifiche apportate dall'art. 1 D. Legislativo n. 220 del 30/12/2023, prevede ora che la sentenza contenga “ la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto”.
Il nuovo art. 47 ter, comma 3°, ove contempla il passaggio diretto dalla delibazione della sospensiva alla decisione della causa che “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.
Si potrebbe ora pensare che, in virtù del principio “ubi lex voluit” vi sia proprio quel rafforzamento del principio di specialità che consente, appunto, il riferimento al precedente conforme solo nel caso del predetto passaggio .
Tale interpretazione è da rigettare, dovendosi ribadire, sul punto, l'affermazione dei principi generali come descritti nei passaggi precedente, per molteplici ragioni:
1) Questa “ nuova forma” di sentenza è stata criticata aspramente dei commentatori perché sarebbe pessimamente formulata. In disparte tale notazione, la volontà legislativa, come è noto, appare criterio ermeneutico residuale, ove davvero tale volontà di separazione possa ravvisarsi dal differente testo della norma. 2) Restano intatte le previsioni di definizioni con sentenza che, in genere, sono le più semplificate che si possano concepire : v. Articolo 48 - Conciliazione fuori udienza;
Articolo 48 bis - Conciliazione in udienza;
Articolo 28, 5° comma - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
Articolo 44, ultimo comma - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso;
Articolo 45, ultimo comma - Estinzione del processo per inattività delle parti. Affermare che la previsione dell'art. 47 ter di sentenza in “forma semplificata “ con la possibilità del richiamo a precedenti sia l'unica che si possa oggi configurare sarebbe assurdo.
3) Il principio già affacciatosi in dottrina, di presunta specialità, in assenza di chiare indicazioni normative,
è stato, come visto sopra nettamente smentito dalle ss.uu. e, soprattutto, appare di carattere assolutamente recessivo rispetto all'assetto ordinamentale.
4) E' proprio nel processo tributario che si assiste spesso alla “serialità” dei ricorsi in relazione alle varie annate, tanto che una sentenza non impugnata in relazione ad un'annualità dello stesso tributo è idonea –
a determinate condizioni sulle quali non occorre qui soffermarsi – può avere la forza preclusiva di giudicato.
D'altro canto, spesso, proprio per la parcellizzazione degli accertamenti che avviene nel corso del tempo (e che è anch'essa, in un certo senso, resa necessaria proprio dalla scadenza dei termini per l'accertamento) la riunione – si ripete, comunque, avente carattere meramente ordinatorio – neppure potrebbe essere disposta, anche in ragione di una celere fissazione dei ricorsi per la decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese come da soccombenza, liquidate nei parametri di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina in complessivi € 7.472,80.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
RZ CE, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro N. 15 60100 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY06X600036 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
-In via principale, in accoglimento dei motivi di ricorso, annullare integralmente l'atto di accertamento impugnato n. TQY06X600036/2025, notificato alla Società a mezzo PEC il 26 marzo 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – Ufficio Controlli, con ogni conseguente provvedimento;
-In subordine, salva impugnazione, in accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso, rideterminare le sanzioni amministrative tributarie, in applicazione del principio di proporzionalità, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, D. lgs. n. 472/97 nella misura prevista ratione temporis.
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Veniva effettuata, da parte della Guardia di Finanza, Compagnia di Jesi, nei confronti della Società di una verifica fiscale per i periodi di imposta 2017 - 2023, che si concludeva con la consegna del Processo verbale di constatazione che recava la principale contestazione di dichiarazione infedele mediante effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti riguardante tutte quelle afferenti ai rapporti con società_1 (concessione in uso dei brevetti e svolgimento del contratto di agenzia).
Nel PVC si sosteneva che dalle indagini nei confronti della società Società_1 era emerso che la stessa era una società cartiera priva di struttura ed organizzazione propria, eterodiretta e formalmente partecipata ed amministrata da meri prestanome, creata ad hoc per risultare intestataria in maniera artificiosa di brevetti industriali risultati essere, in realtà, ideati e sviluppati dalla Ricorrente_1 S.r.l., elementi questi strumentali ad un insidioso meccanismo evasivo teso a dare una parvenza di coerenza a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative al pagamento di royalties e provvigioni emesse dalla società_1 S.r.l.s nei confronti della Ricorrente_1 Srl.
Alla verifica da parte della GdF faceva seguito un'accertamento dell'ufficio che viene da GM contestato con le censure che di seguito si sintetizzano
1) Violazione di Legge Procedimentale / Legge n. 212/2000 – Garanzie procedimentali - Carente,
Insufficiente e Contraddittoria Motivazione dell'Atto impositivo (Art. 7, Legge n. 212/2000, art. 42, D.P.R. n.
600/73)
2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/1973, e dell'art. 2697 c.c. – mancata allegazione del PVC consegnato a Società_1
3) Violazione di Legge Sostanziale / D.P.R. n. 633/72 – Effettività delle prestazioni rese da parte di Società_1
- buona fede di Ricorrente_1 nell'individuazione del fornitore Società_1 in base al patrimonio di conoscenze a disposizione della Società e all'onere di diligenza esigibile nel caso di specie – assenza di adeguato corredo probatorio nell'atto di accertamento a fondamento della contestazione di partecipazione consapevole a un meccanismo fraudolento da parte di Ricorrente_1 – legittima detrazione dell'IVA sulle operazioni intercorse con Società_1.
4) Illegittima applicazione delle sanzioni amministrative tributarie – necessaria rideterminazione in sede processuale in base a canoni di proporzionalità (C. Cost. n. 46/2023, art. 7, c. 4, D. lgs. n. 472/97).
Resiste e controdeduce l'ufficio finanziario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
Va, innanzitutto, osservato che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria ometta di allegare all'atto impositivo documenti della cui allegazione sia stata fatta ivi espressa menzione, qualora il relativo contenuto
(almeno per le parti rilevanti e salienti) sia stato comunque riprodotto (in forma integrale o sintetica) in motivazione, tale omissione non arreca al contribuente alcuna menomazione del diritto di difesa, trattandosi di un adempimento superfluo rispetto alla motivazione dell'atto impositivo, che è già integrata dalla riproduzione o dalla sintesi del documento richiamato, ma non allegato. Così la Cassazione nell'ordinanza n.37361 del 21 dicembre 2022 (come da giurisprudenza conforme, v., sempre fra le piùù recenti, Cass. n.
25588 del 2021).
Orbene, nell'atto di accertamento sussiste una piuttosto minuziosa descrizione in cui si dà conto dell'essera la Società_1 una società (esclusivamente) cartiera, volta a fornire alla ricorrente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.Ciò in particolare alle pag. 2 e segg.
Per le precede ti annualità, in un contesto identico, sono stati rigettati analoghi ricorso da parte di questo stesso giudice (v. sentnza nn. 426 e 425 del 2025) per cui tale orientamento non può che essere confermato.
La relativa motivazione che va resa da questo collegio non può che richiamare, anche, la sua costante giurisprudenza che, in questi due ultimi anni, richiama per l'appunto l'ambito della motivazione per relationem.
Per quanto riguarda tale motivazione , questo collegio ha già ripetutamente avuto modo di osservare che le Sezioni Unite già prima della riforma realizzata dalla Legge n. 69/2009 avevano peraltro affermato che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limitasse alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproducesse i contenuti mutuati, divenendo questi oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa
(anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto: Cass., S.U., 4 giugno 2008, n. 14814.
Il richiamo ai “precedenti conformi”, normativizzato con la novella del 2009, è peraltro ritenuta dalla maggioranza dei commentatori una novità non particolarmente dirompente, che si traduce nella sostanza nel recepimento di una prassi giurisprudenziale consolidata, costituendo una tecnica di motivazione già sperimentata con riferimento alla sentenza c.d. “abbreviata” nell'abrogato rito societario e alla sentenza ordinaria (art. 88 c.p.a.) e c.d. “breve” (art. 74 c.p.a.) del processo amministrativo.
È pacifico che con tale inciso si introduca, anche nel processo ordinario di cognizione, la figura della motivazione “per relationem”, con ciò indicando una motivazione che viene redatta, per le già richiamate
“ragioni di economia processuale”, mediante il riferimento nel corpo del testo a pronunce giudiziali che abbiano risolto la stessa questione controversa, anche se non trascritte testualmente ma richiamate per farne parte integrante.
E' stato poi ammesso che il rinvio possa essere fatto ad atti di causa (atti di parte, verbali di udienza, ecc.): diverrebbe così possibile, per la nuova previsione normativa, la possibilità del giudice di riferirsi “per relationem” al contenuto della c.t.u. o a «provvedimenti endoprocessuali anticipatori», limitando l'argomentazione alle ragioni dell'adesione.
Si è altresì affermato che, alle medesime condizioni, è legittima la motivazione “per relationem” anche quando ad essere richiamata sia la motivazione di un atto ancora suscettibile di impugnazione o che riguardi un diverso procedimento( cfr. Cass., 8 ottobre 1997; 24 novembre 1994, n. 3148).
Per ciò che concerne la motivazione della sentenza per relationem, in particolare, nel processo tributario, in ambito processuale, l'unica disposizione che, almeno sino alla recente novella, si occupava del contenuto della motivazione della sentenza era l'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel quale si prevede che essa sia composta dalla «concisa esposizione dello svolgimento del processo» nonché dalla «succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto».
Sull'applicazione, nel processo tributario, dei principi introdotti nel processo civile con la novella del 2009, parte della dottrina dubitava.
In altre parole, si dubitava dell'estensione al processo tributario della modifica dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
e, dunque, della possibilità anche nel processo tributario di una «succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi», in forza, sostanzialmente, della propria specialità rispetto alla norma processualcivilistica. Peraltro, a favore della sovrapponibilità delle due norme, già si pronunciava Cass., 27 maggio 2011, n. 11710, la quale richiamava la frequente prassi del rinvio, in punto di motivazione, a una precedente sentenza di pari grado o a una sentenza di una giurisdizione superiore (Commissione tributaria regionale e Corte di cassazione).
La questione appare definitivamente risolta da ss.uu., n. 642 del 2015, che riconosce esplicitamente che « nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma
2 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata». Non è un caso che la vicenda prenda spunto proprio da una vicenda fiscale sottoposta alle Commissioni e venga estesa dalla
Corte a tutto il rito civile.
Le recenti modifiche normative
L'art. 36, con le modifiche apportate dall'art. 1 D. Legislativo n. 220 del 30/12/2023, prevede ora che la sentenza contenga “ la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto”.
Il nuovo art. 47 ter, comma 3°, ove contempla il passaggio diretto dalla delibazione della sospensiva alla decisione della causa che “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.
Si potrebbe ora pensare che, in virtù del principio “ubi lex voluit” vi sia proprio quel rafforzamento del principio di specialità che consente, appunto, il riferimento al precedente conforme solo nel caso del predetto passaggio .
Tale interpretazione è da rigettare, dovendosi ribadire, sul punto, l'affermazione dei principi generali come descritti nei passaggi precedente, per molteplici ragioni:
1) Questa “ nuova forma” di sentenza è stata criticata aspramente dei commentatori perché sarebbe pessimamente formulata. In disparte tale notazione, la volontà legislativa, come è noto, appare criterio ermeneutico residuale, ove davvero tale volontà di separazione possa ravvisarsi dal differente testo della norma. 2) Restano intatte le previsioni di definizioni con sentenza che, in genere, sono le più semplificate che si possano concepire : v. Articolo 48 - Conciliazione fuori udienza;
Articolo 48 bis - Conciliazione in udienza;
Articolo 28, 5° comma - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
Articolo 44, ultimo comma - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso;
Articolo 45, ultimo comma - Estinzione del processo per inattività delle parti. Affermare che la previsione dell'art. 47 ter di sentenza in “forma semplificata “ con la possibilità del richiamo a precedenti sia l'unica che si possa oggi configurare sarebbe assurdo.
3) Il principio già affacciatosi in dottrina, di presunta specialità, in assenza di chiare indicazioni normative,
è stato, come visto sopra nettamente smentito dalle ss.uu. e, soprattutto, appare di carattere assolutamente recessivo rispetto all'assetto ordinamentale.
4) E' proprio nel processo tributario che si assiste spesso alla “serialità” dei ricorsi in relazione alle varie annate, tanto che una sentenza non impugnata in relazione ad un'annualità dello stesso tributo è idonea –
a determinate condizioni sulle quali non occorre qui soffermarsi – può avere la forza preclusiva di giudicato.
D'altro canto, spesso, proprio per la parcellizzazione degli accertamenti che avviene nel corso del tempo (e che è anch'essa, in un certo senso, resa necessaria proprio dalla scadenza dei termini per l'accertamento) la riunione – si ripete, comunque, avente carattere meramente ordinatorio – neppure potrebbe essere disposta, anche in ragione di una celere fissazione dei ricorsi per la decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese come da soccombenza, liquidate nei parametri di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina in complessivi € 7.472,80.