TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3176 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/07/2022 ed iscritto al n 3176 - 2022 RG , vertente tra con sede legale in Oppido Mamertina, alla via Ravenna Parte_1
12 (P.I. : ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino FRENO (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._1 in Oppido Mamertina, alla via Foggia 15, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio P.IVA_3
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._2 C.F._3
1 ( ), Dario C. Adornato CP_3 C.F._4
( , nonché dall'avv. ETTORE TRIOLO C.F._5
( ), costituitosi nuovo difensore;
C.F._6
- , ente subentrate a titolo Controparte_4 universale nei rapporti processuali del gruppo per effetto dell'art. CP_5
1 del D.L. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1 dicembre 2016, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar nr 14, C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_4 tempore, per esso come da procura conferita dal dott. Parte_2
in qualità di Presidente del Comitato di Gestione Controparte_6 dell con atto per Notar Dr Controparte_4 Per_3
di Roma, rep. n° 177893 Racc. n° 11776 del 28 aprile 2022,
[...] rappresentata, difesa e domiciliata dall'avvocato Salvatore Matranga C.F.
, P. IVA del Foro di Castrovillari ed C.F._7 P.IVA_5 elettivamente domiciliata nel suo studio, in San Demetrio Corone, Via
Castriota nr 126;
- Controparte_7
-C.F. , in persona del Direttore Regionale per la
[...] P.IVA_6
Calabria in carica “pro tempore” Dott. , giusta determina del CP_8
Commissario Straordinario del 5.9.2016, prot. n. 4, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv.Maria Grazia Maida C.F. (fax C.F._8
0961.535303 pec dal quale è rappresentato e Email_1 difeso in virtù di procura generale alle liti per Dr.ssa Carmen Infantino,
Notaio in Catanzaro, in data 8.2.2022, rep. n. 47098, racc. n.17470;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 11.07.2022, parte ricorrente espone che in data 01.06.2022 gli ha notificato l'intimazione Controparte_9 di pagamento n. 09420229002317956000 cui sono sottese anche le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito con riferimento ai quali delimita l'oggetto del ricorso:
-1) cartella di pagamento N. 09420150010977811000, asseritamente notificata il 20 luglio 2015, riferita a crediti per mancati versamenti CP_7 di premi assicurativi dovuti, sanzioni ed interessi per l'anno 2014, recante un
2 debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 2.587,79; 2) cartella di pagamento N.09420150022743927000, asseritamente notificata il 14 gennaio 2016, in parte riferita a crediti per mancato CP_7 versamento del premio assicurativo I rata dovuto, e connesse sanzioni per l'anno 2015, e recante, sempre in parte qua, un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione ed interessi di mora, di e 136,03;
3) cartella di pagamento N. 09420160019400556000, asseritamente notificata il 26 agosto 2016, in parte riferita a crediti per mancato CP_7 versamento dei premi assicurativi II, III e IV rata dovuti, e connesse sanzioni per l'anno 2015, e recante, sempre in parte qua, un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione ed interessi di mora, di € 487,70;
4) avviso di addebito N.39420130003448573000, asseritamente notificato il
3 febbraio 2014, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti e CP_1 somme aggiuntive per l'anno 2012, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 3.312,86;
5) avviso di addebito N.39420140003541253000, asseritamente notificato il
12 gennaio 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti e CP_1 somme aggiuntive per gli anni 2013 e 2014, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di
€ 23.886,76; 6) avviso di addebito N.39420140004767439000, asseritamente notificato il
17 febbraio 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti e CP_1 somme aggiuntive per l'anno 2014, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 1.079,71; 7) avviso di addebito N. 39420150000828565000, asseritamente notificato il 14 ottobre 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
e somme aggiuntive per gli anni 2014 e 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di
€ 9.008,62; 8) avviso di addebito N. 39420150002728189000, asseritamente notificato il 16 ottobre 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
e somme aggiuntive per l'anno 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 377,82;
9) avviso di addebito N. 39420150003074923000, asseritamente notificato il 19 dicembre 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
e somme aggiuntive per l'anno 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 2.620,88;
10) avviso di addebito N. 39420160001851346000, asseritamente notificato il 30 giugno 2016, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
3 e somme aggiuntive per l'anno 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 3.120,31. Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n. 09420229002317956000 limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra specificati.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio previa rimessione in termini del ricorrente per la notifica di rito alle controparti, si costituivano i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di , eccepisce inoltre che il CP_1 CP_2 credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa ed il ricorrente.
§ 3. La difesa dell' con la memoria di costituzione ha preliminarmente CP_7 rilevato che i crediti portati dalla impugnata cartella n.
09420150022743927000 risultano sospesi per effetto della sopravvenuta
Legge n.197/2022 e pertanto qualora venisse fornita idonea prova da che il carico impositivo sia stato, nelle more, annullato ex lege CP_4
197/2022, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
Sollecitato il contraddittorio sul punto, ha Controparte_9 prodotto l'estratto di ruolo aggiornato ed ha dedotto che la cartella è stata oggetto di uno sgravio parziale per l'importo di euro 852.62, con residuo pari a euro 314.55 e pertanto allo stato non può essere oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva il giudicante che quanto dedotto dal concessionario deve essere precisato e corretto nel senso che, come risulta dagli estratti di ruolo aggiornati:
- La cartella n. 09420150022743927000 risulta composta da tre distinti ruoli per rispettivi tre enti impositori diversi (INAIL – Camera di
Commercio – Prefettura), oggetto della presente causa è solo il ruolo relativo a crediti che risulta totalmente sgravato, mentre il residuo CP_7 di euro 314,55 si riferisce a quanto dovuto per diritto annuale Camera di
Commercio.
Ne consegue che nel presente giudizio per la cartella n.
09420150022743927000 nella parte relativa a ruolo deve dichiararsi CP_7 cessata la materia del contendere per l'intervenuto sgravio totale.
4 Infatti l'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n.
197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. E' applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
§ 4. La difesa di parte ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 07.12.2023, ha dichiarato di rinunciare alla opposizione inerente il credito portato dalla cartella di pagamento N. 09420160019400556000 ed ha reiterato tale rinuncia nelle successive note.
Pertanto deve prendersene atto e dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 5. Quanto alla cartella n. 09420150010977811000 (ente impositore ) CP_7 risulta pacificamente che la stessa è stata notificata il 20.7.2015.
Successivamente il concessionario ha diligentemente curato di interrompere la prescrizione con la notifica di plurimi atti interruttivi infraquinquennali di seguito specificati:
-Intimazione di pagamento n. 09420179000278016000 , notificata via pec il
24.01.2017;
- Intimazione di pagamento n. 09420189003871839000, notificata via pec il
17.05.2018;
- intimazione di pagamento n. 09420229002317956000, notificata il
1.6.2022 e qui impugnata.
Ne consegue che il ricorso sul punto è infondato e deve essere rigettato.
§ 6. Il ricorso è risultato infondato con riferimento a tutti gli avvisi di addebito per cui è causa. E' pacifico che l' ha regolarmente notificato gli avvisi di addebito CP_1
n.39420130003448573000 e n. 39420140003541253000, notificati con racc.
a/r rispettivamente il 3.02.2014 ed il 12.01.2015 (cfr. avvisi di ricevimento).
Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione quinquennale del credito è costituito dalla data di notifica degli avvisi di addebito (Cass.6499/2021), nel caso di specie 03.02.2014 e 12.01.2015.
5 Successivamente il concessionario ha diligentemente curato di interrompere la prescrizione con la notifica di plurimi atti interruttivi infraquinquennali di seguito specificati:
-Intimazione di pagamento n. 09420179000278016000 , notificata via pec il
24.01.2017;
- Intimazione di pagamento n. 09420189003871839000, notificata via pec il
17.05.2018;
- intimazione di pagamento n. 09420229002317956000, notificata il
1.6.2022 e qui impugnata.
Ne consegue che il ricorso sul punto è infondato e deve essere rigettato.
§ 6.1. Per i restanti avvisi di addebito nn 39420140004767439000,
39420150000828565000, 39420150002728189000,
39420150003074923000 e 39420160001851346000, la difesa del ricorrente eccepisce in replica che la documentazione prodotta dall' è CP_1 insufficiente a comprovarne la notifica a mezzo pec in quanto non è stata prodotta la ricevuta di consegna pec. La difesa dell' replica che “ il file "daticert.xml", riproduce l'insieme CP_1 di tutte le informazioni relative all'invio: mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio”. Osserva il giudicante che la questione sulla prova della notifica è superata dalle seguenti considerazioni in punto di diritto che risultano assorbenti di ogni eccezione e deduzione.
Con riferimento agli avvisi di addebito nn 39420140004767439000,
39420150000828565000, 39420150002728189000,
39420150003074923000 il ricorrente ha ricevuto la notifica il 24.01.2017 dell'Intimazione di pagamento n. 09420179000278016000 ed avverso tale primo atto successivo alla contestata notifica degli avvisi di addebito sottesi avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione (nel termine di quaranta giorni dalla notifica) in funzione recuperatoria. Ciò non ha fatto, con la conseguenza che non può più eccepire l'omessa notifica degli avvisi di addebito in questione (cfr., tra le altre, Cass. 24506/2016 e successive conformi come Cass. 7156/2023). Lo stesso vale con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160001851346000 per il quale il ricorrente ha ricevuto la notifica il 17.05.2028 dell'intimazione di pagamento n. 09420189003871839000 (intimazione riferita anche a tutte le cartelle ed avvisi di addebito oggetto di causa) e che avrebbe dovuto tempestivamente opporre in funzione recuperatoria.
Quanto all'eventuale successiva prescrizione quinquennale deve rilevarsi che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle predette
6 intimazioni di pagamento e, infine, dalla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Ne consegue che il ricorso sul punto è infondato.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, applicati i valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere, con diversificazione dello scaglione di riferimento per quanto riguarda ciascun ente impositore tenuto conto del valore del rispettivo credito previdenziale.
p.q.m
.
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla cartella di pagamento n. 09420150022743927000 limitatamente alla parte di ruolo riferito a crediti dell' in ragione dello stralcio totale ex legge n 197/2022; CP_7
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla cartella di pagamento n. 09420160019400556000 in ragione della rinuncia del ricorrente all'impugnazione, con conseguente obbligo del ricorrente al pagamento della predetta cartella;
- rigetta nel resto il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella di pagamento n. . 09420150010977811000 e degli avvisi di addebito nn: 39420130003448573000, 39420140003541253000,
39420140004767439000, 39420150000828565000, 39420150002728189000,
39420150003074923000 e 39420160001851346000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229002317956000;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa le spese CP_2 legali tra parte ricorrente e la stessa;
CP_2
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.636,50 Controparte_10 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Matragna, dichiaratosi procuratore antistatario;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.636,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' in CP_7 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3176 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 11/07/2022 ed iscritto al n 3176 - 2022 RG , vertente tra con sede legale in Oppido Mamertina, alla via Ravenna Parte_1
12 (P.I. : ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino FRENO (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._1 in Oppido Mamertina, alla via Foggia 15, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, in proprio P.IVA_3
e quale mandatario della in forza di procura speciale a rogito Controparte_2 della dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio Persona_1
2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._2 C.F._3
1 ( ), Dario C. Adornato CP_3 C.F._4
( , nonché dall'avv. ETTORE TRIOLO C.F._5
( ), costituitosi nuovo difensore;
C.F._6
- , ente subentrate a titolo Controparte_4 universale nei rapporti processuali del gruppo per effetto dell'art. CP_5
1 del D.L. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1 dicembre 2016, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar nr 14, C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_4 tempore, per esso come da procura conferita dal dott. Parte_2
in qualità di Presidente del Comitato di Gestione Controparte_6 dell con atto per Notar Dr Controparte_4 Per_3
di Roma, rep. n° 177893 Racc. n° 11776 del 28 aprile 2022,
[...] rappresentata, difesa e domiciliata dall'avvocato Salvatore Matranga C.F.
, P. IVA del Foro di Castrovillari ed C.F._7 P.IVA_5 elettivamente domiciliata nel suo studio, in San Demetrio Corone, Via
Castriota nr 126;
- Controparte_7
-C.F. , in persona del Direttore Regionale per la
[...] P.IVA_6
Calabria in carica “pro tempore” Dott. , giusta determina del CP_8
Commissario Straordinario del 5.9.2016, prot. n. 4, elettivamente domiciliato in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv.Maria Grazia Maida C.F. (fax C.F._8
0961.535303 pec dal quale è rappresentato e Email_1 difeso in virtù di procura generale alle liti per Dr.ssa Carmen Infantino,
Notaio in Catanzaro, in data 8.2.2022, rep. n. 47098, racc. n.17470;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 11.07.2022, parte ricorrente espone che in data 01.06.2022 gli ha notificato l'intimazione Controparte_9 di pagamento n. 09420229002317956000 cui sono sottese anche le seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito con riferimento ai quali delimita l'oggetto del ricorso:
-1) cartella di pagamento N. 09420150010977811000, asseritamente notificata il 20 luglio 2015, riferita a crediti per mancati versamenti CP_7 di premi assicurativi dovuti, sanzioni ed interessi per l'anno 2014, recante un
2 debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 2.587,79; 2) cartella di pagamento N.09420150022743927000, asseritamente notificata il 14 gennaio 2016, in parte riferita a crediti per mancato CP_7 versamento del premio assicurativo I rata dovuto, e connesse sanzioni per l'anno 2015, e recante, sempre in parte qua, un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione ed interessi di mora, di e 136,03;
3) cartella di pagamento N. 09420160019400556000, asseritamente notificata il 26 agosto 2016, in parte riferita a crediti per mancato CP_7 versamento dei premi assicurativi II, III e IV rata dovuti, e connesse sanzioni per l'anno 2015, e recante, sempre in parte qua, un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione ed interessi di mora, di € 487,70;
4) avviso di addebito N.39420130003448573000, asseritamente notificato il
3 febbraio 2014, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti e CP_1 somme aggiuntive per l'anno 2012, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 3.312,86;
5) avviso di addebito N.39420140003541253000, asseritamente notificato il
12 gennaio 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti e CP_1 somme aggiuntive per gli anni 2013 e 2014, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di
€ 23.886,76; 6) avviso di addebito N.39420140004767439000, asseritamente notificato il
17 febbraio 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti e CP_1 somme aggiuntive per l'anno 2014, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 1.079,71; 7) avviso di addebito N. 39420150000828565000, asseritamente notificato il 14 ottobre 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
e somme aggiuntive per gli anni 2014 e 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di
€ 9.008,62; 8) avviso di addebito N. 39420150002728189000, asseritamente notificato il 16 ottobre 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
e somme aggiuntive per l'anno 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 377,82;
9) avviso di addebito N. 39420150003074923000, asseritamente notificato il 19 dicembre 2015, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
e somme aggiuntive per l'anno 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 2.620,88;
10) avviso di addebito N. 39420160001851346000, asseritamente notificato il 30 giugno 2016, riferito a crediti per contributi pensionistici dovuti CP_1
3 e somme aggiuntive per l'anno 2015, recante un debito residuo, comprensivo di oneri di riscossione, interessi di mora e diritti di notifica, di € 3.120,31. Agisce per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, della pretesa creditoria di cui all'intimazione di pagamento n. 09420229002317956000 limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra specificati.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio previa rimessione in termini del ricorrente per la notifica di rito alle controparti, si costituivano i convenuti come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di , eccepisce inoltre che il CP_1 CP_2 credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa.
Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa ed il ricorrente.
§ 3. La difesa dell' con la memoria di costituzione ha preliminarmente CP_7 rilevato che i crediti portati dalla impugnata cartella n.
09420150022743927000 risultano sospesi per effetto della sopravvenuta
Legge n.197/2022 e pertanto qualora venisse fornita idonea prova da che il carico impositivo sia stato, nelle more, annullato ex lege CP_4
197/2022, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
Sollecitato il contraddittorio sul punto, ha Controparte_9 prodotto l'estratto di ruolo aggiornato ed ha dedotto che la cartella è stata oggetto di uno sgravio parziale per l'importo di euro 852.62, con residuo pari a euro 314.55 e pertanto allo stato non può essere oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva il giudicante che quanto dedotto dal concessionario deve essere precisato e corretto nel senso che, come risulta dagli estratti di ruolo aggiornati:
- La cartella n. 09420150022743927000 risulta composta da tre distinti ruoli per rispettivi tre enti impositori diversi (INAIL – Camera di
Commercio – Prefettura), oggetto della presente causa è solo il ruolo relativo a crediti che risulta totalmente sgravato, mentre il residuo CP_7 di euro 314,55 si riferisce a quanto dovuto per diritto annuale Camera di
Commercio.
Ne consegue che nel presente giudizio per la cartella n.
09420150022743927000 nella parte relativa a ruolo deve dichiararsi CP_7 cessata la materia del contendere per l'intervenuto sgravio totale.
4 Infatti l'annullamento per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n.
197/2022 opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. E' applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
§ 4. La difesa di parte ricorrente, con note di trattazione scritta depositate in data 07.12.2023, ha dichiarato di rinunciare alla opposizione inerente il credito portato dalla cartella di pagamento N. 09420160019400556000 ed ha reiterato tale rinuncia nelle successive note.
Pertanto deve prendersene atto e dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 5. Quanto alla cartella n. 09420150010977811000 (ente impositore ) CP_7 risulta pacificamente che la stessa è stata notificata il 20.7.2015.
Successivamente il concessionario ha diligentemente curato di interrompere la prescrizione con la notifica di plurimi atti interruttivi infraquinquennali di seguito specificati:
-Intimazione di pagamento n. 09420179000278016000 , notificata via pec il
24.01.2017;
- Intimazione di pagamento n. 09420189003871839000, notificata via pec il
17.05.2018;
- intimazione di pagamento n. 09420229002317956000, notificata il
1.6.2022 e qui impugnata.
Ne consegue che il ricorso sul punto è infondato e deve essere rigettato.
§ 6. Il ricorso è risultato infondato con riferimento a tutti gli avvisi di addebito per cui è causa. E' pacifico che l' ha regolarmente notificato gli avvisi di addebito CP_1
n.39420130003448573000 e n. 39420140003541253000, notificati con racc.
a/r rispettivamente il 3.02.2014 ed il 12.01.2015 (cfr. avvisi di ricevimento).
Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione quinquennale del credito è costituito dalla data di notifica degli avvisi di addebito (Cass.6499/2021), nel caso di specie 03.02.2014 e 12.01.2015.
5 Successivamente il concessionario ha diligentemente curato di interrompere la prescrizione con la notifica di plurimi atti interruttivi infraquinquennali di seguito specificati:
-Intimazione di pagamento n. 09420179000278016000 , notificata via pec il
24.01.2017;
- Intimazione di pagamento n. 09420189003871839000, notificata via pec il
17.05.2018;
- intimazione di pagamento n. 09420229002317956000, notificata il
1.6.2022 e qui impugnata.
Ne consegue che il ricorso sul punto è infondato e deve essere rigettato.
§ 6.1. Per i restanti avvisi di addebito nn 39420140004767439000,
39420150000828565000, 39420150002728189000,
39420150003074923000 e 39420160001851346000, la difesa del ricorrente eccepisce in replica che la documentazione prodotta dall' è CP_1 insufficiente a comprovarne la notifica a mezzo pec in quanto non è stata prodotta la ricevuta di consegna pec. La difesa dell' replica che “ il file "daticert.xml", riproduce l'insieme CP_1 di tutte le informazioni relative all'invio: mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio”. Osserva il giudicante che la questione sulla prova della notifica è superata dalle seguenti considerazioni in punto di diritto che risultano assorbenti di ogni eccezione e deduzione.
Con riferimento agli avvisi di addebito nn 39420140004767439000,
39420150000828565000, 39420150002728189000,
39420150003074923000 il ricorrente ha ricevuto la notifica il 24.01.2017 dell'Intimazione di pagamento n. 09420179000278016000 ed avverso tale primo atto successivo alla contestata notifica degli avvisi di addebito sottesi avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione (nel termine di quaranta giorni dalla notifica) in funzione recuperatoria. Ciò non ha fatto, con la conseguenza che non può più eccepire l'omessa notifica degli avvisi di addebito in questione (cfr., tra le altre, Cass. 24506/2016 e successive conformi come Cass. 7156/2023). Lo stesso vale con riferimento all'avviso di addebito n. 39420160001851346000 per il quale il ricorrente ha ricevuto la notifica il 17.05.2028 dell'intimazione di pagamento n. 09420189003871839000 (intimazione riferita anche a tutte le cartelle ed avvisi di addebito oggetto di causa) e che avrebbe dovuto tempestivamente opporre in funzione recuperatoria.
Quanto all'eventuale successiva prescrizione quinquennale deve rilevarsi che il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle predette
6 intimazioni di pagamento e, infine, dalla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Ne consegue che il ricorso sul punto è infondato.
§ 7. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, applicati i valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere, con diversificazione dello scaglione di riferimento per quanto riguarda ciascun ente impositore tenuto conto del valore del rispettivo credito previdenziale.
p.q.m
.
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla cartella di pagamento n. 09420150022743927000 limitatamente alla parte di ruolo riferito a crediti dell' in ragione dello stralcio totale ex legge n 197/2022; CP_7
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere quanto alla cartella di pagamento n. 09420160019400556000 in ragione della rinuncia del ricorrente all'impugnazione, con conseguente obbligo del ricorrente al pagamento della predetta cartella;
- rigetta nel resto il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento della cartella di pagamento n. . 09420150010977811000 e degli avvisi di addebito nn: 39420130003448573000, 39420140003541253000,
39420140004767439000, 39420150000828565000, 39420150002728189000,
39420150003074923000 e 39420160001851346000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 09420229002317956000;
-dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa le spese CP_2 legali tra parte ricorrente e la stessa;
CP_2
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.636,50 Controparte_10 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Matragna, dichiaratosi procuratore antistatario;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 4.636,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' in CP_7 persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 1.310,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 27/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7