TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4487/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Di Veroli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco
Gramuglia, Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Velardi, giusta alla procura generale alle liti rilasciata dal Notaio in Roma (rep. 37590/7131) e con gli Per_1
stessi elettivamente domiciliato in Palermo, presso la sede Direzione regionale CP_1
Sicilia, Via Maggiore Toselli, n. 5.
-RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, e , nonché Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di tutti i candidati collocati e che precedono la ricorrente nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito approvata e pubblicata dall' sul proprio sito CP_1 istituzionale e in G.U. n.56 del 15/07/2023 relativamente al “concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell' , area C, posizione economica C1” CP_1
- CONTROINTERESSATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, depositato in data
27.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di:
- di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1858 posti di consulente protezione sociale, nei ruoli del personale dell' , area C, posizione CP_1
economica C1” e di essere risultata fra gli idonei, collocandosi in graduatoria nella posizione n. 4.173;
- che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale, l'Amministrazione resistente aveva previsto l'immissione in ruolo di n. 340 candidati idonei in graduatoria, permettendo loro di scegliere solo le sedi del nord Italia rimaste scoperte;
- di essere, pertanto, stata assegnata presso gli uffici della Direzione Provinciale di
Mantova;
- di avere impugnato innanzi al Tar Lazio il provvedimento di assegnazione, stante la mancata previsione, nel bando di concorso, della possibilità di scegliere con priorità la sede di lavoro più vicina al luogo di domicilio, per assistere il familiare disabile;
- di avere la necessità di prendersi cura del padre, riconosciuto portatore di handicap in situazioni di gravità;
- di avere, altresì, diritto ad usufruire dei benefici di cui all'art. 42 bis del D.lgs.
151/2001, quale genitore di un minore di due anni;
- che, con ordinanza n. 3156/2023 del 22.06.2023, il TAR del Lazio aveva accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, l' aveva disposto la sua assegnazione CP_1
provvisoria presso gli uffici della Direzione Provinciale di Palermo - Agenzia di
Corleone; - che, dopo aver proposto ricorso per motivi aggiunti, il TAR del Lazio aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario, in funzione del
Giudice del lavoro;
- che, a seguito di tale decisione, la Direzione Centrale Risorse Umane dell' le CP_1
aveva comunicato, con nota del 12.12.2023, il trasferimento presso la Direzione di
Mantova, con decorrenza dall'08 gennaio 2024.
Ciò posto e deducendo, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, per aver disposto il suo trasferimento immediato presso la direzione provinciale di Mantova, conveniva in giudizio l' , chiedendo di: “IN VIA CP_1
PRINCIPALE, accertare e dichiarare - in accoglimento del presente primo motivo di ricorso - il diritto di parte ricorrente all'assegnazione ai sensi dell'art.33 c.5 della
L.n.104/92, quale referente unico portatore di handicap grave ex art.3 Parte_2
c.3 L.n.104/92 oltre che come genitore di minore di ottenere il beneficio di cui all'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, presso la
[...]
dove attualmente svolge la propria attività Controparte_5
lavorativa in forza dei richiamati provvedimenti cautelari e, per l'effetto, condannare
l' all'assegnazione di tale posto vacante;
• IN SUBORDINE, accertare e CP_1
dichiarare – nella denegata eventualità di non accoglimento del primo motivo e in accoglimento del secondo motivo – il diritto della ricorrente alle agevolazioni previste dall'art.33 c.5 L.n.104/92 e dall'art.42 bis del D.lgs. 151/2001 a scegliere una sede tra quelle attualmente disponibili in Sicilia (tra cui il posto a Palermo) a seguito della procedura concorsuale in oggetto e non limitatamente a quelle del nord, condannando, per l'effetto, l'amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti in tal senso;
IN VIA CAUTELARE per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. – anche “inaudita altera parte” o previa convocazione delle parti - e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere alla ricorrente di conservare l'assegnazione provvisoria – disposta in virtù del richiamato provvedimento cautelare - presso Controparte_5 o, in subordine, in una sede limitrofa sita nella Provincia
[...]
di Palermo oppure, comunque nella Regione Sicilia fino all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese”. (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza CP_1
territoriale del Giudice adito e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
I controinteressati non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citati, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.02.2024, il Giudice accoglieva l'istanza cautelare proposta in corso di causa.
La causa, all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito, sollevata dall' . CP_1
Giova premettere, infatti, che l'art. 413, co. 5, c.p.c. dispone che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Sulla scorta della superiore premessa, va affermata la competenza per territorio del
Tribunale di Termini Imerese, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente, al momento del deposito del ricorso (28.12.2023) prestava servizio, sebbene in via provvisoria, presso gli uffici dell'Agenzia di Corleone (cfr. doc. 26 e
27).
Ciò posto, il ricorso è fondato.
L'art. 33, comma 5, della legge 104/92 stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti “ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Con ripetuti interventi, la Corte costituzionale ha chiarito che la L. n. 104 del 1992 è finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della
"persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata: dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997.
n. 396 del 1997). È stato, infatti, precisato che l'applicazione della norma può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
Anche la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo. Cass. civ. Sez. Unite Sent.
27.03.2008, n. 7945 Cass., ord. 18223/2011).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente, risulta CP_1
documentalmente provato che il padre della ricorrente sia portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92, essendo affetto da “deterioramento cognitivo su base mista vascolare degenerativa e con capacità di deambulazione ridotta” come da verbale della Commissione Medica dell' (cfr. doc 20) e che le altre due sorelle CP_1
della ricorrente siano residenti in località distanti da Corleone (cfr. doc. 21, certificati di residenza).
Ma vi è di più: nell'avviso di assunzione dell' del 16.05.2023 di n. 340 risorse, CP_1
non si fa alcun riferimento, in un'ottica di tutela dell'interesse pubblico all'efficienza del servizio, a specifiche esigenze produttive e organizzative degli uffici del Nord
Italia, rispetto agli uffici del Sud, ove oltretutto vi sono state varie rinunce (cfr. doc.
12 parte ricorrente).
Se è vero, infatti, che il presupposto della «vacanza» (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. piante organiche) esprime, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della
P.A. che deve esprimere l'interesse concreto e attuale di procedere alla copertura del posto, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 20523/2022), a fronte della documentata sussistenza di un rapporto stringente tra la ricorrente, “caregiver” del padre disabile, tale da far presumere un'ineludibile onere di assistenza a carico della dipendente, ordinariamente non delegabile né suscettibile di essere altrimenti soddisfatto, e della circostanza che, nello stesso comune di residenza, non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza al soggetto disabile, l'Amministrazione resistente non ha dimostrato la sussistenza, in un'ottica di corretto contemperamento degli interessi contrapposti, di situazioni ed esigenze, congruamente motivate, legate all'organizzazione degli uffici sul territorio tali da rendere giustificata e ragionevole l'assegnazione della lavoratrice ad una destinazione geograficamente lontana dal luogo di residenza, quale è quella di Mantova.
Sulla base di quanto esposto, va dunque dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione presso gli uffici della Direzione provinciale di Palermo – Agenzia di
Corleone. La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione trattata suggerisce di compensare per intero le spese di lite (ivi comprese quelle della fase cautelare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto di all'assegnazione provvisoria presso la Parte_1
e, per l'effetto, condanna Controparte_5
l' ad adottare tutti i provvedimenti necessari;
CP_1
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, il 27.02.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4487/2023 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Di Veroli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
Email_1
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco
Gramuglia, Tiziana Giovanna Norrito e Francesco Velardi, giusta alla procura generale alle liti rilasciata dal Notaio in Roma (rep. 37590/7131) e con gli Per_1
stessi elettivamente domiciliato in Palermo, presso la sede Direzione regionale CP_1
Sicilia, Via Maggiore Toselli, n. 5.
-RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, e , nonché Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di tutti i candidati collocati e che precedono la ricorrente nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito approvata e pubblicata dall' sul proprio sito CP_1 istituzionale e in G.U. n.56 del 15/07/2023 relativamente al “concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell' , area C, posizione economica C1” CP_1
- CONTROINTERESSATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, depositato in data
27.12.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di:
- di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1858 posti di consulente protezione sociale, nei ruoli del personale dell' , area C, posizione CP_1
economica C1” e di essere risultata fra gli idonei, collocandosi in graduatoria nella posizione n. 4.173;
- che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale, l'Amministrazione resistente aveva previsto l'immissione in ruolo di n. 340 candidati idonei in graduatoria, permettendo loro di scegliere solo le sedi del nord Italia rimaste scoperte;
- di essere, pertanto, stata assegnata presso gli uffici della Direzione Provinciale di
Mantova;
- di avere impugnato innanzi al Tar Lazio il provvedimento di assegnazione, stante la mancata previsione, nel bando di concorso, della possibilità di scegliere con priorità la sede di lavoro più vicina al luogo di domicilio, per assistere il familiare disabile;
- di avere la necessità di prendersi cura del padre, riconosciuto portatore di handicap in situazioni di gravità;
- di avere, altresì, diritto ad usufruire dei benefici di cui all'art. 42 bis del D.lgs.
151/2001, quale genitore di un minore di due anni;
- che, con ordinanza n. 3156/2023 del 22.06.2023, il TAR del Lazio aveva accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, l' aveva disposto la sua assegnazione CP_1
provvisoria presso gli uffici della Direzione Provinciale di Palermo - Agenzia di
Corleone; - che, dopo aver proposto ricorso per motivi aggiunti, il TAR del Lazio aveva declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario, in funzione del
Giudice del lavoro;
- che, a seguito di tale decisione, la Direzione Centrale Risorse Umane dell' le CP_1
aveva comunicato, con nota del 12.12.2023, il trasferimento presso la Direzione di
Mantova, con decorrenza dall'08 gennaio 2024.
Ciò posto e deducendo, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, per aver disposto il suo trasferimento immediato presso la direzione provinciale di Mantova, conveniva in giudizio l' , chiedendo di: “IN VIA CP_1
PRINCIPALE, accertare e dichiarare - in accoglimento del presente primo motivo di ricorso - il diritto di parte ricorrente all'assegnazione ai sensi dell'art.33 c.5 della
L.n.104/92, quale referente unico portatore di handicap grave ex art.3 Parte_2
c.3 L.n.104/92 oltre che come genitore di minore di ottenere il beneficio di cui all'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001, presso la
[...]
dove attualmente svolge la propria attività Controparte_5
lavorativa in forza dei richiamati provvedimenti cautelari e, per l'effetto, condannare
l' all'assegnazione di tale posto vacante;
• IN SUBORDINE, accertare e CP_1
dichiarare – nella denegata eventualità di non accoglimento del primo motivo e in accoglimento del secondo motivo – il diritto della ricorrente alle agevolazioni previste dall'art.33 c.5 L.n.104/92 e dall'art.42 bis del D.lgs. 151/2001 a scegliere una sede tra quelle attualmente disponibili in Sicilia (tra cui il posto a Palermo) a seguito della procedura concorsuale in oggetto e non limitatamente a quelle del nord, condannando, per l'effetto, l'amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti in tal senso;
IN VIA CAUTELARE per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. – anche “inaudita altera parte” o previa convocazione delle parti - e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere alla ricorrente di conservare l'assegnazione provvisoria – disposta in virtù del richiamato provvedimento cautelare - presso Controparte_5 o, in subordine, in una sede limitrofa sita nella Provincia
[...]
di Palermo oppure, comunque nella Regione Sicilia fino all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese”. (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza CP_1
territoriale del Giudice adito e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
I controinteressati non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citati, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.02.2024, il Giudice accoglieva l'istanza cautelare proposta in corso di causa.
La causa, all'udienza del 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito, sollevata dall' . CP_1
Giova premettere, infatti, che l'art. 413, co. 5, c.p.c. dispone che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Sulla scorta della superiore premessa, va affermata la competenza per territorio del
Tribunale di Termini Imerese, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente, al momento del deposito del ricorso (28.12.2023) prestava servizio, sebbene in via provvisoria, presso gli uffici dell'Agenzia di Corleone (cfr. doc. 26 e
27).
Ciò posto, il ricorso è fondato.
L'art. 33, comma 5, della legge 104/92 stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti “ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Con ripetuti interventi, la Corte costituzionale ha chiarito che la L. n. 104 del 1992 è finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della
"persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata: dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997.
n. 396 del 1997). È stato, infatti, precisato che l'applicazione della norma può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).
Anche la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo. Cass. civ. Sez. Unite Sent.
27.03.2008, n. 7945 Cass., ord. 18223/2011).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall' resistente, risulta CP_1
documentalmente provato che il padre della ricorrente sia portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92, essendo affetto da “deterioramento cognitivo su base mista vascolare degenerativa e con capacità di deambulazione ridotta” come da verbale della Commissione Medica dell' (cfr. doc 20) e che le altre due sorelle CP_1
della ricorrente siano residenti in località distanti da Corleone (cfr. doc. 21, certificati di residenza).
Ma vi è di più: nell'avviso di assunzione dell' del 16.05.2023 di n. 340 risorse, CP_1
non si fa alcun riferimento, in un'ottica di tutela dell'interesse pubblico all'efficienza del servizio, a specifiche esigenze produttive e organizzative degli uffici del Nord
Italia, rispetto agli uffici del Sud, ove oltretutto vi sono state varie rinunce (cfr. doc.
12 parte ricorrente).
Se è vero, infatti, che il presupposto della «vacanza» (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. piante organiche) esprime, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della
P.A. che deve esprimere l'interesse concreto e attuale di procedere alla copertura del posto, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (cfr., ex multis, Cass. ord. n. 20523/2022), a fronte della documentata sussistenza di un rapporto stringente tra la ricorrente, “caregiver” del padre disabile, tale da far presumere un'ineludibile onere di assistenza a carico della dipendente, ordinariamente non delegabile né suscettibile di essere altrimenti soddisfatto, e della circostanza che, nello stesso comune di residenza, non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza al soggetto disabile, l'Amministrazione resistente non ha dimostrato la sussistenza, in un'ottica di corretto contemperamento degli interessi contrapposti, di situazioni ed esigenze, congruamente motivate, legate all'organizzazione degli uffici sul territorio tali da rendere giustificata e ragionevole l'assegnazione della lavoratrice ad una destinazione geograficamente lontana dal luogo di residenza, quale è quella di Mantova.
Sulla base di quanto esposto, va dunque dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione presso gli uffici della Direzione provinciale di Palermo – Agenzia di
Corleone. La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione trattata suggerisce di compensare per intero le spese di lite (ivi comprese quelle della fase cautelare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso:
- dichiara il diritto di all'assegnazione provvisoria presso la Parte_1
e, per l'effetto, condanna Controparte_5
l' ad adottare tutti i provvedimenti necessari;
CP_1
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, il 27.02.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano