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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1352/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 106202559004445532000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 106202559004445532000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 106202559004445532000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
il Dott. Nominativo_1 insiste per il rigetto dell'istanza cautelare e si riporta agli scritti difensivi.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 28/08/2025 l'Agenzia delle Entrate - ON (d'ora in avanti, Ader) notificava a Ricorrente_2
l'intimazione di pagamento n. 10620259004445532000, di €.16.979,59.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1352/2025 il Ricorrente_2 impugnava la predetta intimazione con riferimento ai seguenti atti:
1) cartella n. 10620190020304572000 – Tassa rifiuti solidi urbani Comune di Taranto 2010;
2) cartella n. 106202000007875311000 – Tassa Automobilistica Regione Puglia 2015;
3) cartella n. 10620200012356489000 – Tassa rifiuti solidi urbani Comune di Taranto 2012;
4) cartella n. 10620200014431609000 – Agenzia delle Entrate IRPEF 2016;
5) cartella n. 10620200017252842000 – Comune di Taranto Tares 2013;
6) cartella n. 10620210005344979000 Tassa Automobilistica Regione Puglia 2016;
7) cartella n. 10620220001187357000 TARI Comune di Taranto 2014;
8) cartella n. 10620220005937435000 - Tassa Automobilistica Regione Puglia 2017;
9) cartella n. 10620230009190390000 - Tassa Automobilistica Regione Puglia 2018;
10) cartella n. 10620240003880881000 - Tassa Automobilistica Regione Puglia 2019;
11) cartella n. 10620240005444400000 - Agenzia delle Entrate IRPEF 2019; 12) avviso accertamento n. TUYTUYM000263 Agenzia delle Entrate IRPEF 2014.
Il contribuente adduce ai seguenti motivi:
a) “mancata notifica degli atti prodromici all'emissione dell'intimazione di pagamento”;
b) prescrizione dei crediti;
c) “mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi richiesti – prescrizione quinquennale sanzioni”;
d) “decadenza dell'accertamento impositivo”.
Resistevano l'Ader, l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) e al Regione Puglia.
Il ricorrente avanzava istanza di sospensione dell'atto.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992 (ora, art. 98 d. lgs. 175/2024).
Va premesso che l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di inammissibilità della costituzione dell'Ader perché assistita da avvocato del libero foro è infondata, in quanto al S.C. ha ripetutamente chiarito che
“l'agenzia delle entrate-riscossione può stare in giudizio a mezzo di avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità o apposite delibere, a meno che non si tratti di giudizi riservati convenzionalmente all'avvocatura dello Stato, anche qualora quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio (ex multis, Cass. 4814/2025).
Ciò premesso, dalla documentazione esibita dall'Ader emerge quanto segue:
In data 10.10.2023 è stata notificata a mani del ricorrente (il quale si è rifiutato di ricevere l'atto), la cartella n. 9);
in data 6.4.2024 è stata notificata a mani del ricorrente la cartella n. 10);
in data 29.6.2024 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la cartella n. 11);
in data 18.3.2024 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la intimazione di pagamento 106 2023 90075553 09/000 relativa alle cartelle n. 1), 2) e 5);
in data 19.2.2025 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la intimazione di pagamento n. 106 2024 90117516 12/000 relativa alla cartella n. 8);
in data 22.4.2025 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la intimazione di pagamento n. 106 2024 90146196 48/000 relativa alle cartelle n. 3), 4), 6), 7), 9);
in data 25.9.2023 è stata notificato a mani proprie del ricorrente il preavviso di fermo amministrativo relativo all'avviso accertamento n. TUYTUYM000263 e alla cartelle n. 1), 5).
L'Ade, da parte sua, ha comprovato la notifica a mani proprie, in data 27.9.2019 dell'avviso di accertamento n. n. TUYTUYM000263. Ora, va ricordato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Pertanto, la mancata impugnazione delle cartelle n. 9), 10) e 11) ha reso irretrattabili i relativi crediti.
Lo stesso dicasi per le altre cartelle, giacché non sono state impugnate le intimazioni che quelle cartelle menzionavano (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025).
E non v'era alcuna necessità che l'Ader comprovasse la notifica delle cartelle, perché era questione che il ricorrente poteva essere fatta valere impugnando le citate intimazioni, la cui “irretrattablità” ha comportato, altresì, l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata alla data di notifica di quegli atti (cfr. sentenze Cass. cit.).
Definitivo, per mancata impugnazione, è anche l'avviso di accertamento, seguito, peraltro, dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 25.9.2023, valevole come idonei atto interruttivo della prescrizione.
All'evidenza, non è maturata successivamente alcuna prescrizione, neanche triennale, tra la data di notifica delle cartelle, delle intimazioni, dell'avviso di accertamento e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (notifiche intervenute tra il 2023 e il 2025) e la data di notifica dell'atto in questa sede impugnato.
Ciò comporta, in radice, l'infondatezza di tutti i motivi di censura addotti dal ricorrente (stante l'intervenuta irretrattabilità delle pretese impositive).
V'è solo da aggiungere, riguardo agli interessi, che l'Ader si è limitato a riportare gli importi indicati, anche a tal titolo, negli atti prodromici, avvertendo che sarebbero stati aggiunti gli interessi di mora ex art. 30 d.
p.r. 60271973 maturandi sino alla data del pagamento.
Non v'è, pertanto, alcun difetto motivazionale sugli accessori dovuti dal contribuente.
Il ricorso è, pertanto, totalmente infondato.
Tuttavia va preso atto del fatto che la Regione ha dichiarato di aver in autotutela provveduto all'annullamento delle partite relative alle annualità 2016 e 2019, ossia alle tasse di cui alle cartelle 6) e
10).
In parte qua va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
In ragione della riduzione del debito tra il ricorrente e la Regione Puglia possono essere compensate tra le medesime parti le spese del giudizio.
Il ricorrente va, invece, condannato, secondo la regola della soccombenza, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Ader e dell'Ade.
Per la liquidazione, operata in base al valore della controversia con riferimento alle singole posizioni, si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione e rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate - riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida, per la prima, in euro 1.500,00 e per la seconda in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e la
Regione Puglia.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1352/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Taranto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 106202559004445532000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 106202559004445532000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 106202559004445532000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
il Dott. Nominativo_1 insiste per il rigetto dell'istanza cautelare e si riporta agli scritti difensivi.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 28/08/2025 l'Agenzia delle Entrate - ON (d'ora in avanti, Ader) notificava a Ricorrente_2
l'intimazione di pagamento n. 10620259004445532000, di €.16.979,59.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1352/2025 il Ricorrente_2 impugnava la predetta intimazione con riferimento ai seguenti atti:
1) cartella n. 10620190020304572000 – Tassa rifiuti solidi urbani Comune di Taranto 2010;
2) cartella n. 106202000007875311000 – Tassa Automobilistica Regione Puglia 2015;
3) cartella n. 10620200012356489000 – Tassa rifiuti solidi urbani Comune di Taranto 2012;
4) cartella n. 10620200014431609000 – Agenzia delle Entrate IRPEF 2016;
5) cartella n. 10620200017252842000 – Comune di Taranto Tares 2013;
6) cartella n. 10620210005344979000 Tassa Automobilistica Regione Puglia 2016;
7) cartella n. 10620220001187357000 TARI Comune di Taranto 2014;
8) cartella n. 10620220005937435000 - Tassa Automobilistica Regione Puglia 2017;
9) cartella n. 10620230009190390000 - Tassa Automobilistica Regione Puglia 2018;
10) cartella n. 10620240003880881000 - Tassa Automobilistica Regione Puglia 2019;
11) cartella n. 10620240005444400000 - Agenzia delle Entrate IRPEF 2019; 12) avviso accertamento n. TUYTUYM000263 Agenzia delle Entrate IRPEF 2014.
Il contribuente adduce ai seguenti motivi:
a) “mancata notifica degli atti prodromici all'emissione dell'intimazione di pagamento”;
b) prescrizione dei crediti;
c) “mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi richiesti – prescrizione quinquennale sanzioni”;
d) “decadenza dell'accertamento impositivo”.
Resistevano l'Ader, l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) e al Regione Puglia.
Il ricorrente avanzava istanza di sospensione dell'atto.
All'esito dell'udienza fissata sull'istanza di inibitoria la causa è stata definita in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 ter, comma 3, d. lgs. 546/1992 (ora, art. 98 d. lgs. 175/2024).
Va premesso che l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di inammissibilità della costituzione dell'Ader perché assistita da avvocato del libero foro è infondata, in quanto al S.C. ha ripetutamente chiarito che
“l'agenzia delle entrate-riscossione può stare in giudizio a mezzo di avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità o apposite delibere, a meno che non si tratti di giudizi riservati convenzionalmente all'avvocatura dello Stato, anche qualora quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio (ex multis, Cass. 4814/2025).
Ciò premesso, dalla documentazione esibita dall'Ader emerge quanto segue:
In data 10.10.2023 è stata notificata a mani del ricorrente (il quale si è rifiutato di ricevere l'atto), la cartella n. 9);
in data 6.4.2024 è stata notificata a mani del ricorrente la cartella n. 10);
in data 29.6.2024 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la cartella n. 11);
in data 18.3.2024 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la intimazione di pagamento 106 2023 90075553 09/000 relativa alle cartelle n. 1), 2) e 5);
in data 19.2.2025 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la intimazione di pagamento n. 106 2024 90117516 12/000 relativa alla cartella n. 8);
in data 22.4.2025 è stata notificata a norma dell'art. 140 (con CAD restituita per compiuta giacenza), la intimazione di pagamento n. 106 2024 90146196 48/000 relativa alle cartelle n. 3), 4), 6), 7), 9);
in data 25.9.2023 è stata notificato a mani proprie del ricorrente il preavviso di fermo amministrativo relativo all'avviso accertamento n. TUYTUYM000263 e alla cartelle n. 1), 5).
L'Ade, da parte sua, ha comprovato la notifica a mani proprie, in data 27.9.2019 dell'avviso di accertamento n. n. TUYTUYM000263. Ora, va ricordato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
Pertanto, la mancata impugnazione delle cartelle n. 9), 10) e 11) ha reso irretrattabili i relativi crediti.
Lo stesso dicasi per le altre cartelle, giacché non sono state impugnate le intimazioni che quelle cartelle menzionavano (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025).
E non v'era alcuna necessità che l'Ader comprovasse la notifica delle cartelle, perché era questione che il ricorrente poteva essere fatta valere impugnando le citate intimazioni, la cui “irretrattablità” ha comportato, altresì, l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata alla data di notifica di quegli atti (cfr. sentenze Cass. cit.).
Definitivo, per mancata impugnazione, è anche l'avviso di accertamento, seguito, peraltro, dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata il 25.9.2023, valevole come idonei atto interruttivo della prescrizione.
All'evidenza, non è maturata successivamente alcuna prescrizione, neanche triennale, tra la data di notifica delle cartelle, delle intimazioni, dell'avviso di accertamento e della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (notifiche intervenute tra il 2023 e il 2025) e la data di notifica dell'atto in questa sede impugnato.
Ciò comporta, in radice, l'infondatezza di tutti i motivi di censura addotti dal ricorrente (stante l'intervenuta irretrattabilità delle pretese impositive).
V'è solo da aggiungere, riguardo agli interessi, che l'Ader si è limitato a riportare gli importi indicati, anche a tal titolo, negli atti prodromici, avvertendo che sarebbero stati aggiunti gli interessi di mora ex art. 30 d.
p.r. 60271973 maturandi sino alla data del pagamento.
Non v'è, pertanto, alcun difetto motivazionale sugli accessori dovuti dal contribuente.
Il ricorso è, pertanto, totalmente infondato.
Tuttavia va preso atto del fatto che la Regione ha dichiarato di aver in autotutela provveduto all'annullamento delle partite relative alle annualità 2016 e 2019, ossia alle tasse di cui alle cartelle 6) e
10).
In parte qua va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
In ragione della riduzione del debito tra il ricorrente e la Regione Puglia possono essere compensate tra le medesime parti le spese del giudizio.
Il ricorrente va, invece, condannato, secondo la regola della soccombenza, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Ader e dell'Ade.
Per la liquidazione, operata in base al valore della controversia con riferimento alle singole posizioni, si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione e rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate - riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che liquida, per la prima, in euro 1.500,00 e per la seconda in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il ricorrente e la
Regione Puglia.