Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1250/2024 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Celi e Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Piane di Falerone, Viale della Resistenza n. 168Y;
-ricorrente- contro
- (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Rudyard Tosi e CP_1 C.F._2 domiciliato in presso il suo studio sito in Montegiorgio, via Faleriense Est, 7;
-resistente-
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 15.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 a instaurato il presente procedimento Parte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1 celebrato ad Altidona il 13.07.2008 – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Altidona Atto n. 5, Parte 2, Serie A, Anno 2008, Ufficio 01- scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A sostegno della domanda l'istante ha rappresentato che: a) dall'unione matrimoniale è nata la figlia il 21.02.2013 affetta da disabilità e beneficiaria di pensione di invalidità di € 504,00 mensili, Per_1 somma versata su un libretto postale a lei intestato;
b) a far data dalla separazione - avvenuta con sentenza n. 794/2016 emessa dal Tribunale di Fermo in data 22.11.2016 e pubblicata il 29.11.2016 nel giudizio
R.G. N 1183/2015 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) all'esito del giudizio di separazione la figlia è stata affidata congiuntamente ad pagina 1 di 5
Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Altidona il 13.07.2008; - Ordinare alla Parte_1 CP_1 cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Altidona perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Alle condizioni seguenti: 1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso secondo Per_1 la legge 54/2006 in materia di affido condiviso. 2) La minore resterà collocata, nella attuale residenza, presso la casa materna sita a Fermo, via delle Legioni Romane 49. 3) I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario (il padre ) e figlia saranno regolati come a seguire: - Tutti i martedì, Pt_1 dalle ore 16-16,30 circa, fino al mercoledì mattina con l'onere di accompagno a scuola. – Due giovedì del mese, dalle ore 16-16,30 circa, fino al venerdì mattina con l'onere di accompagno a scuola. Due dei quattro fine settimana, dal venerdì, dalle ore 16-16,30 circa, fino al lunedì mattina con l'onere di accompagno a scuola. – Per il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi o non con il padre, che dovranno essere concordate, per esigenze lavorative, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. – Per le festività natalizie la minore resterà, dal 24 dicembre al 1 gennaio, fino alle ore 12, con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, in modo alternativo anno per anno, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.- Per le festività pasquali la minore trascorrerà dal sabato al lunedì con un dei genitori, in modo alternativo anno per anno. – Per le festività infrasettimanali, (25 aprile, 15 agosto ecc.), la minore resterà in modo alternativo di anno in anno, con il padre o con la madre, da concordare di volta in volta secondo le esigenze dei coniugi e della minore. – In caso di imprevisti, entrambi i genitori si impegnano a comunicare, lo spostamento delle date e delle ore previste per i rispettivi soggiorni in tempo congruo, almeno 24 ore prima. 4) Entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ecc., dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di spese straordinarie
(mediche, dentistiche, scolastiche, sportive, ricreative ecc.), entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese sostenute nell'interesse della minore, previo avviso, accordo e documentate. Tutte le spese non coperte da SNN o da altri enti o di maggiore importanza saranno sostenute ed detratte dalle somme depositate sul libretto di risparmio nominativo della minore . Per_1
5) Il IG. si obbliga a versare, entro e non oltre il 5 di ogni, alla IG.ra Controparte_2 CP_1 la somma di € 300,00, a titolo mantenimento per la figlia minore, con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT. 6) La IG.ra autorizzerà il IG. a richiedere gli assegni CP_1 Parte_1 familiari presso l'Ente datore di lavoro. 7) Il IG. non verserà alcun assegno divorzile Parte_1 in favore della IG.ra . Con vittoria di spese e competenze di lite”. CP_1
Con comparsa depositata il 11.01.2025 si è costituita in giudizio la resistente a quale, CP_1 senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via principale - DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pagina 2 di 5 celebrato ad Altidona il giorno 13.7.2008 tra e trascritto nel registro CP_1 Parte_1 degli atti di matrimonio del comune di Altidona ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla relativa annotazione;
- DISPORRE l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2 con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Fermo Via Campo delle Legioni
Romane,49; - STABILIRE che il possa vedere e tenere la figlia minore : - A) PERIODO Pt_1 Per_1
SCOLASTICO: - il martedì dalle ore 16,30 con pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì; - due fine settimana al mese(alternati con la madre) dal venerdì alle ore 16,30 sino alle ore 21,00 della domenica riaccompagnando la figlia a casa della madre con cena consumata a casa del padre;
-vacanza natalizie e pasquali si concorda con i giorni indicati dal ricorrente con disponibilità della resistente a far stare la figlia col padre anche un altro giorno infra settimanale con pernotto e riaccompagno a casa della madre l'indomani; - il lunedì, martedì, giovedì e venerdì il dovrà recarsi a casa della Pt_1 in tempo utile per aiutare la figlia a prepararsi e vestirsi per andare a scuola ed attendere l'arrivo CP_1 della Croce Verde di Fermo che la preleva e la porta nel plesso scolastico di Torre di Palme;
-B)
PERIODO EXTRA SCOLASTICO: VACANZE ESTIVE - 15 giorni non consecutivi con il padre da concordarsi in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il martedì e due giovedì al mese(in occasione in cui il fine settimana sta con la madre) dalle ore 16,30 con pernotto e riaccompagno a casa della madre l'indomani; - due fine settimana al mese (alternati con la madre) dal venerdì alle ore 16,30 sino al lunedì mattina alle ore 10,30 riaccompagnando poi la figlia a casa della madre;
-C) FESTIVITA' INFRASETTIMANALI : - il 25 aprile e il 15 agosto di ogni anno la minore resterà alternativamente con il padre o con la madre da concordarsi di volta in volta secondo gli impegni dei genitori;
- Resta inteso che in caso di impossibilità o impegni imprevisti i genitori si impegnano a comunica re tempestivamente(almeno 24 ore prima) lo spostamento del giorno e dell'orario; - ORDINARE al sig. di provvedere al pagamento della somma mensile di € Parte_1
450,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della minore da versarsi entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese rivalutabili annualmente secondo la variazione ISTAT del 100% oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, mediche, sportive, ricreative e di quant'altro previsto nel protocollo d'intesa del
Tribuna le di Fermo;
-ORDINARE al sig. di provvedere al pagamento delle variazione ISTAT Pt_1 già maturata negli ultimi 5 anni e mai versata sino alla data odierna;
- DISPORRE che l'assegno unico(ex assegni familiari) sia suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- DISPORRE che le spese straordinarie non coperte dal SSN o di altri enti e di maggiore importanza superiori ad €
1.500,00 (millecinquecento euro) siano prelevate dal libretto di risparmio intestato alla minore Per_1 con obbligo di firma congiunta per il relativo prelievo. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Le ulteriori memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore – svolta in data 30.01.2025 - le parti hanno domandato un rinvio al fine di valutare soluzioni transattive.
Alla successiva udienza del 06.03.2025 le parti hanno dato atto di non essere addivenute ad un accordo e pertanto, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi e all'esito il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 07.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, in via provvisoria venivano confermate le condizioni stabilite nella sentenza di separazione e, ritenuto di dover tentare una conciliazione tra le parti, veniva fissata udienza per la comparizione personale delle stesse.
Alla successiva udienza svolta il 15.05.2025 le parti, presenti personalmente, hanno raggiunto un accordo pagina 3 di 5 sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice e, pertanto, i procuratori delle stesse hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'integrale recepimento dell'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, di seguito trascritto:
“- la minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e collocata con la Per_1 madre presso la sua residenza in Fermo in Contrada Delle Legioni Romane 49; CP_1
- il padre , genitore non collocatario, potrà frequentare e tenere con sé la figlia nei giorni Parte_1 come a seguire:
• tutti i martedì, dalle ore 16,30 circa, fino al mercoledì mattina con l'onere di accompagno a scuola;
• due dei quattro fine settimana, dal venerdì dalle ore 16,30 circa fino alle 21,00 della domenica;
• per il periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni continuativi o no, con il padre, che dovranno essere concordati, per esigenze lavorative, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
• nel periodo estivo, inoltre, dal fine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo;
il padre potrà vedere la figlia due giovedì al mese (in occasione in cui il fine settimana sta con la madre) dalle ore
16,30 con pernotto e riaccompagno a casa della madre entro le ore 21.00 del giorno successivo;
• per le festività natalizie la minore resterà, dal 24 dicembre al 1° gennaio, con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, in modo alternativo anno per anno, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
• per le festività pasquali la minore trascorrerà tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro in modo alternativo di anno in anno;
• per le festività infrasettimanali, (25 aprile, 15 agosto, 8 dicembre 2 giugno ecc.), la minore resterà, in modo alternativo di anno in anno, con il padre o con la madre, da concordare di volta in volta secondo le esigenze dei coniugi e della minore;
-i coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno divorzile
-il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia la somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00;
-le spese straordinarie della minore sono suddivise al 50% a carico di entrambe le parti, come individuate nel Protocollo distrettuale del 10.07.2024;
-gli assegni unici saranno ripartiti al 50% fra le parti;
-tutte le spese, visite, cure mediche o quanto altro, di qualsiasi importo, entità, debitamente documentate, riguardante la salute della minore, non coperte da SNN o da alti enti saranno sostenute e detratte dalle pensioni d'invalidità, depositate sul libretto di risparmio postale nominativo della figlia minore Per_1 entro il limite di 80 euro al mese, quando le spese mensili sopra descritte quando superano i 500 euro;
-spese di lite compensate”.
***
Preso atto della richiesta congiunta di scioglimento del vincolo – si ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non possa essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, preso atto dell'accordo intervenuto tra le stesse e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso della figlia, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto pagina 4 di 5 di entrambi i genitori di vedere e tenere con sé la minore, con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità, che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902) - ritiene che le predette condizioni, non sono contrarie a norme imperative e possano essere condivise.
Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
La definizione consensuale della vicenda costituisce, infine, valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, come congiuntamente proposto.
PQM
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, visti gli artt. 473 bis.22 e 473 bis 28 c.p.c. così decide:
DICHIARA a cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Altidona il 13/07/2008 tra e – trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Altidona, Atto n. 5, Parte 2, Serie A, Anno 2008, Ufficio 01;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altidona di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE che le condizioni di divorzio siano quelle di cui all'accordo riportato in parte motiva - da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
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