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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. N. R.G. 1353/2022 promossa da:
(cf: ) (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) con il patrocinio P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 dell'Avv. Roberto Fratoni (cf: ) APPELLANTI C.F._3
nei confronti di
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato dalla mandataria (cf: Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. Silvia Matteucci (cf: P.IVA_3
) APPELLATI C.F._4 avverso la sentenza n. n. 576/2022, pronunciata dal Tribunale di Lucca, pubblicata il
3.6.2022.
CONCLUSIONI
In data 9.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Le parti appellanti concludono come in atto di appello con la seguente precisazione: “NEL MERITO affinché sia dichiarata, sussistendo anche la possibilità che la stessa sia rilevata di ufficio come da Cassazione n.
4175/2020, la nullità parziale della clausola fideiussoria prestata da Pt_3
e perché identica a quella censurata da parte della Corte
[...] Parte_1 di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 dichiarando la prescrizione o la decadenza della banca per inosservanza dell'articolo 1957 c.c.”. Vittoria di spese e di competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; in appello: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca in data
3.6.2022, pubblicata in data 3.6.2022, RG 1989/2019, Repertorio 126/2022 del 3.6.2022, notificata in data 20.6.2022, accertata la fondatezza della domanda proposta dalle parti attrici opponenti, respinta ogni eccezione formulata sul punto dalla parte convenuta opposta e riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in accoglimento dell'appello proposto Voglia accogliere le conclusioni come precisate in data 23.7.2021 e cioè si riportano le seguenti conclusioni rassegnate sia in citazione sia nella memoria di precisazione delle conclusioni già proposte ex articolo 183, sesto comma, n. 1
c.p.c.: “… omissis ….. SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE – COMPETENZA
FUNZIONALE Le parti opponenti e – Parte_1 Parte_3 fideiussori della società - richiedono in via pregiudiziale che il Parte_2
Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice designato, Voglia dichiarare la propria incompetenza per materia funzionale per l'accertamento della violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/1990 e disporre ex lege la rimessione delle parti avanti al Tribunale di Firenze sezione specializzata delle imprese con la fissazione di un termine per la riassunzione, al fine di esaminare e decidere con efficacia di giudicato sulle questioni afferenti alla lamentata inefficacia delle fideiussioni a causa della suddetta violazione. IN VIA
PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto a causa della mancanza degli estratti conto in forma integrale relativa al periodo che va dalla apertura dello stesso fino a quello del
24.1.2019 (vedasi doc. 3 procedimento monitorio) e dei documenti oggetto della richiesta ex articolo 119 TUB circostanza che rende impossibile verificare la correttezza dei conteggi della banca in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo. IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata dimostrazione della debenza del saldo iniziale indicato nella somma di €. 358,96 e dunque revocare la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti della e di e . IN VIA Parte_2 Parte_3 Parte_1
PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto a causa della illeggibilità della firma apposta in calce al documento realizzato ai sensi dell'articolo 50 TUB sia per il conto corrente, sia per il mutuo. IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata indicazione all'interno del contratto di conto corrente (pag. 12 del contratto prodotto al n. 2 del procedimento monitorio) del saggio di interesse effettivo nella previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) che rende il conteggio depositato a supporto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo indeterminato e dunque incerto, non liquido e non esigibile e dunque revocare la provvisoria esecutività dello stesso nei confronti della e dei Parte_2 fideiussori . NEL MERITO SUL CONTO Parte_4
CORRENTE previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare se la
è debitrice nei confronti del Parte_2 Controparte_1
della somma che gli viene richiesta avuto riguardo
[...] alla necessità di procedere alla valutazione dell'eventuale credito che si dice vantato dall previa verifica di ogni eccezione preliminare sopra esposta CP_3 che ne pregiudica la certezza, la esigibilità e la liquidità. NEL MERITO SUL
CONTO CORRENTE previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, all'esito delle produzioni documentali richieste e della conseguente analisi da effettuarsi attraverso una CTU, determinare se il credito che la banca assume esserle dovuto in virtù del contratto di conto corrente è quello che viene indicato dalla stessa o la minore somma che risulterà per effetto delle ulteriori analisi peritali da svolgersi nel corso del giudizio. NEL MERITO SUL CONTO CORRENTE previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, determinare la minore somma eventualmente dovuta compensandola con quella che risulterà non dovuta all'esito della perizia che sarà richiesta in via istruttoria. …… omissis ……. NEL MERITO – SUL MUTUO dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto e successivamente dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c.
e/o per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 comma 6 del TUB e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L.
192/1998 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro impresa e per l'effetto, individuando il saggio di interesse legale applicabile per i periodi in sua sostituzione sulle rate scadute condannare la convenuta opposta a restituire all'attrice opponente la somma di €. 2.258,54.= o quella maggiore o minore somma, rideterminata occorrendo ai sensi dell'articolo 117, comma 7, TUB che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui fin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi, si chiede l'ammissione, e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data della messa a sofferenza del contratto, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione dei tassi inferiori così ricavati con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del mutuo chirografario, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e con la rideterminazione dei ratei per il periodo successivo a quello dei conteggi e comunque nella maniera più favorevole per il consumatore. b) Dichiarare inoltre che l convenuto, con la previsione del piano di ammortamento CP_3
(che ha convertito il tasso annuale previsto contrattualmente in quello mensile, determinando di fatto un surrettizio aumento del tasso di interesse) inferiore a quello poi accertato, ha applicato un tasso di interesse difforme da quello pattuito in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in violazione degli artt. 1346, 1418,
1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1988 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro azienda e per l'effetto, individuato nell'interesse legale il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la parte convenuta opposta a corrispondere a parte attrice opponente fino alla data di messa a sofferenza del contratto la somma di €. 2.220,48 o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia calcolata occorrendo ed alternativamente anche ai sensi dell'articolo
117, settimo comma, TUB, risultante dalla differenza del calcolo degli interessi secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione del tasso ricavato in sostituzione di quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del contratto di mutuo, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile di cui, in caso di contestazione dei conteggi, fin d'ora si richiede l'ammissione. IN VIA RICONVENZIONALE qualora la parte convenuta opposta non lo abbia fatto spontaneamente a seguito della istanza formulata ai sensi dell'articolo 119 TUB in atti o lo abbia fatto in maniera parziale e incompleta, ordinare la produzione degli estratti conto trimestrali in forma integrale e di quanto oggetto della domanda di cui all'allegato documento (doc. 1) e quindi:
10) copia dei contratti e convenzioni integrativi di quelli indicati nei rapporti bancari sopra esposti sottoscritti dagli aventi causa pro tempore;
11) copia dei contratti e convenzioni successivi agli originari sottoscritti nei rapporti bancari sopra esposti dagli aventi causa pro tempore;
12) copia dei documenti di sintesi periodici inviati al cliente in epoca successiva a quella di sottoscrizione del contratto originario relativi ai contratti di cui ai precedenti punti;
13) copia dei documenti relativi alle modifiche unilaterali inerenti ai contratti di cui ai precedenti punti inviate alla cliente;
14) copia delle comunicazioni periodiche e di ogni altra comunicazione relative al contratto di mutuo n. 95368 sottoscritto in Altopascio in data 1.12.2015 nonché tutti i documenti richiesti da parte mutuante in forza di obbligazioni nascenti dal contratto;
15) copia della documentazione periodica attestante la informazione relativa ai rapporti di conto corrente sopra esposti inviata alle parti che hanno sottoscritto i contratti di fideiussione;
16) copia della documentazione ricevuta dal fideiuvato, a supporto della con-cessione dell'affidamento e a misura delle sue condizioni patrimoniali originarie, nonché quella successiva che il creditore avrebbe dovuto ricercare per verificare che le condizioni patrimoniali del garantito non dovessero rendere più difficile il soddisfacimento del credito (in tale senso art. 1956, primo comma C.C.). 17) La documentazione derivante dalla trattazione dei dati personali, così come autorizzati dagli aventi causa pro tempore ed eventualmente modificati unilateralmente dalla banca;
18) Ogni ulteriore documento, contratto, atto connesso ai rapporti intrattenuti con la sottoscritta società dalla Vs. banca. IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE procedere alla compensazione tra quanto richiesto dal Controparte_1
in sede di procedimento monitorio con quanto
[...] accertato non dovuto da parte della compensando fino a Parte_2 concorrenza le somme risultanti. ….. omissis …. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. ************* Nonché di quelle precisate nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.: ”NEL MERITO affinché sia dichiarata la nullità-annullabilità-inefficacia della clausola fideiussoria relativa ai capi 2, 6 ed
8 della stessa, come prodotta in atti dalla parte conventa opposta, con esclusione di ogni garanzia da parte loro del debito assunto dalla Parte_2 con conseguente dichiarazione che nessuna somma è da loro dovuta a
[...] titolo di garanzia o a qualsiasi altro titolo e revoca del Decreto Ingiuntivo e della provvisoria esecuzione dello stesso nei loro confronti. IN VIA
PRELIMINARE E NEL MERITO affinché sia accertata e dichiarata, vista la carenza probatoria in atti relativa alla capacità ad agire della parte opposta, il difetto di legittimazione attiva in capo al Controparte_1
con conseguente reiezione della domanda proposta nei
[...] confronti delle parti attrici opponenti, con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto ivi compresa la sua provvisoria esecutività e reiezione di ogni domanda proposta nei confronti degli attori opponenti. Per il resto le parti opponenti si riportano alle conclusioni già precisate in atti. **************
Ed ulteriormente CONCLUDONO in sede di precisazione delle conclusioni contestando ogni deduzione, produzione, richiesta anche istruttoria e conclusione formulata dalla parte convenuta opposta chiedendone la reiezione.
IN VIA ISTRUTTORIA chiedendo l'ammissione della CTU tecnica come richiesta in atto di citazione e come precisata nella memoria formulata ai sensi dell'articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. sul quesito ivi esposto o su quello che il Giudice riterrà di ammettere avuto riguardo, vista la natura della materia oggetto del contendere, vista la natura delle produzioni effettuate da parte attrice e la complessità dell'oggetto del giudizio, anche alla sentenza della
Cassazione Civile, Sez. 1, N. 5091/2016, pubblicata in data 15.3.2016.
Confermano come CTP il Dott. di Firenze”. Persona_1
Per la parte appellata:
“L'avv. Silvia Matteucci nell'interesse della parte appellata
[...]
come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 in appello, opponendosi alla ulteriore precisazione formulata da parte appellante con note di trattazione scritta datate 13.06.2024 in quanto diverse da quelle presenti negli atti introduttivi “; in appello:” Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto per carenza di specificità dei motivi di doglianza in violazione dell'art. 342 c.p.c. e per difetto di rappresentanza della;
2) nel merito, respingere l'appello Parte_2 proposto dalla e dai sig.ri e , perché Parte_2 Parte_1 Parte_3 infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata e il Decreto Ingiuntivo opposto. 3) condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n.
55/201)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. n. 576/2022, pubblicata il 3.6.2022, il Tribunale di Lucca ha così deciso: “- respinge l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti e , in Parte_2 Parte_3 Parte_1 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate in €. 4.835,00 oltre IVA E CAP Controparte_1
e maggiorazione spese generali come per Legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di opposizione al D.I. n° 262/
2019 emesso dal Tribunale di Lucca il 15.2.2019, R.G. 673/2019, con cui, a richiesta del (in qualità di Controparte_1 cessionario “in blocco” dei crediti volturati a sofferenza originatisi presso il Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e
Bientina Società Cooperativa, tramite la mandataria Controparte_2
), veniva ingiunto alla in qualità di obbligato principale ed ai
[...] Parte_2 sig.ri e , in qualità di fideiussori, il Parte_3 Parte_1 pagamento della somma di €. 19.003,62 oltre interessi e spese del procedimento monitorio (€ 18.644,66 a titolo di debito residuo mutuo chirografario n. 95368 del 01/12/2015 e € 358,96 a titolo di saldo a debito del c/c n. 920430 del 27/02/2014). Gli opponenti formulavano varie eccezioni, sia preliminari che di merito, eccependo vari profili di illegittimità del conto corrente e del mutuo chirografario ( carenza di legittimazione attiva della convenuta;
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
incompetenza per materia funzionale del Tribunale di Lucca, inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 119 T.U.B. degli estratti conto, insufficienza della documentazione ex art 50 T.U.B., illeggibilità della firma apposta in calce alla dichiarazione ex art. 50 T.U.B., illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel c/c e per il contratto di mutuo applicazione di interessi moratori usurari, nullità del tasso di interesse corrispettivo, illegittimità del piano di ammortamento alla francese); chiedevano la revoca del d.i. opposto, l'accertamento della somma eventualmente dovuta, la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, di ordinare la produzione degli estratti conto trimestrali in forma integrale e di documentazione specificamente indicata, di procedere alla compensazione tra quanto richiesto in sede di procedimento monitorio con quanto accertato non dovuto da parte della Parte_2
Si costituiva n.q. quale mandataria del Fondo Controparte_2
Temporaneo del Credito Cooperativo, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente confermare il Decreto
Ingiuntivo 262/2019 opposto.
La causa, espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, rigettata la richiesta di c.t.u. e di sospensione della provvisoria esecuzione, veniva istruita su base documentale e decisa come in precedenza indicato. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e (di seguito anche APPELLANTI O PARTE APPELLANTE)
[...] Parte_3 hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il
[...]
rappresentato dalla mandataria Controparte_1
Contr
(di seguito solo o anche PARTE APPELLATA) Controparte_5 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E COMPETENZA AD AGIRE DELLA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
2. SULLA COMPETENZA FUNZIONALE IN TEMA DI FIDEIUSSIONE DEL
TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA
3. SULLA ILLEGITTIMITA' DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA
RA (INTERESSE COMPOSTO) – MANCANZA DI TRASPARENZA -
INDETERMINATEZZA
4. INSUFFICIENZA DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO
50 T.U.B.
5. RICHIESTA AMMISSIONE DELLA CTU
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, PARTE APPELLATA, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma
In data 9.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
PRELIMINARMENTE vanno esaminate le eccezioni di parte appellata relative alla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed al “difetto di legittimazione e rappresentanza processuale della Controparte_6
con conseguente nullità e inammissibilità dell'atto di citazione in
[...] appello”
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc. è infondata. L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.
Parimenti infondata è l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” della società, con la quale si allega che al momento della proposizione dell'appello legale rappresentate delle era e non , Parte_2 Parte_3 Parte_1 che risulta aver rilasciato la procura. La procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello è, infatti, la stessa già allegata all'originario atto di citazione in opposizione dell'aprile 2019 (conferita espressamente per “ogni grado e fase”), quando, pacificamente, legale rappresentate della società era
; in ogni caso la procura risulta essere redatta su foglio unico, Controparte_7 sottoscritto congiuntamente anche da . CP_8
1.La critica contenuta nel primo motivo di gravame (1. SULLA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E COMPETENZA AD AGIRE DELLA PARTE
CONVENUTA OPPOSTA) è infondata.
Gli appellanti sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'opposta, invece “Sebbene la cessionaria abbia prodotto il contratto di cessione, che ha valenza tra le parti ma non certo per i ceduti che ne sono venuti a conoscenza solamente nel corso del giudizio, la stessa ha solamente depositato la copia della Gazzetta Ufficiale, non anche la iscrizione nel camerale della cessionaria della cessione, come previsto dall'articolo 58 T.U.B.”; evidenziano inoltre l'onere della Banca “di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante ha sollevato ulteriori eccezioni, quali la mancata iscrizione all'albo previsto dall'articolo 106 TUB dei servicer incaricati alla riscossione in sede giudiziale dei crediti cartolarizzati, la genericità della procura rilasciata dal Credito Valdinievole al fondo temporaneo,
l'assenza della procura rilasciata dal Fondo Temporaneo alla CP_2
.
[...]
Si tratta di rilievi infondati.
Nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, il cessionario
[...]
, oltre a produrre l'avviso ex 58 TUB Controparte_1 pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 7 del 18.01.2018 (che già di per sé individua i crediti ceduti con riferimento a caratteristiche e con rinvio ad apposito elenco: vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277), ha altresì prodotto sin con il ricorso monitorio le dichiarazioni-attestazioni specifiche del creditore cedente Credito Valdinievole Banca di Credito
Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa relative all'avvenuta cessione dei singoli crediti nell'ambito dell'operazione di cui all'avviso pubblicato sulla GU (vedi doc. 3 e 7 prodotti con il ricorso monitorio), tutta la documentazione relativa ai crediti (compresi gli originari contratti), fornendo quindi adeguata prova della titolarità attiva del rapporto .
Le eccezioni formulate in sede di conclusionale sono inammissibili e comunque infondate: non si tratta di una operazione di cartolarizzazione e quindi non è richiesta l'iscrizione all'albo ex 106 TUB. In ogni caso “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica” (vedi Cass. III,
18/03/2024, n.7243): inoltre è iscritta all'albo degli Controparte_2 intermediari finanziari con validità dal 3/02/2016; nessuna procura poi è stata mai rilasciata dal Credito Valdinievole al Fondo Temporaneo, atteso che la procura conferita dal al Controparte_1 [...]
è rappresentata dal documento n. 15 del monitorio. Controparte_2
2.La seconda censura alla sentenza impugnata (2. SULLA COMPETENZA
FUNZIONALE IN TEMA DI FIDEIUSSIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI
ROMA) non può essere accolta.
Gli appellanti rinnovano l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Lucca, formulata prima in favore del Tribunale di Firenze Sezione Imprese e poi del
Tribunale di ROMA;
sostengono che la domanda di nullità della fideiussione contenuta nella memoria 183-1 c.p.c. non è inammissibile, avendo le Sezioni
Unite, con sentenza n. 12310/2015, statuito che ”la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, petitum e causa petendi;
deducono inoltre che le fideiussioni in oggetto non sono “ , come ritenuto dal CP_9
Tribunale, ma di natura “SPECIFICA” e nulle, in quanto la messa a sofferenza della posizione debitoria della è avvenuta nel gennaio – Parte_2 maggio 2017 e la notifica dei Decreti è avvenuta nell'anno 2019; che non si tratta di un contratto autonomo di garanzia, non essendo stata esplicitata la formula “senza eccezioni ed a prima richiesta”; che la nullità totale del contratto fideiussorio per conformità allo schema ABI è rilevabile anche se la domanda è formulata in sede di precisazione delle conclusioni (S.U. n. 26242 e n. 26243 del 2014); che sussiste la nullità – annullabilità – inefficacia delle clausole 2, 6 ed 8 e conseguente nullità parziale, richiesta con la memoria 183-
1cpc.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “L'eccezione di incompetenza per materia funzionale del Tribunale adito, per accertamento della violazione della normativa antitrust, a favore del Tribunale di Firenze Sezione Specializzata delle Imprese, è infondata. Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori non hanno svolto domanda di nullità/annullamento delle fideiussioni ma si sono limitati ad eccepire l'incompetenza funzionale del Giudice adito, e solo in sede di memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 cpc, hanno formulato domanda di nullità delle fideiussioni azionate in sede monitoria. Tuttavia, con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 non possono essere proposte domande nuove, ma possono solo essere precisate o modificate quelle già proposte (Cass. ordinanza
30745/2019), per cui la domanda va dichiarata inammissibile. Le doglianze degli attori sulla violazione della normativa antitrust vanno dunque riqualificate in termini di eccezione riconvenzionale, proposta nell'atto di opposizione e vanno esaminate, ma emerge chiaramente che sia la garanzia rilasciata dal solo il 4-7-2012, che quella successiva rilasciata da e Parte_3 Pt_3
il 1-12-2015, non sono fideiussioni ma contratti autonomi di Parte_1 garanzia, in quanto entrambi prevedono il pagamento a prima richiesta.
Per costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.” (Cass.
16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n.
4717/2019).
Alla clausola 5 di entrambe le garanzie in esame (doc. 9 ricorso monitorio) si prevede una espressa rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta”; l'inciso è di per sé sufficiente per qualificare il negozio in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà dell'opponente di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti della scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, Parte_2 nei limiti dell'importo massimo garantito.
Va evidenziato che la recente Cass. 15091/21 ha ritenuto l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni, e nel caso di specie l'art. 5 del contratto prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.
L'eccezione è pertanto infondata, ma per completezza va comunque evidenziato che la fideiussione del 1-12-2015 è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di mutuo chirografario, per cui non vi è dubbio che non si tratta di fideiussione a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
Si tratta di una fideiussione specifica che non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.
Più precisamente, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Il contratto di fideiussione del 4-12-2012 con un importo massimo garantito pari a € 35.000,00, sarebbe in ipotesi qualificabile come contratto di fideiussione omnibus, ma l'onere probatorio dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto gli attori si sono limitati ad invocare il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati post 2005, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo a quello in cui vi è stata indagine da parte dell'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005; la fideiussione omnibus in questione è stata stipulata oltre sette anni dopo.
Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici erano pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, previsto dall'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, ma di cui non hanno fornito prova alcuna ( cfr. Trib. Milano sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib. Napoli sez. spec. impresa del 24-5-2022).”
Il Collegio ritiene il motivo di appello infondato.
Nell'atto di citazione in opposizione (pag. 3) veniva esposto e richiesto quanto segue:
Nella memoria n. 1 art. 183 c.p.c. hanno poi aggiunto: “In ogni caso oltre alla conclusione esposta in via pregiudiziale in relazione alla opportunità che il
Giudice adito si dichiari incompetente in favore del Tribunale delle Imprese e concludono: NEL MERITO affinchè sia Parte_1 Parte_3 dichiarata la nullità-annullabilità-inefficacia della clausola fideiussoria relativa ai capi 2, 6 ed 8 della stessa, come prodotta in atti dalla parte conventa opposta, con esclusione di ogni garanzia da parte loro del debito assunto dalla
[...]
. “ Parte_5
L'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (Competenza per materia delle sezioni specializzate) prevede: “1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
[…] d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”.
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi del citato art. 3 è stata dalla S.C. ritenuta anche riguardo la questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, censurato nel 2005 per violazione della normativa Antitrust (Cass. n. 6523/2021).
Si rileva che, in tema di incompetenza funzionale, gli effetti sono diversi a seconda che via sia una domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione o invece sia proposta un'eccezione riconvenzionale;
nel primo caso la domanda riconvenzionale va rimessa al Tribunale Sezione specializzata per le imprese, mentre se si tratta di un'eccezione viene valutata in via incidentale dal giudice competente per l'opposizione al decreto ingiuntivo.
“Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni (Cass.
n.35661/2022). Nel secondo caso, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va, invece, applicato il principio seguente «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.» (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023)” (Cass. n.
22305/2024).
Il Tribunale ha correttamente valutato come eccezione l'allegazione degli opponenti e l'ha rigettata perché infondata.
Le censure degli appellanti su un asserito errore del Tribunale, per aver ritenuto fideiussioni omnibus quelle che erano fideiussioni specifiche e per aver ritenuto trattarsi di contratti autonomi di garanzia, non possono essere accolte.
E' stato infatti correttamente evidenziato dal Tribunale (pag. 9 e ss.) che:
- la fideiussione del 1-12-2015 è specifica, essendo stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto, il mutuo chirografario n. 95368 del 01/12/2015 (come esposto il decreto ingiuntivo opposto per complessivi €.
19.003,62 oltre interessi e spese è riferito per € 18.644,66 al debito residuo di tale mutuo chirografario) ; il richiamo al provvedimento della Banca di Italia n.
55 del 2005 è quindi del tutto inconferente (vedi Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383, in motivazione: “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; vedi anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I,
15/07/2024, n.19401);
- la garanzia del 2012 (che assume rilievo solo per il residuo credito di €
358,96 a titolo di saldo a debito del c/c n. 920430 del 27/02/2014), pur in ipotesi qualificabile (non quale contratto autonomo di garanzia, come ritenuto dal Tribunale ma) come fideiussione omnibus (posto che l'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito, non il semplice pagamento “semplice richiesta”), non risulta, in fatto, in alcun modo corrispondente allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca di Italia
n. 55 del 2005: le clausole 2, 6, ed 8 non si riferiscono alle cosiddette “clausola di reviviscenza”, “clausola di sopravvivenza” e di deroga all'art. 1957; peraltro la nullità sarebbe solo parziale, relativa a clausole che non assumono rilievo nella fattispecie;
infine, come già osservato dal Tribunale, assume rilevanza anche la circostanza che trattasi di fideiussione del 2012, di molto tempo successiva rispetto al provvedimento della Banca di Italia del 2005 (vedi ancora in motivazione Cass. 25/11/2024, n.30383, che attribuisce rilievo alla
“epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia”)
Il motivo di appello va pertanto respinto.
3.La terza censura alla sentenza impugnata (3. SULLA ILLEGITTIMITA' DEL
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA RA (INTERESSE COMPOSTO) –
MANCANZA DI TRASPARENZA - INDETERMINATEZZA) è infondata.
Parte appellante sostiene che l'impiego del regime composto per il calcolo della rata secondo il metodo di ammortamento di un mutuo “alla francese” genera un onere implicito che è rilevante al fine del calcolo del T.E.G., con un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto.
Il Tribunale ha sul punto evidenziato che “Non si può nemmeno condividere l'eccezione attorea per cui l'adozione del sistema di ammortamento adottato dalla Banca comporta l'applicazione di un TAN maggiore di quello indicato nel contratto. Il mutuante ha adottato un piano di ammortamento “alla francese”- universalmente utilizzato per il mutuo - cioè un piano di rimborso con rata fissa costante: le rate periodiche sono composte da una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. Copiosa giurisprudenza ha escluso che nel piano di ammortamento alla francese possa esserci capitalizzazione degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (Cass. 9237/2020). Il contratto di mutuo depositato dirime ogni dubbio in merito, in quanto nel documento di sintesi sono indicati dettagliatamente il valore della quota capitale e del tasso di interesse da applicare a ciascuna rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire, per cui non sussiste in alcun modo indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e soprattutto, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo: una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Pertanto, nel caso di specie, il sistema di ammortamento prescelto dalle parti è legittimo e rispettoso degli artt. 1283 e 1284 c.c. e 117 T.U.B.”.
La pronuncia del Tribunale è chiara e condivisibile.
Sull'ammortamento alla francese vi sono stati orientamenti giurisprudenziali diversi, approdati nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 15130/2024, hanno emanato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. “
Il motivo di appello vien pertanto rigettato.
La quarta censura alla sentenza impugnata (4. INSUFFICIENZA DELLA
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 T.U.B.) è infondata.
Gli appellanti sostengono che la lista movimenti presentata dalla Banca non è sufficiente prova dell'esatta quantificazione del saldo rimanente, mancando l'indicazione analitica dei movimenti necessari ad una ricostruzione certa e dettagliata delle partite di dare ed avere, desumibili unicamente dall'estratto conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto.
Parte opposta contesta l'assunto, evidenziano di avere prodotto tutta la documentazione relativa ai rapporti in esame.
Il Tribunale ha accertato (pag. 11) che “Nel caso in esame la convenuta ha ampiamente dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda depositando già nel giudizio monitorio (e, anche nel presente giudizio): i contratti di c/c n.
920430 e di mutuo n. 95368 (che contengono tutte le condizioni economiche); le certificazioni ex art. 50 T.U.B; tutte le comunicazioni annuali (inviate periodicamente e mai contestate) unitamente alla copia integrale degli estratti conto trimestrali (doc.4), dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, che fanno piena prova del credito non solo in sede monitoria ma anche nel successivo procedimento di opposizione e in ogni altro giudizio di cognizione (Cass. n.
25857/2011). Di converso, gli opponenti non hanno fornito alcuna controprova per dimostrare l'attuale inesistenza del diritto di credito, e risultano quindi infondate e superate le questioni preliminari relative al compiuto esercizio del diritto di difesa ed alla correttezza della somma di € 358,96 indicato quale debenza nell'estratto ex art. 50 T.U.B. “.
Si rileva che parte appellante si limita a sostenere genericamente l'insufficienza della prova e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, che indica analiticamente i documenti esaminati e ritenuti prove idonee del credito
(comunicazioni annuali, copie integrali degli estratti conto trimestrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura).
Il motivo risulta pertanto infondato e va rigettato.
La quinta censura alla sentenza impugnata (5. RICHIESTA AMMISSIONE
DELLA CTU) è infondata.
L'appellante chiede disporsi ctu “diretta ad accertare ogni anomalia presente nel contratto di mutuo che comporta una violazione dei principi di determinatezza e di trasparenza che deve essere il filo conduttore dei rapporti contrattuali – anche con le banche” Il Tribunale ha precisato che “alla infondatezza delle domande proposte dagli attori e sopra esaminate, consegue il necessario rigetto delle altre richieste relative alla rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti e alla restituzione/compensazione di tutte le somme indebitamente corrisposte”.
Il Collegio ritiene che la motivazione sul punto sia corretta.
Il rigetto della domanda sull'an esclude la necessità di prova del quantum ed a maggior ragione esclude che possa essere disposta la consulenza tecnica d'ufficio, che è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito;
nella fattispecie consulenza contabile, che avrebbe avuto carattere suppletivo rispetto agli oneri di specifici allegazione e prova che incombevano sulla parte (vedi Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ; Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011,
n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Il motivo viene quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 147/2022 non tenendo conto della fase di istruzione perché non tenutasi, parametri medi, valore indeterminabile, così specificate: fase di studio €
2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 3.470,00; complessivamente € 6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di rappresentato Controparte_1 dalla mandataria , avverso la sentenza n. Controparte_2
576/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 3.6.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
- Condanna , e al Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagamento, con vincolo di solidarietà passiva, in favore del
[...]
rappresentato dalla Controparte_1 mandataria delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 6.946,00
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, pari a quello dovuto per l'iscrizione della presente causa.
Firenze, Camera di consiglio del 13.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. N. R.G. 1353/2022 promossa da:
(cf: ) (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
(cf: ) con il patrocinio P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 dell'Avv. Roberto Fratoni (cf: ) APPELLANTI C.F._3
nei confronti di
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato dalla mandataria (cf: Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. Silvia Matteucci (cf: P.IVA_3
) APPELLATI C.F._4 avverso la sentenza n. n. 576/2022, pronunciata dal Tribunale di Lucca, pubblicata il
3.6.2022.
CONCLUSIONI
In data 9.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Le parti appellanti concludono come in atto di appello con la seguente precisazione: “NEL MERITO affinché sia dichiarata, sussistendo anche la possibilità che la stessa sia rilevata di ufficio come da Cassazione n.
4175/2020, la nullità parziale della clausola fideiussoria prestata da Pt_3
e perché identica a quella censurata da parte della Corte
[...] Parte_1 di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 dichiarando la prescrizione o la decadenza della banca per inosservanza dell'articolo 1957 c.c.”. Vittoria di spese e di competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; in appello: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca in data
3.6.2022, pubblicata in data 3.6.2022, RG 1989/2019, Repertorio 126/2022 del 3.6.2022, notificata in data 20.6.2022, accertata la fondatezza della domanda proposta dalle parti attrici opponenti, respinta ogni eccezione formulata sul punto dalla parte convenuta opposta e riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, in accoglimento dell'appello proposto Voglia accogliere le conclusioni come precisate in data 23.7.2021 e cioè si riportano le seguenti conclusioni rassegnate sia in citazione sia nella memoria di precisazione delle conclusioni già proposte ex articolo 183, sesto comma, n. 1
c.p.c.: “… omissis ….. SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE – COMPETENZA
FUNZIONALE Le parti opponenti e – Parte_1 Parte_3 fideiussori della società - richiedono in via pregiudiziale che il Parte_2
Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice designato, Voglia dichiarare la propria incompetenza per materia funzionale per l'accertamento della violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/1990 e disporre ex lege la rimessione delle parti avanti al Tribunale di Firenze sezione specializzata delle imprese con la fissazione di un termine per la riassunzione, al fine di esaminare e decidere con efficacia di giudicato sulle questioni afferenti alla lamentata inefficacia delle fideiussioni a causa della suddetta violazione. IN VIA
PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto a causa della mancanza degli estratti conto in forma integrale relativa al periodo che va dalla apertura dello stesso fino a quello del
24.1.2019 (vedasi doc. 3 procedimento monitorio) e dei documenti oggetto della richiesta ex articolo 119 TUB circostanza che rende impossibile verificare la correttezza dei conteggi della banca in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo. IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata dimostrazione della debenza del saldo iniziale indicato nella somma di €. 358,96 e dunque revocare la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti della e di e . IN VIA Parte_2 Parte_3 Parte_1
PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto a causa della illeggibilità della firma apposta in calce al documento realizzato ai sensi dell'articolo 50 TUB sia per il conto corrente, sia per il mutuo. IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata indicazione all'interno del contratto di conto corrente (pag. 12 del contratto prodotto al n. 2 del procedimento monitorio) del saggio di interesse effettivo nella previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) che rende il conteggio depositato a supporto del Ricorso per Decreto Ingiuntivo indeterminato e dunque incerto, non liquido e non esigibile e dunque revocare la provvisoria esecutività dello stesso nei confronti della e dei Parte_2 fideiussori . NEL MERITO SUL CONTO Parte_4
CORRENTE previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accertare se la
è debitrice nei confronti del Parte_2 Controparte_1
della somma che gli viene richiesta avuto riguardo
[...] alla necessità di procedere alla valutazione dell'eventuale credito che si dice vantato dall previa verifica di ogni eccezione preliminare sopra esposta CP_3 che ne pregiudica la certezza, la esigibilità e la liquidità. NEL MERITO SUL
CONTO CORRENTE previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, all'esito delle produzioni documentali richieste e della conseguente analisi da effettuarsi attraverso una CTU, determinare se il credito che la banca assume esserle dovuto in virtù del contratto di conto corrente è quello che viene indicato dalla stessa o la minore somma che risulterà per effetto delle ulteriori analisi peritali da svolgersi nel corso del giudizio. NEL MERITO SUL CONTO CORRENTE previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, determinare la minore somma eventualmente dovuta compensandola con quella che risulterà non dovuta all'esito della perizia che sarà richiesta in via istruttoria. …… omissis ……. NEL MERITO – SUL MUTUO dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto e successivamente dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c.
e/o per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 comma 6 del TUB e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L.
192/1998 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro impresa e per l'effetto, individuando il saggio di interesse legale applicabile per i periodi in sua sostituzione sulle rate scadute condannare la convenuta opposta a restituire all'attrice opponente la somma di €. 2.258,54.= o quella maggiore o minore somma, rideterminata occorrendo ai sensi dell'articolo 117, comma 7, TUB che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui fin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi, si chiede l'ammissione, e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data della messa a sofferenza del contratto, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione dei tassi inferiori così ricavati con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del mutuo chirografario, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e con la rideterminazione dei ratei per il periodo successivo a quello dei conteggi e comunque nella maniera più favorevole per il consumatore. b) Dichiarare inoltre che l convenuto, con la previsione del piano di ammortamento CP_3
(che ha convertito il tasso annuale previsto contrattualmente in quello mensile, determinando di fatto un surrettizio aumento del tasso di interesse) inferiore a quello poi accertato, ha applicato un tasso di interesse difforme da quello pattuito in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in violazione degli artt. 1346, 1418,
1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1988 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro azienda e per l'effetto, individuato nell'interesse legale il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la parte convenuta opposta a corrispondere a parte attrice opponente fino alla data di messa a sofferenza del contratto la somma di €. 2.220,48 o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia calcolata occorrendo ed alternativamente anche ai sensi dell'articolo
117, settimo comma, TUB, risultante dalla differenza del calcolo degli interessi secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 del TUB, operando la sostituzione del tasso ricavato in sostituzione di quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del contratto di mutuo, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile di cui, in caso di contestazione dei conteggi, fin d'ora si richiede l'ammissione. IN VIA RICONVENZIONALE qualora la parte convenuta opposta non lo abbia fatto spontaneamente a seguito della istanza formulata ai sensi dell'articolo 119 TUB in atti o lo abbia fatto in maniera parziale e incompleta, ordinare la produzione degli estratti conto trimestrali in forma integrale e di quanto oggetto della domanda di cui all'allegato documento (doc. 1) e quindi:
10) copia dei contratti e convenzioni integrativi di quelli indicati nei rapporti bancari sopra esposti sottoscritti dagli aventi causa pro tempore;
11) copia dei contratti e convenzioni successivi agli originari sottoscritti nei rapporti bancari sopra esposti dagli aventi causa pro tempore;
12) copia dei documenti di sintesi periodici inviati al cliente in epoca successiva a quella di sottoscrizione del contratto originario relativi ai contratti di cui ai precedenti punti;
13) copia dei documenti relativi alle modifiche unilaterali inerenti ai contratti di cui ai precedenti punti inviate alla cliente;
14) copia delle comunicazioni periodiche e di ogni altra comunicazione relative al contratto di mutuo n. 95368 sottoscritto in Altopascio in data 1.12.2015 nonché tutti i documenti richiesti da parte mutuante in forza di obbligazioni nascenti dal contratto;
15) copia della documentazione periodica attestante la informazione relativa ai rapporti di conto corrente sopra esposti inviata alle parti che hanno sottoscritto i contratti di fideiussione;
16) copia della documentazione ricevuta dal fideiuvato, a supporto della con-cessione dell'affidamento e a misura delle sue condizioni patrimoniali originarie, nonché quella successiva che il creditore avrebbe dovuto ricercare per verificare che le condizioni patrimoniali del garantito non dovessero rendere più difficile il soddisfacimento del credito (in tale senso art. 1956, primo comma C.C.). 17) La documentazione derivante dalla trattazione dei dati personali, così come autorizzati dagli aventi causa pro tempore ed eventualmente modificati unilateralmente dalla banca;
18) Ogni ulteriore documento, contratto, atto connesso ai rapporti intrattenuti con la sottoscritta società dalla Vs. banca. IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE procedere alla compensazione tra quanto richiesto dal Controparte_1
in sede di procedimento monitorio con quanto
[...] accertato non dovuto da parte della compensando fino a Parte_2 concorrenza le somme risultanti. ….. omissis …. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. ************* Nonché di quelle precisate nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.: ”NEL MERITO affinché sia dichiarata la nullità-annullabilità-inefficacia della clausola fideiussoria relativa ai capi 2, 6 ed
8 della stessa, come prodotta in atti dalla parte conventa opposta, con esclusione di ogni garanzia da parte loro del debito assunto dalla Parte_2 con conseguente dichiarazione che nessuna somma è da loro dovuta a
[...] titolo di garanzia o a qualsiasi altro titolo e revoca del Decreto Ingiuntivo e della provvisoria esecuzione dello stesso nei loro confronti. IN VIA
PRELIMINARE E NEL MERITO affinché sia accertata e dichiarata, vista la carenza probatoria in atti relativa alla capacità ad agire della parte opposta, il difetto di legittimazione attiva in capo al Controparte_1
con conseguente reiezione della domanda proposta nei
[...] confronti delle parti attrici opponenti, con revoca del Decreto Ingiuntivo opposto ivi compresa la sua provvisoria esecutività e reiezione di ogni domanda proposta nei confronti degli attori opponenti. Per il resto le parti opponenti si riportano alle conclusioni già precisate in atti. **************
Ed ulteriormente CONCLUDONO in sede di precisazione delle conclusioni contestando ogni deduzione, produzione, richiesta anche istruttoria e conclusione formulata dalla parte convenuta opposta chiedendone la reiezione.
IN VIA ISTRUTTORIA chiedendo l'ammissione della CTU tecnica come richiesta in atto di citazione e come precisata nella memoria formulata ai sensi dell'articolo 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. sul quesito ivi esposto o su quello che il Giudice riterrà di ammettere avuto riguardo, vista la natura della materia oggetto del contendere, vista la natura delle produzioni effettuate da parte attrice e la complessità dell'oggetto del giudizio, anche alla sentenza della
Cassazione Civile, Sez. 1, N. 5091/2016, pubblicata in data 15.3.2016.
Confermano come CTP il Dott. di Firenze”. Persona_1
Per la parte appellata:
“L'avv. Silvia Matteucci nell'interesse della parte appellata
[...]
come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_4 in appello, opponendosi alla ulteriore precisazione formulata da parte appellante con note di trattazione scritta datate 13.06.2024 in quanto diverse da quelle presenti negli atti introduttivi “; in appello:” Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto per carenza di specificità dei motivi di doglianza in violazione dell'art. 342 c.p.c. e per difetto di rappresentanza della;
2) nel merito, respingere l'appello Parte_2 proposto dalla e dai sig.ri e , perché Parte_2 Parte_1 Parte_3 infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata e il Decreto Ingiuntivo opposto. 3) condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n.
55/201)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. n. 576/2022, pubblicata il 3.6.2022, il Tribunale di Lucca ha così deciso: “- respinge l'opposizione e conferma il Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti e , in Parte_2 Parte_3 Parte_1 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate in €. 4.835,00 oltre IVA E CAP Controparte_1
e maggiorazione spese generali come per Legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di opposizione al D.I. n° 262/
2019 emesso dal Tribunale di Lucca il 15.2.2019, R.G. 673/2019, con cui, a richiesta del (in qualità di Controparte_1 cessionario “in blocco” dei crediti volturati a sofferenza originatisi presso il Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e
Bientina Società Cooperativa, tramite la mandataria Controparte_2
), veniva ingiunto alla in qualità di obbligato principale ed ai
[...] Parte_2 sig.ri e , in qualità di fideiussori, il Parte_3 Parte_1 pagamento della somma di €. 19.003,62 oltre interessi e spese del procedimento monitorio (€ 18.644,66 a titolo di debito residuo mutuo chirografario n. 95368 del 01/12/2015 e € 358,96 a titolo di saldo a debito del c/c n. 920430 del 27/02/2014). Gli opponenti formulavano varie eccezioni, sia preliminari che di merito, eccependo vari profili di illegittimità del conto corrente e del mutuo chirografario ( carenza di legittimazione attiva della convenuta;
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
incompetenza per materia funzionale del Tribunale di Lucca, inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 119 T.U.B. degli estratti conto, insufficienza della documentazione ex art 50 T.U.B., illeggibilità della firma apposta in calce alla dichiarazione ex art. 50 T.U.B., illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel c/c e per il contratto di mutuo applicazione di interessi moratori usurari, nullità del tasso di interesse corrispettivo, illegittimità del piano di ammortamento alla francese); chiedevano la revoca del d.i. opposto, l'accertamento della somma eventualmente dovuta, la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, di ordinare la produzione degli estratti conto trimestrali in forma integrale e di documentazione specificamente indicata, di procedere alla compensazione tra quanto richiesto in sede di procedimento monitorio con quanto accertato non dovuto da parte della Parte_2
Si costituiva n.q. quale mandataria del Fondo Controparte_2
Temporaneo del Credito Cooperativo, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo in quanto infondate in fatto e diritto e conseguentemente confermare il Decreto
Ingiuntivo 262/2019 opposto.
La causa, espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, rigettata la richiesta di c.t.u. e di sospensione della provvisoria esecuzione, veniva istruita su base documentale e decisa come in precedenza indicato. Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e (di seguito anche APPELLANTI O PARTE APPELLANTE)
[...] Parte_3 hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il
[...]
rappresentato dalla mandataria Controparte_1
Contr
(di seguito solo o anche PARTE APPELLATA) Controparte_5 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E COMPETENZA AD AGIRE DELLA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
2. SULLA COMPETENZA FUNZIONALE IN TEMA DI FIDEIUSSIONE DEL
TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA
3. SULLA ILLEGITTIMITA' DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA
RA (INTERESSE COMPOSTO) – MANCANZA DI TRASPARENZA -
INDETERMINATEZZA
4. INSUFFICIENZA DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO
50 T.U.B.
5. RICHIESTA AMMISSIONE DELLA CTU
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, PARTE APPELLATA, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma
In data 9.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
PRELIMINARMENTE vanno esaminate le eccezioni di parte appellata relative alla inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed al “difetto di legittimazione e rappresentanza processuale della Controparte_6
con conseguente nullità e inammissibilità dell'atto di citazione in
[...] appello”
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc. è infondata. L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.
Parimenti infondata è l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” della società, con la quale si allega che al momento della proposizione dell'appello legale rappresentate delle era e non , Parte_2 Parte_3 Parte_1 che risulta aver rilasciato la procura. La procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello è, infatti, la stessa già allegata all'originario atto di citazione in opposizione dell'aprile 2019 (conferita espressamente per “ogni grado e fase”), quando, pacificamente, legale rappresentate della società era
; in ogni caso la procura risulta essere redatta su foglio unico, Controparte_7 sottoscritto congiuntamente anche da . CP_8
1.La critica contenuta nel primo motivo di gravame (1. SULLA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E COMPETENZA AD AGIRE DELLA PARTE
CONVENUTA OPPOSTA) è infondata.
Gli appellanti sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'opposta, invece “Sebbene la cessionaria abbia prodotto il contratto di cessione, che ha valenza tra le parti ma non certo per i ceduti che ne sono venuti a conoscenza solamente nel corso del giudizio, la stessa ha solamente depositato la copia della Gazzetta Ufficiale, non anche la iscrizione nel camerale della cessionaria della cessione, come previsto dall'articolo 58 T.U.B.”; evidenziano inoltre l'onere della Banca “di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante ha sollevato ulteriori eccezioni, quali la mancata iscrizione all'albo previsto dall'articolo 106 TUB dei servicer incaricati alla riscossione in sede giudiziale dei crediti cartolarizzati, la genericità della procura rilasciata dal Credito Valdinievole al fondo temporaneo,
l'assenza della procura rilasciata dal Fondo Temporaneo alla CP_2
.
[...]
Si tratta di rilievi infondati.
Nella fattispecie, come già osservato dal Tribunale, il cessionario
[...]
, oltre a produrre l'avviso ex 58 TUB Controparte_1 pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 7 del 18.01.2018 (che già di per sé individua i crediti ceduti con riferimento a caratteristiche e con rinvio ad apposito elenco: vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277), ha altresì prodotto sin con il ricorso monitorio le dichiarazioni-attestazioni specifiche del creditore cedente Credito Valdinievole Banca di Credito
Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina Società Cooperativa relative all'avvenuta cessione dei singoli crediti nell'ambito dell'operazione di cui all'avviso pubblicato sulla GU (vedi doc. 3 e 7 prodotti con il ricorso monitorio), tutta la documentazione relativa ai crediti (compresi gli originari contratti), fornendo quindi adeguata prova della titolarità attiva del rapporto .
Le eccezioni formulate in sede di conclusionale sono inammissibili e comunque infondate: non si tratta di una operazione di cartolarizzazione e quindi non è richiesta l'iscrizione all'albo ex 106 TUB. In ogni caso “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica” (vedi Cass. III,
18/03/2024, n.7243): inoltre è iscritta all'albo degli Controparte_2 intermediari finanziari con validità dal 3/02/2016; nessuna procura poi è stata mai rilasciata dal Credito Valdinievole al Fondo Temporaneo, atteso che la procura conferita dal al Controparte_1 [...]
è rappresentata dal documento n. 15 del monitorio. Controparte_2
2.La seconda censura alla sentenza impugnata (2. SULLA COMPETENZA
FUNZIONALE IN TEMA DI FIDEIUSSIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI
ROMA) non può essere accolta.
Gli appellanti rinnovano l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Lucca, formulata prima in favore del Tribunale di Firenze Sezione Imprese e poi del
Tribunale di ROMA;
sostengono che la domanda di nullità della fideiussione contenuta nella memoria 183-1 c.p.c. non è inammissibile, avendo le Sezioni
Unite, con sentenza n. 12310/2015, statuito che ”la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, petitum e causa petendi;
deducono inoltre che le fideiussioni in oggetto non sono “ , come ritenuto dal CP_9
Tribunale, ma di natura “SPECIFICA” e nulle, in quanto la messa a sofferenza della posizione debitoria della è avvenuta nel gennaio – Parte_2 maggio 2017 e la notifica dei Decreti è avvenuta nell'anno 2019; che non si tratta di un contratto autonomo di garanzia, non essendo stata esplicitata la formula “senza eccezioni ed a prima richiesta”; che la nullità totale del contratto fideiussorio per conformità allo schema ABI è rilevabile anche se la domanda è formulata in sede di precisazione delle conclusioni (S.U. n. 26242 e n. 26243 del 2014); che sussiste la nullità – annullabilità – inefficacia delle clausole 2, 6 ed 8 e conseguente nullità parziale, richiesta con la memoria 183-
1cpc.
Sul punto il Tribunale ha così motivato: “L'eccezione di incompetenza per materia funzionale del Tribunale adito, per accertamento della violazione della normativa antitrust, a favore del Tribunale di Firenze Sezione Specializzata delle Imprese, è infondata. Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori non hanno svolto domanda di nullità/annullamento delle fideiussioni ma si sono limitati ad eccepire l'incompetenza funzionale del Giudice adito, e solo in sede di memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 cpc, hanno formulato domanda di nullità delle fideiussioni azionate in sede monitoria. Tuttavia, con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 non possono essere proposte domande nuove, ma possono solo essere precisate o modificate quelle già proposte (Cass. ordinanza
30745/2019), per cui la domanda va dichiarata inammissibile. Le doglianze degli attori sulla violazione della normativa antitrust vanno dunque riqualificate in termini di eccezione riconvenzionale, proposta nell'atto di opposizione e vanno esaminate, ma emerge chiaramente che sia la garanzia rilasciata dal solo il 4-7-2012, che quella successiva rilasciata da e Parte_3 Pt_3
il 1-12-2015, non sono fideiussioni ma contratti autonomi di Parte_1 garanzia, in quanto entrambi prevedono il pagamento a prima richiesta.
Per costante giurisprudenza infatti: “Al fine della configurabilità del contratto autonomo di garanzia è decisiva l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, in deroga, quindi, alla disciplina legale dell'obbligazione fideiussoria tipica e accessoria di quella principale, in cui il fideiussore ha l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento allo scopo di metterlo in condizione di fare tempestiva opposizione, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso.” (Cass.
16213/2015, in senso conforme anche Cass. n. 12152/2016; Cass. n.
4717/2019).
Alla clausola 5 di entrambe le garanzie in esame (doc. 9 ricorso monitorio) si prevede una espressa rinuncia del debitore garante alla facoltà di opporre eccezioni nei confronti del creditore prima di procedere al pagamento, ed infatti le parti hanno pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta”; l'inciso è di per sé sufficiente per qualificare il negozio in questione come di garanzia autonoma, dato che si evince chiaramente la volontà dell'opponente di offrire alla società creditrice opposta sicura soddisfazione di ogni suo credito vantato nei confronti della scindendo il rapporto di accessorietà col debito principale, Parte_2 nei limiti dell'importo massimo garantito.
Va evidenziato che la recente Cass. 15091/21 ha ritenuto l'esistenza di un contratto autonomo di garanzia anche in assenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, se è previsto che il garante debba pagare in un termine ristretto dalla richiesta del garantito, essendo in tal caso implicita l'impossibilità di opporre eccezioni, e nel caso di specie l'art. 5 del contratto prevede che il pagamento debba avvenire immediatamente, cosicchè non possono esservi dubbi sulla natura autonoma della garanzia oggetto di causa.
L'eccezione è pertanto infondata, ma per completezza va comunque evidenziato che la fideiussione del 1-12-2015 è stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto di mutuo chirografario, per cui non vi è dubbio che non si tratta di fideiussione a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
Si tratta di una fideiussione specifica che non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, esclusivamente con riferimento alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.
Più precisamente, il provvedimento della Banca d'Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Il contratto di fideiussione del 4-12-2012 con un importo massimo garantito pari a € 35.000,00, sarebbe in ipotesi qualificabile come contratto di fideiussione omnibus, ma l'onere probatorio dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto gli attori si sono limitati ad invocare il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati post 2005, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo a quello in cui vi è stata indagine da parte dell'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005; la fideiussione omnibus in questione è stata stipulata oltre sette anni dopo.
Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici erano pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, previsto dall'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, ma di cui non hanno fornito prova alcuna ( cfr. Trib. Milano sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib. Napoli sez. spec. impresa del 24-5-2022).”
Il Collegio ritiene il motivo di appello infondato.
Nell'atto di citazione in opposizione (pag. 3) veniva esposto e richiesto quanto segue:
Nella memoria n. 1 art. 183 c.p.c. hanno poi aggiunto: “In ogni caso oltre alla conclusione esposta in via pregiudiziale in relazione alla opportunità che il
Giudice adito si dichiari incompetente in favore del Tribunale delle Imprese e concludono: NEL MERITO affinchè sia Parte_1 Parte_3 dichiarata la nullità-annullabilità-inefficacia della clausola fideiussoria relativa ai capi 2, 6 ed 8 della stessa, come prodotta in atti dalla parte conventa opposta, con esclusione di ogni garanzia da parte loro del debito assunto dalla
[...]
. “ Parte_5
L'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 (Competenza per materia delle sezioni specializzate) prevede: “1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
[…] d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”.
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi del citato art. 3 è stata dalla S.C. ritenuta anche riguardo la questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, censurato nel 2005 per violazione della normativa Antitrust (Cass. n. 6523/2021).
Si rileva che, in tema di incompetenza funzionale, gli effetti sono diversi a seconda che via sia una domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione o invece sia proposta un'eccezione riconvenzionale;
nel primo caso la domanda riconvenzionale va rimessa al Tribunale Sezione specializzata per le imprese, mentre se si tratta di un'eccezione viene valutata in via incidentale dal giudice competente per l'opposizione al decreto ingiuntivo.
“Nel primo caso, in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale «Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni (Cass.
n.35661/2022). Nel secondo caso, in cui la nullità della fideiussione sia stata fatta valere in via di eccezione, va, invece, applicato il principio seguente «La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.» (Cass. n. 3248/2023; conf. Cass. n. 33014/2023)” (Cass. n.
22305/2024).
Il Tribunale ha correttamente valutato come eccezione l'allegazione degli opponenti e l'ha rigettata perché infondata.
Le censure degli appellanti su un asserito errore del Tribunale, per aver ritenuto fideiussioni omnibus quelle che erano fideiussioni specifiche e per aver ritenuto trattarsi di contratti autonomi di garanzia, non possono essere accolte.
E' stato infatti correttamente evidenziato dal Tribunale (pag. 9 e ss.) che:
- la fideiussione del 1-12-2015 è specifica, essendo stata prestata con riferimento ad un unico e specifico rapporto, il mutuo chirografario n. 95368 del 01/12/2015 (come esposto il decreto ingiuntivo opposto per complessivi €.
19.003,62 oltre interessi e spese è riferito per € 18.644,66 al debito residuo di tale mutuo chirografario) ; il richiamo al provvedimento della Banca di Italia n.
55 del 2005 è quindi del tutto inconferente (vedi Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383, in motivazione: “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; vedi anche Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I,
15/07/2024, n.19401);
- la garanzia del 2012 (che assume rilievo solo per il residuo credito di €
358,96 a titolo di saldo a debito del c/c n. 920430 del 27/02/2014), pur in ipotesi qualificabile (non quale contratto autonomo di garanzia, come ritenuto dal Tribunale ma) come fideiussione omnibus (posto che l'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito, non il semplice pagamento “semplice richiesta”), non risulta, in fatto, in alcun modo corrispondente allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca di Italia
n. 55 del 2005: le clausole 2, 6, ed 8 non si riferiscono alle cosiddette “clausola di reviviscenza”, “clausola di sopravvivenza” e di deroga all'art. 1957; peraltro la nullità sarebbe solo parziale, relativa a clausole che non assumono rilievo nella fattispecie;
infine, come già osservato dal Tribunale, assume rilevanza anche la circostanza che trattasi di fideiussione del 2012, di molto tempo successiva rispetto al provvedimento della Banca di Italia del 2005 (vedi ancora in motivazione Cass. 25/11/2024, n.30383, che attribuisce rilievo alla
“epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia”)
Il motivo di appello va pertanto respinto.
3.La terza censura alla sentenza impugnata (3. SULLA ILLEGITTIMITA' DEL
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA RA (INTERESSE COMPOSTO) –
MANCANZA DI TRASPARENZA - INDETERMINATEZZA) è infondata.
Parte appellante sostiene che l'impiego del regime composto per il calcolo della rata secondo il metodo di ammortamento di un mutuo “alla francese” genera un onere implicito che è rilevante al fine del calcolo del T.E.G., con un incremento esponenziale degli interessi, senza che ciò sia stato convenuto.
Il Tribunale ha sul punto evidenziato che “Non si può nemmeno condividere l'eccezione attorea per cui l'adozione del sistema di ammortamento adottato dalla Banca comporta l'applicazione di un TAN maggiore di quello indicato nel contratto. Il mutuante ha adottato un piano di ammortamento “alla francese”- universalmente utilizzato per il mutuo - cioè un piano di rimborso con rata fissa costante: le rate periodiche sono composte da una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente. Copiosa giurisprudenza ha escluso che nel piano di ammortamento alla francese possa esserci capitalizzazione degli interessi poiché con il pagamento di ogni singola rata si azzerano gli interessi maturati fino a quel momento;
manca dunque, in questo meccanismo, il presupposto dell'anatocismo e cioè la presenza di interessi scaduti su cui operare il ricalcolo (Cass. 9237/2020). Il contratto di mutuo depositato dirime ogni dubbio in merito, in quanto nel documento di sintesi sono indicati dettagliatamente il valore della quota capitale e del tasso di interesse da applicare a ciascuna rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire, per cui non sussiste in alcun modo indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e soprattutto, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo: una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali. Pertanto, nel caso di specie, il sistema di ammortamento prescelto dalle parti è legittimo e rispettoso degli artt. 1283 e 1284 c.c. e 117 T.U.B.”.
La pronuncia del Tribunale è chiara e condivisibile.
Sull'ammortamento alla francese vi sono stati orientamenti giurisprudenziali diversi, approdati nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 15130/2024, hanno emanato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. “
Il motivo di appello vien pertanto rigettato.
La quarta censura alla sentenza impugnata (4. INSUFFICIENZA DELLA
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 T.U.B.) è infondata.
Gli appellanti sostengono che la lista movimenti presentata dalla Banca non è sufficiente prova dell'esatta quantificazione del saldo rimanente, mancando l'indicazione analitica dei movimenti necessari ad una ricostruzione certa e dettagliata delle partite di dare ed avere, desumibili unicamente dall'estratto conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto.
Parte opposta contesta l'assunto, evidenziano di avere prodotto tutta la documentazione relativa ai rapporti in esame.
Il Tribunale ha accertato (pag. 11) che “Nel caso in esame la convenuta ha ampiamente dimostrato i fatti costitutivi della sua domanda depositando già nel giudizio monitorio (e, anche nel presente giudizio): i contratti di c/c n.
920430 e di mutuo n. 95368 (che contengono tutte le condizioni economiche); le certificazioni ex art. 50 T.U.B; tutte le comunicazioni annuali (inviate periodicamente e mai contestate) unitamente alla copia integrale degli estratti conto trimestrali (doc.4), dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, che fanno piena prova del credito non solo in sede monitoria ma anche nel successivo procedimento di opposizione e in ogni altro giudizio di cognizione (Cass. n.
25857/2011). Di converso, gli opponenti non hanno fornito alcuna controprova per dimostrare l'attuale inesistenza del diritto di credito, e risultano quindi infondate e superate le questioni preliminari relative al compiuto esercizio del diritto di difesa ed alla correttezza della somma di € 358,96 indicato quale debenza nell'estratto ex art. 50 T.U.B. “.
Si rileva che parte appellante si limita a sostenere genericamente l'insufficienza della prova e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, che indica analiticamente i documenti esaminati e ritenuti prove idonee del credito
(comunicazioni annuali, copie integrali degli estratti conto trimestrali dall'inizio del rapporto sino alla chiusura).
Il motivo risulta pertanto infondato e va rigettato.
La quinta censura alla sentenza impugnata (5. RICHIESTA AMMISSIONE
DELLA CTU) è infondata.
L'appellante chiede disporsi ctu “diretta ad accertare ogni anomalia presente nel contratto di mutuo che comporta una violazione dei principi di determinatezza e di trasparenza che deve essere il filo conduttore dei rapporti contrattuali – anche con le banche” Il Tribunale ha precisato che “alla infondatezza delle domande proposte dagli attori e sopra esaminate, consegue il necessario rigetto delle altre richieste relative alla rideterminazione dell'esatto dare avere tra le parti e alla restituzione/compensazione di tutte le somme indebitamente corrisposte”.
Il Collegio ritiene che la motivazione sul punto sia corretta.
Il rigetto della domanda sull'an esclude la necessità di prova del quantum ed a maggior ragione esclude che possa essere disposta la consulenza tecnica d'ufficio, che è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito;
nella fattispecie consulenza contabile, che avrebbe avuto carattere suppletivo rispetto agli oneri di specifici allegazione e prova che incombevano sulla parte (vedi Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30218: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti […] ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” ; Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011,
n.3130: “è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Il motivo viene quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il d.m. 147/2022 non tenendo conto della fase di istruzione perché non tenutasi, parametri medi, valore indeterminabile, così specificate: fase di studio €
2.058,00; fase introduttiva € 1.418,00; fase decisionale € 3.470,00; complessivamente € 6.946,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di rappresentato Controparte_1 dalla mandataria , avverso la sentenza n. Controparte_2
576/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 3.6.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
- Condanna , e al Parte_1 Parte_3 Parte_2 pagamento, con vincolo di solidarietà passiva, in favore del
[...]
rappresentato dalla Controparte_1 mandataria delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 6.946,00
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, pari a quello dovuto per l'iscrizione della presente causa.
Firenze, Camera di consiglio del 13.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.