Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16664 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
(p.i. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Lucia Piscitelli
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Gino Controparte_1 C.F._1
Caricati
APPELLATO
NONCHE'
e tutti quali CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 eredi di deceduto nel corso del presente grado di giudizio Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei Parte_1
confronti di e di avverso la sentenza n. 42994/2020 Controparte_1 CP_6
del Giudice di Pace di Napoli con la quale: era stata dichiarata la esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà del convenuto e, per l'effetto, e Parte_1 CP_6
erano stati condannati in solido al pagamento in favore del a titolo di
[...] CP_1
risarcimento danni della somma di Euro 2.957,50 oltre interessi dalla decisione al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali comprese quelle di ctu.
L'appellato resisteva al gravame mentre l'altra parte appellata restava CP_1
contumace.
In particolare l'appellante, con il primo motivo di merito, si duole della erronea valutazione del quadro probatorio da parte del primo giudice.
Ed invero, conformemente a quanto dedotto dall'appellante, le dichiarazioni dell'unico testimone escusso nel corso del giudizio di primo grado sono risultate del tutto generiche sia in relazione alla effettiva dinamica del sinistro ed all'effettivo comportamento di guida tenuto dai conducenti dei due veicoli coinvolti, sia in relazione alla individuazione dei soggetti (conducente e trasportato) che si trovavano a bordo del ciclomotore;
in effetti l'azione risarcitoria è stata introdotta dal nella assunta qualità di trasportato CP_1
sul motociclo di proprietà di tale estraneo al presente giudizio in Persona_2 quanto il ha inteso proporre l'azione risarcitoria esclusivamente nei confronti CP_1
di e di (rispettivamente quale proprietario CP_6 Controparte_7
e compagnia assicurativa per la rca dell'altro veicolo che sarebbe stato coinvolto nel sinistro).
Deve per altro sottolinearsi anche la assoluta contraddizione tra quanto dichiarato dallo stesso originario convenuto prima dell'instaurazione del giudizio di primo CP_6
grado (con dichiarazione sottoscritta e non contestata ed esibita dalla compagnia nel corso del giudizio di primo grado), che ha riferito che l'incidente si è verificato alle 11 e 30 del mattino, e quanto invece prospettato nella citazione introduttiva e confermato dall'unico teste escusso secondo cui invece l'incidente sarebbe avvenuto verso le 23 di sera.
In ogni caso – e ciò appare decisivo - ogni considerazione relativa alla dinamica del sinistro (rimasta comunque incerta nei suoi elementi essenziali) deve ritenersi assorbita dalla circostanza – dedotta dall'appellante e specificamente emergente dalla documentazione esibita fin dal primo grado di giudizio (cfr. la missiva di messa in mora inviata dal ) ed in nessun modo considerata dal primo giudice seppure mai CP_1
contestata dal – che il motoveicolo su cui viaggiava come trasportato la CP_1
originaria parte attrice era sprovvisto di valida copertura assicurativa per la rca.
Tale circostanza – che non avrebbe consentito in nessun modo la circolazione del motoveicolo nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si sarebbe (secondo la prospettazione attorea) verificato il sinistro oggetto di causa - si pone addirittura come antecedente causale unico e determinante del sinistro (radicandone la esclusiva responsabilità in capo al proprietario del motoveicolo superando la presunzione di concorrente responsabilità fissata per il caso di scontro tra veicoli dall'art. 2054 cc) ed avrebbe dovuto portare il primo giudice ad un rigetto integrale della domanda. In effetti se il motoveicolo su cui viaggiava come trasportato il (di proprietà di CP_1 Per_2
estraneo al presente giudizio), nel rispetto della normativa, non fosse stato
[...]
messo illecitamente in circolazione, il sinistro non avrebbe potuto mai verificarsi.
In conseguenza, la sentenza impugnata va riformata dovendosi rigettare la domanda risarcitoria proposta dal . CP_1
Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali sia del primo (anche per tale parte riformandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
Va ordinata al la restituzione alla parte appellante di tutte le somme CP_1
eventualmente percepite (a titolo di risarcimento danni, spese processuali e di CTU) in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 42994/2020 del Giudice di Pace di Napoli così
[...]
provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da e compensa tra le parti le spese del Controparte_1
giudizio di primo grado;
2) Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
3) Ordina a di restituire a tutte le somme Controparte_1 Parte_1
eventualmente percepite in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli lì 14 febbraio 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco