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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8451/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/cartelle esattoriali/avvisi di addebito promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Innamorato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato;
CP_1
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nocera;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2022 90074324 75000, notificata in data 5.12.2022, in relazione alle sottese cartelle esattoriali e avvisi di addebito nn. 100 2011 00619369 54000, 100 2012 00420075 42000,
100 2013 00345110 18000, 100 2014 00317270 61000, 100 2015 00217078 13000, 100 2015 00315912
81000, 100 2017 00119130 53000, 100 2017 00238353 50000, 400 2011 20002453 69000, 400 2011
00025955 25000, 400 2011 20004434 04000, 400 2011 20005779 47000, 400 2011 20012119 63000, 400
2011 20012133 77000, 400 2012 200005097 21000, 400 2012 00005844 24000, 400 2012 00019767 90000,
400 2012 00028816 25000, 400 2012 00035987 35000, 400 2012 00036133 88000, 400 2012 00043028
08000, 400 2012 00043569 84000, 400 2012 00048748 55000, 400 2012 00051549 66000, 400 2012
200069104 44000, 400 2012 00069320 74000, 400 2013 00028851 43000, 400 2014 00030260 40000, 400
2014 00030801 23000, 400 2014 00100882 75000, 400 2014 00100884 77000, per la parte avente ad oggetto contributi di competenza dell' (quanto alle cartelle esattoriali) e dell' (quanto agli CP_4 CP_1 avvisi di addebito).
L'opponente ha dedotto la nullità della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento, con conseguente annullamento degli atti. Ha altresì eccepito la decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Autorizzata, su richiesta del ricorrente, la rinotifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. del ricorso alle parti convenute, si sono costituiti l' e l' chiedendo, con articolate Controparte_2 CP_1 argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Non si sono costituiti la e l' . CP_3 CP_4
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.4.2025.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della regolarmente convenuta in giudizio e non CP_3 costituita. Con riferimento a tale Ente si osserva che la legge 1998 n. 448, art. 13 comma 1, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008. Secondo il combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 11 della legge 1998 CP_1
n. 448 tale cessione avviene tramite contratti, previa decisione del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, i cui tratti essenziali sono determinati da Decreti Ministeriali ai sensi del comma 2. Gli ultimi Decreti Ministeriali intervenuti sono del 16.9.2005 e del 30.11.2005 e l'ultimo contratto di cessione dei crediti previdenziali dell' è del 5.12.2005 еd ha per oggetto i crediti CP_1 contributivi maturati al 31.12.2005. I crediti di cui agli avvisi di addebito opposti, essendo relativi agli anni 2010-2014, non sono stati oggetto di cessione e quindi nella specie la convenuta è estranea Controparte_3 al giudizio e priva di legittimazione passiva.
Va altresì dichiarata la improcedibilità del giudizio nei confronti dell , non avendo la parte CP_4 ricorrente ritualmente ottemperato all'ordine di rinotifica disposto dal giudicante con ordinanza del
9.2.2024 ai sensi dell'art. 291 c.p.c., risultando pertanto non regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' in questione. Controparte_5
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti degli enti pubblici previdenziali va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma
3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (Cass. 24048/2022).
Nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di procedimento incidentale di cognizione occasionato dal processo di esecuzione, la (ri)notifica del ricorso introduttivo autorizzata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. andava effettuata presso la sede legale dell' mentre, come si evince dalla documentazione prodotta da CP_4 parte ricorrente con note del 31.3.2025, essa è stata effettuata (nel termine all'uopo disposto) a mezzo
PEC presso indirizzo PEC dell' che non corrisponde CP_4 Email_1 all'indirizzo della sede legale iscritto nel pubblico registro delle PP.AA. che viceversa è
o (v. ricevuta di avvenuta Email_2 Email_3 consegna in atti).
Dovendosi pertanto ritenere nulla la predetta notifica e stante la mancata costituzione dell , si CP_4 osserva che, secondo il dato letterale dell'art. 291 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/201 5, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998), il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c. Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell 'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia di chiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esc lusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza ma l'estinzione per inattività ex ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Nel caso in esame, come detto la rinnovazione della notifica è stata tempestiva ma nulla sicchè deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande proposte nei confronti dell CP_4 essendo la domanda proposta nei confronti di tale ente improcedibile.
Procedendo oltre e prima di entrare nel merito, occorre premettere in punto di diritto che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n.
112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità formale della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale è legittimato passivo la
[...]
) e per altro verso contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la Controparte_2 prescrizione dei diritti di credito (con ciò configurando una opposizione “recuperatoria” a ruolo e all'esecuzione relativamente alle quali è legittimato passivo l'ente impositore titolare della pretesa contributiva).
Tanto premesso, qualificata la spiegata azione nei termini sopra indicati, deve dichiararsi la inammissibilità dei motivi di opposizione spiegati avverso la intimazione di pagamento. Essi, invero, consistendo (come già detto) in censure sulla regolarità formale di tale atto e, quindi, in una opposizione agli atti esecutivi, risultano tardivamenti proposti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. Ed invero la intimazione di pagamento risulta notificata in data 5.12.2022 e il ricorso risulta depositato il successivo 30.12.2022 (v. doc. in atti).
Per quanto concerne i motivi di opposizione spiegati avverso le cartelle esattoriali ed inerenti il merito della pretesa contributiva (prescrizione dei crediti) va dichiarato il difetto di legittimazione dell
[...] , stante la estraneità dell'Ente concessionario della riscossione al merito della Controparte_2 pretesa contributiva e del pari va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto CP_1 estraneo alla pretesa contributiva di cui alle sopra citate cartelle esattoriali, riguardanti crediti dell' CP_4
(che, per le ragioni sopra delineate, non risulta ritualmente convenuto in giudizio con conseguente improcedibilità della domanda avanzata nei confronti dello stesso Ente)
Ciò posto, andando ad esaminare la opposizione al merito proposta avverso i crediti di cui agli avvisi di addebito, va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto i crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito nn.
10020110061936954000, 10020130034511018000, 10020140031727061000, 100 20150021707813000,
40020112000245369000, 40020110002595525000, 4002012200005097 21000, 40020120000584424000,
40020120001976790000, 40020120002881625000, 4002012 0003598735000, 40020120004302808000,
40020120004874855000, 400201220006910444000, 40020120006932074000, 40020140003026040000,
40020140010088275000.
Ed invero con riferimento a tali crediti viene in rilievo l'intervento normativo (successivo alla data di notifica della intimazione di pagamento) della “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n.
197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico (“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 CP_6 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo
1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio”, ha affermato che
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del
2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr.
Cass. 15471/2019). Nella specie, comunque, dall'estratto di ruolo prodotto dall' aggiornato al CP_7
13.3.2024 risulta lo sgravio delle partite di credito contributive di cui ai predetti avvisi di addebito con conseguente inefficacia sopravvenuta della intimazione di pagamento con riferimento ai crediti in essi riportati.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito non oggetto di sgravio ex lege, si evidenzia che, come si evince dalla intimazione di pagamento, essi risultano formalmente notificati nell'arco temporale decorrente dal
20.7.2011 al 27.3.2015.
Smentendo l'assuto attoreo, l' ha innanzitutto fornito la prova della effettiva notifica a mezzo posta CP_1 di tali atti mediante la produzione degli avvisi di addebito e degli avvisi di ricevimento regolarmente sottoscritti dal ricevente presso l'indirizzo della sede legale della società ricorrente (v. doc. con CP_1 notifiche in formato “TIFF”). Alcun dubbio può esservi in ordine alla riconducibilità degli avvisi di ricevimento ai relativi avvisi di addebito stante la piena corrispondenza del numero di raccomandata stampigliato su entrambi i documenti.
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito alla società ricorrente, va rilevata, oltre alla infondatezza della deduzione in ordine alla irregolarità della sequenza procedimentale, anche la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti/vizi formali e di merito anteriori alla data della notifica degli avvisi di addebito. Ed invero come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati nel periodo decorrente dal 20.7.2011 al 27.3.2015 e il presente ricorso in opposizione
è stato depositato il 30.12.2022.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione dei crediti in quanto il Contr termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 risulta utilmente interrotto dall' dapprima con la notifica in data 4.7.2014 del preavviso di fermo n. 10080201400018279000, poi con la notifica in data 6.3.2019 della intimazione di pagamento n. 10020189012269864000, poi ancora con la notifica in data 29.7.2019 della intimazione di pagamento n. 10020199005622165000 e, infine, con la Contr notifica in data 5.12.2022 della intimazione di pagamento oggetto di causa (v. doc. .
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio da ultimo affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, CP_1 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_9
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Consegue alle precedenti considerazioni il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' . CP_1
Le spese di lite, tenuto conto del parziale sgravio ex lege intervenuto dopo la notifica della intimazione di pagamento, vengono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico della parte ricorrente e in favore delle parti costituite secondo la regola della soccombenza e tenuto conto del valore degli avvisi di addebito non sottoposti a sgravio ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
1. dichiara la improcedibilità della domanda nei confronti dell' ; CP_4
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
3. dichiara la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell
[...]
; Controparte_2
4. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito nn. 40020112000245369000, 40020110002595525000,
4002012200005097 21000, 40020120000584424000, 40020120001976790000,
40020120002881625000, 4002012 0003598735000, 40020120004302808000,
40020120004874855000, 400201220006910444000, 40020120006932074000,
40020140003026040000, 40020140010088275000 con conseguente sopravvenuta inefficacia della intimazione di pagamento in relazione ai predetti crediti;
5. rigetta la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
6. condanna la al pagamento, in favore dell' e dell Parte_1 CP_1 Controparte_2
, della metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 1.178,00 per
[...] ciascun predetto convenuto, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Salerno, 4.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8451/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento/cartelle esattoriali/avvisi di addebito promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1
Innamorato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato;
CP_1
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nocera;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 100 2022 90074324 75000, notificata in data 5.12.2022, in relazione alle sottese cartelle esattoriali e avvisi di addebito nn. 100 2011 00619369 54000, 100 2012 00420075 42000,
100 2013 00345110 18000, 100 2014 00317270 61000, 100 2015 00217078 13000, 100 2015 00315912
81000, 100 2017 00119130 53000, 100 2017 00238353 50000, 400 2011 20002453 69000, 400 2011
00025955 25000, 400 2011 20004434 04000, 400 2011 20005779 47000, 400 2011 20012119 63000, 400
2011 20012133 77000, 400 2012 200005097 21000, 400 2012 00005844 24000, 400 2012 00019767 90000,
400 2012 00028816 25000, 400 2012 00035987 35000, 400 2012 00036133 88000, 400 2012 00043028
08000, 400 2012 00043569 84000, 400 2012 00048748 55000, 400 2012 00051549 66000, 400 2012
200069104 44000, 400 2012 00069320 74000, 400 2013 00028851 43000, 400 2014 00030260 40000, 400
2014 00030801 23000, 400 2014 00100882 75000, 400 2014 00100884 77000, per la parte avente ad oggetto contributi di competenza dell' (quanto alle cartelle esattoriali) e dell' (quanto agli CP_4 CP_1 avvisi di addebito).
L'opponente ha dedotto la nullità della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali chiedendone l'accertamento, con conseguente annullamento degli atti. Ha altresì eccepito la decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Autorizzata, su richiesta del ricorrente, la rinotifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. del ricorso alle parti convenute, si sono costituiti l' e l' chiedendo, con articolate Controparte_2 CP_1 argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Non si sono costituiti la e l' . CP_3 CP_4
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 4.4.2025.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della regolarmente convenuta in giudizio e non CP_3 costituita. Con riferimento a tale Ente si osserva che la legge 1998 n. 448, art. 13 comma 1, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008. Secondo il combinato disposto dell'art. 13, commi 1 e 11 della legge 1998 CP_1
n. 448 tale cessione avviene tramite contratti, previa decisione del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, i cui tratti essenziali sono determinati da Decreti Ministeriali ai sensi del comma 2. Gli ultimi Decreti Ministeriali intervenuti sono del 16.9.2005 e del 30.11.2005 e l'ultimo contratto di cessione dei crediti previdenziali dell' è del 5.12.2005 еd ha per oggetto i crediti CP_1 contributivi maturati al 31.12.2005. I crediti di cui agli avvisi di addebito opposti, essendo relativi agli anni 2010-2014, non sono stati oggetto di cessione e quindi nella specie la convenuta è estranea Controparte_3 al giudizio e priva di legittimazione passiva.
Va altresì dichiarata la improcedibilità del giudizio nei confronti dell , non avendo la parte CP_4 ricorrente ritualmente ottemperato all'ordine di rinotifica disposto dal giudicante con ordinanza del
9.2.2024 ai sensi dell'art. 291 c.p.c., risultando pertanto non regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' in questione. Controparte_5
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti degli enti pubblici previdenziali va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma
3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003 solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (Cass. 24048/2022).
Nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di procedimento incidentale di cognizione occasionato dal processo di esecuzione, la (ri)notifica del ricorso introduttivo autorizzata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. andava effettuata presso la sede legale dell' mentre, come si evince dalla documentazione prodotta da CP_4 parte ricorrente con note del 31.3.2025, essa è stata effettuata (nel termine all'uopo disposto) a mezzo
PEC presso indirizzo PEC dell' che non corrisponde CP_4 Email_1 all'indirizzo della sede legale iscritto nel pubblico registro delle PP.AA. che viceversa è
o (v. ricevuta di avvenuta Email_2 Email_3 consegna in atti).
Dovendosi pertanto ritenere nulla la predetta notifica e stante la mancata costituzione dell , si CP_4 osserva che, secondo il dato letterale dell'art. 291 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/201 5, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998), il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c. Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell 'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia di chiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esc lusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado non di atto di impugnazione, l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza ma l'estinzione per inattività ex ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Nel caso in esame, come detto la rinnovazione della notifica è stata tempestiva ma nulla sicchè deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande proposte nei confronti dell CP_4 essendo la domanda proposta nei confronti di tale ente improcedibile.
Procedendo oltre e prima di entrare nel merito, occorre premettere in punto di diritto che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n.
112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del
2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n.
28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass.
n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece,
l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore
(per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
E' stato altresì precisato che, ove siano dedotti vizi formali – tra cui l'omessa notifica degli atti presupposti, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Fatta questa premessa, si osserva che nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità formale della intimazione di pagamento per la omessa notifica degli atti presupposti (con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla quale è legittimato passivo la
[...]
) e per altro verso contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la Controparte_2 prescrizione dei diritti di credito (con ciò configurando una opposizione “recuperatoria” a ruolo e all'esecuzione relativamente alle quali è legittimato passivo l'ente impositore titolare della pretesa contributiva).
Tanto premesso, qualificata la spiegata azione nei termini sopra indicati, deve dichiararsi la inammissibilità dei motivi di opposizione spiegati avverso la intimazione di pagamento. Essi, invero, consistendo (come già detto) in censure sulla regolarità formale di tale atto e, quindi, in una opposizione agli atti esecutivi, risultano tardivamenti proposti oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. Ed invero la intimazione di pagamento risulta notificata in data 5.12.2022 e il ricorso risulta depositato il successivo 30.12.2022 (v. doc. in atti).
Per quanto concerne i motivi di opposizione spiegati avverso le cartelle esattoriali ed inerenti il merito della pretesa contributiva (prescrizione dei crediti) va dichiarato il difetto di legittimazione dell
[...] , stante la estraneità dell'Ente concessionario della riscossione al merito della Controparte_2 pretesa contributiva e del pari va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto CP_1 estraneo alla pretesa contributiva di cui alle sopra citate cartelle esattoriali, riguardanti crediti dell' CP_4
(che, per le ragioni sopra delineate, non risulta ritualmente convenuto in giudizio con conseguente improcedibilità della domanda avanzata nei confronti dello stesso Ente)
Ciò posto, andando ad esaminare la opposizione al merito proposta avverso i crediti di cui agli avvisi di addebito, va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto i crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito nn.
10020110061936954000, 10020130034511018000, 10020140031727061000, 100 20150021707813000,
40020112000245369000, 40020110002595525000, 4002012200005097 21000, 40020120000584424000,
40020120001976790000, 40020120002881625000, 4002012 0003598735000, 40020120004302808000,
40020120004874855000, 400201220006910444000, 40020120006932074000, 40020140003026040000,
40020140010088275000.
Ed invero con riferimento a tali crediti viene in rilievo l'intervento normativo (successivo alla data di notifica della intimazione di pagamento) della “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 29 dicembre 2022, n.
197) che al comma 22 ha previsto l'annullamento automatico (“Stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati –come nella specie- all della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 CP_6 dicembre 2015 (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo
1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”).
La Corte di Cassazione, con riferimento al precedente normativo di “stralcio”, ha affermato che
“L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del
2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (cfr.
Cass. 15471/2019). Nella specie, comunque, dall'estratto di ruolo prodotto dall' aggiornato al CP_7
13.3.2024 risulta lo sgravio delle partite di credito contributive di cui ai predetti avvisi di addebito con conseguente inefficacia sopravvenuta della intimazione di pagamento con riferimento ai crediti in essi riportati.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito non oggetto di sgravio ex lege, si evidenzia che, come si evince dalla intimazione di pagamento, essi risultano formalmente notificati nell'arco temporale decorrente dal
20.7.2011 al 27.3.2015.
Smentendo l'assuto attoreo, l' ha innanzitutto fornito la prova della effettiva notifica a mezzo posta CP_1 di tali atti mediante la produzione degli avvisi di addebito e degli avvisi di ricevimento regolarmente sottoscritti dal ricevente presso l'indirizzo della sede legale della società ricorrente (v. doc. con CP_1 notifiche in formato “TIFF”). Alcun dubbio può esservi in ordine alla riconducibilità degli avvisi di ricevimento ai relativi avvisi di addebito stante la piena corrispondenza del numero di raccomandata stampigliato su entrambi i documenti.
Acclarata, nei predetti termini, la notifica dei suddetti avvisi di addebito alla società ricorrente, va rilevata, oltre alla infondatezza della deduzione in ordine alla irregolarità della sequenza procedimentale, anche la incontrovertibilità delle pretese creditorie in essi contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione degli stessi entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) nonché, di conseguenza, la inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti/vizi formali e di merito anteriori alla data della notifica degli avvisi di addebito. Ed invero come detto, gli avvisi di addebito risultano notificati nel periodo decorrente dal 20.7.2011 al 27.3.2015 e il presente ricorso in opposizione
è stato depositato il 30.12.2022.
D'altronde va altresì rilevata la insussistenza della sopravvenuta prescrizione dei crediti in quanto il Contr termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 risulta utilmente interrotto dall' dapprima con la notifica in data 4.7.2014 del preavviso di fermo n. 10080201400018279000, poi con la notifica in data 6.3.2019 della intimazione di pagamento n. 10020189012269864000, poi ancora con la notifica in data 29.7.2019 della intimazione di pagamento n. 10020199005622165000 e, infine, con la Contr notifica in data 5.12.2022 della intimazione di pagamento oggetto di causa (v. doc. .
Riguardo all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, anche a seguito di “cristallizzazione” della pretesa contributiva per mancanza di opposizione della cartella, si riporta il principio da ultimo affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, CP_1 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_9
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” –cfr. Cass. S.U. 23397/2016-.
Consegue alle precedenti considerazioni il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' . CP_1
Le spese di lite, tenuto conto del parziale sgravio ex lege intervenuto dopo la notifica della intimazione di pagamento, vengono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico della parte ricorrente e in favore delle parti costituite secondo la regola della soccombenza e tenuto conto del valore degli avvisi di addebito non sottoposti a sgravio ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:
1. dichiara la improcedibilità della domanda nei confronti dell' ; CP_4
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
3. dichiara la inammissibilità della opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell
[...]
; Controparte_2
4. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai crediti di natura contributiva di cui agli avvisi di addebito nn. 40020112000245369000, 40020110002595525000,
4002012200005097 21000, 40020120000584424000, 40020120001976790000,
40020120002881625000, 4002012 0003598735000, 40020120004302808000,
40020120004874855000, 400201220006910444000, 40020120006932074000,
40020140003026040000, 40020140010088275000 con conseguente sopravvenuta inefficacia della intimazione di pagamento in relazione ai predetti crediti;
5. rigetta la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
6. condanna la al pagamento, in favore dell' e dell Parte_1 CP_1 Controparte_2
, della metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 1.178,00 per
[...] ciascun predetto convenuto, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Salerno, 4.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio