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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 316/2025 del UO Generale avente ad oggetto:
Ordine di rilascio di immobile, e risarcimento danni,
promossa da:
( , Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Teobaldo Tassotti, di Marostica,
RICORRENTE CONTRO
, , Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. Paolo E. Pavan, di Bassano del Grappa,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
IL RICORRENTE:
ritenuta sussistere la legittimità del diritto di usufrutto di e la nuda proprietà di Parte_1
sugli immobili censiti in Comune di Colce-resa–Molvena, Catasto Fabbricati, Controparte_1
foglio 7, mappale n. 882, subalterni 2, 3, 5 e 4 (per intero), e Catasto Terreni, foglio 7, mappali nn.
1042, 1043, 1044, 1045 e 1046 (per un quinto), voglia, il Tribunale Ill.mo,
1 ordinare a la restituzione a del possesso esclusivo dei beni Controparte_1 Parte_1
in questione, cessando immediatamente di servirsene;
condannare al risarcimento dei danni subiti dall'usufruttuario a causa Controparte_1
della sua detenzione degli immobili in questione, siccome occupati contro la volontà
dell'usufruttuario stesso dal 9 febbaio 2024;
liquidare tale danno in € 900,00, o quel diverso minor importo ritenuto di Giustizia, per ogni mese di occupazione, e, ciò, a partire dal 9 febbraio 2024, o da quel diverso termine inziale ritenuto giusto;
condannare al relativo pagamento, con gli interessi e la rivalutazione Controparte_1
monetaria;
in via di assoluto subordine, ove mai si ritenesse che la vendita della nuda proprietà da parte di a consenta al secondo di risiedere nell'immobile di cui lo stesso Parte_1 Controparte_1
ha acquistato la nuda proprietà, esclude-re che insieme al nudo proprietario possano dimorarvi altre persone, e, comun-que, convertito l'atto costitutivo dell'usufrutto in contratto di rendita vitalizia,
ordinare allo stesso di pagare mensilmente a , per tutta la vita di questi, € CP_1 Parte_1
900,00, o quel diverso importo che si riterrà di Giustizia, a titolo di rendita vitalizia;
in ogni caso, condannare al pagamento di una somma di denaro, da Controparte_1
determinarsi equitativamente ex art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo e/o ogni violazione delle statuizioni di cui alla sentenza.
Vinte le spese di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.
IL CONVENUTO:
NEL MERITO: Rigettare ogni domanda del ricorrente.
Compenso professionale, con rimborso spese generali 15%, CPA e IVA interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
2 1) Vero che nel 2011 ha lasciato il marito e ha lasciato l'abitazione Persona_1 Parte_1
di Colceresa Via Tibalda n.31.
2) Vero che e hanno svolto la pratica giudiziale di separazione dei Persona_1 Parte_1
coniugi nel 2020.
3) Vero che a partire dal 2019 ha chiesto a di andare a risiedere Parte_1 Controparte_1
con lui nell'abitazione di Via Tibalda n.31, Colceresa.
4) Vero che in seguito ha esteso l'invito ai genitori ( e Parte_1 Parte_2 CP_2
) ed ai fratelli ed ) di .
[...] Pt_3 Pt_4 Controparte_1
5) Vero che da febbraio 2022 presso l'immobile di Colceresa, Via Tibalda n.31 sono stati fatti i seguenti lavori, pagati da : Controparte_1
- rifacimento di due bagni: sostituite le piastrelle e i sanitari, posato nuovo arredobagno con una spesa di € 2.290,00 (all.3);
- rifatta la cucina, e cioè venivano sostituiti lavastoviglie, forno, forno a microonde, il frigorifero, il lavello con miscelatore, cappa aspiratrice;
i relativi costi € 4.900,00 sono stati pagati da CP_1
(all.4).
[...]
- nell'autunno 2022 sono state installare le tende antisole di marca il costo dell'intervento € CP_3
10.499,98 è stato sostenuto dal convenuto (all.5);
- i preesistenti e datati infissi (compresi i portoncini di entrata al piano terra ed al piano rialzato)
sono stati sostituiti con nuovi e performanti (il costo è stato sostenuto da come da Controparte_1
all.6).
6) Vero che ha venduto a terzi i mobili e gli elettrodomestici che arredavano Parte_1
l'abitazione di Via Tibalda n.31.
7) Vero che ha intascato il prezzo corrispettivo della vendita dei beni di cui al Parte_1
capitolo che precede, precisi l'interrogando ed il teste l'ammontare.
8) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.9.
3 9) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.10.
10) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.11.
11) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.12.
12) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.14.
13) Vero che ha iniziato a cercar casa ove trasferirsi da Via Tibalda 31 subito Controparte_1
dopo l'incontro di mediazione del 10.12.2024.
14) Vero che ha iniziato il proprio trasloco da Via Tibalda n.31 alla nuova Controparte_1
abitazione verso il 20.1.2025, che si è concluso verso il 10.2.2025.
15) Vero che nei primi mesi del 2022 si era adoperato affinchè all'Anagrafe del Parte_1
Comune di Colceresa venissero inseriti nel suo Stato Famiglia , i suoi genitori e Controparte_1
fratelli.
16) Vero che sino al mese di novembre 2022 manifestava a conoscenti e compaesani Parte_1
la propria contentezza che nipoti, figlia e genero fossero andati ad abitare con lui.
17) Vero che sino a gennaio/febbraio 2022 l'immobile versava in stato di conservazione precario;
i mobili che lo arredavano erano dozzinali, logori e vetusti, gli infissi, gli elettrodomestici e gli impianti si trovavano in pessimo stato.
18) Vero che il 20.02.2025 ore 18.15 e seguenti ha rifiutato la consegna delle chiavi, Parte_1
dei telecomandi e della documentazione offerti da , che si era recata in Via Tibalda Controparte_2
31 per l'incombente.
Si indicano a testi:
di Colceresa;
Parte_2
di Colceresa;
Controparte_2
di Colceresa;
Testimone_1
di Colceresa;
Testimone_2
c/o Stazione dei CC di Marostica;
Testimone_3
4 Carabinieri che hanno effettuato gli accessi presso l'abitazione di Colceresa, Via Tibalda
n.31, con riserva di indicare i nominativi.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
introduceva la presente causa, con rito semplificato, contro il nipote ex filia Parte_1 CP_1
, esponendo: che con rogito del febbraio 2021 egli aveva venduto al nipote la nuda
[...]
proprietà di un fabbricato con terreno in Colceresa, trattenendosi l'usufrutto; che una delle clausole dell'atto recitava:
che egli aveva consentito al nipote di trasferirsi nell'immobile “temporaneamente”, purché si facesse carico delle utenze, e convivendo con lo stesso ricorrente;
che però nel febbraio del 2024
egli (attraverso una lettera del suo legale) aveva chiesto al nipote di andare via e lasciare l'immobile; che non ostava a ciò il tenore della clausola riportata (ove si parla di immissione del nudo proprietario nel possesso legale e materiale dell'immobile), perché quel possesso va comunque inteso in senso atecnico nel più ristretto senso del “possesso del nudo proprietario”.
Ciò premesso, il concludeva come in epigrafe, e cioè in sintesi per ottenere la restituzione Pt_1
dell'immobile, e vedersi risarcire i danni per il mancato ottemperamento tempestivo alla richiesta di rilascio, danni calcolati dalla data del febbraio del 2024 fino al rilascio.
Il ricorso era depositato in Tribunale il 27 gennaio 2025, e portava in allegato la domanda di avvio del procedimento di tentativo di mediazione obbligatoria, datata a diversi mesi prima, al 4/6/2024.
Si costituiva lo , con una narrazione dei fatti più ricca di quella contenuta in ricorso, ed in CP_1
parte anche divergente, secondo la quale:
5 • i rapporti endo-familiari ruotanti intorno al non sono mai stati buoni, a causa del Pt_1
carattere del ricorrente, il quale ha usato spesso, ed usa, modi a dir poco “inurbani” nei confronti delle figlie , e , nonché – tempo addietro – nei Per_2 Per_3 Per_4 CP_2
confronti della moglie ormai separata;
• il motivo del rogito del febbraio 2021 è da ricercarsi in un'offerta fatta dal , per lenire Pt_1
la sua solitudine, al nipote (figlio di ), ed esteso anche alla famiglia di lui (i CP_1 CP_2
genitori, e e gli altri fratelli e , per avviare una CP_2 Pt_2 Pt_4 Pt_3
convivenza di “compagnia” (con individuazione peraltro di precisi spazi di “competenza”),
“consacrata” dalla vendita della nuda proprietà (ma comunque con il trasferimento nella casa di tutto il nucleo familiare facente capo a ); Controparte_2
• a fine del 2022, senza un apparente motivo, e dopo che il convenuto si era intestato le utenze
(con il consenso del nonno) ed aveva sostenuto diverse spese per ammodernare la casa, il iniziava a tenere un costante atteggiamento insultante e denigratorio nei confronti Pt_1
della famiglia del convenuto fino a che, nel giugno del 2024, egli, facendo seguito alla lettera del legale del febbraio, aveva fatto notificare un invito al tentativo di mediazione obbligatoria, allo scopo di rientrare nel possesso dell'immobile di cui è tuttora usufruttuario
(e dunque, in sostanza, per ottenere lo scopo pratico di espellere il convenuto e la sua famiglia dall'immobile);
• che tale invito giungeva al termine di un periodo (soprattutto gli anni 2023 e 2024) in cui innumerevoli erano stati gli episodi, per così dire, “spiacevoli” fra il e la famiglia Pt_1
della figlia (e, a quanto sembra di capire, soprattutto con il genero), fra furti in casa, insulti,
aggressioni, percosse, spintoni, scontri “fisici”, denigrazioni e diverbi di vario genere;
• che, anche a seguito del procedimento di mediazione, il convenuto e la sua famiglia annunciavano al legale del (il 10/1/25) e allo stesso (il 16/1/25) la decisione Pt_1 Pt_1
di traslocare, ed il trasloco aveva effettivamente inizio il successivo 20 gennaio;
6 • che ciò non impediva al di iscrivere ugualmente a UO la presente causa (il 27 Pt_1
gennaio, come detto), richiedendo un ordine di rilascio, né di curare le notifiche (il 3
febbraio 2025), benché il trasloco fosse già in pieno svolgimento;
• che il trasloco si concludeva il 10 febbraio 2025, con una – nuovamente spiacevole –
“appendice”, accaduta il 20 febbraio, quando, recatasi sul posto con l'altro figlio Pt_3
per consegnare al padre le ultime chiavi e telecomandi, ha visto il padre Controparte_2
colpire con pugni e calci la sua auto (la consegna è poi avvenuta, finalmente, l'1/3/25, come si evince dalla corrispondenza in atti).
Concludeva dunque come in epigrafe.
La causa è in decisione.
* * *
Ebbene, il primo elemento che balza all'attenzione è che sulla prima domanda del ricorrente, mirata ad ottenere il rilascio dell'immobile nei confronti del nudo proprietario, è cessata la materia del contendere, in virtù della definitiva consegna delle chiavi e dei telecomandi già in data 1/3/25, e cioè prima ancora della data che era stata fissata quale prima udienza del giudizio.
Di più: quando il ha iscritto a UO il ricorso (27/1/25) egli già sapeva non solo Pt_1
dell'intenzione del convenuto di traslocare (10/1/25) ma anche che il trasloco era già in corso (dal
20/1/25).
Con la sua seconda (e, di fatto, ultima) domanda, il propone una domanda di risarcimento di Pt_1
danni per “ritardata riconsegna” dell'immobile, calcolata a partire dal febbraio del 2024, e cioè dal momento in cui, a mezzo del suo avvocato, egli comunicò al nipote che non intendeva più accettare la sua presenza (e quella dei suoi familiari) all'interno della casa.
La domanda è certamente infondata, alla luce del contesto che, nel ricorso, il vi costruisce Pt_1
intorno, e cioè: la permanenza dei suoi famigliari gli ha impedito di usufruire appieno della casa;
ciò ha comportato la perdita di “frutti” (civili) che possono corrispondere al canone mensile di
7 locazione che si poteva ricavare per un immobile della stessa dimensione e collocazione;
tale canone di mercato sarebbe stato di 900 euro al mese.
La deduzione, però, si scontra con due ordini di considerazioni.
La prima è che il ragiona omettendo completamente di considerare la sua stessa presenza Pt_1
all'interno della casa, per cui il conteggio posto alla base del presunto risarcimento è destinato a cadere del tutto.
La seconda merita un commento più articolato.
Fin dal ricorso introduttivo, la narrazione del non si era dimostrata del tutto veritiera, Pt_1
allorché definiva come “temporanea” la permanenza del nipote all'interno dell'immobile, ometteva di citare il trasferimento in casa di tutto il nucleo del convenuto (trasferimento di certo da lui assentito), ed ometteva di citare il fatto che al convenuto era stato permesso di intestarsi tutte le utenze.
In tal modo, si può dire, il tentava di far passare come appena “precario”, meramente Pt_1
provvisorio, il godimento del nipote, quando invece la realtà era ben altra:
• checché ne dica il ricorrente, il rogito notarile era stato impostato con una clausola molto chiara, secondo la quale il nudo proprietario era da subito “immesso nel possesso legale e materiale dell'immobile”;
• ciò stava a significare che al nudo proprietario venivano accordate facoltà maggiori rispetto a quelle normalmente ricollegate a tale “posizione giuridica”, e corrispondentemente, che all'usufruttuario restavano facoltà minori rispetto a quelle normalmente ricollegate a tale
“posizione giuridica”,
• tutto ciò, peraltro, era nient'altro che il risultato di un lecito accordo liberamente preso fra i contraenti, ed anzi, per meglio dire, si può configurare come il frutto di una scelta
parzialmente abdicativa da parte dell'usufruttuario, che accettava di rinunziare a parte delle sue facoltà per “arricchire” (giuridicamente) la posizione del nudo proprietario;
8 • del resto, il trasloco di tutto il nucleo di nella casa, e l'intestazione delle Controparte_1
utenze al medesimo sono state due eclatanti conferme di tale negozio Controparte_1
parzialmente abdicativo.
Ora, in punto di diritto, dev'essere chiaro che tale atteggiamento dell'usufruttuario era comunque
revocabile, e che lo stesso usufruttuario non s'era di certo privato della facoltà di ri-estendere la gamma dei suoi diritti fino ai più ampi confini originari.
Ma, d'altro canto, dalla prospettiva del convenuto, anche in virtù dei lavori di ammodernamento che egli aveva fatto e pagato, è altrettanto vero che si era formata una aspettativa a che la situazione di fatto fosse consolidata e non cambiasse più.
Se si tiene a mente questo, e si aggiunge che nel mese di giugno 2024 le parti iniziarono un procedimento di mediazione per “mettere sul tavolo” i loro motivi di dissidio, si comprende allora che non vi è un ritardo colpevole, imputabile al convenuto nell'aver poi impostato ed organizzato
l'uscita sua e del suo nucleo da quella casa solo alcuni mesi dopo.
* * *
Insomma, riepilogando:
• quanto alla prima domanda del ricorrente: è cessata la materia del contendere;
in linea teorica il ricorrente poteva far riespandere il suo usufrutto, ed in tal senso riottenere la disponibilità completa dell'immobile, ma proporre tale domanda nell'ambito di un ricorso depositato quando il trasloco era già in atto non fa del il soggetto virtualmente Pt_1
vittorioso quanto alla richiesta in esame;
• quanto alla seconda domanda, essa è infondata, ed il è dunque soccombente rispetto Pt_1
ad essa.
PER QUESTI MOTIVI
1. quanto alla prima domanda del ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere,
2. quanto alla seconda domanda del ricorrente, la respinge,
9
3. liquida le spese processuali del giudizio sostenute dal convenuto (valore indeterminabile di bassa complessità) in euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, ed euro
2905 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna il ricorrente a rimborsarle al convenuto nella misura della metà, compensate per l'altra metà.
Vicenza, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 316/2025 del UO Generale avente ad oggetto:
Ordine di rilascio di immobile, e risarcimento danni,
promossa da:
( , Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Teobaldo Tassotti, di Marostica,
RICORRENTE CONTRO
, , Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. Paolo E. Pavan, di Bassano del Grappa,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
IL RICORRENTE:
ritenuta sussistere la legittimità del diritto di usufrutto di e la nuda proprietà di Parte_1
sugli immobili censiti in Comune di Colce-resa–Molvena, Catasto Fabbricati, Controparte_1
foglio 7, mappale n. 882, subalterni 2, 3, 5 e 4 (per intero), e Catasto Terreni, foglio 7, mappali nn.
1042, 1043, 1044, 1045 e 1046 (per un quinto), voglia, il Tribunale Ill.mo,
1 ordinare a la restituzione a del possesso esclusivo dei beni Controparte_1 Parte_1
in questione, cessando immediatamente di servirsene;
condannare al risarcimento dei danni subiti dall'usufruttuario a causa Controparte_1
della sua detenzione degli immobili in questione, siccome occupati contro la volontà
dell'usufruttuario stesso dal 9 febbaio 2024;
liquidare tale danno in € 900,00, o quel diverso minor importo ritenuto di Giustizia, per ogni mese di occupazione, e, ciò, a partire dal 9 febbraio 2024, o da quel diverso termine inziale ritenuto giusto;
condannare al relativo pagamento, con gli interessi e la rivalutazione Controparte_1
monetaria;
in via di assoluto subordine, ove mai si ritenesse che la vendita della nuda proprietà da parte di a consenta al secondo di risiedere nell'immobile di cui lo stesso Parte_1 Controparte_1
ha acquistato la nuda proprietà, esclude-re che insieme al nudo proprietario possano dimorarvi altre persone, e, comun-que, convertito l'atto costitutivo dell'usufrutto in contratto di rendita vitalizia,
ordinare allo stesso di pagare mensilmente a , per tutta la vita di questi, € CP_1 Parte_1
900,00, o quel diverso importo che si riterrà di Giustizia, a titolo di rendita vitalizia;
in ogni caso, condannare al pagamento di una somma di denaro, da Controparte_1
determinarsi equitativamente ex art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo e/o ogni violazione delle statuizioni di cui alla sentenza.
Vinte le spese di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario.
IL CONVENUTO:
NEL MERITO: Rigettare ogni domanda del ricorrente.
Compenso professionale, con rimborso spese generali 15%, CPA e IVA interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
2 1) Vero che nel 2011 ha lasciato il marito e ha lasciato l'abitazione Persona_1 Parte_1
di Colceresa Via Tibalda n.31.
2) Vero che e hanno svolto la pratica giudiziale di separazione dei Persona_1 Parte_1
coniugi nel 2020.
3) Vero che a partire dal 2019 ha chiesto a di andare a risiedere Parte_1 Controparte_1
con lui nell'abitazione di Via Tibalda n.31, Colceresa.
4) Vero che in seguito ha esteso l'invito ai genitori ( e Parte_1 Parte_2 CP_2
) ed ai fratelli ed ) di .
[...] Pt_3 Pt_4 Controparte_1
5) Vero che da febbraio 2022 presso l'immobile di Colceresa, Via Tibalda n.31 sono stati fatti i seguenti lavori, pagati da : Controparte_1
- rifacimento di due bagni: sostituite le piastrelle e i sanitari, posato nuovo arredobagno con una spesa di € 2.290,00 (all.3);
- rifatta la cucina, e cioè venivano sostituiti lavastoviglie, forno, forno a microonde, il frigorifero, il lavello con miscelatore, cappa aspiratrice;
i relativi costi € 4.900,00 sono stati pagati da CP_1
(all.4).
[...]
- nell'autunno 2022 sono state installare le tende antisole di marca il costo dell'intervento € CP_3
10.499,98 è stato sostenuto dal convenuto (all.5);
- i preesistenti e datati infissi (compresi i portoncini di entrata al piano terra ed al piano rialzato)
sono stati sostituiti con nuovi e performanti (il costo è stato sostenuto da come da Controparte_1
all.6).
6) Vero che ha venduto a terzi i mobili e gli elettrodomestici che arredavano Parte_1
l'abitazione di Via Tibalda n.31.
7) Vero che ha intascato il prezzo corrispettivo della vendita dei beni di cui al Parte_1
capitolo che precede, precisi l'interrogando ed il teste l'ammontare.
8) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.9.
3 9) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.10.
10) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.11.
11) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.12.
12) Si chiede all'interrogando ed ai testi di confermare i fatti esposti nel doc.14.
13) Vero che ha iniziato a cercar casa ove trasferirsi da Via Tibalda 31 subito Controparte_1
dopo l'incontro di mediazione del 10.12.2024.
14) Vero che ha iniziato il proprio trasloco da Via Tibalda n.31 alla nuova Controparte_1
abitazione verso il 20.1.2025, che si è concluso verso il 10.2.2025.
15) Vero che nei primi mesi del 2022 si era adoperato affinchè all'Anagrafe del Parte_1
Comune di Colceresa venissero inseriti nel suo Stato Famiglia , i suoi genitori e Controparte_1
fratelli.
16) Vero che sino al mese di novembre 2022 manifestava a conoscenti e compaesani Parte_1
la propria contentezza che nipoti, figlia e genero fossero andati ad abitare con lui.
17) Vero che sino a gennaio/febbraio 2022 l'immobile versava in stato di conservazione precario;
i mobili che lo arredavano erano dozzinali, logori e vetusti, gli infissi, gli elettrodomestici e gli impianti si trovavano in pessimo stato.
18) Vero che il 20.02.2025 ore 18.15 e seguenti ha rifiutato la consegna delle chiavi, Parte_1
dei telecomandi e della documentazione offerti da , che si era recata in Via Tibalda Controparte_2
31 per l'incombente.
Si indicano a testi:
di Colceresa;
Parte_2
di Colceresa;
Controparte_2
di Colceresa;
Testimone_1
di Colceresa;
Testimone_2
c/o Stazione dei CC di Marostica;
Testimone_3
4 Carabinieri che hanno effettuato gli accessi presso l'abitazione di Colceresa, Via Tibalda
n.31, con riserva di indicare i nominativi.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
introduceva la presente causa, con rito semplificato, contro il nipote ex filia Parte_1 CP_1
, esponendo: che con rogito del febbraio 2021 egli aveva venduto al nipote la nuda
[...]
proprietà di un fabbricato con terreno in Colceresa, trattenendosi l'usufrutto; che una delle clausole dell'atto recitava:
che egli aveva consentito al nipote di trasferirsi nell'immobile “temporaneamente”, purché si facesse carico delle utenze, e convivendo con lo stesso ricorrente;
che però nel febbraio del 2024
egli (attraverso una lettera del suo legale) aveva chiesto al nipote di andare via e lasciare l'immobile; che non ostava a ciò il tenore della clausola riportata (ove si parla di immissione del nudo proprietario nel possesso legale e materiale dell'immobile), perché quel possesso va comunque inteso in senso atecnico nel più ristretto senso del “possesso del nudo proprietario”.
Ciò premesso, il concludeva come in epigrafe, e cioè in sintesi per ottenere la restituzione Pt_1
dell'immobile, e vedersi risarcire i danni per il mancato ottemperamento tempestivo alla richiesta di rilascio, danni calcolati dalla data del febbraio del 2024 fino al rilascio.
Il ricorso era depositato in Tribunale il 27 gennaio 2025, e portava in allegato la domanda di avvio del procedimento di tentativo di mediazione obbligatoria, datata a diversi mesi prima, al 4/6/2024.
Si costituiva lo , con una narrazione dei fatti più ricca di quella contenuta in ricorso, ed in CP_1
parte anche divergente, secondo la quale:
5 • i rapporti endo-familiari ruotanti intorno al non sono mai stati buoni, a causa del Pt_1
carattere del ricorrente, il quale ha usato spesso, ed usa, modi a dir poco “inurbani” nei confronti delle figlie , e , nonché – tempo addietro – nei Per_2 Per_3 Per_4 CP_2
confronti della moglie ormai separata;
• il motivo del rogito del febbraio 2021 è da ricercarsi in un'offerta fatta dal , per lenire Pt_1
la sua solitudine, al nipote (figlio di ), ed esteso anche alla famiglia di lui (i CP_1 CP_2
genitori, e e gli altri fratelli e , per avviare una CP_2 Pt_2 Pt_4 Pt_3
convivenza di “compagnia” (con individuazione peraltro di precisi spazi di “competenza”),
“consacrata” dalla vendita della nuda proprietà (ma comunque con il trasferimento nella casa di tutto il nucleo familiare facente capo a ); Controparte_2
• a fine del 2022, senza un apparente motivo, e dopo che il convenuto si era intestato le utenze
(con il consenso del nonno) ed aveva sostenuto diverse spese per ammodernare la casa, il iniziava a tenere un costante atteggiamento insultante e denigratorio nei confronti Pt_1
della famiglia del convenuto fino a che, nel giugno del 2024, egli, facendo seguito alla lettera del legale del febbraio, aveva fatto notificare un invito al tentativo di mediazione obbligatoria, allo scopo di rientrare nel possesso dell'immobile di cui è tuttora usufruttuario
(e dunque, in sostanza, per ottenere lo scopo pratico di espellere il convenuto e la sua famiglia dall'immobile);
• che tale invito giungeva al termine di un periodo (soprattutto gli anni 2023 e 2024) in cui innumerevoli erano stati gli episodi, per così dire, “spiacevoli” fra il e la famiglia Pt_1
della figlia (e, a quanto sembra di capire, soprattutto con il genero), fra furti in casa, insulti,
aggressioni, percosse, spintoni, scontri “fisici”, denigrazioni e diverbi di vario genere;
• che, anche a seguito del procedimento di mediazione, il convenuto e la sua famiglia annunciavano al legale del (il 10/1/25) e allo stesso (il 16/1/25) la decisione Pt_1 Pt_1
di traslocare, ed il trasloco aveva effettivamente inizio il successivo 20 gennaio;
6 • che ciò non impediva al di iscrivere ugualmente a UO la presente causa (il 27 Pt_1
gennaio, come detto), richiedendo un ordine di rilascio, né di curare le notifiche (il 3
febbraio 2025), benché il trasloco fosse già in pieno svolgimento;
• che il trasloco si concludeva il 10 febbraio 2025, con una – nuovamente spiacevole –
“appendice”, accaduta il 20 febbraio, quando, recatasi sul posto con l'altro figlio Pt_3
per consegnare al padre le ultime chiavi e telecomandi, ha visto il padre Controparte_2
colpire con pugni e calci la sua auto (la consegna è poi avvenuta, finalmente, l'1/3/25, come si evince dalla corrispondenza in atti).
Concludeva dunque come in epigrafe.
La causa è in decisione.
* * *
Ebbene, il primo elemento che balza all'attenzione è che sulla prima domanda del ricorrente, mirata ad ottenere il rilascio dell'immobile nei confronti del nudo proprietario, è cessata la materia del contendere, in virtù della definitiva consegna delle chiavi e dei telecomandi già in data 1/3/25, e cioè prima ancora della data che era stata fissata quale prima udienza del giudizio.
Di più: quando il ha iscritto a UO il ricorso (27/1/25) egli già sapeva non solo Pt_1
dell'intenzione del convenuto di traslocare (10/1/25) ma anche che il trasloco era già in corso (dal
20/1/25).
Con la sua seconda (e, di fatto, ultima) domanda, il propone una domanda di risarcimento di Pt_1
danni per “ritardata riconsegna” dell'immobile, calcolata a partire dal febbraio del 2024, e cioè dal momento in cui, a mezzo del suo avvocato, egli comunicò al nipote che non intendeva più accettare la sua presenza (e quella dei suoi familiari) all'interno della casa.
La domanda è certamente infondata, alla luce del contesto che, nel ricorso, il vi costruisce Pt_1
intorno, e cioè: la permanenza dei suoi famigliari gli ha impedito di usufruire appieno della casa;
ciò ha comportato la perdita di “frutti” (civili) che possono corrispondere al canone mensile di
7 locazione che si poteva ricavare per un immobile della stessa dimensione e collocazione;
tale canone di mercato sarebbe stato di 900 euro al mese.
La deduzione, però, si scontra con due ordini di considerazioni.
La prima è che il ragiona omettendo completamente di considerare la sua stessa presenza Pt_1
all'interno della casa, per cui il conteggio posto alla base del presunto risarcimento è destinato a cadere del tutto.
La seconda merita un commento più articolato.
Fin dal ricorso introduttivo, la narrazione del non si era dimostrata del tutto veritiera, Pt_1
allorché definiva come “temporanea” la permanenza del nipote all'interno dell'immobile, ometteva di citare il trasferimento in casa di tutto il nucleo del convenuto (trasferimento di certo da lui assentito), ed ometteva di citare il fatto che al convenuto era stato permesso di intestarsi tutte le utenze.
In tal modo, si può dire, il tentava di far passare come appena “precario”, meramente Pt_1
provvisorio, il godimento del nipote, quando invece la realtà era ben altra:
• checché ne dica il ricorrente, il rogito notarile era stato impostato con una clausola molto chiara, secondo la quale il nudo proprietario era da subito “immesso nel possesso legale e materiale dell'immobile”;
• ciò stava a significare che al nudo proprietario venivano accordate facoltà maggiori rispetto a quelle normalmente ricollegate a tale “posizione giuridica”, e corrispondentemente, che all'usufruttuario restavano facoltà minori rispetto a quelle normalmente ricollegate a tale
“posizione giuridica”,
• tutto ciò, peraltro, era nient'altro che il risultato di un lecito accordo liberamente preso fra i contraenti, ed anzi, per meglio dire, si può configurare come il frutto di una scelta
parzialmente abdicativa da parte dell'usufruttuario, che accettava di rinunziare a parte delle sue facoltà per “arricchire” (giuridicamente) la posizione del nudo proprietario;
8 • del resto, il trasloco di tutto il nucleo di nella casa, e l'intestazione delle Controparte_1
utenze al medesimo sono state due eclatanti conferme di tale negozio Controparte_1
parzialmente abdicativo.
Ora, in punto di diritto, dev'essere chiaro che tale atteggiamento dell'usufruttuario era comunque
revocabile, e che lo stesso usufruttuario non s'era di certo privato della facoltà di ri-estendere la gamma dei suoi diritti fino ai più ampi confini originari.
Ma, d'altro canto, dalla prospettiva del convenuto, anche in virtù dei lavori di ammodernamento che egli aveva fatto e pagato, è altrettanto vero che si era formata una aspettativa a che la situazione di fatto fosse consolidata e non cambiasse più.
Se si tiene a mente questo, e si aggiunge che nel mese di giugno 2024 le parti iniziarono un procedimento di mediazione per “mettere sul tavolo” i loro motivi di dissidio, si comprende allora che non vi è un ritardo colpevole, imputabile al convenuto nell'aver poi impostato ed organizzato
l'uscita sua e del suo nucleo da quella casa solo alcuni mesi dopo.
* * *
Insomma, riepilogando:
• quanto alla prima domanda del ricorrente: è cessata la materia del contendere;
in linea teorica il ricorrente poteva far riespandere il suo usufrutto, ed in tal senso riottenere la disponibilità completa dell'immobile, ma proporre tale domanda nell'ambito di un ricorso depositato quando il trasloco era già in atto non fa del il soggetto virtualmente Pt_1
vittorioso quanto alla richiesta in esame;
• quanto alla seconda domanda, essa è infondata, ed il è dunque soccombente rispetto Pt_1
ad essa.
PER QUESTI MOTIVI
1. quanto alla prima domanda del ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere,
2. quanto alla seconda domanda del ricorrente, la respinge,
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3. liquida le spese processuali del giudizio sostenute dal convenuto (valore indeterminabile di bassa complessità) in euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, ed euro
2905 per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna il ricorrente a rimborsarle al convenuto nella misura della metà, compensate per l'altra metà.
Vicenza, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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