Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 905
CS
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La Corte ha ritenuto che l'affermazione del TAR secondo cui non emergono argomentazioni concrete che avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento non giustifica a posteriori l'omissione del contraddittorio, trattandosi di una valutazione di merito che non prevale su un vizio formale.

  • Accolto
    Diritto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

    La Corte ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza citata, il permesso per protezione internazionale e il permesso per cure mediche hanno lo stesso regime di conversione, e che la normativa previgente deve essere applicata.

  • Accolto
    Violazione del principio della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del privato

    La Corte ha ritenuto che la normativa previgente debba essere applicata in quanto il permesso era valido all'entrata in vigore della nuova normativa, tutelando l'affidamento del titolare.

  • Accolto
    Illegittimità del divieto assoluto di attività lavorativa per i titolari di permesso per cure mediche

    La Corte ha ritenuto che la normativa previgente debba essere applicata in quanto il permesso era valido all'entrata in vigore della nuova normativa, consentendo la conversione e quindi l'attività lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 905
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 905
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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