Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00905/2026REG.PROV.COLL.
N. 04704/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4704 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n.551/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. EN RD, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, titolare del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, il decreto a mezzo del quale la Questura di Firenze ha dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione di detto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo che la tipologia del permesso di soggiorno non è convertibile e non consente lo svolgimento di attività lavorativa.
1.1. Il Tribunale ordinario di Firenze, inizialmente adito dal ricorrente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
2. L’interessato si è quindi rivolto al TAR, che con la sentenza qui impugnata ha respinto il gravame, con i seguenti argomenti:
“ Il ricorrente sostiene in sostanza che l’interpretazione assunta dalla Questura sulla efficacia oggettiva della novella normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 sarebbe errata e contraria all’art. 7, comma 3, D.L. 10 marzo 2023, n. 20 come convertito con Legge 5 maggio 2023, n. 50 che, con riferimento ai permessi di soggiorno già rilasciati, prevede espressamente che “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.
Le doglianze non sono condivisibili.
Nel caso di specie l’istanza di conversione è stata formulata dopo il termine di entrata in vigore del decreto legge n. 20/2023 (vale a dire il 26.05.2023)…
…dalla applicazione data alle disposizioni commentate, non derivi alcuna violazione del principio dell’affidamento (lamentato con il terzo motivo di ricorso) giacché le norme transitorie contenute all’art. 7 citato già offrono una risposta proporzionata per soddisfare le aspettative di coloro che si trovavano in situazioni del tutto simili a quelle per le quali veniva garantita una proroga della convertibilità dei titoli di soggiorno.
Quanto infine alle doglianze di cui al primo motivo relative alla carenza di contraddittorio, da quanto precede emerge altresì il carattere vincolato del provvedimento amministrativo impugnato. Dagli atti di causa non emerge in modo palese alcuna argomentazione concreta che possa lasciare presumere che, in presenza di eventuale contraddittorio tra le parti, il contenuto dell’atto avrebbe potuto essere diverso da quello in concreo adottato.
Ne consegue che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono infondati.
…Come sopra evidenziato il provvedimento impugnato è plurimotivato. Ne consegue che lo scrutinio del quarto motivo di ricorso, mirato ad aggredire la seconda motivazione recata nell’atto, risulta priva di concreto interesse per il ricorrente, in ragione della accertata legittimità della prima motivazione sopra esaminata ”.
3. Con l’atto di appello, il ricorrente:
a) premette di essere “ affetto dalla malattia -OMISSIS-, una patologia -OMISSIS-. La patologia, non è curabile nel Paese di origine, necessita di controlli clinici e terapie costanti e per tale motivo il ricorrente è in cura presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi ”;
b) formula i seguenti motivi di diritto:
- violazione di legge e vizi di legittimità del provvedimento impugnato - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990 – omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – violazione del principio del contraddittorio procedimentale, in quanto “ al ricorrente è stata negata la possibilità di partecipare al procedimento e di interloquire con l’Amministrazione sui presunti motivi ostativi, in violazione di una garanzia procedimentale essenziale.
L’affermazione secondo cui dagli atti “non emerge in modo palese alcuna argomentazione concreta” che avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento non può giustificare a posteriori l’omissione del contraddittorio: si tratta, infatti, di una valutazione di merito che non può prevalere su un vizio formale che, per legge, comporta l’illegittimità dell’atto finale ”;
- violazione di legge - violazione art. 7 c. 3 D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 50/2023 – diritto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ritenendo che “ il permesso per cure mediche previsto dall’art. 19, comma 2 del T.U. Immigrazione, come le altre ipotesi ivi previste, costituisce attuazione del principio di protezione della vita privata e familiare garantito dall’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, e rafforzato dagli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU.
Per quanto fin qui detto, è evidente che il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, per come definito e disciplinato dall’art 19 c. 2 TU – così come per le altre ipotesi lì menzionate - non è altro che una specificazione del più generale obbligo di tutela del diritto alla vita privata e familiare definito al terzo periodo dell’art. 19 c. 1.1 del TU Immigrazione.
Nella specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per cure mediche valido dal 12.01.2023 sino al 02.07.2023 (cfr. doc. 3) e, dunque all’entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi il permesso era ancora in corso di validità…..
In definitiva, deve ritenersi che, alla data del 10 marzo 2023, il ricorrente si trovasse in una posizione giuridica pienamente conforme alla normativa previgente, che gli consentiva la conversione del permesso per cure mediche in lavoro subordinato.
L’applicazione retroattiva della nuova disciplina, priva di una chiara previsione normativa in tal senso, risulta pertanto illegittima, sia per violazione del principio di legalità, sia per violazione dei diritti fondamentali costituzionali e convenzionali.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato, con conseguente diritto del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato, ai sensi della normativa previgente (art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis, D.lgs. n. 286/1998, vigente fino al 10 marzo 2023) ”;
- violazione di legge - violazione del principio della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del privato: sostenendo che “ Il permesso di soggiorno, per sua natura, regola aspetti fondamentali della vita dello straniero sul territorio nazionale.
Le condizioni giuridiche connesse a tale titolo – incluse le possibilità di accesso al lavoro e di conversione – incidono profondamente sulle scelte esistenziali e sull’organizzazione complessiva della vita del soggetto interessato.
Pertanto, una modifica normativa che incide sulla convertibilità di un permesso già rilasciato non può essere considerata una semplice modifica “pro futuro”, bensì una misura con effetti sostanzialmente retroattivi su situazioni già consolidate.
In linea con tale impostazione, il legislatore – quando ha proceduto a ridefinire il regime giuridico del permesso per protezione speciale – ha ritenuto di salvaguardare i titoli già rilasciati e non ancora scaduti, riconoscendo implicitamente l’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dai titolari.
Appare quindi irragionevole e discriminatorio che tale protezione non venga estesa anche ad altri titoli, come quello per cure mediche, qualora siano maturate identiche aspettative legittime.
Non si può infatti ammettere che il medesimo affidamento, fondato su una previsione normativa vigente al momento della richiesta, venga tutelato in un caso e negato in un altro, generando una disparità di trattamento tra soggetti in posizione paritetica.
Inoltre, discriminare l’accesso alla conversione in funzione del momento di presentazione della domanda di rinnovo – soprattutto in un contesto amministrativo noto per le proprie inefficienze – espone il sistema a risultati del tutto arbitrari e irragionevoli. È agevole ipotizzare il caso di due soggetti che abbiano presentato la domanda di rilascio del permesso in momenti simili, ma abbiano ricevuto risposte con ampio disallineamento temporale a causa della variabilità dei tempi istruttori degli uffici competenti.
Una tale casualità, influenzando la scadenza del titolo e quindi la possibilità di conversione, produrrebbe effetti irrazionali, premiando o penalizzando situazioni sulla base di elementi estranei alla volontà dei soggetti coinvolti.
Tale incertezza e imprevedibilità appaiono del tutto incompatibili con l’esigenza di assicurare stabilità e tutela giuridica in una materia, quale l’immigrazione, che incide direttamente e profondamente sui diritti fondamentali e sulla dignità delle persone ”;
- violazione di legge – violazione dell’art. 19, co. 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/98 – illegittimità del divieto assoluto di attività lavorativa per i titolari di permesso per cure mediche – violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 Cost. – violazione degli artt. 8 CEDU e 15 Carta di Nizza: stigmatizzando che “ una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della normativa impone quindi il riconoscimento del diritto a lavorare anche per i titolari del permesso rilasciato ai sensi della lettera d-bis.
Non farlo significherebbe non solo discriminare irragionevolmente situazioni omogenee, ma anche aggravare inutilmente il sistema di welfare nazionale, imponendo allo Stato il sostentamento di persone in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità.
E così, il divieto di svolgere attività lavorativa, che si ripete non è in alcun modo previsto dal nuovo testo normativo, non troverebbe comunque applicazione alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali ”.
4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze si sono costituite con formula di mero stile, senza depositare memorie.
5. Con ord. n. 2493/2025, in esito alla camera di consiglio del 3 luglio 2025, è stata accolta l’istanza cautelare:
“ RITENUTO che ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso in appello appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, trattandosi di fattispecie analoga a quella decisa da ultimo con sentenza di questa Sezione n. 5666 del 30/06/2025;
RITENUTO,
- altresì, che sussiste il dedotto pregiudizio grave ed irreparabile;
- che, pertanto, l’istanza cautelare proposta dall’appellante deve essere accolta, con sospensione della sentenza impugnata ”.
6. Con decr. n. 144/2025 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di ammissione al beneficio, ritenendo che “ sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono non manifestamente infondate ”.
7. All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va, quindi, accolto.
2. Al riguardo, giova premettere che, la Sezione si è già espressa su casi analoghi, dapprima con ordinanza n. 3314/2024 e poi con sentenza 5666/2025.
In quei casi, come nel presente, il diniego di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro è fondato sull’argomento che la legge n. 50/2023, di conversione del d.l. n. 20/2023, entrata in vigore il 6 maggio 2023, ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche; laddove, l’interessato ha, invece, presentato l’istanza di conversione in data successiva al 6 maggio 2023. Tale ragione del diniego è stata condivisa dal Tar.
In siffatta situazione fattuale, la sentenza 5666/2025 ha ritenuto che:
“il fattore preclusivo individuato dal Tribunale non risulta, in realtà, ricavabile – né testualmente, né sul piano funzionale – dalla surrichimata disposizione di cui all’ art. 7, comma 2 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge 5 maggio 2023 n.50, relativa alla disciplina intertemporale da applicare alla istanza prodotta dal cittadino (…). Più nel dettaglio, il citato comma 2 ha previsto che ‘Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente’. Si tratta di una disposizione in cui la locuzione “istanze” deve essere interpretata con riguardo al comma 1 che ha stabilito una pluralità di modifiche (anche di carattere abrogativo) al d.lgs. n. 286/1998 con la conseguenza che qualora le “istanze” si riferiscano a disposizioni incise dalla novella normativa, le stesse dovranno essere decise dall’Amministrazione mediante l’applicazione della disciplina previgente.
“ È, invece, distinta la funzione del successivo comma 3 – in cui risulta riconducibile la fattispecie che occupa - in base al quale “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge.”
In tal caso, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998.
A tal fine, il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta di tali permessi e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale.
Conseguentemente, il legislatore ha ragionevolmente deciso di non frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale.
In tal modo, si è inteso differenziare la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella normativa, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezione di cui non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno.
4.7. È stato ulteriormente chiarito che la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto.
4.8. Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza: e in tale ipotesi la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente; laddove, nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente, invece, sia il rinnovo che la conversione ”.
3. Applicando al caso qui in esame le suesposte coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene fondato l’appello, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza citata: “ il permesso per protezione internazionale ed il permesso per cure mediche hanno – per espressa previsione contenuta nella rubrica del citato art. 7 del d. l. 20/2023 - il medesimo regime di conversione ”.
4. In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. Va infine confermata, in via definitiva, l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta anticipatamente con il citato decreto n. 144/2025 della competente Commissione, per il presente grado, essendosi già provveduto in primo grado sia all’ammissione al patrocinio che alla liquidazione del relativo onorario al difensore.
In dispositivo si provvede alla relativa liquidazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Ammette l’appellante in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello e liquida in favore dell’avvocato difensore, Daniela Consoli, per il grado di appello, la somma di euro 2.400 (duemilaquattrocento), oltre accessori di legge.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida nella misura di € 4.000,00 (quattromila) (di cui 1.600 per il primo grado e 2.400 per il secondo grado), oltre accessori di legge, da versarsi all’apposito capitolo della giustizia amministrativa, stante l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 133, d.P.R. n. 115/2002 e la già disposta liquidazione dei suoi onorari a carico del bilancio della giustizia amministrativa sia in primo grado che in appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN De TO, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
EN RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RD | NN De TO |
IL SEGRETARIO