Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6591/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 6591/2019 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1
), rappresentato e difeso, dall'Avv. Romano C.F._1
Filippo (C.F.: ) e dall'Avv. Marotta Mario Daniele C.F._2
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 loro studio sito a Napoli al C.so Umberto I,75;
-attore- contro nella qualità di impresa designata per conto Controparte_1 del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Pereno Lucia (C.F.: elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via F.lli De Filippo n. 5
-convenuta -
CONCLUSIONI come in atti
1
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la quale impresa designata Controparte_2
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, al fine di sentirne accertare la responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro avvenuto in data 01/10/2014. L'istante esponeva in particolare, che il giorno predetto, verso le ore 08:35 circa, mentre percorreva a piedi la S.S. Domiziana, priva di marciapiede, sul margine destro della carreggiata in direzione Mondragone all'altezza del Km 20+50 circa, veniva investito da tergo da un furgone rimasto non identificato.
Nell'urto, l'istante veniva colpito nella parte sinistra della schiena, venendo scaraventato con forza a terra, nel mentre il conducente del furgone si allontanava senza fermarsi e senza consentirne l'identificazione. A seguito del violento urto, l'attore veniva soccorso da alcuni passanti che transitavano in quel tratto di strada che, con mezzi propri, provvedevano a trasportarlo presso il Presidio Ospedaliero di
Pineta Grande ove veniva ricoverato con prognosi riservata;
che, a causa della gravità delle lesioni subite, l'istante era costretto a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche e visite specialistiche, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti
2 e valutati dal consulente di parte dott. l tutto quantificato in euro Per_1
342.796,00 comprensivo di danno emergente, danno biologico, danno morale, personalizzazione, ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, oltre ad euro 281,00 di spese mediche, vinte le spese e onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, eccependo Controparte_1
la nullità della citazione, l'improponibilità e inammissibilità della domanda e, contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno richiesto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Quindi la causa, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, disposta C.T.U. medica, a seguito del deposito della relazione, su istanza di parte attrice, veniva liquidata provvisionale ex art. 147 d.lvo 209/2005 in € 60.000,00, pertanto, sulle conclusioni precisate dalle parti e concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c., la causa all'udienza del 16/10/2024 era riservata per la decisione.
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
3 Sempre in limine litis, deve essere rilevata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice inoltrato regolare richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 287, co.1, d.lgs 209/05 (corredata dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 145 e 148 D.lgs 209/05), alla e alla Consap, e Controparte_1
successivi atti interruttivi, come dimostrano le lettere raccomandate con i relativi allegati, ritualmente prodotte agli atti ed avendo, altresì, rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per la proposizione dell'azione.
Il compendio documentale acquisito nel corso dell'istruttoria, infine, prova la legittimazione processuale di nella qualità Controparte_1
di impresa designata per la Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in quanto dimostra che l'incidente de quo rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 283, comma 1, lett.a - veicolo non identificato.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a) d.lgs. 209\2005. Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi, per quello che in questa sede interessa, in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per
4 condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
Ebbene, è opinione dell'adito giudice che la valutazione delle risultanze probatorie debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova.
Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente
5 apprezzamento del giudice. Il teste dichiara “….ricordo che Testimone_1
il fatto è accaduto nel 2014 di mattina strada Domiziana all'altezza del centro revisioni DI;
io stavo guidando la mia auto in direzione Mondragone quando ho visto un furgone che mi stava davanti a circa 20 metri ed ha investito un ragazzo che camminava a bordo della strada sul lato destro della mia corsia di marcia: il ragazzo stava fuori dalla striscia delimitativa della carreggiata e quindi fuori della carreggiata dell'auto… il furgone era scuro non ricorso la marca e di grandezza normale, era un furgone normale tipo quello utilizzato dalle pescherie;
il furgone ha colpito il ragazzo con lo specchietto destro;
il colpo è stato violento;
lo specchietto era circa dai 30 cm ai
50 cm…”
Il teste dichiara una dinamica piuttosto coerente con Testimone_2
una visuale opposta al senso di marcia del pedone e del Furgone non identificato, dichiarando: “… stavo percorrendo la via Domiziana quando all'altezza della carrozzeriai – meccanico DI ho visto un pedone che camminava nel senso opposta alla mia marcia, e cioè la sua direzione Formia e camminava sul ciglio della strada;
preciso che non c'è marciapiede in quel punto ed ho visto un furgone che percorreva la via Domiziana nel medesimo senso di marcia del pedone che si accostava leggermente verso il lato destro del suo senso di marcia ed urtava questa persona con il suo specchietto laterale colpendolo sulla spalla sinistra;
il pedone che aveva subito un urto forte cadeva in avanti;
io stavo a 20 – 30 metri del luogo dell'urto e poi ho visto dal mio specchietto retrovisore che il furgone azionava gli stop, ha frenato ed ha raddrizzato la marcia;
preciso che ho visto il furgone frenare e raddrizzarsi ma non l'ho visto fermarsi;
era un furgone di media grandezza tipo quelli delle pescherie di colore scuro se ben ricordo blu scuro, alla guida sembrava esserci un uomo ma non ho visto bene perché ho guardato con la coda dell'occhio; preciso che dopo che ho visto il pedone cadere in avanti ho proseguito nella marcia e
6 non mi sono fermato anche perché la strada è a scorrimento veloce… preciso che dopo aver visto l'urto al pedone ho un po' rallentato ed ho guardato dallo specchietto ed ho visto che il furgone stava frenando , almeno lo presumo perché ho visto gli stop accesi ma non mi sono fermato ed ho proseguito;
non so se le auto nel senso opposto al mio si sono fermate dopo che il pedone è caduto perché ho proseguito anche perché avevo della auto che camminavano dietro di me e la strada è a scorrimento veloce… preciso che il pedone è caduto proprio in avanti a sé e che camminava tra il ciglio della strada e
l'erba che costeggia la carreggiata”..
Ora, per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta e, da una lettura degli atti, nonché dei testi escussi, congiuntamente alle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Mondragone da chi ha soccorso per primo l'attore, ovvero i sig.ri e , benché tali Controparte_3 CP_4
dichiarazioni, siano sufficienti a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa di un investimento effettato da un veicolo non identificato, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo pirata.
Non pare inutile ricordare che si chiede ai pedoni una condotta diligente e, in qualità di utenti della strada, sono tenuti a uniformarsi agli obblighi di cui all'articolo 190 del D.L.vo 285/92 che afferma: “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
7 carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila”.
A riguardo, si evidenzia la recente sentenza n. 46668/22, IV Sez. della
Corte di Cassazione che ha affermato… la violazione dell'art. 190 c.d.s. da parte del pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, integra una imprudenza che può rilevare, in caso di investimento, ai fini del concorso di colpa del predetto. La prescrizione di cui all'art.190 c.d.s., ha lo scopo non solo di evitare intralci alla circolazione, ma anche di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti.
È in tal senso che merita di essere ricordato il risalente, ma mai disatteso indirizzo che addebita al pedone una responsabilità concorrente dell'investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extra urbana non illuminata, si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone (Sez. 4, n. 10056 del
13/03/1991, Rv. 188248). Per_2
8 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
L'attore mettendosi su una strada statale e scorrimento veloce, senza rispettare la diligenza richiesta dal codice della strada, ha deliberatamente accettato il rischio che, a seguito della dinamica del sinistro di cui è stato causa o concausa ne è poi derivato l'evento sinistroso e le conseguenti lesioni subite. Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità da graduarsi nella misura del
50% in capo al veicolo rimasto non identificato e del restante 50% in capo all'attore.
In merito alle lesioni riportate da parte attrice, ovvero: “Lacerazioni spleniche. Contusione polo inferiore rene sinistro con consensuale ematoma. Spot di sanguinamento attivo del lasso adiposo mesenterico in ipocondrio sinistro. Minimo stillicidio ematico retroperitoneale a sinistra in prossimità della vena renale. Minimo ematoma del m. iliaco a destra. Frattura composta ma diastasata dell'apofisi traversa del soma L3 e L4. Minima rima fratturativa seno frontale a sinistra. Frattura scomposta plurima ed intra-articolare intra-condiloidea della paletta omerale a
9 sinistra. Frattura scomposta e diastasata dell'oleacrano ulnare a sinistra. Distacco parcellare epifisi distale del radio a destra con lussazione del semilunare...”, nonché il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra descritto sono comprovati non solo dalla dinamica dell'incidente come descritta nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ma, soprattutto, dalla documentazione medica ed ospedaliera prodotta in atti dall'attore (vedi documentazione sanitaria) e dalle risultanze dell'espletata CTU medico legale resa dal Dott. . Persona_3
A tal proposito, rilevano le valutazioni e conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza e adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti secondo cui: “in base agli elementi in mio possesso, appare comprovata la sussistenza del nesso causale tra la riferita dinamica dell'incidente e le lesioni riportate e fra queste e le menomazioni accertate”.
Ha così quantificato il danno riportato dall'attore: tenuto conto del tipo di lesioni e della storia clinica evinta dalla documentazione esibita, si potrà riconoscere un danno biologico temporaneo totale di 40 giorni (periodo comprensivo di ricoveri ospedalieri ed in cui maggiori dovevano essere la sintomatologia algica e la limitazione funzionale dei distretti traumatizzati); 30 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabile al 75% ed ulteriori 60 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabili al 50%, quale sintesi di un più lungo periodo a scalare documentato e comunque arco temporale congruo per la stabilizzazione dei postumi, in relazione al tipo di lesioni riportate. Circa il danno
10 biologico permanente, si dovranno valutare i postumi oggi residuati e oramai stabilizzati, in considerazione delle seguenti lesioni Lesione splenica trattata con splenectomia;
Lesione renale a sinistra;
Lacerazione epatica;
Contusioni polmonari;
Frattura della paletta omerale e dell'olecrano a sinistra trattata chirurgicamente con placca e viti metalliche cui esita apprezzabile disfunzionalità del gomito omolaterale;
Lussazione del semilunare del carpo, frattura dello scafoide e dell'epifisi distale di radio a destra trattata chirurgicamente;
Frattura del seno frontale sinistro;
Frattura delle apofisi trasverse di L3 ed L4 a destra;
Ferita lacero contusa del labbro superiore suturata;
Laparocele recidivante trattato chirurgicamente. Pertanto, si ritiene che il danno biologico permanente complessivo possa essere valutato…omissis… nella misura del 38%. Spese mediche sostenute e congrue: Euro 261,00.
Quanto alle ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre premettere quanto segue.
La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie.
Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto (Cass. S.U. 11 novembre 2008
11 n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del 17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione,
i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al 2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
12 È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico- relazionale, al netto della voce del danno morale. Nel caso in esame,
l'esistenza di un danno non patrimoniale eccedente quello meramente fisico è senz'altro desumibile dalla lunga degenza della vittima, dalla necessità di sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici (cfr. anamnesi traumatologica contenuta nella relazione medico-legale) e, non da ultimo, dalla dinamica particolarmente pericolosa dell'incidente e quindi di un comprensibile stato d'ansia, rendendolo distaccato e introverso e che ha certamente alterato le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali, come è emerso anche dalla relazione psicodiagnostica redatta dal ctp Dr.
[...]
, nonché dell'incidenza negativa sulla capacità lavorativa di grado Per_4
moderato evidenziato dall'ausiliario, ha consentito di applicare una maggiorazione percentuale del danno non patrimoniale tabellare nella misura massima del 25% (c.d. personalizzazione).
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dal Parte_1
debitamente maggiorato del 25% di personalizzazione, e tenendo conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti si avrà che allo stesso spetterà la somma comprensiva di spese mediche sostenute di € 346.085,50 a cui va detratta la somma di € 60.000,00 già pagata dalla convenuta a titolo di provvisionale, ridotta della percentuale di corresponsabilità accertata del
13 50% in capo all'attore, per un totale complessivo di euro 143.042,75 comprensivo di spese mediche documentate.
Gli interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non vanno cumulati alla rivalutazione, onde evitare un ingiustificato arricchimento, ma computati sull'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito (alla data 01/10/2014) e rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti della convenuta e nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 50% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglimento parzialmente la domanda;
- dichiara la concorrente responsabilità di Parte_1
nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura del 50% e del restante 50% in capo alla compagnia convenuta;
- condanna per l'effetto, la convenuta quale Controparte_5
impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 143.042,75, Parte_1
oltre interessi legali come da parte motiva;
14 - condanna, infine, la convenuta quale Controparte_5
impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe, a rimborsare all'attore le spese di lite nella misura del 50% (restando l'ulteriore 50% a carico dell'attore), comprensivi al netto delle riduzioni di € 7.051,50 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione ai procuratori costituiti Avv.ti Romano Filippo e
Marotta Mario Daniele;
- pone definitivamente in solido a carico delle parti le spese della
CTU.
Così, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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