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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11076/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.10.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Flavia Gianfala presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_1
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Chiara Maria Rosa Zampinetti presso il quale ha eletto domicilio telematico PEC Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO il 25/09/2010 (anno 2010 atto n. 0576 reg. 03 parte 2 serie A) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...] il [...], cittadino italiano. Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i minori di anni 13 e di anni 10 sono affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e collocati prevalentemente presso la madre;
con la crescita dei minori, tenendo prioritariamente conto della volontà e delle esigenze degli stessi, le parti potranno valutare di ampliare le tempistiche di frequentazione con il padre, rispetto a quanto previsto al successivo punto 4; 2) la casa familiare di NO, in Via De Ruggiero n. 27, piano secondo (in comproprietà al Sig.
unitamente alla madre e a due fratelli dello stesso), viene assegnata alla sig.ra la Pt_1 CP_1 quale vi abiterà con i minori e ciò sino al dicembre del 2034, unitamente al box pertinenziale (in luogo di altro box della famiglia , sinora utilizzato) e alla cantina (quest'ultima utilizzata anche Pt_1 dai comproprietari). Tale data potrebbe essere anticipata su accordo delle parti, valutando l'evolversi della situazione familiare nei prossimi anni, anche in base alla crescita e ai desiderata dei minori;
la residenza dei minori viene mantenuta in NO, in Via De Ruggiero n. 27;
3) le utenze e le spese ordinarie dell'immobile di Via De Ruggiero n. 27 restano a carico dell'assegnataria, mentre le spese straordinarie continueranno a essere sostenute dai proprietari, come per legge;
la sig.ra contatterà prontamente l'Amministratore del condominio per la corretta CP_1 suddivisione delle spese condominiali in modo da facilitare l'assegnataria circa la corresponsione delle spese a suo carico, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
4) il padre, che ha da tempo lasciato la casa familiare, terrà con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e/o attività sportiva, alla domenica sera quando li riaccompagnerà presso la casa coniugale per l'ora di cena;
inoltre, i minori trascorreranno con il padre un giorno alla settimana da concordare (generalmente il martedì), dalle ore 19.30 ovvero dalla fine della scuola e/o attività sportiva sino al mattino seguente, allorquando verranno accompagnati dal padre a scuola, e ciò nella settimana in cui il diritto di averli con sé nel weekend spetta al padre;
quando i minori staranno con la madre nel fine settimana, il padre potrà vedere i minori anche due sere alla settimana;
5) nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 2 o 3 settimane, anche consecutive previo accordo tra le parti sulle date entro la fine della scuola, tenuto conto delle esigenze/desideri dei figli e dei rispettivi periodi di ferie dei genitori;
6) le vacanze invernali e pasquali saranno suddivise, in pari giorni, in due periodi, e ad anni alterni;
i ponti lunghi saranno suddivisi in maniera paritaria e alternata;
7) le parti si impegnano a far frequentare nuovi partners ai figli solo se si tratta di una relazione stabile e tenendo sempre in considerazione come priorità il benessere/desideri dei minori;
8) le parti si dichiarano disponibili a collaborare in modo sinergico ad attività per il miglioramento del dialogo tra le stesse a tutela dei figli e per il benessere dei ragazzi, come il supporto alla genitorialità e/o, se necessari, percorsi individuali psicologici per i ragazzi, in passato già attuati;
9) l'immobile sito in NO, Via Saponaro n. 38 (in comproprietà tra le parti al 95% al CP_1
5% ), è stato liberato e messo in vendita dalle parti. Il ricavato dalla vendita, estinto il mutuo, Pt_1 verrà ripartito secondo le rispettive quote di comproprietà. Sino alla vendita, il signor Pt_1 continuerà a pagare il rateo di mutuo mentre la signora continuerà a pagare le spese CP_1 condominiali ordinarie e le utenze;
l'IMU arretrata verrà pagata integralmente (anche per la quota del signor ) dalla signora Pt_1 CP_1
10) il sig. , dalla sottoscrizione del presente accordo, verserà alla signora quale Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento per i figli, la somma mensile di € 700,00 (oltre rivalutazione ISTAT- pagamento entro il 5 di ogni mese); il Sig. , previo accordo tra le parti secondo il Protocollo Pt_1 del Tribunale di NO, si impegna a corrispondere il 100% delle spese straordinarie così come di seguito riportate, secondo quanto previsto in suddetto Protocollo, in cui si precisa che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita dei minori;
pertanto devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), i medicinali da banco. Le spese di abbigliamento dei figli e di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, previamente concordate, saranno suddivise al 50%. Quanto alla mensa scolastica, la stessa dal prossimo anno scolastico 2025/2026 non sarà più dovuta. Per quanto riguarda l'ultima mensilità dell'anno scolastico 2024/2025 verrà pagata dal signor come previsto all'art. 13. Per spese straordinarie (extra Pt_1 assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale):- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg. con avvenuta prova del ricevimento del messaggio
/sms /mail / raccomandata/ pec); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Qualora fosse la madre ad anticipare una spesa, la stessa dovrà inviare al padre la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 11) la sig.ra a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, si occuperà di CP_1 corrispondere le spese condominiali e le utenze della casa familiare di Via de Ruggiero sino a quando vi risiederà; la stessa, inoltre, terrà a proprio carico i costi di assicurazione, di bollo ed eventuali sanzioni, anche pregressi, relativi al veicolo cointestato di cui è utilizzatrice esclusiva;
le rate del finanziamento dell'auto in atto saranno invece sostenute dal signor;
Pt_1
12) le parti concordano affinchè l'assegno unico sia posto a favore della signora al 100% CP_1 dalla sottoscrizione del presente accordo;
13) le parti hanno maturato in questi anni di separazione di fatto rispettivi crediti/debiti. Si dà atto che, per effetto delle compensazioni/conguagli effettuati tra le parti, il signor deve ancora Pt_1 corrispondere alla signora la somma di € 158,32 e provvederà al pagamento diretto dell'ultima
CP_1 rata della mensa in favore di NO RA (maggio 2025) di € 183,60. Resta inteso che le rate della mensa arretrate per complessivi € 1.122,00 (€ 1.305,60- 183,60), verranno pagate a NO RA dalla signora Il Conteggio è stato così effettuato: quote di NO ZI
CP_1 da pagare: € 571,20 arretrato 2023/2024 + 734,40 anno 2024/2025 per un totale di € 1.305,60 (bollettini intestati ad ), di cui il 70% (913,92 a carico del padre) e il 30% (391,68 a
CP_1 carico della madre). L'importo delle multe di competenza della signora (€ 572,00), pagate
CP_1 dal signor , dovrà essere detratto da quanto da lui dovuto per mensa e aggiunto a quanto Pt_1 dovuto allo stesso titolo dalla signora Complessivamente il signor è debitore di €
CP_1 Pt_1
341,92 (913,92 – 572= 341,92) e la signora è debitrice della somma di € 963,68 (391,68 + CP_1
572). Degli € 341,92 dovuti dal signor per mensa, € 183,60 verranno pagati direttamente a Pt_1
NO RA per l'ultima rata della mensa ed € 158,32 alla signora (che potrà, se CP_1 ritiene, usarli per pagare la mensa arretrata di € 1.122,00 per il resto accordandosi con NO RA su tempi e modi di rientro). Con la sottoscrizione del presente accordo e l'esecuzione degli obblighi assunti nel presente articolo, le parti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti di dare- avere tra gli stessi relativi al mantenimento, alle spese relative ai figli, agli immobili e mobili registrati in comproprietà o in uso alle parti, sino alla data di sottoscrizione del presente atto;
14) i genitori si impegnano a favorire in ogni modo la presenza scolastica dei figli. A tal fine il signor si impegna a portare a scuola i figli in settimana 2/3 mattine (comunicando i giorni Pt_1 alla madre la settimana prima per quella successiva) e la signora si impegna a tenere sempre CP_1 acceso il telefono mobile con suoneria attivata, affinchè sia raggiungibile telefonicamente la mattina;
15) le parti prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità ai fini dell'espatrio, sia per loro che per i figli e;
Per_1 Per_2
16) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto di pronunciare anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario il 25/09/2010 a NO;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definiivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Fulvia De Luca Così deciso in NO, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
NO, _____________
IL PM IL PG