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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4346 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. SEBASTIANO DESOGUS, che lo rappresenta e difende per procura speciale ricorrente
nei confronti di
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. ASSUNTA SCHIRRU, che la rappresenta e difende per procura speciale resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
- pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
- il signor i obbliga a versare direttamente in favore della figlia Parte_1 Per_1
residente in [...], la somma di euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento;
- le parti sosterranno le spese straordinarie nell'interesse della figlia in ragione del 50 % ciascuno;
- revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio;
Per_2
- nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente versato, in quanto le parti sono economicamente autosufficienti;
- spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
Parte con ricorso depositato in data 8/07/2024 dal e costituzione della in data 13/01/2025, CP_1
all'udienza del 12/02/2025, senza ulteriore istruttoria, i coniugi personalmente comparsi davanti al
Giudice Delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni concordate a definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_2
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GONI (CA) il
14/08/1994 tra nato in [...] il [...], e nata in Parte_1 CP_1
GONI l'11/09/1974, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994,
atto n. 3, parte II, serie A).
2. Dispone che versi direttamente in favore della figlia Parte_1 Per_1
residente in [...], la somma di euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento.
3. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% fra i genitori.
4. Revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio . Per_2
5. Nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente versato, in quanto le parti sono economicamente autosufficienti.
6. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4346 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. SEBASTIANO DESOGUS, che lo rappresenta e difende per procura speciale ricorrente
nei confronti di
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. ASSUNTA SCHIRRU, che la rappresenta e difende per procura speciale resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito:
- pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
- il signor i obbliga a versare direttamente in favore della figlia Parte_1 Per_1
residente in [...], la somma di euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento;
- le parti sosterranno le spese straordinarie nell'interesse della figlia in ragione del 50 % ciascuno;
- revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio;
Per_2
- nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente versato, in quanto le parti sono economicamente autosufficienti;
- spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
Parte con ricorso depositato in data 8/07/2024 dal e costituzione della in data 13/01/2025, CP_1
all'udienza del 12/02/2025, senza ulteriore istruttoria, i coniugi personalmente comparsi davanti al
Giudice Delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare alle condizioni concordate a definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di divorzio.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_2
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GONI (CA) il
14/08/1994 tra nato in [...] il [...], e nata in Parte_1 CP_1
GONI l'11/09/1974, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994,
atto n. 3, parte II, serie A).
2. Dispone che versi direttamente in favore della figlia Parte_1 Per_1
residente in [...], la somma di euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento.
3. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia saranno ripartite al 50% fra i genitori.
4. Revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio . Per_2
5. Nessun assegno divorzile dovrà essere reciprocamente versato, in quanto le parti sono economicamente autosufficienti.
6. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti