Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22426/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22426/2021 RGAC e vertente
TRA
Via Santa Maria a Costantinopoli 84, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in alla Via Edoardo Nicolardi Pt_1
145/8B presso l'avv. Pietro Solazzo, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t., TR elettivamente domiciliato in alla Via Vannella Gaetani 27 presso l'avv. Gaetano Pt_1
Pucci, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Nonché
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in alla Controparte_2 Pt_1
Via Raffaele De Cesare 7 presso gli avv.ti Paola Majello e Massimiliano Varriale, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 7
Roma con atto per notaio rep. 90561 Persona_1
CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (edificio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del attore nei confronti del convenuto è fondata e Parte_1 Parte_1 va accolta, per quanto di ragione, anche nei confronti della chiamata Controparte_4
la domanda del Condominio attore nei confronti della chiamata in causa
[...] [...]
è inammissibile perché tardiva;
la domanda di regresso del Controparte_4
Condominio convenuto nei confronti della chiamata è fondata e Controparte_2 va accolta;
la domanda di garanzia del Condominio convenuto nei confronti della compagnia assicurativa chiamata è fondata e va accolta.
Il Condominio in Napoli, Via Santa Maria a Costantinopoli 84, ha depositato ricorso ex art. 702 bis cpc chiedendo di condannare il , a TR risarcire i danni subiti dal ricorrente in data 28/12/2020 in quando Parte_1 Pt_1 delle raffiche di vento avevano divelto il tetto spiovente del fabbricato gestito dal facendolo rovinare su parte della facciata del fabbricato TR gestito dal Condominio di Via S.M. a Costantinopoli 84 (per poi cadere in ) CP_1
- danni da liquidare in euro 13.380 o nella diversa misura da accertare, oltre interessi legali, oltre ad eliminare il pericolo che si distaccassero ulteriori elementi del tetto del fabbricato gestito dal resistente, oltre a rimborsare al ricorrente Parte_1 Parte_1 le somme da questo versate a propri condominio o comunque a terzi per risarcirli dei danni subiti nell'evento, con vittoria delle spese di lite;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati al TR
, il quale si è costituito chiedendo di dichiarare il Condominio ricorrente CP_1 non legittimato a chiedere il risarcimento dei danni verificatisi alle singole unità immobiliari, e di rigettare la domanda perché i danni lamentati in ricorso non erano stati cagionati dal resistente, con vittoria delle spese di lite;
il Parte_1 Parte_1 resistente ha chiamato in causa chiedendo che, nel caso fosse Controparte_2 stata accolta la domanda del Condominio ricorrente, la società chiamata venisse dichiarata responsabile dell'evento per avere eseguito male dei lavori al tetto di copertura del fabbricato di , e condannata a risarcire i danni dovuti ed a rimborsare TR le spese del giudizio;
si è costituita la società chiamata in causa chiedendo di dichiarare che l'evento dedotto in giudizio si era verificato per caso fortuito, o subordinatamente che pagina 2 di 7 si era prescritta la domanda del nei propri confronti “per gli Controparte_5 asseriti vizi nelle lavorazioni espletate”, o comunque dichiarare che la società chiamata non era responsabile dell'evento e rigettare la domanda nei suoi confronti, o ancora dichiarare il ricorrente non legittimato a chiedere che venissero risarciti i Parte_1 danni subiti dagli immobili privati dei singoli condomini, o ancor più subordinatamente dichiarare il concorso di colpa del ricorrente, con vittoria delle spese di lite Parte_1 con distrazione;
il Condominio resistente ha anche chiamato in causa spa
[...]
quale propria assicuratrice per la responsabilità civile, chiedendo che nel CP_3 caso fosse stata accolta la domanda del Condominio ricorrente nei propri confronti, la compagnia assicurativa chiamata in causa venisse condannata a risarcire i danni e rimborsare le spese di lite al ricorrente;
si è costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa chiedendo di rigettare perché infondata ogni domanda nei confronti del resistente, o subordinatamente rigettare la domanda di garanzia proposta dal Parte_1
resistente nei propri confronti per essere inefficace e non operativa la Parte_1 garanzia assicurativa azionata, o ancor più subordinatamente mantenere l'obbligazione di garanzia nei limiti della quota di responsabilità del assicurato e dei danni Parte_1 effettivamente subiti dal ricorrente, e “nei limiti di garanzia previsti in Parte_1 polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento all'oggetto della garanzia, al limite per sinistro, al massimale, allo scoperto, alle esclusioni previste, alle limitazioni dei danni risarcibili e nei limiti della quota di responsabilità direttamente ascrittagli”, e comunque rigettare la domanda del resistente sulle spese di lite per essere stato Parte_1 disatteso il patto di gestione lite, con vittoria delle spese di lite;
il rito sommario di cognizione è stato mutato in rito ordinario;
colla prima memoria ex art. 183.6 cpc parte attrice ha esteso subordinatamente la domanda di risarcimento nei confronti della chiamata nel corso della istruttoria è stata prodotta Controparte_4 documentazione, è stato espletato l'interrogatorio formale di , legale Controparte_6 rappresentante di è stato escusso il teste , ed Controparte_2 Testimone_1
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing,. Renato Montesano, il quale ha anche reso chiarimenti;
ora la causa va decisa.
Il CTU, esaminando analiticamente gli atti di causa e lo stato dei luoghi, ha accertato che in data 28/12/2020 si verificarono su piogge intense e forti raffiche di vento di Pt_1 libeccio;
tale evento meteorologico mise in crisi l'intera struttura di copertura del tetto del fabbricato di , e parte di esso, quello a copertura del lato Ovest, fu TR completamente divelto, andando ad impattare contro la facciata del fabbricato di Via Santa Maria a Costantinopoli 84 – e provocando in detta facciata il crollo su
[...]
di circa 8 ml. di abachini di ardesia posti a copertura del cornicione sommitale, CP_1 ed elementi connessi, correlati e consequenziali, nonchè di circa 8 ml. di abachini di ardesia posti a copertura del cornicione sommitale, ed elementi connessi, correlati e consequenziali, e il crollo all'interno del terrazzo della condomina di Controparte_7 una “L” in profilato di ferro di collegamento del muretto di contrappeso del cornicione sommitale con il rimanente arretrato corpo di fabbrica, con conseguente danneggiamento dei relativi punti murari di ancoraggio di esso sulla muratura. Tale ricostruzione non è pagina 3 di 7 stata sostanzialmente contestata dalla parte convenuta, e non v'è motivo per discostarsene. Il convenuto è ovviamente custode Controparte_8 del proprio tetto, e quindi risponde ex art. 2051 cc dei danni da esso provocati, a meno che non provi il caso fortuito. Il caso fortuito, secondo la difesa di parte convenuta, può essere costituito da due fattori: l'evento meteorologico estremo e/o la cattiva esecuzione dei lavori a quel tetto da parte della chiamata Il CTU, in sede Controparte_4 di chiarimenti, ha affermato che i danni per cui è causa sono ascrivibili per l'80% all'evento meteorologico, e per il 20% al fattore umano. Il 20% di “fattore umano” è costituito da una serie di difetti delle strutture portanti, lignee e murarie, a supporto dei tegoloni di copertura del tetto del fabbricato di Via S,M, di Costantinopoli 84, difetti senza i quali, come afferma il CTU, il danno non si sarebbe verificato. Come affermato da Cass. 13037/2023: “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.”; pertanto, il contributo causale dell'evento meteorologico non esclude la responsabilità del convenuto, il quale dovrà risarcire tutti i danni subiti dal attore;
si precisa che Parte_1 Parte_1 nel risarcimento stimato dal CTU non sono inclusi danni che rientrino nel concetto di causalità giuridica, ossia non immediatamente derivati dall'evento lesivo, bensì resi più gravi dalla concausa naturale. Per quanto concerne questa eseguì dei lavori di ripristino del tetto di Controparte_4
nel 2019 a seguito di un precedente evento metereologico, e secondo il CTU non lo TR fece a regola d'arte, da cui i difetti delle strutture portanti lignee e murarie a supporto dei tegoloni del tetto;
qualunque possa essere stata la negligenza di detta impresa, non può escludere la responsabilità del convenuto, il quale ha comunque ricevuto il tetto da più di anno Parte_1 Controparte_4 prima che si verificasse l'evento per cui è causa, e avrebbe dovuto verificare se i lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte, e correggere eventuali difetti della struttura, ma non lo ha fatto. In definitiva, quindi, il convenuto va condannato a risarcire i danni subiti dal attore, Parte_1 Parte_1 valutati dal CTU – con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi – in euro 5.800 Iva compresa;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 28/12/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 28/12/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Questo danno riguarda solo le parti comuni del fabbricato di Via S.M. di Costantinopoli 84, e non unità immobiliari di proprietà esclusiva di singoli condomini di quell'edificio. Il Condominio convenuto ha chiamato in causa “per manlevare Controparte_4 il da eventuali danni riconducibili al tetto interessato Controparte_9 dai lavori dalla stessa eseguiti” e “nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal ricorrente nei confronti del resistente Parte_2 Parte_1
…condannare il terzo … al risarcimento dei danni dovuti ed alla rifusione delle spese
…”: quindi, si è trattato di un'azione di regresso, con richiesta di condannare la terza chiamata a rivalere il convenuto di ogni somma che quest'ultimo fosse stato Parte_1 condannato a pagare al attore. Come afferma Cass. 35556/2024: Parte_1
“Nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo chiedendo l'accertamento della corresponsabilità nella causazione dell'illecito, al fine di poter agire nei suoi confronti in pagina 4 di 7 regresso, quale co-obbligato solidale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della pretesa risarcitoria dell'attore, non si verifica l'estensione automatica della domanda attorea al terzo”; pertanto, la domanda del Condominio attore non si è automaticamente estesa nei confronti della chiamata e solo tardivamente il Condominio attore ha esteso la domanda Controparte_4 nei confronti della terza chiamata, nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, mentre avrebbe dovuto farlo nella prima udienza ex art. 183 cpc fissata dopo che il rito sommario era stato mutato in rito ordinario. Costituendosi, la chiamata ha eccepito che il diritto del Controparte_4 Controparte_8
ad essere garantito ex art. 1669 cc si sia prescritto;
la norma richiamata, l'art. 1669 cc, è
[...] effettivamente applicabile al caso in esame, in cui si tratta di una ristrutturazione edilizia (Cass. SU 7756/2017), ed effettivamente tale azione si è prescritta nell'anno previsto dalla norma, dato che l'atto di messa in mora risale al 12/2/2021 e la chiamata in causa è stata notificata il 17/2/2022; tuttavia, come afferma Cass. 27385/2023: “La previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore.”; quindi, la domanda del Condominio convenuto nei confronti della chiamata va esaminata come domanda ex art. 2043 cc, applicabile qualora Controparte_4 non lo sia l'art. 1669 cc (in questo caso, perché tale azione è prescritta). La difesa della società appaltatrice sostiene “che i lavori di manutenzione del tetto, intervenuti nell'anno 2019, sono stati portati a compimento da parte della società appaltatrice secondo le direttive del Condominio committente e a regola d'arte ed, in ogni caso, hanno interessato altra parte di tetto, diversa da quella che è stata divelta dai venti e dalle piogge del 28.12.2020.”, ed inoltre “che l'immobile di risulta palesemente Controparte_9 viziato nella sua costruzione: …” e che a tale vizio di costruzione si sarebbe potuto porre rimedio solo “attraverso la realizzazione di cordoli in cemento armato sulla sommità delle mura di appoggio idonei ad impedire la penetrazione del vento”. L'unico progetto dei lavori che si rinviene in atti, dopo che l'impresa chiamata ebbe eseguito un intervento provvisorio di messa in sicurezza, è la relazione tecnica dell'ing. , ed il Testimone_2 legale rappresentante della società chiamata, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che fu quello il progetto che venne chiamata ad Controparte_4 eseguire;
tale progetto contemplava “o Rimozione della copertura;
o Fornitura e posa in opera di arcarecci;
o Trattamento delle travi lignee;
o Sistemazione della muratura di appoggio delle travi;
o Posa in opera di griglie di areazione per evitare fenomeni di sovrapressione all'intradosso della copertura;
”; quindi non risulta che l'intervento riguardasse solo una parte di tetto, diversa da quella divelta nell'evento del 28/12/2020, e non è vero che siano stati eseguiti a regola d'arte, come dimostra il fatto che il vento intenso ha divelto il tetto, e come dimostrano tutti i vizi di realizzazione di tali lavori evidenziati dal CTU nella sua relazione alla quale sul punto ci si riporta;
non risulta che in questo caso l'appaltatore sia stato ridotto al rango di nudus minister;
non risulta affatto pagina 5 di 7 che l'evento si sia verificato per un difetto strutturale dell'edificio di , TR difetto strutturale che il CTU non ha rilevato e che non è stato sottoposto alla sua attenzione dal CTP di nelle osservazioni alla relazione del CTU. Controparte_4
In definitiva, quindi, la chiamata va condannata a rimborsare il Controparte_4
convenuto di quanto quest'ultimo dovrà pagare in forza della presente Parte_1 sentenza. Si passa ora ad esaminare i rapporti tra convenuto e Parte_1 CP_3
Costituendosi, quest'ultima si è così difesa: a) la polizza è inoperativa
[...] perché il fabbricato di non è un fabbricato di classe 1, come dichiarato TR in polizza, ossia non è realizzato in materiali incombustibili;
b) il fabbricato di
[...]
si trovava in uno stato di carente manutenzione generale, specialmente il CP_1 tetto, e vanno applicati l'art. 1892 cc o 1893 cc. Ora, la circostanza che l'edificio non fosse realizzato in materiali incombustibili è irrilevante in questo caso, non essendosi verificato un incendio;
l'art. 1892 cc non si applica perché non risulta che l'assicurato abbia agito con dolo, e con riferimento alle condizioni dell'edificio quando venne stipulata la polizza, il 12/4/2012, nemmeno con colpa grave;
l'art. 1893 cc non può applicarsi, sia perché non è dato sapere se al 12/4/2012 vi fosse divergenza tra quanto dichiarato dall'assicurato in polizza e la realtà, sia perché l'assicuratore non ha esercitato il recesso nel termine previsto dal 1° comma, e perché non è specificata né è desumibile la misura in cui il premio sarebbe stato da ridurre. Non è possibile accogliere la difesa della compagnia assicurativa, secondo cui il sarebbe stato negligente nel Parte_1 gestire il fabbricato, e quindi la causa del danno non sarebbe accidentale: per
“accidentale” non può ritenersi solo l'evento del quale l'assicurato non sia colpevole, perché altrimenti non ci sarebbe neppure bisogno della copertura assicurativa, dato che degli eventuali danni di cui non è colpevole, l'assicurato non risponde (anche nel caso dell'art. 2051 cc, eventi del tutto accidentali integrerebbero il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode). Non risultano adeguatamente specificati da CP_3 precisi limiti di polizza alla indennizzabilità del danno. Quindi, la domanda di garanzia proposta dal nei confronti della compagnia assicurativa va accolta, anche se Parte_1 non potranno essere rimborsate dalla compagnia assicurativa le spese di lite sostenute dal convenuto, in base all'art. 24 delle condizioni generali di polizza, poiché
Parte_1 non risulta che il legale nominato dal convenuto sia stato scelto dalla
Parte_1 compagnia assicurativa. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (le chiamate in causa quali soccombenti sulle domande di manleva e garanzia dovranno rimborsare al . convenuto il 50% delle spese di lite da esso sostenute, inteso
Parte_1 come quota di attività difensiva svolta per portare avanti le domande di manleva e garanzia, mentre l'altro 50% è stata svolta per difendersi dalla domanda del
Parte_1 attore.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22426/2021 rgac vertente tra: Condominio in Via Santa Maria a Costantinopoli 84, attore;
Condominio in Pt_1
, convenuto;
e spa Pt_1 TR Controparte_4 [...]
chiamate in causa;
così provvede: CP_3
1) Condanna il convenuto a risarcire i danni subiti dal Parte_1
attore nell'evento del 28/12/2020, danni che liquida in euro 5800; oltre Parte_1 rivalutazione secondo indici Istat dal 28/12/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 28/12/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare al Parte_1 Parte_1 attore l'acconto di euro 1068,80 pagato al CTU ed ogni altra somma che questo documenti di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il convenuto a rimborsare al Condominio Parte_1 attore le spese del giudizio, che liquida in € 145,50 per esborsi € 7000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4) Condanna e in Controparte_4 Controparte_3 solido e ciascuna per il suo titolo, a rimborsare al convenuto ogni somma Parte_1 che questo sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza;
5) Condanna e in Controparte_4 Controparte_3 solido a rimborsare al convenuto il 50% delle spese di lite da esso sostenute, Parte_1 che liquida per l'intero in euro 7.000, oltre spese generali, Iva e Cpa Così deciso in Portici in data 28/3/2025 Il Giudice
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