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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3063/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica BA NI IN - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047839509000 OR ON
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato al Consorzio di Bonifica BA NI IN impugnava la cartella di pagamento n. 09420240047839509000 con la quale si chiedeva, il pagamento di € 50,88 a titolo di contributi consortili per gli anni 2022 e 2023 notificata il 12.02.2025.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta per violazione dei requisiti di cui agli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 atteso che nella stessa non vi era alcun dato idoneo da cui evincere il merito della pretesa impositiva, in particolare, eccepiva l'assenza del presupposto impositivo costituito dall'utilità arrecata dalle opere di bonifica. Richiamava giurisprudenza a sostegno delle proprie argomentazioni.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Consorzio di Bonifica BA NI IN, regolarmente evocato in giudizio, non ci costituiva.
All'udienza del 15.10. 2024 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Va premesso che l'obbligo contributivo in esame presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile ma non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza la cui adozione ha la funzione di esonerare l'amministrazione finanziaria dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza di detta perimetrazione il consorzio è gravato dall'onere di provare l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio . Giova infatti rilevare che “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”. Orbene, nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, non ha provato, dunque, le condizioni che ne legittimano l'esercizio, ovvero l'esistenza di benefici in favore dell'immobile di proprietà del ricorrente. Ed invero, non emerge la prova dell'esistenza di una correlazione tra il beneficio fondiario e l'intervento realizzato nel comprensorio in termini di concretezza ed effettività. Il ricorso, pertanto, va accolto con assorbimento degli ulteriori vizi di motivazione eccepiti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Consorzio e distratte in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di
Ricorrente_1, lo accoglie. Condanna il Consorzio di Bonifica BA Jonio IN nei confronti della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €300,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.Difensore_1. Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3063/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica BA NI IN - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047839509000 OR ON
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 490/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato al Consorzio di Bonifica BA NI IN impugnava la cartella di pagamento n. 09420240047839509000 con la quale si chiedeva, il pagamento di € 50,88 a titolo di contributi consortili per gli anni 2022 e 2023 notificata il 12.02.2025.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta per violazione dei requisiti di cui agli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 atteso che nella stessa non vi era alcun dato idoneo da cui evincere il merito della pretesa impositiva, in particolare, eccepiva l'assenza del presupposto impositivo costituito dall'utilità arrecata dalle opere di bonifica. Richiamava giurisprudenza a sostegno delle proprie argomentazioni.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Consorzio di Bonifica BA NI IN, regolarmente evocato in giudizio, non ci costituiva.
All'udienza del 15.10. 2024 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Va premesso che l'obbligo contributivo in esame presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile ma non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza la cui adozione ha la funzione di esonerare l'amministrazione finanziaria dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza di detta perimetrazione il consorzio è gravato dall'onere di provare l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio . Giova infatti rilevare che “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la
(verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”. Orbene, nel caso in esame il Consorzio resistente non si è costituito e non ha fornito la prova dell'esistenza del potere impositivo, non ha provato, dunque, le condizioni che ne legittimano l'esercizio, ovvero l'esistenza di benefici in favore dell'immobile di proprietà del ricorrente. Ed invero, non emerge la prova dell'esistenza di una correlazione tra il beneficio fondiario e l'intervento realizzato nel comprensorio in termini di concretezza ed effettività. Il ricorso, pertanto, va accolto con assorbimento degli ulteriori vizi di motivazione eccepiti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Consorzio e distratte in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di
Ricorrente_1, lo accoglie. Condanna il Consorzio di Bonifica BA Jonio IN nei confronti della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €300,00, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.Difensore_1. Reggio Calabria, 11.02.2026