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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1657/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Terre del Reno (FE), frazione Dosso, Piazza Giosuè Carducci n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Caselli ( ) del Foro di Bologna, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio della stessa in Cento (FE), Corso Guercino n. 74, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e digitalmente sottoscritta per autentica e da intendersi a tutti gli effetti rilasciata in calce e congiunta al ricorso introduttivo, la quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 051/4127564 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
27/08/1997
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis e seguenti c.c.
Conclusioni:
pagina 1 di 6 Le conclusioni di parte ricorrente: “1) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore
alla madre, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni decisione Per_1
riguardante il figlio, e confermare la sua residenza privilegiata unitamente alla stessa nell'abitazione in Terre del Reno (FE), fraz. Dosso di Sant'Agostino, Via Giosué Carducci n. 40; 2) in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'affidamento c.f. rafforzato, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre
e confermare la sua residenza privilegiata unitamente alla stessa nell'abitazione in Terre del Reno
(FE), fraz. Dosso di Sant'Agostino, Via Giosué Carducci n. 40; 3) disporre che il padre, qualora in futuro ne dovesse manifestare il desiderio, avrà facoltà di incontrare il figlio minore secondo le modalità che verranno proposte dal Servizio Sociale, previe le valutazioni ed i percorsi ritenuti necessari e, quindi, incaricare il Servizio Sociale affinché svolga una valutazione dei profili di personalità dei genitori e delle rispettive competenze genitoriali, indicando le migliori soluzioni quanto ad affidamento e diritto di visita in favore del figlio minore;
4) dichiarare tenuto il Per_2
sig. a contribuire in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, al Controparte_1
mantenimento del figlio minore, mediante pagamento alla madre, dell'importo di 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
5) disporre che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, quali quelle indicate in via esemplificativa e non esaustiva dal protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara;
6) autorizzare parte ricorrente a richiedere all'Agenzia delle Entrate e all'INPS documentazione sulla posizione retributiva e contributiva di 7) in via Controparte_1
istruttoria: fatta salva e riservata ogni utile richiesta da formularsi in prefiggendo termine e previo ogni necessario incombente istruttorio, si indica, quale persona informata sui fatti la sig.ra
[...]
, residente in Terre del Reno (FE), fraz. Dosso di Sant'Agostino, Via Giosué Carducci n. 40, CP_2
la quale si chiede sin da ora che venga sentita sulle circostanze di cui alla parte espositiva e riportate nei capitoli che si formuleranno nel prosieguo. Con vittoria delle funzioni legali e degli oneri di Legge”.
Il PM, intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 26 agosto 2024, Parte_1 domandava l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio , nato a [...] il [...] dalla Per_2
relazione sentimentale fra le parti, in ragione sia dei comportamenti maltrattanti dalla medesima pagina 2 di 6 subiti da parte del resistente, che del sostanziale abbandono morale ed economico perpetrato dal padre nei confronti del figlio minore e della madre sin dalla nascita del bambino.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Intervenuto il P.M. all'udienza del 26 febbraio 2025 il giudice delegato, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice relatore, ciò che già di per sé è indicativo di un forte disinteresse del padre nei confronti del figlio) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente è che
[...]
ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e volontariamente al CP_1
proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita del figlio minore e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità anche economica del bambino al cui mantenimento non ha mai contribuito.
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
Le difficoltà ragionevolmente lamentate dalla ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa al minore, che necessita peraltro di cure specialistiche, appaiono serie e concrete, al punto tale che la possibilità che il regime di affidamento condiviso possa concretamente rivelarsi pregiudizievole per i minori costituisce una evenienza tutt'altro che remota.
In atti è anche pervenuta una relazione del S.S. che su incarico della Procura minorile di Bologna ha seguito per diversi mesi la diade madre figlio constatando, fra l'altro e per quanto è qui di interesse, che il minore è un bambino ben curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, molto legato alla madre che costituisce il suo primario punto di riferimento;
ha importanti difficoltà di comprensione della lingua italiana che la madre sta tentando di superare anche grazie al servizio UONPIA di Cento cui si è rivolta fin dall'anno 2022.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita del minore, la mancanza di qualsivoglia contributo al suo mantenimento, nonché la sua irreperibilità, risulta pagina 3 di 6 necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma
“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Qualora infatti il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso il figlio giustificano la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi del minore siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione
IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
In considerazione del fatto che ad oggi il resistente non manifesta alcun interesse ad una ripresa del rapporto con il figlio si ritiene di nulla dover disporre a riguardo. Tale profilo potrà essere rivalutato se e quando il padre deciderà di rientrare nella vita del minore nel caso in cui non vi sia accordo fra i genitori su espressa richiesta dell'uno o dell'altro.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater
c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età di , che oggi ha 6 anni, e delle relative esigenze;
b) Per_2
della permanenza del minore esclusivamente presso la madre per le ragioni sopra evidenziate;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale delle parti (la ricorrente è operaia a chiamata con una retribuzione di circa 700 euro al mese;
il resistente è anch'egli operaio ma a tempo pagina 4 di 6 indeterminato;
non si conoscono i suoi attuali redditi, ma trattasi comunque di soggetto ancora in giovane età ed abile al lavoro); d) del quantum indicato in ricorso;
si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione del resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a pagina 5 di 6 mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Affida il minore nato a Cento (FE) il [...] in [...] esclusiva alla Persona_3 madre disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del medesimo siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
2) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico di l'obbligo di provvedere Parte_2
al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese la somma di € 300,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
3) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate, con pagamento da eseguire a favore dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 26 febbraio
2025
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1657/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Terre del Reno (FE), frazione Dosso, Piazza Giosuè Carducci n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Caselli ( ) del Foro di Bologna, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio della stessa in Cento (FE), Corso Guercino n. 74, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e digitalmente sottoscritta per autentica e da intendersi a tutti gli effetti rilasciata in calce e congiunta al ricorso introduttivo, la quale ha dichiarato di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 051/4127564 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
27/08/1997
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 bis e seguenti c.c.
Conclusioni:
pagina 1 di 6 Le conclusioni di parte ricorrente: “1) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore
alla madre, con facoltà per quest'ultima di adottare autonomamente ogni decisione Per_1
riguardante il figlio, e confermare la sua residenza privilegiata unitamente alla stessa nell'abitazione in Terre del Reno (FE), fraz. Dosso di Sant'Agostino, Via Giosué Carducci n. 40; 2) in subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'affidamento c.f. rafforzato, disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre
e confermare la sua residenza privilegiata unitamente alla stessa nell'abitazione in Terre del Reno
(FE), fraz. Dosso di Sant'Agostino, Via Giosué Carducci n. 40; 3) disporre che il padre, qualora in futuro ne dovesse manifestare il desiderio, avrà facoltà di incontrare il figlio minore secondo le modalità che verranno proposte dal Servizio Sociale, previe le valutazioni ed i percorsi ritenuti necessari e, quindi, incaricare il Servizio Sociale affinché svolga una valutazione dei profili di personalità dei genitori e delle rispettive competenze genitoriali, indicando le migliori soluzioni quanto ad affidamento e diritto di visita in favore del figlio minore;
4) dichiarare tenuto il Per_2
sig. a contribuire in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese, al Controparte_1
mantenimento del figlio minore, mediante pagamento alla madre, dell'importo di 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI;
5) disporre che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, quali quelle indicate in via esemplificativa e non esaustiva dal protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara;
6) autorizzare parte ricorrente a richiedere all'Agenzia delle Entrate e all'INPS documentazione sulla posizione retributiva e contributiva di 7) in via Controparte_1
istruttoria: fatta salva e riservata ogni utile richiesta da formularsi in prefiggendo termine e previo ogni necessario incombente istruttorio, si indica, quale persona informata sui fatti la sig.ra
[...]
, residente in Terre del Reno (FE), fraz. Dosso di Sant'Agostino, Via Giosué Carducci n. 40, CP_2
la quale si chiede sin da ora che venga sentita sulle circostanze di cui alla parte espositiva e riportate nei capitoli che si formuleranno nel prosieguo. Con vittoria delle funzioni legali e degli oneri di Legge”.
Il PM, intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 26 agosto 2024, Parte_1 domandava l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio , nato a [...] il [...] dalla Per_2
relazione sentimentale fra le parti, in ragione sia dei comportamenti maltrattanti dalla medesima pagina 2 di 6 subiti da parte del resistente, che del sostanziale abbandono morale ed economico perpetrato dal padre nei confronti del figlio minore e della madre sin dalla nascita del bambino.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Intervenuto il P.M. all'udienza del 26 febbraio 2025 il giudice delegato, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice relatore, ciò che già di per sé è indicativo di un forte disinteresse del padre nei confronti del figlio) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente è che
[...]
ha abbandonato la propria famiglia, rinunciando scientemente e volontariamente al CP_1
proprio ruolo di padre;
egli infatti si è reso irreperibile, continua ad essere assente dalla vita del figlio minore e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità anche economica del bambino al cui mantenimento non ha mai contribuito.
Egli ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
Le difficoltà ragionevolmente lamentate dalla ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa al minore, che necessita peraltro di cure specialistiche, appaiono serie e concrete, al punto tale che la possibilità che il regime di affidamento condiviso possa concretamente rivelarsi pregiudizievole per i minori costituisce una evenienza tutt'altro che remota.
In atti è anche pervenuta una relazione del S.S. che su incarico della Procura minorile di Bologna ha seguito per diversi mesi la diade madre figlio constatando, fra l'altro e per quanto è qui di interesse, che il minore è un bambino ben curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, molto legato alla madre che costituisce il suo primario punto di riferimento;
ha importanti difficoltà di comprensione della lingua italiana che la madre sta tentando di superare anche grazie al servizio UONPIA di Cento cui si è rivolta fin dall'anno 2022.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita del minore, la mancanza di qualsivoglia contributo al suo mantenimento, nonché la sua irreperibilità, risulta pagina 3 di 6 necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma
“le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Qualora infatti il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso il figlio giustificano la concentrazione delle competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi del minore siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione
IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del figlio con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
In considerazione del fatto che ad oggi il resistente non manifesta alcun interesse ad una ripresa del rapporto con il figlio si ritiene di nulla dover disporre a riguardo. Tale profilo potrà essere rivalutato se e quando il padre deciderà di rientrare nella vita del minore nel caso in cui non vi sia accordo fra i genitori su espressa richiesta dell'uno o dell'altro.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater
c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età di , che oggi ha 6 anni, e delle relative esigenze;
b) Per_2
della permanenza del minore esclusivamente presso la madre per le ragioni sopra evidenziate;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale delle parti (la ricorrente è operaia a chiamata con una retribuzione di circa 700 euro al mese;
il resistente è anch'egli operaio ma a tempo pagina 4 di 6 indeterminato;
non si conoscono i suoi attuali redditi, ma trattasi comunque di soggetto ancora in giovane età ed abile al lavoro); d) del quantum indicato in ricorso;
si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 300,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione del resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a pagina 5 di 6 mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Affida il minore nato a Cento (FE) il [...] in [...] esclusiva alla Persona_3 madre disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del medesimo siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
2) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico di l'obbligo di provvedere Parte_2
al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese la somma di € 300,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
3) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate, con pagamento da eseguire a favore dello Stato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 26 febbraio
2025
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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