Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 27 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5093/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...], residente in [...], V.le Immacolata n.19, Cod. Parte_1
Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Adriano R. Cavallaro
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati, Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, anche quali mandatari della , con sede in Controparte_2
Roma, Via Giambattista Vico n.9;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Paolo Calabretta.
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 27.05.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29320239028907103/000, notificata il 10.05.2024, e i sottostanti avvisi addebito: n.
59320160000667369000, n. 59320160004749463000 e n. 59320170003656591000. Ha eccepito,
l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione estintiva del credito portato dagli avvisi di addebito, decorrente dall'annualità della contribuzione, in quanto nessun atto ritiene gli sia mai stato
CP_
a richiesta dell' e per l'effetto annullare le iscrizioni a ruolo impugnate e relativi
[...]
avvisi di addebito.
Si è costituito l' il quale, ha eccepito: preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva della CP_1
; il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le deduzioni svolte da controparte CP_2
in quanto, a suo dire, riferite all'intimazione di pagamento che è atto del concessionario;
la carenza di interesse ad agire del ricorrente;
la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46/1999. Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che nessuna prescrizione risulta perfezionata alla data di notifica degli avvisi di addebito e che per l'eccezione di prescrizione successiva, l'unico legittimato a dedurre è Ha, comunque CP_4
evidenziato che, ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere presente la normativa emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19. Infine, ha rappresentato che qualora nel presente giudizio emerga e venga accertata la responsabilità del concessionario per la prescrizione
CP_ dei crediti dell'istituto, successivamente alla formazione e notificazione degli AVA, l' dovrà esserne tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio. Ha concluso chiedendo: Accertarsi
e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della presente azione CP_ giudiziale, anche per carenza di interesse ad agire nei confronti dell' e della nonché il CP_2
CP_ difetto di legittimazione passiva dell' e della Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità CP_2
e/o incontrovertibilità degli AVA succitati e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tale titolo esecutivo In via principale, rigettarsi nel merito, il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione. In via di ulteriore subordine, ha chiesto, essere tenuto indenne, anche relativamente alle spese di giudizio qualora venisse accertata e dichiarata la responsabilità del concessionario per la prescrizione dei crediti dell'istituto previdenziale, successivamente alla notifica degli AVA.
Si è costituita che ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
per tardività della stessa;
il difetto di legittimazione, in quanto unico legittimato contraddire sarebbe solo l'Ente impositore. Ha, infine eccepito il mancato perfezionarsi della prescrizione, stante che il decorso del termine di prescrizione risulta interrotto dalla presentazione ad opera del ricorrente dell'istanza di adesione alla definizione agevolata e che ai fini del computo dei termini occorre tenere presente la sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; - dichiarare il difetto di legittimazione passiva, dell' ; conseguentemente, dichiarare che unici legittimati Controparte_3
passivi nel presente giudizio risultano essere gli Enti impositori, sicché la società concludente andrà manlevata dalle conseguenze di un eventuale esito sfavorevole della lite, anche in ordine alle spese di lite. Nel merito, rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa.
Con provvedimento del dì 08.01.2025, comunicato alle parti, è stata disposta, la trattazione dell'udienza del 27.01.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della atteso che il CP_2
credito in contestazione esula da quelli per i quali è stata disposta, ex lege, la cessione e cartolarizzazione dei crediti . CP_1
Va, infine rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall' . Nel caso in CP_1
esame, la domanda è stata proposta a seguito di intimazione di pagamento notificata il 05.04.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale. Nella specie pertanto, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito anche la prescrizione successiva dei crediti portati dagli avvisi di addebito, proponendo così una opposizione all'esecuzione.
2.1 Ciò posto il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli
17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (come nella fattispecie in esame), da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma);
La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, adducendo che nessun atto gli è mai stato notificato ha eccepito il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L'opposizione è inammissibile stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Ed invero, l' ha prodotto, con riferimento all'avviso di addebito n. Controparte_5
CP_ 59320160000667369000, il plico contenente l'avviso di addebito in oggetto (doc. 3 bis fasc , dal quale risulta la notifica del suddetto al ricorrente, per compiuta giacenza, in data 18.04.2016 decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020;
Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021).
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320160004749463000 e 59320170003656591000,
CP_ l' ha depositato i relativi avvisi di ricevimento (doc. 4bis e 5 bis fasc. dai quali è dato CP_1
evincere la loro notifica rispettivamente il 5.11.2016 (il primo) e il 18.10.2017 (il secondo).
Va rilevato che nessuna contestazione risulta formulata da parte ricorrente in merito alla notifica degli avvisi di addebito siccome documentata dall'Istituto previdenziale.
Avuto riguardo alle sopra citate date di notifica degli avvisi di addebito l'opposizione deve ritenersi inammissibile. Va, quindi accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dagli Enti resistenti. Ed invero, attesa la regolare notifica dei sopracitati atti, nelle date sopra indicate, il ricorso, depositato il 27.05.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
Parte ricorrente ha altresì eccepito la nullità della cartella, nella specie avviso di addebito, per difetto di motivazione non essendo comprensibili le modalità di calcolo degli interessi. Il suddetto motivo afferisce alla regolarità formale del titolo e l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutiva
La stessa è inammissibili in quanto tardiva, oltre che infondata, in quanto proposta decorso il termine decadenziale di 20 giorni, decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva e cioè perfezionatasi successivamente alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Parte ricorrente, come detto, ha, anche, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Egli ha, infatti, addotto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla notifica degli avvisi di addebito, quali la prescrizione del credito, perfezionatasi successivamente alla loro notifica. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella di pagamento e nell'avviso di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Detti fatti estintivi nella specie non ricorrono.
ha prodotto, quale valido atto interruttivo della prescrizione, la Controparte_3
comunicazione di accoglimento di adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente il
29.04.2019 prot. 228812 (doc 4 fasc. . Si osserva che nessuna specifica contestazione, in CP_4
merito, risulta formulata dal ricorrente.
Va, inoltre rilevato che dal raffronto tra il carico indicato per ciascuno avviso di addebito nella sopracitata comunicazione e l'estratto di ruolo prodotto da (doc. 5 e 6 fasc. risulta una CP_4 CP_4
riduzione del carico originario posteriore alla predetta comunicazione. Inoltre, dall'estratto telematico
CP_ prodotto dall' (doc. 2) risulta, per ciascun avviso di addebito impugnata, la riscossione di somme.
Ciò posto dal 29.04.2019 e cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 29.04.2024. Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n.
18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.29320239028907103/000 (10.05.2024), oggetto di impugnazione, i crediti portati dai sopracitati avvisi di addebito non erano prescritti e sono pertanto dovuti.
Per quanto sopra il ricorso non può essere accolto.
3. Quanto alle spese le stesse vanno compensate nei rapporti tra il ricorrente e la stante CP_2
che nessuna autonoma domanda risulta formulata nei confronti di quest'ultima e tenuto conto della congiunta difesa con l' . CP_1 Nei rapporti tra il ricorrente, l' e le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in CP_1 CP_4
dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese tra il ricorrente e CP_2 condanna l'opponente a rifondere agli enti opposti, e le spese di lite, che vengono CP_1 CP_4
liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 884,00 ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute.
Catania, 27 gennaio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi